Document no. 9298
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 15 March 1919
Writer (text genesis)
StenotypistPacelliPacelliSubject
Rapporto sulle discussioni dell'Assemblea Nazionale
Costituente Tedesca
Febbraio 1919
Rapporto riassuntivo sulle discussioni dell'Assemblea nazionale costituente tedesca (Febbraio 1919)
Febbraio 1919
Rapporto riassuntivo sulle discussioni dell'Assemblea nazionale costituente tedesca (Febbraio 1919)
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Dopo infinite difficoltà e dopo aver superato
enormi ostacoli, il 6 febbraio poté essere aperta, finalmente, l'Assemblea nazionale
germanica; quell'Assemblea nazionale, dalle cui deliberazioni il popolo tedesco spera gli
venga la liberazione da tutti quei disordini e grandi pericoli, che costituiscono i sintomi
concomitanti degli immensi sconvolgimenti interni subiti dalla Germania a partire dal
Novembre del 1918. Qual sede dell'alto consesso fu scelta la città di Weimar,
visto che là si poteva protegger meglio l'Assemblea da tutti i pericoli che la minacciavano
da parte radicale.Come era da attendersi, le elezioni ebbero per risultato un significantissimo aumento dei deputati socialisti; ma questo aumento non fu, però, tale da dare ai socialisti una maggioranza. Dei 241 deputati, 163 appartengono ai socialisti maggioritari, 90 al Centro, 74 ai democratici, 43 ai nazionalisti tedeschi, 22 al Partito popolare germanico e 22 al Partito dei socialisti indipendenti o minoritari. 7 deputati non appartengono a frazione alcuna. Le due frazioni socialiste contano insieme 185 seggi, non costituiscono, cioè, maggioranza. La qualeQuesta si può formare soltanto o coi socialisti maggioritari e il Centro o coi socialisti maggioritari e il Partito democratico, il quale va,
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nelle grandi linee, d'accordo coll'ex-partito democratico
progressista.I. Formazione del nuovo Governo.
Primo compito dell'Assemblea nazionale era, naturalmente, quello d'insediare un nuovo Governo composto in modo da esser riconosciuto anche dagli Stati nemici; quindi quello di vararepreparareuna Costituzione. Dato lo stato delle cose, non era impossibile pensare a ristabilir la Monarchia. Sebbene fosse certo che la maggioranza del Centro parteggiasse, come per lonel passato, per la Monarchia e riconoscesse in essa la miglior forma stataledi Governo per i tedeschila Germania, pure, soppesateconsiderate tutte le circostanze, pro e contro, era impossibile nascondersi il vero stato delle cose e non riconoscereappariva evidente che il ripristino di una costituzione monarchica era assolutamente esclusoinattuabile. Il solo tentativo di concretareeffettuare un siffatto pensieroproposito avrebbe portato immediatamente seco complicazioni tali da non poterne prevedere la portata, e, assai probabilmente, una nuova e cruenta guerra civile. Nemmeno i conservatori hanno osato di fare qualchetentativoi in questo senso.
Ne reisultò quindi che il capo del Governo fu scelto dai circoli del più forte partito della Germania, ossia da quello dei socialisti maggioritari; e repubblicana fu la costituzione del nuovo Stato. Se il Centro diede unanime la sua approvazione per la candidatura Ebert a Presidente della Germania–candidatura proposta dal partito socialistamaggioritario(anzidetto),– sebbene questi,quantunque egli nel suo discorso inaugurale, avesse pronunciato parole poco adatte e si fosse fatto beffe deiavesse deriso i "Monarchi per grazia di Dio,"
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la diedelo fu perché Ebertegli, nei precedenti dibattiti al Reichstag, si era rivelato di
un carattere fermo, sincero, onesto e leale. Nell'occupazioneassegnamento dei vari dicasteri si presentò per il Centro la difficilissima questione, se, e fino a che punto dovesse partecipareo noalla formazione delGoverno. La questione fu accuratamente discussa in seno alla frazione. Un numero non indifferente di membri sollevò difficoltà di varia natura, ma queste difficoltàle quali però si dileguarono ad una ad una nel corso del dibattito. Si fece osservare che soltanto la democrazia sociale era la colpevole delle attuali circostanze sottoper le quali, oggi, grandemente soffre la Germania; che era possibile attendersi che il popolo ingannato ritornassesarebbe ritornato alla ragione sol quando gli eventi avessero raggiuntio il massimo grado di sviluppo; che seinvano il Centro cercassetenterebbe di influenzareire beneficamente ilsul corso degli eventi, farebbe cosa vana,avvenimenti,
A tutte questeAlle surriferite obbiezioni si rispose in seno al dibattitoperò che, considerata l'immane sciagura, nella quale è precipitato lo Stato germanico e il popolo tedesco, qualsiasi interesse di partito deve rimanere addietro, e che dovrà esser presa in considerazione la seguente questione soltanto: "Che cosa si può fare per ilessere posposto al bene della patria." In questo problemaA questo scopo debbono convergere
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tutte le coscienzeenergie ed ognuno deve fare quanto è in suo potere per evitare che venga anche di peggio. Non esservirisparmiare al Paese 56r
e la Scuola per mezzo della legislazione.di Stato.Queste ed altre considerazioni ebbero alla fine l'approvazione quasi unanime di tutta la frazione; dopo di che un certo numero di alte cariche nel Governo fu coperto da membri della Ffrazione del Centro. Oltre al Segretario di Stato Erzberger, che già dal tempo del cCancellierato del Principe Max von Baden, dirigeva i negoziati per l'armistizio, furono nominati Ministri Giesberts, ee il Dr. Bell; sottosegretario di Stato Becker e il Dr. Herschel, e Fehrenbach presidente dell'Assemblea nazionale.
I motivi che condussero alla collaborazione del Centro agli affari del Governo, sono stati esposti in modo chiarissimo in un articolo del noto professore Dr. Mausbach di Münster, eletto membro all'Assemblea Nazionale, nel No. 163 della "Kölnische Volkszeitung"; articolo al quale ci richiamiamo qui appresso.
II. Il programma governativo.
Quanto fosse stata opportuna la deliberazione del pPartito del Centro di partecipare al Governo, si vide subito quando il nuovo Gabinetto passò a stabilire le direttive della sua azione e a tracciare un programma. Partecipando il Centro al Governo, era logico che ne approvasse anche il programma. Dopo accurata discussione dellodel relativo schema programmatico in seno alla Ffrazione, si riuscì a far valere molti desideri, che trovarono poi posto nel programma definitivo. Oltre a molti miglioramenti nel senso sociale, specialmente nell'interesse del ceto medio e rurale, anche la formulazione dei cosiddetti "Grundrechte" ossia dei diritti fondamentali o cardinali, avvenne per espresso desiderio del Centro. La parte corrispondente del programma dice: "Assicurare i diritti politici e civili del singolo. Libertà di coscienza e libertà di culto;
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libertà
di esprimere la propria opinione tanto a voce che in iscritto; libertà della Sstampa, delle Sscienze e delle Aarti; libertà di riunione e di
associazione."Purtroppo non è stato possibile di ancorareincludere nel programma anche la libertà d'insegnamento. In moltivari Stati della Confederazione i relativi Governi socialisti sono riusciti ad imporsi ed han vietato le scuole private. Grande sarebbe stato dunque il vantaggio se la libertà d'insegnamento fosse stata riconosciuta dal Governo della Confederazione. Ma i socialisti non hanno voluto intendere ragioni e si sono rifiutati decisamente di garantire tale libertà [del] nel programma governativo. Non a torto hanno fatto, facendo notare che, da parte loro è già stato fatto il gravissimo sacrificio di rinunciare all'accettazione del caposaldo riguardante l'introduzione della scuola unica. Un'ulteriore e più ampia concessione, hanno detto, non si può pretendere dai loro compagni di fede politica.
Relativamente alla scuola il programma governativo contiene il seguente periodo: "Promuovere tutta quanta l'istruzione popolare pervenendo al massimo sviluppo della scuola dal basso in alto. Ad ogni bambino deve essere reso possibile l'accesso ai più alti gradi d'istruzione secondo le sue doti intellettuali, senza riguardo alcuno allo stato finanziario." Data la formulazione generale di questo periodo che, in cuinon porta tracciasi tocca l'dell'introduzionedi unadella scuola unica, il Centro ha potutocreduto di poter dare la sua approvazione.
Considerato chePoiché il programma governativo, letto dallo stesso pPresidente dei Ministri Scheidemann nella prima seduta dopo la formazione del nuovo Governo, non conteneva allusione alcuna ad unaalla separazione della Chiesa dallo Stato o all'introduzione di scuole
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areligiose, si deveè lecito ritenere che anche lo schema della nuova cCostituzione, come sarà
presentato dal Governo all'Assemblea Nazionale, non contengarrà prescrizione alcuna su unasulle anzidette questionei.tanto vitale per il Centro. In ulteriori ponderate
considerazioni vedràseguito il Centro vedrà se èsia il caso di tentare, nei successivi dibattiti sul progetto,
di giungere ad ancorareche vengarisoluto nella Costituzione tedesca la soluzionemedesima in modo soddisfacente di
questoproblemaper esso Centro estremamentecosìimportante, oppurese convenga invece, come sembrano volere i circoli socialisti del
Governo, di rimettere ai singoli Stati confederati la
soluzione di tali questioni.III. La legge sui poteri provvisori.
Considerato chePoiché la elaborazione della vera e propria Costituzione per la Germania richiedeva un tempo abbastanza lungo, ma che,e, d'altra parte, s'imponeva la necessità di creare nel più breve tempo possibile una ordinata base costituzionale, si decise di presentare un progetto di legge che regolasse i poteri provvisori. Questo progetto fu presentatoEsso venne infatti proposto e si riuscì a farlo accettare nelapprovare in breve tempo desideratodall'Assemblea Nazionale in seduta plenaria, senza farlochepassaressedalla trafila dellaper la Commissione. Questa legge considera quali organi del poterestatalepolitico: l'Assemblea Nazionale, la Commissione degli Stati Confederati e il Presidente della Repubblica germanica.
La Commissione degli Stati confederati costituisce la rappresentanza dei singoli Stati formanti complessivamente lo Stato tedesco,come si dirà più appresso.per quanto si tratti realmente di Stati confederati. (Di questo si parlerà ancora più avanti.) NellaIn tale Commissione degli Stati vengono ammessi i rappresentanti di quei liberi
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Stati,tedeschi, i cui Governi riposano sulla fiducia di una rappresentanza
popolare sorta da un suffragio elettorale generale, ueguale, segreto e diretto. Fino al 31 Marzo 1919
vi potranno essere ammessi altri 3 liberi Stati tedeschi, coll'approvazione però del
Governo tedescogermanico. I rappresentanti degli Stati liberi hanno per loalmeno un voto nella Commissione. In linea di massima uno Stato
avrà diritto ad un voto per ogni milione di abitanti. Se l'Austria tedesca entrerà a far
parte dello Stato tedesco, essa avrà diritto egualmente ad un numero di voti
corrispondente.Il Presidente della Repubblica viene eletto dall'Assemblea nazionale. Esso rimanerimarrà in carica fino a che non dovrà cederla al nuovo che sarà eletto a sua voltail nuovo in base alla nuovafutura Costituzione. Il Presidente della Repubblica rappresenta lo Stato agli effetti del diritto internazionale, stringe accordi con altri Stati in nome del Paese, accredita e riceve ambasciatori.
L'Assemblea Nazionale ha il diritto di vararediscutere ed approvare la Costituzione. Essa può altresì deliberare altre leggi, di cui sia evidente l'urgenza, le quali saranno elaborate dall'Assemblea Nazionale d'accordo colla Commissione diegliStatoi. Nel casoQualora fosse impossibile di conseguire l'accordo, può il Presidente della Repubblica può determinare la decisione mediante plebiscito. Non ne ha però l'obbligo; e questociò per evitare la incomodissima votazione popolare in questioni controverse di poca importanza.
Per il disbrigo degli Aaffari del Governo il Presidente della Repubblica convoca un Ministero di Stato, al quale soggiacciono tutti quanti i dicasteri e il supremo comando dell'esercito. Il Ministero di Stato sarà composto e svolgerà la sua attività secondo i principi parlamentari. È quindi espressamente stabilito
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che i Ministri sono responsabili di tutti gli
affari del loro dicastero dinanzi all'Assemblea Nazionale. Tutte le disposizioni e i decreti
del Presidente della Repubblica debbono, per esser validi, recare la contrafirma [sic]
di un mMinistro.IV. La Repubblica tedesca e i singoli Stati
Nella valutazione dNel diritto costituzionale dell'Impero tedescogermanico ha rappresentato sempre una parte importantissima il rapporto intercedente fra l'Imperoesso ed i singoli Stati confederati. L'Impero tedesco era stato possibile mediante accordi coisingolidettiStaticonfederati accordi che, i quali riconoscevano ad alcuni di essiquesti privilegi tutti speciali sia neillerapporticose militari, siasia nelle questioni di dogana e dellei imposte. L'Impero tedescogermanico era, dal punto di vista del diritto costituzionale, una Confederazione di Stati. I singoli membri dell'Impero erano e rimasero Stati indipendenti con sovranità propria. Accanto alla sovranità degli Stati confederati esisteva però anche una sovranità dell'Impero tedesco. Quale conseguenza della medesima vi era, e per conseguenza il potere legislativo risiedeva così nell'Impero tedescomedesimo come neglinei singoli Stati confederati.il potere legislativo. La legislazione dell'Impero aveva peròtuttavia il diritto di fissare essa stessa i limiti della sua competenza. I territori sui quali la legislazione dell'Impero, e quindi le materie, sulle quali questa si estendeva,la sua competenza venivano sottrattiecosì alla competenza dei singoli Stati.
Mentre, da una parte, gli Stati confederati vigilavano gelosamente al mantenimento delle loro competenze e dei loro privilegi speciali, si rivelavano dall'altra partevenivano tuttavia rivelando correnti sempre più forti intese a trasformare la cConfederazione germanica in un solo e grande Stato unitario.
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In questi ultimi anniRecentemente siffatte correnti si rivelarono
principalmentemanifestarono soprattutto nei circoli socialisti e democratici
progressisti, colla tendenza dia sottrarre ai singoli Stati il diritto della legislazione
nell'ambito della Chiesa e della Scuola.Come ben si comprende, tali questioni dovettero esser prese in considerazione in prima linea nella nuova formazione dello Stato germanico e nella nuovacCostituzione. Ciò negli ultimi anni di guerra si era andata acutizzandosipure rendendo sempre più acuta l'ostilità di alcuni Stati, specialmente della Germania del sud, contro l'egemonia della Prussia, tanto che sipotevapuòquasi dire che le tendenze regionalistegiammainonerano risultategiammaicosì forticome negli ultimi anni.
Di questo sviluppo tien conto anche la cCostituzione provvisoria; ma per certi, sebbene, a parere dei circoli troppodi tendenze più spiccatamenteregionalistie, essa non ne tiene contoin misura non sufficiente. Anche il nuovo grande Stato germanico non dovrà costituire un solo Stato unitario, ma sarà la risultante di un certo numero di Staterelli liberi e indipendenti. Di "Stati confederati" non è più il caso di parlare, perché la rivoluzione ha distrutto la costituzione dell'Impero, nonché il rapporto fissato in via d'accordi fra l'Impero germanico e gli Stati confederati. Riconoscendo la Costituzione provvisoria una Commissione degli Stati, formata dai rappresentanti dei singoli liberi Stati tedeschi appartenenti al grande Stato germanico, quale parte essenziale del Potere dello Stato germanico stesso, riconosceammette implicitamente la loro indipendenza e la sovranità.dei singoli Stati. Fa però una differenza fra le votazioni per la cCostituzione germanica e le votazioni per la rimanente legislazione. Mentre le leggi per tutta la Germania saranno votate regolarmente solo mediante accordo fra l'Assemblea Nazionale e la Commissione degli Stati, il § 4 della
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Costituzione provvisoria dice espressamente: "La Costituzione definitiva saràvarataelaboratadall'Assemblea Nazionale". Ciò dimostra in modo chiaro che l'Assemblea Nazionale
avoca esclusivamente a sé la sovranità piena ed intera. ScacciatiDeposti colla rivoluzione tutti quanti i
Sovrani dei singoli Stati e soppresso il Consiglio federale, la sovranità si dovette
considerare passata al popolo tedesco. Ora, essendo stati da esso popolo direttamente scelti,eletti i membri dell'Assemblea Nazionale,
questi sono i soli che hanno il diritto di esercitare la sovranità. La
Costituzione provvisoria prevede, è vero, persinoun'eccezione in quanto alla sovranità dell'Assemblea Nazionale: chequalora si tratti, cioè, della diminuzione o
dell'accrescimento territoriale dei liberi Stati, nel qual caso nulla può esser fatto
senza il loro proprio consenso. In tutti gli altri rapporti però l'Assemblea Nazionale ha piena e illimitata libertà di disporre, e in nessun
caso è legata dall'approvazione dei singoli Stati. Essa quindi può, quando voglia, tralasciare di prendere in
considerazione esia i cosiddetti privilegi dei singoli
Stati confederati – privilegi derivati dagli accordi stretti fra l'l'ex-Impero e gli Stati confederati
medesimi e divenuti quindi parte integralente della Costituzione
dell'Impero stesso – ecome pure le eventuali opposizioni degli Stati suddetti contro le
prescrizioni della futura Costituzione. EssaL'Assemblea Nazionaleè completamente libera nelle sue decisioni e può regolare
illimitatamente anche la competenza del nuovo Stato germanico, senza essere
assolutamente legatadall'approvazione dei singoli Stati odagli accordipassaticonclusi, come si è dettofra essi Stati confederati e l'ex-Impero. 63r
Il Ppartito del Centro ha condivisoe nella sua grande maggioranza questo punto di vista, anche sepur rimanendo in linea di massima riman
fedele al carattere federale del nuovo Stato germanico. QuestoTale concetto hatrovatoò,peròinvece opposizione neilcircoli del Ppartito popolare bavarese, i cui membri, ad onta della loro speciale
qualificazione, hanno aderito tutti, come è noto, al Ppartito del Centro. Durante la
seconda lettura del progetto della Costituzione provvisoria essi
fecero una dichiarazione, secondo la quale non ammettonoevano che l'Assemblea Nazionale debbadovessericevere una procura in
bianco per la elaborazione della Costituzione futura e che nell'approvazione definitiva
della medesima non siafosse legata né dal consenso dei
singoli Stati, né dalla Commissione degli
Stati federati, nemmeno relativamente ai particolari privilegi dei
singoliStatiStati;quei privilegi chesonosonostatiancorati sin quiinclusi sinora nello Statuto dell'Impero. Purtroppo iI suddetti deputati spinserogiunseroil loro zelo in questo sensofino a votare contro il disegno di leggeprogetto di Costituzione, sebbene la sua approvazione fosse più che necessaria nell'interesse di
tutto quanto il popolo tedesco e della Germania. Il rappresentante del Governo
bavarese si contentò, invece, della dichiarazione del Governo Germanico, che, cioè, collal'accettazione del disegno di leggemedesimo non si veniva a toccare affattoimportava una decisione sui privilegi particolari dei singoli
liberi Stati. Persino iDal canto loro, i deputati conservatori invece,, considerata la grandissima urgenza del disegno di legge e il
carattere soltanto provvisorio del medesimo,di esso,avevano abbandonato le loro difficoltà riguardo ad esso e ritiratoe ritirarono alcune mozioni tendenti ad emendarlo, dopoché il
Governo tedesco ebbe dichiarato che il
disegnoin discorso non rivestiva altro cheaveva se non uncarattere provvisorio in ogni suo puntoe che non avrebbe menomamenteinfluenzato l'influito sull'ordine
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definitivo delle cose.Sarebbe stato infatti assolutamente impossibile ed avrebbe avuto conseguenze insostenibili se l'approvazione anche di questa costituzione provvisoria avesse dovuto dipendere dal consenso dei singoli Stati. Trattative con essi sarebbero andate mesi e mesi per le lunghe. Ogni eventuale emendamento del disegno di legge da parte dell'Assemblea Nazionale avrebbe portato seco nuove trattative coi singoli Stati. Nella Federazione non tutti i singoli Stati, avrebbero potuto dare il loro voto, considerato che in molti casi essi non hanno regolato nemmeno la loro stessa costituzione.
La sovranità dell'Assemblea Nazionale si limita a varare la futura Costituzione germanica. Le altre leggi dello Stato germanico non potranno sorgere che dal pieno accordo fra l'Assemblea Nazionale e la Commissione degli Stati. Questi diritti federali, se risultano attenuati da una parte, risultano però rinforzati dall'altra. Infatti, se riguardo ad una legge non si riesce ad ottenere un accordo fra l'Assemblea Nazionale e la Commissione degli Stati, il Presidente della Repubblica può ricorrere al mezzo del plebiscito. Dall'altro lato, se riguardo a un disegno di legge, non si raggiunge accordo fra il Governo germanico e la Commissione degli Stati, può, ciascuna delle parti rimettere la decisione nelle mani dell'Assemblea Nazionale. La Commissione degli Stati ha, dunque, in questo caso, il diritto di procedere indipendentemente, anche se il Governo germanicononfosse d'accordo.
In seguito a ciòl'L'Assemblea Nazionale haapprovatoò alla quasi
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unanimità la Costituzione provvisoria,della Germania, sperando checosì siacon essa sia stato fatto un gran passo verso la pace e per la salutesalvezza della Germania e del popolo tedesco.Dopo di ciò, chinato