Dokument-Nr. 11385
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 28. Mai 1921

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Progetto di legge scolastica per il Reich
Nel mio rispettoso Rapporto N. 18421 in data del 30 Ottobre 1920 ebbi l'onore di esporre inviare all'E. V. R. una Relazione sull'ordinamento della questione scolastica in Germania secondo la nuova Costituzione del Reich. Ora in esecuzione dell'articolo 146 capoverso 2 della medesima è stato sottoposto al Reichstag un progetto di legge sulla scuola, scolastica, di cui ho l'onore di invi compio il dovere di trasmettere qui accluso il testo all'E. V.
Detto progetto Il summenzionato progetto comincia <al § 1> col distinguere vari e generi specie di scuola e: (§ 1) [es] 1º) la Gemeinschaf scuola comune (Gemeinschaftsschule), la quale costituisce la norma o regola (Regelschule), 2º) la scuola confessionale (Bekenntnisschule) e 3º) la scuola aconfessionale ( B b ekenntnisfreie Schule), la quale si soddisfa alla sua volta a) in scuola laica (weltliche Schule) ed e b) in scuole a per una particolare dottrina filosofica (Weltanschauungsschule n ).
1º) La Gemeinschaftsschule, costituen-
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do (come si è detto) la regola, è aperta a tutti gli scolari senza distinzione di confessione o di dottrina filosofica. Essa impartisce comprende bensì l'insegnamento istruzione religiosa come quale materia ordinaria d'insegnamento nel senso dell'articolo 149 capov. 1 della Costituzione (§ 2); (§ 2 capov. 1); tuttavia non è riservata per alcuna confessione religiosa, (Motivazione del progetto di legge, pag. 6). e quindi l'insegnamento non è ispirato ad alcuna credenza, religiosa, ma deve essere impartito, eccettuata soltanto l'istruzione religiosa anzidetta, in base al comune patrimonio culturale nazionale (Motivazione del progetto di legge, pag. 6). Ne segue altresì non esser necessaria per i maestri di tale scuola l'appartenenza a veruna determinata confessione religiosa; ciò nondimeno, nella scelta dei medesimi dovrà tenersi conto, in quanto sia possibile, della composizione della scolaresca dal punto di vista religioso, senza che vi sia però a tal riguardo uno stretto obbligo (§ 2 capov. 3).
La Gemeinschaftsschule è dunque in realtà essenzialmente una scuola aconfessionale od areligiosa, la quale cioè, sotto l'aspetto della composizione della scolaresca, della scelta dei maestri, dei libri di testo e dell'insegnamento, fa astrazione da qualsiasi credenza religiosa o dottrina filosofica. Ben
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a ragione perciò (recentemente) il deputato socialista Prof. Radbruch ha potuto (recentemente) affermare che essa "somiglia alla scuola laica in maniera da poter essere scambiata con questa" (cfr. "Die Gock Glocke" del 4 Aprile 1921, citata dal Bayerischer Kurier N. 153). L'unica differenza sostanziale consiste in ciò che nella Gemeinschaftsschule viene impartito l'insegnamento religioso, la cui frequenza però dipende dalla dichiarazione di volontà di coloro, che hanno il diritto di decidere sull'educazione religiosa del fanciullo (articolo 149 capov. 2 della Costituzione del Reich); tale insegnamento manca invece nella scuola laica. – D'altra parte la Gemeinschaftsschule si differenzia altresì essenzialmente dalla scuola simultanea (Simultanschule) del diritto finora vigente, la quale che aveva un carattere cristiano e nella quale non potevano insegnare se non maestri cristiani, (cattolici o protestanti).
2º) Il concetto della scuola confessionale (Bekenntnisschule) è così definito nel progetto di legge (§ 3) e nella m Mmotivazione del medesimo: essa la scuola confessionale è quella che, a differenza della Gemeinschaftsschule, non ammette accoglie in massima se non scolari di una determinata confessione religiosa (1). Peraltro essa non perde il suo carattere per il fatto che anche altri scolari vi siano ammessi o che a questi è venga impartita l'istruzione religiosa
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nella loro confessione. – Nella In detta scuola "tutto l'insegnamento, e particolarmente quello che forma i sentimenti degli scolari, deve essere dato secondo lo spirito della rispettiva confessione. Non è escluso che nel programma degli studi sia compreso anche l'insegnamento della morale, ma esso non può essere impartito in opposizione colla religione coi principi della confessione della scuola. Lo stesso vale anche per la storia delle religioni" (Motivazione, pag. 7). Da Il progetto di legge richiede esige per conseguenza che "i maestri debbo ano appartenere alla religione della scuola, (§ 3 n. 2), sebbene siano ammesse eccezioni per motivi particolari" (§ 3 n. 2), ma lascia ai singoli Stati di determinare il la determinazione del concetto di tale appartenenza, pure richiedendo soltanto che essa debba essere fatta soltanto secondo "secondo segni criteri oggettivi" (Motivazione, pag. 7). Una simile formula sembra più insufficiente, potendo un maestro essere membro di una religione solo esteriormente, mentre internamente dissente dalla medesima. In tal questo caso, sebbene si verifichi il "criterio oggettivo" esterno, quel maestro tal maestro non può ritenersi, in conformità del concetto della scuola confessionale, idoneo all'insegnamento nella medesima. Se è vero ciò quanto che diceva il che affermò il suddetto deputato socialista Radbruch, che cioè "la scelta dei maestri è una questione di vita
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o di morte per la scuola laica", ciò lo è stesso ancor più deve a maggi più forte ragione affer dirsi per la scuola confessionale. Da ciò apparisce come importante sia la formazione dei maestri. Questo punto è insufficientemente toccato nell'articolo 143 capoverso 2 della Costituzione, del Reich, ove si prescrive che essa che la formazione suddetta "deve essere regolata in modo uniforme per il Reich conforme ai a norma dei principi vigenti per la istruzione superiore in generale".
Una seconda conseguenza derivante dalla natura della scuola confessionale riguarda i libri di testo, i quali così negativamente come positivamente debbono servire a coltivare la relativa confessione religiosa. Non potrebbe invero tollerarsi che agli scolari di detta scuola si impongano manuali di lettura o di storia o di scienze naturali aconfessionali, giacché se "tutto l'insegnamento deve essere impartito secondo lo spirito della rispettiva confessione", giacché se "tutto l'insegnamento deve essere impartito secondo lo spirito della rispettiva confessione", anche i mezzi dell'insegnamento medesimo debbono ed esso corrispondere. Ora il progetto di legge in discorso tiene conto in misura affatto insufficiente di questa esigenza; esso infatti richiede che "l'insegnamento debba aver luogo secondo" debbano essere seguiti i programmi generalmente vigenti ed adottati adoperati i libri di testo generalmente usati" in uso", ed ammette soltanto la possibilità
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che questi ultimi siano adattati al carattere della scuola (§ 3 n. 3). Ora, siccome poiché i libri di testo generalmente in uso sono informati allo spirito della Gemeinschaftsschule, essenzialmente la quale (come si è accennato più sopra) è in realtà essenzialmente aconfessionale od areligiosa, la surriferita disposizione non dà alcuna sufficiente garanzia che ag ai fanciulli, i quali frequentano una la scuola confessionale, non siano im prescritti dei libri di testo inconciliabili coi principii della propria religione.
Una terza conseguenza derivante de al concetto della scuola confessionale riguarda il posto da assegnarsi alla formazione religiosa nella funzionamento della scuola. Il progetto dispone che "le pratiche religiose in uso presso la rispettiva confessione siano debbano possano essere ammesse, senza [pregiud] salva l la prescrizione dell'articolo 149 capoverso 2 della Costituzione del Reich (secondo il quale la partecipazione a funzioni ecclesiastiche dipende dalla dichiarazione di volontà di coloro, che hanno il diritto di decidere sull'educazione religiosa del fanciullo) e senza pregiudizio del funzional regolare funzionamento scolastico" (§ 3 n. 4). Bisogna ancor Devesi riconoscere che questa disposizione, lealmente applicata, garantirebbe in qualche modo l'educazione religiosa dei fanciulli, qualora, tuttavia, non solo sia conveniente- retta-
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mente risolta la suaccennata questione relativa ai maestri, ma anche quella concernente l'ispezione scolastica abbia un conveniente ordinamento.
Nella rivista cattolica "Allgemeine Rundschau" (N. 14 del 2 Aprile 1921) si osservava testé giustamente che la divisione delle scuole in comuni, confessionali ed aconfessionali importa necessariamente per necessità anche una corrispondente distinzione della ispezione scolastica. Secondo la Costituzione del Reich l'insegna (art. 149 capov. 1) l'insegnamento religioso deve essere impartito "in armonia coi principii delle rispettive società religiose, senza pregiudizio del diritto di ispezione dello Stato"; con che è in massima riconosciuto anche alla Chiesa un diritto, sebbene limitato, d'ispezione sulle scuole. In conformità di questo ciò dovrebbe esigersi che la persona dell'ispettore ufficiale della scuo di una scuola confessionale offra sufficienti garanzie che esso sia animato verso la confessione medesima da <benevoli> sentimenti. di intelligente benev
3º) La scuola aconfessionale (bekenntnisfreie Schule) è quella, in cui nella quale non si impartisce l'insegnamento religioso, pr di cui è parola nell'articolo 149 capov. 1 della Costituzione del Reich, e si suddivide, come si è già accennato, indicato, in scuola laica ed in
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scuola per una determi particolare dottrina filosofica (§ 4).
a) La scuola laica (weltliche Schule) è, al pari della Gemeinschaftsschule, aperta a tutti gli scolari senza distinzione; di credenza, i maestri, che in essa nella medesima insegnano, possono appartenere a qualsiasi religione o setta filosofica; anche in essa debbono essere seguiti i programmi generalmente vigenti ed adottati adoperati i libri di testo generalmente in uso; tuttavia questi ultimi possono essere adattati al carattere della scuola (§ 4). Ora, poiché la scuola laica si distingue dalla scuola confessio Gemeinschaftschule per la esclusione di qualsiasi insegnamento religioso, è chiaro che tale "adattamento non al carattere della scuola" non sarà praticamente se non di aperta ostilità alla religione.
b) Dalla scuola laica si distingue la Weltanschauungsschule, in quanto che questa non è aperta a tutti gli scolari indistintamente, ma soltanto a coloro quelli, coloro, che, conforme alla volontà dei genitori o di chi per essi, appartengono ad a società, aventi le quali hanno hanno per iscopo di coltivare un determinato sistema filosofico (Weltanschauung) e posseggano siano sono state riconosciute a norma dell'articolo 137 della Costituzione del Reich i diritti de come corporazioni di diritto pubblico (§ 4 capoverso ultimo).
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Ambedue le scuole anzidette convengono in ciò che nella esclusione dell' in in ciò che non ammettono alcun insegnamento religioso; ma mentre l'idea informatrice il concetto della scuola laica può definirsi soltanto negativamente, vale a dire colla esclusione di qualsiasi confessi religione, invece la Weltanschauungsschule ha un contenuto positivo, ossia il sistema filosofico coltivato dalla rispettiva associazione, ad esempio il monismo.
4º) Finalmente nel Baden, nell'Hessen e nell'antico ducato nella provincia di Nassau può rimanere fino a nuovo ordine l'antica scuola elementare simultanea cristiana (§ 15), e ciò in conformità all'articolo 174 della Costituzione del Reich, il quale prescrive che "la futura legge scolastica abbia particolare riguardo alle regioni, ove esista legalmente una scuola non distinta divisa separata secondo le religioni confessioni".
Negli altri Paesi, invece, compresa la Baviera, dopo l'entrata in vigore della nuova legge scolastica non potrà più rimanere alcuna scuola simultanea; le attualmente esistenti dovranno essere immediatamente trasformate in Gemeinschaftsschulen (§ 14).
Come ebbi già l'onore di riferire nel mio ossequioso succitato Rapporto N. 18421, la Costituzione del Reich nell'articolo 146 capoverso 2  dispone che fa dipendere la erezione di scuole confessionali (od aconfessionali) da due condizioni, presupposti, vale a dire 1º) dalla proposta richiesta dei genitori (o di chi per essi), la cui volontà deve essere rispettata il più possibile, e 2º) dalla condizione che tale erezione non sia pregiudizievole al regolare funzionamento della scuola anche nel senso
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del capoverso 1º:
1º) Precisando più particolarmente tali disposizioni, il nuovo progetto di legge determina innanzi tutto la forma legale, in cui la volontà dei genitori e di chi per essi deve m manifestarsi. Essa deve Occorre infatti dare <ha la> esprimersi in pri in primo luogo la in forma di "richiesta" (Antrag) propriamente detta della erezione della scuola confessionale, (lo stesso vale anche per la aconfessionale), e quindi, la prenotazione per in forma quella di la la prenotazione od iscrizione (Anmeldung) ad essa alla medesima dei singoli scolari (Anmeldung) . La richiesta legale mente avanzata da i gli un numero minimo di genitori genitori aventi diritto all'educazione (o di chi per essi), da fissarsi dalla legislazione dei singoli Stati, è il presupposto generale, perché possano istituirsi a norma della Costituzione una scuole a confessionali e(od aconfessionale); la iscrizione serve per conoscere quanti fanciulli in un Comune la frequenteranno, e questo dato costituisce una base essenziale per la decidere se tale scuola deve essere o no eretta o mantenuta (Motivazione, pag. 9). Questa Tale iscrizione condizionata non si fa non per una determinata scuola in concreto, ma per il carattere della scuola (protestan (cattolica, protestante, laica, monistica, ecc.)
Il diritto di fare la richiesta nell'ambito di un Comune spetta ai padri di famiglia genitori (o di chi per essi) godendo i in possesso dei diritti civili e della cittadinanza tedesca, i quali
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hanno figli obbligati a frequentare la scuola elementare e che attualmente la frequentano. Data l'eguaglianza dei sessi fissata dalla sancita nella Costituzione del Reich (art. 119 capov. 1), il progetto attribuisce il tale diritto in discorso ad ambedue i genitori, indipendentemente l'uno dall'altro e con eguale valore. I genitori (o chi per essi) possono chiedere anche l'erezione della scuola di una confessione, alla quale essi stessi non appartengono (§ 6 capov. 1).
Alla legislazione dei singoli Stati è lasciato, di re in conformità dell'articolo 146 capov. 2 della Costituzione del Reich, di regolare il procedimento della richiesta in questione. discorso, nonché i requisiti essenzi minimi per la sua validità giuridica. Naturalmente I medesimi tuttavia non possono, i medesimi, se massime per ciò che se concerne il numero dei richiedenti, venir talmente elevati, da rendere impossibile la erezione di una scuola confessionale; ciò sarebbe difatti in contraddizione colla Costituzione del Reich (Motivazione, pag. 10)
Nei Comuni, poi, in cui, al momento nel quale dovrebbe farsi la prima richiesta, esistono già scuole confessionali (od aconfessionali) nel senso del § 3 capov. 1, non vi sarebbe è dubbio la legge [ein Wort unlesbar] suppone come certo che una notevole parte degli aventi diritto all'educazione richiederebbe il loro mantenimento. Perciò il § 13 dispone che in tal caso la richiesta debba essere considerarsi senz'altro come fatta, risparmiando così agli interessati la cura di presentarla. Rimane però l'obbligo della iscrizione (Motivazione, pag. 14).
2º) Il secondo presupposto per la erezione esistenza di una scuola confessionale (od aconfessionale)come si è più sopra accennato, è, che la sua erezione o conservazione non rechi pregiudizio al regolare funzionamento della scuola anche nel senso del capoverso 1º dell'articolo 146.
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Il regolare funzionamento scolastico si ha in generale ogniqualvolta il buon esito dell'insegnamento è sufficientemente garantito da tutto il corredo del personale insegnante e dei mezzi didattici e quando il bilancio è in ordine. Nel senso, poi, dell'articolo 146 capov.erso 1 tale funzionamento è regolare, quando si ve sono trovansi attuati i principii <della> organizzazione organici scolastica in esso fissati, vale a dire a) il principio della scuola fondamentale (Grundschule) comune a tutti, sulla quale è basata la scu organizzazione della scuola media e superiore, in quanto che cioè detta scuola fondamentale deve essere frequentata da tutti coloro che vog che vogliono ascender ascendere alle classi superiori, e b) il principio della scuola socialmente unica, in virtù del quale l'ammissione di un fanciullo ad in una scuola determinata non deve dipendere dalla posizione economica o sociale dei suoi genitori. Evidentemente non si può nella questione attuale invocare anche il terzo principio contenuto altresì nel suddetto capoverso, ossia il principio della scuola religiosamente unica, concretato nella Gemeinschaftsschule, giacché con ciò resterebbe ne si negherebbe la legalità della scuola confessionale, riconosciuta ammessa invece espressamente dalla Costituzione.
Nel § 9 capoverso 1 del nuovo progetto di legge si riconosce giustamente che il regolare funzionamento scolastico nel senso dell'articolo 146 non viene pregiudicato, "se "la scuola con-
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flessionale, (od aconfessionale) non può avere anche a causa del numero degli scolari, non può avere il numero delle classi in uso nel rispettivo Comune". Ma, quando il progetto nel capoverso medesimo ulteriormente dichiara che tale pregiudizio si verifica, "se l'erezione od il mantenimento della richiesta scuola (confessionale) abbasserebbe notevolmente il livello della organizzazione generale scolastica raggiunto in un dato Comune ovvero ostacolerebbe l'attuazione di quanto in Comuni simili si può ragio giustamente esigere in Comuni simili relativamente al riguardo al numero delle classi", una tale disposizione (formulata, del resto, in termini che non peccano per eccessiva precisione e chiarezza) non trova la sua giustificazione nella Costituzione del Reich. Ben a ragione perciò i Vescovi
Ben a ragione perciò i Vescovi della Germania nel loro Memoriale sulla scuola confessionale (da me trasmesso col rispettoso Rapporto N. 18718 del 30 Novembre 1920) chiedevano quanto segue:
"L'espressione=regolare funzionamento scolastico= non deve divenire un impedimento per la erezione e la conservazione delle scuole confessionali. Come =regolare= deve considerarsi ogni funzionamento scolastico che sia in grado di raggiungere, nelle condizioni fissate dalla legislazione ed amministrazione scolastica, lo scopo indica-
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to nell'articolo 141 capoverso 1. – Anche una scuola di una sola classe può avere un = regolare funzionamento scolastico =.
"Scuole confessionali debbono sempre erigersi, quando per un numero di fanciulli obbligati a frequentare la scuola, da fissarsi con benevoli criteri, venga presentata analoga domanda dagli aventi diritto all'educazione".
Per il resto è È da notare che per il resto il progetto d in parola lascia alla legislazione dei singoli Stati di il determinare le condizioni quando l'erezione o il mantenimento di una scuola confessionale (od aconfessionale) sia conciliabile col regolare funzionamento scolastico (§ 9 capoverso 2).
Egualmente, secondo il progetto, (§ 11) spetta la legislazione dei singoli Stati dovrà dovrà pure stabilirà e parimenti gli a quali u Uffici, cui spetti a di esaminare e di decidere se e fino a qual punto l' <nei [soli] casi particolari> la questione medesima anzidetta, nonché il procedimento amministrativo, col quale i richiedenti potranno im per impugnare l'eventuale rifiuto della relativa proposta relativa domanda(§ 11). di erezione e mantenimento di una scuola confessionale. In ultima istanza, sempre secondo il progetto, g in discorso, toccherà al tribunale amministrativo del Reich di decidere se un tale rifiuto contraddica alla Costituzione germanica od alla disposizione della nuova
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legge scolastica. Il Reichsrat ha votato lasi è però pronunziato per la soppresso ione di questa ultima disposizione, ritenendola in opposizione col carattere della legge medesima, la quale deve soltanto fissare i principi generali, da lasciandone poi l' applicarsi zione ne ai singoli Stati.
Il nuovo progetto di legge è stato già oggetto di vivi attacchi da parte da parte [sic] dei fautori della scuola puramente laica. Così, ad esempio, nel Congresso tenuto il 17 corrente in Francoforte dal Bund entschiedener Schulreformer, associazione fondata nel 1918 poco dopo la rivoluzione, il Prof. Oestreich lesse una dichiarazione votata dall'Assemblea contro il detto progetto, nella quale si affermava, fra l'altro, che esso significherebbe un ritorno ai peggiori tempi delle divisioni confessionali e federalistiche ed interdirebbe ostacolerebbe il progresso della scuola unica (Frankfurter Zeitung, N. 361 del 18 Maggio 1921). Parimenti il Deutscher Lehrverein nel recente Congresso di di Stuttgart votò approvò un ordine del giorno, di vibrata protesta, contro il progetto medesimo. Esso sfrutta del seguente tenore: "Il progetto sfrutta (così si si esprime detto [vi] <vi> si legge) sino all'estremo limitel'articolo 146 capoverso 2 nel senso di una larghissima separazione divisione confessionale della gioventù, che la quale frequenta le delle scuole elemen-
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tari, trascurando tutte le altre disposizioni della Costituzione e gli interessi vitali dell'insegnamento. Sotto l' la denominazione l'apparentemente innocua denominazione di Bekenntnisschule si vuole introdurre una completa sottomissione alla Chiesa dell'insegnamento della scuola elementare alla Chiesa, distruggendo con ciò la unità e la libertà della classe degli insegnanti. La scuola laica e la Weltanschauungsschule sono nel progetto soltanto un orpello per nascondere gli sforzi tendenti alla ad attuare la dipendenza della scuola dalla Chiesa" (cfr.  Bayerischer Kurier N. 208 del 18 Maggio 1921).
Credo In opposizione a questi e infondati e e tendenziosi e attacchi manifestazioni i cattolici hanno invece al contrario invece dimostrato quanto ingiustamente il nuovo progetto di legge la Gemeinschaftsschule venga nel progetto favoriva ta la Gemeinschaftsschule a danno della scuola confessionale, in altri termini, che costituendo la prima costituisca la regola e la seconda l'eccezione. "Il nuovo progetto di legge (così si esprime, ad esempio, la risoluzione accolta adottata all'unanimità nel Congresso di Nürnberg – cfr.  Bayerischer Kurier N. 198 dell'11 Maggio 1921) vuol stabilire come regola, in base alla c Costituzione del Reich, la cosidetta Gemeinschaftsschul e. Ora questa scuola deve essere aperta per massima a tutti gli scolari ed a e maestri senza distinzione di confessione, cattolici, protestan vale a dire indifferentemente a cattolici, protestanti ed od ebrei, a battezzati o e non battezzati, a credenti ed increduli; essa non deve
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educare nello spirito di una confessione religiosa, e significa quindi ripud ripudiando così un completo amente rinnegamento del il Cristianesimo e dello lo spirito cristiano-germanico. A questo stato di cose non cambiano nulla alcune qualche lezioni e di religione, che non si trovano del resto in alcuna connessione colle materie profane o dalla quale ogni fanciullo anche senza espri dichiarazione dei dei motivi può essere esentato. La scuola confessionale cristiana, che da oltre un millennio è la base della nostra cultura nazionale, deve essere rimossa dal suo attuale possesso legittimo possesso a favore di una nuova scuola comune non cristiana, la quale non ha alcun diritto all'esistenza a norma dei principi della scienza pedagogica. La erezione di scuole confessionali cristiane è non solo è legata a condizioni, ma anche altresì sino ad un certo grado resa impossibile, anche contro la espressa volontà degli aventi diritto all'educazione. – Le associazioni dei genitori cattolici veggono in tale ordinamento una sventura per la società e per lo Stato. Essi non possono risentir pensare se non con indignazione che la Gemeinschaftsschule, non cristiana ed ingiustificata altresì dal punto di vista educativo pedagogico, abbia la preferenza sulla scuola confessionale cristiana e che questa invece sia trattata come scuola di eccezione e messa alla pari colla
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scuola antireligiosa o, per dir meglio, ostile alla religione. Noi non abbiamo l'intenzione di sopportare una tale simile condizione di cose o faremo di tutto per impedire che la scuola fondamentale prevista nella Costituzione del Reich sia concepita ed attuata nel senso della Gemeinschaftsschule del nuovo progetto di legge. – Noi siamo risoluti di a combattere con tutti i mezzi leciti contro qualsiasi ingiustificato ostacolo che si volesse frapporre alla erezione di scuole confessionali cristiane. – Noi rimaniamo fermamente aderenti all' all'anticoideale dell'insegnamento cristiano ed uniti ai nostri Vescovi, il cui Memoriale del 20 Novembre 1920 contiene le richieste i postulati minime i del popolo cattolico nella questione scolastica. Dai nostri deputati chiediamo ed attendiamo che sostengano q detti questi postulati con ogni energia e non rinunzino ad alcuno di essi".
Dopo di ciò, chinato

[fol. 251r] (1) "Fra le confessioni (religiose) l'evangelica, la romano-cattolica e la israelitica godono di una posizione riconosciuta; ma anche il cattolicismo greco, il buddismo ed ogni religione storicamente formatasi è una confessione. Egualmente tutte le sette religiose costituiscono confessioni" (Motivazione, pag. 5).
250r, hds. oben am linken Seitenrand von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von Pacelli: "1"; 251r, unten links neben der Fußnote hds. von unbekannter Hand notiert, vermutlich von Pacelli: "Nota"; 252r, hds. oben am linken Seitenrand von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von Pacelli: "2"; 254r, hds. oben am linken Seitenrand von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von Pacelli: "3"; 256r, hds. oben am linken Seitenrand von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von Pacelli: "4"; 258r, hds. oben am linken Seitenrand von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von Pacelli: "5".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 28. Mai 1921, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 11385, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/11385. Letzter Zugriff am: 27.04.2024.
Online seit 14.05.2013, letzte Änderung am 24.10.2013.