Dokument-Nr. 11592
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 15. September 1921

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Le n Nuove leggi sulle imposte ecclesiastiche ecclesiastiche delle società religiose ecclesiastiche e sugli assegni per gli ecclesiastici il clero in Baviera, e loro rapporti col futuro Concordato
Il Landtag bavarese verso la fine della sessione 1920/1921 ha votato tre leggi, le quali sono di grande notevole importanza per la Chiesa cattolica in Baviera. Nella seduta plenaria del 27 luglio 1921 venne approvata la legge riguardante le imposte ecclesiastiche, ed in quella e nella successiva del 9 Agosto vennero le due altre intorno concernenti a il supplemento di congrua per il clero parrocchiale e circa gli onorari degli Arcivescovi, Vescovi e membri dei Capitoli cattedrali. Esse hanno tutte avuto lo scopo di dare fin da ora una sistemazione finanziaria sicura alle società religiose, ed in e particolare mente alla Chiesa cattolica, sia riconoscendo loro il diritto di riscuotere imposte colla cooperazione dello Stato, sia aumentando gli stipendi degli ecclesiastici in misura più corrispondente alle vista delledifficili condizioni attuali, , e possono quindi a buon diritto considerarsi come atti preparatori per il Concordato. sia riconoscendo il diritto di riscuotere imposte colla cooperazione dello Stato. In tal guisa esse possono essere a buon diritto considera rsi te come atti preparatori per il prossimo Concordato.
I
Legge sulle imposte ecclesiastiche delle società religiose ecclesiastiche
(Das religionsgesellschaftliche Steuergesetz)
(Alleg. I, II e III)
L'articolo 137 capoverso 6 della Costituzione del Reich (cfr. Rapporto N. 13822 del 18 Agosto 1919) concede riconosce alle società religiose (Religionsgesellschaften), che siano corporazioni di diritto pubblico, il diritto la facoltà di riscuotere imposte; . (cfr. Rapporto N. 13822 del 18 Agosto 1919). colla al qual fine lo Stato presta la sua cooperazione dello Stato. La cura, poi, di regolare questa
279v
materia nei suoi particolari è lasciata nel capov. 8 alla legislazione dei singoli Stati; il che ha fatto appunto tale compito è stato adempiuto dalla Baviera colla presente "legge. nelle imposte delle società religiose". e
Per il passato in nella in Baviera, in forza della secondo la ben nota Kirchengemeindeordnung del 24 Settembre 1912, soltanto le singole comunità ecclesiastiche ecclesiastiche(Kirchengemeinden) o ( parrocchie ) erano autorizzate ad esigere imposte per far fronte ai bisogni locali del culto, né era possibile di stabilire una tassa diocesana per i bisogni ecclesiastici generali (Alleg.I pag. 5). Invece secondo la in virtù della nuova legge vi sono per la Chiesa cattolica in Baviera due specie di tasse imposte ecclesiastiche:
1º) La tassa diocesana, che è pag corrisposta da tutti i cattolici della rispettiva diocesi ed è destinata per scopi ecclesiastici generali, specialmente per l'amministrazione e le istituzioni diocesane, come pure per sussidi e parrocchie particolarmente bisognose o gravate di pesi.
2º) Le imposte delle singole comunità ecclesiastiche o Religionsgemeinden parroc c hiali ossia Religionsgemeinden ((parrocchie, matrici e filiali). Cfr. art. 1 e 2.
La prima dovrà essere introdotta in tutte le otto diocesi bavaresi; dipenderà invece dalle condizioni e dai bisogni locali, se, oltre ad essa, a questa,verrà sarà imposta nelle singole parrocchie riscossa anche la seconda. È tuttavia da prevedere che anche nella maggior parte delle medesime sarà necessario di fare ad essa ricorso.
Già nel passato, in virtù della Kirchengemeindeordnung, le singole parrocchie si era nelle grandi città le singole parrocchie si erano unite in costituendo una Gesamtkirchengemeinde, affine di esigere le imposte
280r
insieme collettivamente ed in modo uniforme. Tale espediente ha dato buoni risultati specialmente soprattutto in Monaco. Similmente Del pari, Similmente s Secondo la nuova legge (art. 18) anche le otto diocesi bavaresi potranno unirsi congiungersi associarsi e formare una unione generale per le imposte (Gesamtsteuerverband); il che renderebbe possibile, (pur rimanendo intatta l'autonomia giuridica delle singole diocesi) , di riscuoterle insieme per in tutta la Baviera. in uguale misura uniforme.
Come per lLe imposte tasse ecclesiastiche verranno, come per il passato, finora esatte a guisa di supplementi sovrimposte supplemento (centesimi addizionali) a determinate tasse dello Stato. Secondo l'articolo 5 tali sovrimposte imposte si esigeranno supplementi si percepiranno in eguale proporzione
a) sulla per la imposta bavarese sul reddito (cioè imposta fondiaria, tassa fabbricati, imposta sulle industrie e tassa sul commercio ambulante)
b) per le imposte del Reich sulla rendita e sulle corporazioni.
In tal questa guisa le diocesi e le Kirchengemeinden parrocchie non sono libere di scegliere determinare per quali di scegliere fra queste diocesi specie di tasse quelle, per le quali vogliano percepire esigere le imposte ecclesiastiche; ma ovunque si percepiscono tasse imposte diocesane o locali, tutte le sunnominate tasse debbono essere messe a contribuzione in proporzione eguale (cfr.  Alleg. III pag. 460 col. 1a).
Le imposte ecclesiastiche, sia diocesane che locali, parrocchiali, non possono sorpassare ciascuna il 10% della corrispondente tassa dello Stato (artic. 5 capov.  2 II – cfr. Alleg. III pag. 460
280v
col. 1 e 2). Si può ritenere che entro questo limite massimo sarà ben possibile di provvedere ai bisogni delle diocesi e delle parrocchie, perché già con esso si ottengono somme rilevanti. Così, per es., chi ha una o rendita stipendio di 20.000 Marchi – come l'ha oggi qualunque impiegato medio – deve pagare il 10%, ossia 2.000 Marchi d'imposta sulla rendita per il Reich. Se a questa somma si aggiunga la sovrimposta diocesana e locale parrocchiale in proporzione del 10%, egli verrà a pagare 400 Marchi di tassa ecclesiastica. Ciò può costituire, specialmente nelle famiglie con numerosa prole, un peso assai sensibile, ed è quindi nell'interesse stesso della Chiesa di non sorpassare il limite assolutamente necessario, affine di non provocare altrimenti defezioni. defezioni.
Secondo la Kirchengemeindeordnung finora le Kirchengemeinden parrocchie avevano bisogno, sinora abbisognavano, per introdurre od aumentare le imposte locali, dell'approvazione dello Stato. Tale Questa prescrizione è ora caduta. Invece, qualora la tassa diocesana superi il 5% della corrispondente tassa governativa, si richiede tale approvazione (art. 5 capov.  2 II).
Sono soggetti al pagamento della imposta diocesana tutti i cattolici domiciliati nella rispettiva diocesi ed obbligati ad una delle tasse governative enumerate nell'art. 5. Sono soggette alle imposte ecclesiastiche locali, parrocchiali,secondo la decisione del Landtag, non solo quei cattolici, che hanno il loro domicilio nella rispettiva parrocchia, ma anche i cosidetti Forensen, vale a dire quei fedeli i quali, pur senza esservi essere domiciliati, nella parrocchia, vi posseggono un fondo, una casa o uno stabilimento
281r
industriale o commerciale e pagano p a tal questo titolo la relativa imposta sul reddito (cfr.  Alleg. II pag. 5 e Alleg. III pag. 461 col. 1).
Una delle questioni più difficili ed importanti è stata quella di includere le persone giuridiche (società per azioni, società a garanzia limitata, ecc.) nelle imposte per la fabbrica delle parrocchie (art. 8). Il diritto antico, cioè la Kirchengemeindeordnung, ammetteva ta tale obbligo. Allorché però fu discussa in Bamberga nel 1919 la nuova Costituzione bavarese, si riteneva che la Costituzione del Reich avrebbe tolto la possibilità d'imporre tasse ecclesiastiche alle persone giuridiche, e perciò il § [2] 18 capov. III della suddetta Costituzione bavarese garantiva garantì alle società religiose ed alle comunità religiose (parrocchie) il diritto di riscuotere imposte soltanto dai loro membri (cfr. Rapporto N. 14369 del 6 Ottobre 1919). Poiché però Dopo che però la redazione definiti definitiva dell'articolo 137 della Costituzione del Reich [ch] lasciò aperta la facoltà di mettere a contribuzione anche le persone giuridiche, si tentò cercò di ampliare in quel senso il testo della Costituzione bavarese, ma invano a causa nell'Agosto di ello quello stesso anno 1919 di modificare in quel senso il testo della Costituzione bavarese, ma dell'opposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri d'allora, il socialista Hoffmann, ; fece naufragare un simile tentativo di ampliare in quel senso il testo della Costituzione bavarese, come non riuscì nemmeno un ulteriore posteriore tentativo del partito popolare bavarese allo scopo medesimo. Ora, però, invece nel progetto della nuova legge in discorso
281v
venne è stato di nuovo introdotto l'obbligo anzidetto summenzionato (Alleg. I pag. 2 e 7), che si poté conservare e si è potuto ottenere anche su questo punto l'approvazione del Landtag, nel non malgrado le eccezioni sollevate contro dai socialisti (Alleg. III pag. 461 col. 1). In tal guisa le persone giuridiche rimarranno soggette, come per il passato, alla tassa predetta "in proporzione ragione del numero dei membri che la rispettiva confessione religiosa ha sul totale degli abitanti del rispettivo Comune" (art. 9 n. 5). Così, ad esempio, in Monaco, l'80% circa degli abitanti sono cattolici, il 16% circa protestanti. Per conseguenza in questa città una birreria per azioni od altra simile società dovrà pagare partecipare contribuire, all' in proporzione dell' 80% dell'importo in base sulla base dell'80% dell'importo delle sue sue imp tasse da essa dovute che essa paga, alle imposte ecclesiastiche dei cattolic he, i, per i cattolici, del del del 16% a quelle d per i protestanti. L'aver potuto mantenere nella nuova attuale presente legge una simile disposizione è stato di somma importanza, perché, senza il concorso delle persone giuridiche, finanziarmente [sic] assai potenti, non sarebbe stato più possibile nelle grandi città di fabbricare nuove chiese. Invece le persone giuridiche non sono tenute alla al pagamento della ad alcuna contribuzione per le tasse diocesane.
Un altro punto non meno importante era di stabilire in qual modo e per mezzo di quali organi si riscuoterebbero le tasse ecclesiastiche. Il diritto delle società religiose di esigere imposte è fondato, secondo l'articolo 137 della Costituzione del Reich, sul loro carattere di corporazioni di diritto pubblico. Dette tasse imposte sono quindi
282r
contribuzioni di diritto pubblico, alla cui riscossione possono essere adibite le autorità dello Stato. È p Perciò che il § 19 capov. II del Regolamento per le imposte del R eich del 13 dicembre 1919 (Reichsgesetzblatt pag. 1993) dispone che, ""su domanda delle autorità competenti, il Ministro delle Finanze per de il Reich debba deve anche in avvenire affidare alle agli Uffici di elle finanze finanza l'amministrazione di altre tasse di diritto pubblico, specialmente delle imposte ecclesiastiche". Se quindi, le autorità nel caso nostro, i Vescovi lo domandano, il Ministro delle Finanze per il Reich è tenuto ad affidare agli Uffici delle di f finanze a l'amministrazione delle imposte ecclesiastiche, e questi sono obbligati ad assumere e ad eseguire tale incombenza. Colla espressione "amministrazione delle imposte ecclesiastiche" s'intende (secondo che come venne dichiarato con con decisione del Ministero prussiano per le scienze, e le arti e la istruzione pubblica all' Mons. Arcivescovo di Colonia del 17 Maggio 1920) tutto ciò che è necessario per la riscossione delle imposte medesime; vale a dire, il calcolo computo per i singoli contribuenti, la esazione, la quale ha luogo contemporaneamente a quella delle tasse governative sulla stessa polizza bulletta, (1) e, all'occorrenza, la riscossione forzosa [correttiva] forzata o anche il procedimento per via legale, qualora un contribuente reclamasse i contro la tassazione o la sua elevatezza. Perciò i rappresentanti delle Autorità ecclesiastiche debbono semplicemente stabilire fissare l'elevatezza dell'imposta per l'anno corrente e darne comunicazione al competente Ufficio di F finanza, il quale s'incarica di tutto il resto.
Conformemente a questa alla surriferita disposizione
282v
fondamentale del succitato § 19 cap. II del Regolamento per le imposte del Re ich, l'articolo 12 della presente legge stabilisce che l'amministrazione delle imposte ecclesiastiche spetta per sé alla rappresentanza della rispettiva società religiosa, aggiungendo però che vie ognuna di queste a può domandare chiedere che detta amministrazione venga assunta dagli Uffici delle Finanze. di finanza.
È da prevedere che le diocesi bavaresi faranno domanda al Ministero delle Finanze per il Reich che l'intiera amministrazione I Ed infatti i Vescovi della Baviera, nella consueta annuale Conferenza tenutasi tenutasi testé in Frisinga il 6-7 corrente, hanno incaricato l'Emo Cardinale Arcivescovo di Monaco di presentare in nome dell'intiero Episcopato bavarese al Ministero delle Finanze del per il R eich la domanda che la riscossione delle imposte ecclesiastiche venga deferita ai summenzionati Uffici.
Nella citata decisione ministeriale del 17 Maggio 1920 si dichiarava aggiungeva che probabilmente tale amministrazione opera si presterebbe dagli Uffici medesimi gratuitamente; in una conferenza, poi, che ha avuto luogo di recente nel Ministero delle Finanze per il Reich, si è dichiarato che le società religiose dovrebbero sostenere le spese vive, ma entre il Reich porrebbe gratuitamente a disposizione i suoi impiegati.
Le sud Religionsgesellschaften o società religiose (diocesi) e le Religionsgemeinden o comunità ecclesiastiche religiose (parrocchie) costituiscono, secondo a norma dell'articolo 2, delle unioni per le imposte (Steuerverbände), ciascuna delle quali deve avere una rappresentanza (art. 3). La elezione e la organizzazione di queste rappresentanze (Kirchenverwaltungen) era finora regolata da una legge unilaterale dello Stato, ossia dalla Kirchengemeindeordnung. Invece a norma della secondo la nuova legge è lasciato la talie disposizioni intorno al materia è considerata come un affare interno della Chiesa; spetta quindi ai Vescovi di emanare i rispettivi re
283r
regolamenti, i quali debbono tuttavia corrispondere soltanto soddisfare ad alcuni postulati minimi enumerati nell'art. 3. , né abbisognano della approvazione dello Stato.
Tutto considerato, sembra quindi che la nuova legge sulle imposte ecclesiastiche corrisponda in modo soddisfacente sufficientemente al XVº dei noti punti in [me] per le trattative concordatarie da me presentati in nome della S. Sede al Governo bavarese il 4 Febbraio dello scorso anno, 1920, il quale era del seguente tenore:
"La Chiesa ha diritto di riscuotere imposte. Lo Stato esigerà insieme alle sue le dette imposte ecclesiastiche dietro equo compenso."
II
Legge sul supplemento di c ongrua per gli ecc lesiastici aventi cura d'anime ( Das Gesetz betreffend Ergänzung des Einkommens der Seelsorgegeistlichen)
(Alleg. IV, V e VI)
Il supplemento di congrua per gli ecclesiastici ha luogo in Germania in due diversi sistemi. – Il primo modi. – L'uno consiste in ciò che, qualora le rendite del beneficio non siano sufficienti, è debbono in primo luogo la parrocchia e la diocesi fornire il menzionato supplemento necessario per mezzo delle imposte ecclesiastiche. Lo Stato subentra soltanto in via sussidiaria, mettendo versando a disposizione de alle diocesi una la la somm e a global i e, annua fissata per legge, in via legislativa. coll e a qual i e si sovvengono quelle comunità parrocchie ali determinata somma globale [sic] . che non sono in grado di procurare per intiero il supplemento richiesto. necessaria per sovvenire soccorrere quelle parrocchie, che non sono in grado di procurare fornire per intiero il supplemento richiesto. Questo sistema vige in Prussia ed ha costituito anche la base della recente legge del [16] dicembre 17 17 Dicembre 1920, la quale ha nuovam testé nuovamente re regolato questa materia. ; ove è altresí da notare che detto sussidio governativo è dato soltanto stato concesso per i parroci, ma non per i cooperatori o cappellani. –
L'altro modo consiste in ciò che lo
283v
Stato paga direttamente ed immediatamente il supplemento ad per ogni singolo beneficio curato, ecclesiastico avente cura d'anime, senza che la comunità parrocchiale o la diocesi debbano contribuirvi con imposte ecclesiastiche. Questo secondo sistema vigeva finora in Baviera. Nelle trattative preliminari per la nuova legge il Governo bavarese sollevò la questione, se non fosse il caso di adottare il sistema prussiano, di guisa che soltanto una parte della somma occorrente fosse apprestata dallo Stato, mentre che per il resto si dov sarebbe dovuto provvedere per mezzo di tasse ecclesiastiche. A tale proposta si opposero però energicamente i rappresentanti del partito popolare bavarese, i quali fecero rilevare che in Baviera per il passato non si era mai ricorso a dette tasse imposte per gli onorari degli ecclesiastici, e che sarebbe del tutto impossibile, di esigere appena introdotte le tasse diocesane, di esigerle in tale misura così elevata, da sostenere pagare ricoprire sostenere con esse anche una rilevante quota parte del supplemento di congrua. Non deve infatti dimenticarsi che, sebbene finora le imposte ecclesiastiche per il fabbisogno materiale non abbiano incontrato finora eccessive difficoltà, la situazione cambierebbe subito, qualora esse dovessero essere venissero esatte esatte anche altresì per gli onorari o per i supplementi di congrua del Clero. , tanto più Inoltre devesi è da notare che, anche prescindendo da da pure senza di ciò, per le spese materiali sarà necessario di aumentare<le<:> le imposte medesime dovranno essere necessariamente aumentate. Il Governo bavarese si arrese si arrese a queste considerazioni e diede al suo progetto per base la prassi osservata finora, la quale è rimasta così fissata anche per l'avvenire.
284r

Un'altra questione di principio concerneva i rapporti della nuova legge col § 17 capov. IV della Costituzione bavarese, secondo il quale "nuove prestazioni volontarie dello Stato, dei Comuni e delle unioni di Comuni ad una società religiosa debbono essere coperte mediante il pagamento di sovrimposte da parte dei membri della società medesima" (cfr. citato Rapporto N. 14369 del 6 Ottobre 1919). In base a questa disposizione i partiti socialisti sostenevano che, trattandosi nel caso presente di nuove prestazioni volontarie dello Stato, avrebbe dovuto ad esse provvedersi mediante le sovrimposte anzidette. Invece la mag Ma Ma contro tale obbiezione fu respinta rispondendo risposto che la maggioranza del Landtag ha adottato l'interpretazione aveva già interpretato il succitato capoverso nel senso che esso debba applicarsi soltanto a quelle alle leggi, le quali sono fondamentalmente nuove, e non a quelle che sono tali soltanto unicamente per per l'ammontare della rispettiva prestazione, somma, quale è appunto l'ulteriore l'aumento accrescimento degli aumenti di stipendio degli miglioramenti degli aumenti di stipendio dei [miglioramenti] ed indennizzi per il caro viveri già accordati agli ecclesiastici. Inoltre il Ministro del Culto Dr Matt osservò pure come, dopoché la massima parte delle imposte lo Stato bavarese ha quasi completamente perduto il regime delle imposte, le quali nella per la massima parte(considerato (avuto riguardo al provento delle medesime) sono passate nel dominio del Reich, il più volte menzionato capoverso non è più applicabile. in Baviera. In conformità alle surriferite considerazioni il Governo il Governo ha cessato di evitato di introdurre nel progetto tutto ciò, che potesse avrebbe potuto essere ritenuto come prestazione fondamentalmente nuova, limitandosi a proporre supplementi, i quali soltanto solo quanto all'ammontare
284v
sorpassano vano le già esistenti prestazioni dello Stato (cfr.  Allegato VI, pag. 699-700). – Oltre a ciò il Sac. Prof. Scharnagl, deputato del partito popolare bavarese, non ha mancato nelle trattative preliminari non mancò di rilevare che come non tutte queste prestazioni posso ano chiamarsi semplicemente volontarie, ma che in poiché poiché ma che tutti poiché almeno in quei casi, in cui è intervenuta una secolarizzazione, come nelle parrocchie incorporate già ed a conventi secolarizzati ed in molte parrocchie del Palatinato, si tratta indubbiamente di prestazioni obbligatorie; questione questa di somma importanza per lo il futuro svincolo il futuro svincolo previsto dall'articolo 138 della Costituzione del Reich, come secondo che ebbi già a notare nel [sudd] più volte citato Rapporto N. 14369. Il Governo bavarese riteneva infatti finora che tutte le prestazioni dello Stato per aumenti di stipendio agli ecclesiastici fossero volontarie, e la nuova legge all'articolo 10 (cfr. Alleg. IV pag. 3) e 7) contiene la riserva che questa nuova sistemazione non modifica altera la natura giuridica di finora riconosciuta a tali prestazioni (cfr.  Alleg. IV pag. 3 col. 1 e pag. 7 col. 2). Tuttavia nelle trattative anzidette nelle trattative preliminari il Minis sunnominato Ministro del Culto ha accettato accettò la tesi che almeno una parte di esse (vale a dire le sopra indicate) sono obbligatorie; il che costituisce un not no considerevole progresso in confronto alla prassi di dell'attitudine di tutti gli altri precedenti Governi bavaresi. In tal guisa si è tenuto almeno in parte conto di quanto si chiede ndel n. XIIº dei punti anzidetti, il quale richiede che nel futuro svincolo restino comprese anche le prestazioni cosidette facoltative e revocabili dello Stato.
In particolare la nuova legge ha portato i seguenti miglioramenti:
285r
1º) Mentre finora tutti gli aumenti di stipendio per il clero erano basati semplicemente su concessione del Landtag in occasione dell'approvazione del bilancio e d abbracciavano valevano e valevano quindi soltanto per il corrispondente periodo, cui riferivasi che abbracciava il bilancio medesimo di tempo (prima in passato due anni; dopo la nuova Costituzione, un solo anno); invece la nuova sistemazione, essendo stata effettuata mediante ha avuto luogo per legge, ed ha quindi per sé una durata illimitata ed offre maggiore garanzia di stabilità per l'avvenire.
2º) La cosiddetta eguaglianza "parità" di di trattamento fra i ministri del culto cattolici e protestanti è ora meglio osservata che per il passato. Gli stipendi erano bensì e sono tuttora rimasti eguali per le due confessioni in forza della cosiddetta "parità". La disuguaglianza tuttavia consisteva in questo ciò che per il po fi i cattolici avevano solo 160 parrocchie privilegiate, mentre i protestanti ne avevano 237, sebbene questi non fossero neppure la terza parte della popolazione. La nuova legge stabilisce invece che la quinta parte delle parrocchie di ciascuna delle due confessioni siano sia privilegiata; il che equivale per i cattolici a 630 e per i protestanti a 240. In tal modo, mentre questi ultimi rimangono presso a poco circa a nello statu quo ante, i cattolici guadagnano 470 parrocchie, raggiungendo così un notevole vantaggio miglioramento (cfr.  Alleg. IV pag. 10).
3º) Il supplementi o di congrua venivano finora calcolati o in base ai proventi che di fatto percepiva il titolare di un ufficio di fatto del relativo officio ecclesiastico, compresi i diritti di stola e le elemosine
285v
di Messe. Ora il partito popolare bavarese è riuscito ad ottenere che questi ultimi non siano inclusi nel calcolo, di guisa che alle somme fissate nella legge si vengono ad aggiungere ancora i diritti di stola e gli le elemosine di Messe percepiti dal rispettivo parroco o cooperatore; ed in pari tempo analogamente è stato pure stabilito che anche per le Messe fondate una corrispondente somma debba esser lasciata fuori del del computo una corrispondente somma corrispondente. In tal modo nelle grandi parrocchie i proventi del parroco restano senz'altro aumentati accresciuti di 8.000, 10.000 otto o diecimila Marchi e talvolta ancor più; nelle piccole parrocchie l'aumento è naturalmente minore.
4º) L'ammontare degli onorari è stato fissato in misura tenendo conto corrispondente relativamente adeguato de alle condizioni dei tempi attuali ed de al progressivo rincaro di tutti i generi. Si è voluto evitare di mettere gli ecclesiastici nella graduatoria degli impiegati dello Stato, perché essi non sono né devono apparir tali. Tuttavia gl i loro assegni sono stati stabiliti in modo che corrispondano all'incirca a quelli degli impieg dei funzionari con completa formazione universitaria.
Secondo l'ordinamento del Novembre 1920 leo spese Stato bavarese spendeva annualmente per il clero cattolico Marchi 46.119.500; secondo il progetto di legge presentato dal Governo [esse] dette spese sarebbero ascese a Marchi 74.841.650, vale a dire a quasi trenta milioni di più (cfr.  Alleg. IV pag. 10-11), ai quali la legge votata approvata dal Landtag aggiunge ancora parecchi milioni. Grazie ai lavori prelimi preparatori, alla benevola cooperazione del Governo ed alle discussioni preliminari fra i vari gruppi del
286r
Parlamento si è [ris] potuto ottenere che tutti i partiti borghesi votassero unanimamente [sic] in favore. L'opposizione dei socialist socialisti, i quali, basandosi basandosi sull'anzidetto § 17 capov. IV della Costituzione, volevano che quelle spese non venissero addossate allo Stato, ma bensì ai membri della rispettiva confessione mediante imposte speciali, rimase così senza effetto.
A guisa di confronto è è giova giova interessante mi sia permesso non sarà inutile di di rilevare che la Prussia secondo la menzionata legge del Dicembre 1920 contribuisce alle [ein Wort unlesbar] spende come contributo agli assegni per gli ecclesiastici cattolici soltanto Marchi 41.500.000, ossia circa 35 milioni meno che la Baviera.
III
Legge sul supplemento agli assegni degli Arcivescovi, dei Vescovi e dei membri dei Capitoli cattedrali
(Gesetz betreffend Ergänzung der Bezüge der Erzbischöfe, Bischöfe und Mitglieder der Domkapitel)
(Alleg. IV, V e VI ) come sopra)
Contemporaneamente al supplemento di congrua per il clero avente cura d'anime era altresì indispensabile un corrispettivo analogo aumento degli assegni degli Arcivescovi, dei Vescovi e dei membri dei Capitoli cattedrali. Il Governo era sul principio d'avviso che detto questa materia questo punto aumento avrebbe dovesse essere dovesse regolatare regolare nel Concordato; ma il partito popolare bavarese, pur desiderando che le trattative concordatarie si concludano al più presto,
286v
notò che malgrado ciò, queste esse avrebbero tuttavia inevitabilmente richiesto ancora qualche tempo, in ed insistette quindi perché anche questa partita fosse regolata subito per la immediata sistemazione anche di questo detto punto, rilevando altresì come tale immediata sistemazione, un simile provvedimento, lungi dall'essere un di ostacolo alla prosecuzione proseguimento delle trattative medesime, non avrebbe potuto che agevolarle. Il Ministro del Culto Dr. Matt aderì infine a questo modo di vedere, e con lui l'intiero Gabinetto.
Nell'Allegato IV pag. 16-17 sono trovansi indicati in colonne parallele i rispettivi assegni 1º)  a norma del a no secondo il Concordato del 1817, 2º) in seguito all'aumento del 1908, 3º) in virtù della decisione del Landtag del 18 Novembre 1920, e finalmente 4º) secondo la nuova proposta del Governo approvata dal Landtag. La distinzione quivi introdotta (ed esistente già per i Ministri di Stato e per i Prefetti) fra l'assegno propriamente detto e l'indennizzo per spese d'ufficio, esistente già per i Ministri di Stato e per i Prefetti, ha il un vantaggio, è di notevole vantaggio, che ques assai importante rilevante, essendo che quest'ultimo cespite è esente da tasse imposte. Inoltre i I Vescovi hanno continuano inoltre a l'uso poi, come finora,a godere, come per il passato, l'uso gratuito dei Palazzi episcopali.
Inoltre, c Conformemente, poi, poi, a quanto ebbi già ebbi a riferire all'E. V. R. nel mio rispettoso Rapporto N. 21437 dell'8 Agosto scorso, su proposta del Sig. Held, capo della frazione del partito popolare bavarese al Landtag, è stato fissato votato a favore del Cardinale bavarese un ulteriore supplemento indennizzo di Marchi ventimila annui.
Malgrado tutto ciò, gli tali assegni, specialmente Malgrado
Devesi riconI supplementi fissati nella
287r
nuova legge sono, massime almeno per ciò che riguarda i semplici Vescovi (gli i due Arcivescovi hanno un più alto elevato assegno), sono ta lungi dal corrispondere pienamente alle attuali condizioni della vita ed all'enorme rincaro della vita e, come ha osservato la summenzionata Conferenza dei Vescovi a F episcopale tenutasi a di Frisinga, il 6 ed il 7 corrente, rimangono molto al disotto sono molto inferiori a del valore in oro degli dei corrispondenti onorari fissati stabiliti dall'antico Concordato. Ciò nonostante, nelle dis d nei dibattiti d parlamentari e nella stampa i socialisti hanno fatto aspra mosso contro la [ein Wort unlesbar] legge in discorso aspra opposizione. contro l'approvazione della [ein Wort unlesbar] legge. (cfr. Allegato VI pag. Tali I loro attacchi però sono stati però vittoriosamente respinti dal partito popolare bavarese, e specialmente dal menzisunnominato predetto deputato Held, il quale ha dimostrato notato trattarsi di spese, a cui lo Stato è obbligato in virtù delle disposizioni concordatarie e le quali inoltre non rappresentano che se non una piccola parte dei proventi restituzione degli immensi beni ingiustamente presi tolti alla Chiesa colla secolarizzazione (cfr.  Allegato VI pag. 705 e seguenti).
L'intiera Anche questa legge, come anche l'indennizzo speciale per il Cardinale bavarese, furono appro fu approvata coi voti dei partiti borghesi contro quelli dei socialisti. A norma dell'articolo 5 capov. II (cfr. Alleg. IV pag. 13) essa non ha valore che soltanto sino alla conclusione di el un nuovo Concordato. Ciò vuol dire che la fissazione degli assegni in questione discorso dovrà essere inclusa nel Concordato medesimo, le cui disposizioni potranno ol anche oltrepassare quelle della presente legge. cui la presente legge ha in questo importante punto preparato la via.
Dopo di ciò, chinato

[Fol. 282r] (1) La Il sistema della riscossione esazione cumulativa delle imposte ecclesiastiche con quelle dello Stato ha un'eccezione soltanto in un nel caso [ein Wort unlesbar] in un caso, in cui in cui essa non è possibile, perché non è lo Stato stesso che ne eseguisce la riscossione delle proprie imposte; stessa, vale a dire per le tasse sul reddito degli operai e degli impiegati, le quali vengono ritenute dal padrone stesso sulla rispettiva paga. In questo caso Allora Questa la imposta ecclesiastica viene quindidallo Stato ris necessariamente riscossa a parte, dallo Stato sebbene ciò naturalmente renda pur troppo la esazione più difficile e più sensibile per i contribuenti.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 15. September 1921, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 11592, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/11592. Letzter Zugriff am: 26.04.2024.
Online seit 14.05.2013, letzte Änderung am 14.04.2014.