Betreff
Le n
uove leggi sulle imposte ecclesiastiche
ecclesiastiche
e sugli assegni per gli ecclesiastici
in Baviera, e loro rapporti col futuro Concordato
Il Landtag bavarese verso la fine della sessione 1920/1921 ha votato tre leggi, le quali sono di grande
importanza per la Chiesa cattolica in Baviera. Nella seduta plenaria del 27 luglio 1921 venne approvata la legge riguardante le imposte ecclesiastiche
ed in quella
successiva del 9 Agosto vennero le due altre intorno
a
l supplemento di congrua per il clero parrocchiale e circa gli onorari degli Arcivescovi, Vescovi e membri dei Capitoli cattedrali. Esse hanno tutte lo scopo di dare una sistemazione finanziaria sicura alle società religiose, ed in
particolare
alla Chiesa cattolica, sia aumentando gli stipendi degli ecclesiastici in misura
corrispondente alle
condizioni attuali,
sia riconoscendo il diritto di riscuotere imposte colla cooperazione dello Stato. In tal guisa esse possono essere a buon diritto considera
te come atti preparatori per il prossimo Concordato.
I
Legge sulle imposte
ecclesiastiche
(Das religionsgesellschaftliche Steuergesetz)
(Alleg. I, II e III)
L'articolo 137 capoverso 6 della Costituzione del Reich
concede riconosce alle società religiose , che siano corporazioni di diritto pubblico, il diritto
di riscuotere imposte;
(cfr. Rapporto N. 13822 del 18 Agosto 1919). colla
cooperazione dello Stato. La cura, poi, di regolare questa 279v
materia nei suoi particolari è lasciata nel capov. 8 alla legislazione dei singoli Stati; il che ha fatto appunto
la Baviera colla presente "legge
nelle imposte delle società religiose".
e
Per il passato in
nella
Baviera, in forza della
nota Kirchengemeindeordnung del 24 Settembre 1912, soltanto le singole comunità ecclesiastiche
(
parrocchie
) erano autorizzate ad esigere imposte per far fronte ai bisogni locali del culto, né era possibile di stabilire una tassa diocesana per i bisogni ecclesiastici generali (Alleg.I pag. 5). Invece secondo la
nuova legge vi sono per la Chiesa cattolica in Baviera due specie di tasse
ecclesiastiche:
1º) La tassa diocesana, che è pag corrisposta da tutti i cattolici della rispettiva diocesi ed è destinata per scopi ecclesiastici generali, specialmente per l'amministrazione e le istituzioni diocesane, come pure per sussidi e parrocchie particolarmente bisognose o gravate di pesi.
2º) Le imposte
delle singole comunità ecclesiastiche
((parrocchie, matrici e filiali).
La prima dovrà essere introdotta in tutte le otto diocesi bavaresi; dipenderà invece dalle condizioni e dai bisogni locali, se, oltre ad essa,
sarà
nelle singole parrocchie riscossa anche la seconda. È tuttavia da prevedere che nella maggior parte delle medesime sarà necessario di fare ad essa ricorso.
Già nel passato, in virtù della Kirchengemeindeordnung, le singole parrocchie si era nelle grandi città le singole parrocchie si erano unite
costituendo una Gesamtkirchengemeinde, affine di esigere le imposte 280r
insieme
ed in modo uniforme. Tale espediente ha dato buoni risultati specialmente
in Monaco. Similmente
s
econdo la nuova legge (art. 18) anche le otto diocesi bavaresi potranno unirsi congiungersi
e formare una unione per le imposte (Gesamtsteuerverband); il che renderebbe possibile,
pur rimanendo intatta l'autonomia giuridica delle singole diocesi
, di riscuoterle
in tutta la Baviera
in
misura uniforme.
Come per lLe imposte
ecclesiastiche verranno, come per il passato,
esatte a guisa di
supplementi
a determinate tasse dello Stato. Secondo l'articolo 5 tali
imposte si
esigeranno
percepiranno in eguale proporzione
a) sulla
imposta bavarese sul reddito (cioè imposta fondiaria, tassa fabbricati, imposta sulle industrie e tassa sul commercio ambulante)
b) per le imposte del Reich sulla rendita e sulle corporazioni.
In tal
guisa le diocesi e le
Kirchengemeinden
non sono libere di scegliere
per quali di
queste diocesi specie di tasse vogliano percepire
le imposte ecclesiastiche; ma ovunque si percepiscono tasse imposte diocesane o locali, tutte le sunnominate tasse debbono essere messe a contribuzione in proporzione eguale (cfr.
Alleg. III pag. 460 col. 1a).
Le imposte ecclesiastiche, sia diocesane che locali,
non possono sorpassare ciascuna il 10% della corrispondente tassa dello Stato (artic. 5 capov.
2
– cfr. Alleg. III pag. 460 280v
col. 1 e 2). Si può ritenere che entro questo limite massimo sarà ben possibile di provvedere ai bisogni delle diocesi e delle parrocchie, perché già con esso si ottengono somme rilevanti. Così, per es., chi ha una
rendita
di 20.000 Marchi – come l'ha oggi qualunque impiegato medio – deve pagare il 10%, ossia 2.000 Marchi d'imposta sulla rendita per il Reich. Se a questa somma si aggiunga la sovrimposta diocesana e locale
in proporzione del 10%, egli verrà a pagare 400 Marchi di tassa ecclesiastica. Ciò può costituire, specialmente nelle famiglie con numerosa prole, un peso assai sensibile, ed è quindi nell'interesse stesso della Chiesa di non sorpassare il limite assolutamente necessario, affine di non provocare altrimenti defezioni.
Secondo la Kirchengemeindeordnung
finora
le Kirchengemeinden
sinora abbisognavano, per introdurre od aumentare le imposte locali, dell'approvazione dello Stato. Tale
prescrizione è ora caduta. Invece, qualora la tassa diocesana superi il 5% della corrispondente tassa governativa, si richiede tale approvazione (art. 5 capov.
2
).
Sono soggetti al pagamento della imposta diocesana tutti i cattolici domiciliati nella rispettiva diocesi ed obbligati ad una delle tasse governative enumerate nell'art. 5. Sono soggette alle imposte ecclesiastiche locali,
non solo quei cattolici, che hanno il loro domicilio nella rispettiva parrocchia, ma anche i cosidetti Forensen, quei fedeli i quali, pur senza esservi
domiciliati,
vi posseggono un fondo, una casa o uno stabilimento 281r
industriale o commerciale e pagano p a tal
titolo la relativa imposta sul reddito (cfr.
Alleg. II pag. 5 e Alleg. III pag. 461 col. 1).
Una delle questioni più difficili ed importanti è stata quella di includere le persone giuridiche (società per azioni, società a garanzia limitata, ecc.) nelle imposte per la fabbrica delle parrocchie (art. 8). Il diritto antico, cioè la Kirchengemeindeordnung, ammetteva ta tale obbligo. Allorché però fu discussa in Bamberga nel 1919 la nuova Costituzione bavarese, si riteneva che la Costituzione del Reich avrebbe tolto la possibilità d'imporre tasse ecclesiastiche alle persone giuridiche, e perciò il § [2] 18 capov. III della suddetta Costituzione bavarese garantiva
alle società religiose ed alle comunità religiose (parrocchie) il diritto di riscuotere imposte soltanto dai loro membri (cfr. Rapporto N. 14369 del 6 Ottobre 1919). Poiché però
la redazione definiti definitiva dell'articolo 137 della Costituzione del Reich [ch] lasciò aperta la facoltà di mettere a contribuzione anche le persone giuridiche, si tentò
nell'Agosto di
quello stesso anno 1919 di modificare in quel senso il testo della Costituzione bavarese, ma
l'opposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri d'allora, il socialista Hoffmann,
fece naufragare un simile tentativo di ampliare in quel senso il testo della Costituzione bavarese, come non riuscì nemmeno un ulteriore
tentativo del partito popolare bavarese allo scopo medesimo. Ora, però,
nel progetto della nuova legge in discorso
281v
venne
di nuovo introdotto l'obbligo anzidetto
(Alleg. I pag. 2 e 7), che si poté conservare
nel non malgrado le eccezioni sollevate contro dai socialisti (Alleg. III pag. 461 col. 1). In tal guisa le persone giuridiche rimarranno soggette, come per il passato, alla tassa predetta "in proporzione
del numero dei membri che la rispettiva confessione religiosa ha sul totale degli abitanti del rispettivo Comune" (art. 9 n. 5). Così, ad esempio, in Monaco, l'80% circa degli abitanti sono cattolici, il 16% circa protestanti. Per conseguenza in questa città una birreria per azioni od altra simile società dovrà pagare
partecipare
all'
80% dell'importo
delle
imp tasse da essa dovute
alle imposte ecclesiastiche dei cattolic
i,
del
16% a quelle d per i protestanti. L'aver potuto mantenere nella nuova
legge una simile disposizione è stato di somma importanza, perché, senza il concorso delle persone giuridiche, finanziarmente [sic] assai potenti, non sarebbe stato più possibile nelle grandi città di fabbricare nuove chiese. Invece le persone giuridiche non sono tenute alla al pagamento della ad alcuna contribuzione per le tasse diocesane.
Un altro punto non meno importante era di stabilire in qual modo e per mezzo di quali organi si riscuoterebbero le tasse ecclesiastiche. Il diritto delle società religiose di esigere imposte è fondato, secondo l'articolo 137 della Costituzione del Reich, sul loro carattere di corporazioni di diritto pubblico. Dette tasse imposte sono quindi 282r
contribuzioni di diritto pubblico, alla cui riscossione possono essere adibite le autorità dello Stato. È p
erciò che il § 19 capov. II del Regolamento per le imposte del R eich del 13 dicembre 1919 (Reichsgesetzblatt pag. 1993) dispone che, ""su domanda delle autorità competenti, il Ministro delle Finanze
de
l Reich
debba
anche in avvenire affidare alle agli Uffici d
elle finanze
l'amministrazione di altre tasse di diritto pubblico, specialmente delle imposte ecclesiastiche". Se quindi, le autorità nel caso nostro, i Vescovi lo domandano, il Ministro delle Finanze per il Reich è tenuto ad affidare agli Uffici delle
f
inanze
l'amministrazione delle imposte ecclesiastiche, e questi sono obbligati ad assumere e ad eseguire tale incombenza. Colla espressione "amministrazione delle imposte ecclesiastiche" s'intende – (secondo che
venne dichiarato con
decisione del Ministero prussiano per le scienze, e le arti e la istruzione pubblica a
Mons. Arcivescovo di Colonia del 17 Maggio 1920) tutto ciò che è necessario per la riscossione delle imposte medesime; vale a dire, il calcolo
per i singoli contribuenti, la esazione, la quale ha luogo contemporaneamente a quella delle tasse governative sulla stessa polizza
e, all'occorrenza, la riscossione forzosa [correttiva] forzata o anche il procedimento per via legale, qualora un contribuente reclamasse
contro la tassazione o la sua elevatezza. Perciò i rappresentanti delle Autorità ecclesiastiche debbono semplicemente stabilire
l'elevatezza dell'imposta per l'anno corrente e darne comunicazione al competente Ufficio di F
inanza, il quale s'incarica di tutto il resto.
Conformemente a questa
disposizione 282v
fondamentale del succitato § 19 cap. II del Regolamento per le imposte del Re ich, l'articolo 12 della presente legge stabilisce che l'amministrazione delle imposte ecclesiastiche spetta per sé alla rappresentanza della rispettiva società religiosa, aggiungendo però che vie
ognuna di queste
può domandare
che detta amministrazione venga assunta dagli Uffici delle Finanze.
È da prevedere che le diocesi bavaresi faranno domanda al Ministero delle Finanze per il Reich che l'intiera amministrazione
delle imposte ecclesiastiche venga deferita ai summenzionati Uffici.
Nella citata decisione ministeriale del 17 Maggio 1920 si dichiarava
che tale amministrazione opera si presterebbe dagli Uffici medesimi gratuitamente; in una conferenza, poi, che ha avuto luogo di recente nel Ministero delle Finanze per il Reich, si è dichiarato che le società religiose dovrebbero sostenere le spese vive, ma
il Reich porrebbe gratuitamente a disposizione i suoi impiegati.
Le sud
Religionsgesellschaften o società religiose (diocesi) e le Religionsgemeinden o comunità ecclesiastiche
(parrocchie) costituiscono, secondo
l'articolo 2, unioni per le imposte (Steuerverbände), ciascuna delle quali deve avere una rappresentanza (art. 3). La elezione e la organizzazione di queste rappresentanze (Kirchenverwaltungen) era finora regolata da una legge unilaterale dello Stato, ossia dalla Kirchengemeindeordnung. Invece a norma della
nuova legge è lasciato la talie disposizioni intorno al materia è considerata come un affare interno della Chiesa; spetta quindi ai Vescovi di emanare i rispettivi re
283r
regolamenti, i quali debbono tuttavia corrispondere
ad alcuni postulati minimi enumerati nell'art. 3
, né abbisognano della approvazione dello Stato.
Tutto considerato, sembra quindi che la nuova legge sulle imposte ecclesiastiche corrisponda in modo soddisfacente
al XVº dei punti in [me] per le trattative concordatarie da me presentati al Governo bavarese il 4 Febbraio dello scorso anno,
il quale era del seguente tenore:
"La Chiesa ha diritto di riscuotere imposte. Lo Stato esigerà insieme alle sue le dette imposte ecclesiastiche dietro equo compenso."
II
Legge sul supplemento di c ongrua per gli ecc lesiastici aventi cura d'anime (
Das
Gesetz betreffend Ergänzung des Einkommens der Seelsorgegeistlichen)
(Alleg. IV, V e VI)
Il supplemento di congrua per gli ecclesiastici ha luogo in Germania in due diversi sistemi. – Il primo
consiste in ciò che, qualora le rendite del beneficio non siano sufficienti, è debbono in primo luogo la parrocchia e la diocesi fornire il supplemento necessario per mezzo delle imposte ecclesiastiche. Lo Stato subentra soltanto in via sussidiaria, mettendo
a disposizione de
lle diocesi
somm
a global
e,
coll
a qual
e si sovvengono quelle
parrocchie
che non sono in grado di procurare per intiero il supplemento richiesto.
Questo sistema vige in Prussia ed ha costituito anche la base della legge del [16] dicembre
1920, la quale ha nuovam
testé
re regolato questa materia.
L'altro modo consiste in ciò che lo 283v
Stato dà
direttamente ed immediatamente il supplemento ad
ogni singolo beneficio curato,
senza che la comunità parrocchiale o la diocesi debbano contribuirvi con imposte ecclesiastiche. Questo secondo sistema vigeva finora in Baviera. Nelle trattative preliminari per la nuova legge il Governo bavarese sollevò la questione, se non fosse il caso di adottare il sistema prussiano, di guisa che soltanto una parte della somma occorrente fosse apprestata dallo Stato, mentre che per il resto si dov sarebbe dovuto provvedere per mezzo di tasse ecclesiastiche. A tale proposta si opposero però energicamente i rappresentanti del partito popolare bavarese, i quali fecero rilevare che in Baviera per il passato non si era mai ricorso a dette tasse
per gli onorari degli ecclesiastici, e che sarebbe del tutto impossibile, di esigere appena introdotte le tasse diocesane, di esigerle in tale misura così elevata, da sostenere
con esse anche una rilevante quota parte del supplemento di congrua. Non deve infatti dimenticarsi che, sebbene finora le imposte ecclesiastiche per il fabbisogno materiale non abbiano incontrato finora eccessive difficoltà, la situazione cambierebbe subito, qualora esse dovessero essere
esatte anche
per gli onorari o per i supplementi di congrua del Clero.
Inoltre
devesi
è da notare che
anche
prescindendo da da pure senza di ciò, per le spese materiali sarà necessario di aumentare<le<:> le imposte medesime dovranno essere necessariamente aumentate. Il Governo bavarese si arrese si arrese a queste considerazioni e diede al suo progetto per base la prassi osservata finora, la quale è rimasta così fissata anche per l'avvenire.284r
Un'altra questione di principio concerneva i rapporti della nuova legge col § 17 capov. IV della Costituzione bavarese, secondo il quale "nuove prestazioni volontarie dello Stato, dei Comuni e delle unioni di Comuni ad una società religiosa debbono essere coperte mediante il pagamento di sovrimposte da parte dei membri della società medesima" (cfr. Rapporto N. 14369 del 6 Ottobre 1919). In base a questa disposizione i partiti socialisti sostenevano che, trattandosi nel caso presente di nuove prestazioni volontarie dello Stato, avrebbe dovuto ad esse provvedersi mediante le sovrimposte anzidette. Invece la mag
gioranza del Landtag
ha adottato l'interpretazione aveva già interpretato il succitato capoverso nel senso che esso debba applicarsi soltanto a quelle
leggi, le quali sono fondamentalmente nuove, e non a quelle che sono tali soltanto unicamente per
l'ammontare della
somma, quale è appunto
l'aumento
dei [miglioramenti] ed indennizzi per il caro viveri già accordati agli ecclesiastici. Inoltre il Ministro del Culto Dr Matt osservò come, dopoché la massima parte delle imposte
sono passate nel dominio del Reich, il più volte menzionato capoverso non è più applicabile
in Baviera. In conformità alle surriferite considerazioni il Governo il Governo ha cessato di evitato di introdurre nel progetto tutto ciò, che potesse
essere ritenuto come prestazione fondamentalmente nuova, limitandosi a proporre supplementi, i quali soltanto solo quanto all'ammontare 284v
sorpassano
le già esistenti prestazioni dello Stato . – Oltre a ciò il partito popolare bavarese
non ha mancato
di rilevare che
non tutte queste prestazioni posso
no chiamarsi semplicemente
volontarie, ma che in
tutti
quei casi, in cui è intervenuta una secolarizzazione, come nelle parrocchie incorporate già ed a conventi secolarizzati e si tratta indubbiamente di prestazioni obbligatorie; questione questa di somma importanza per lo il futuro svincolo il futuro svincolo previsto dall'articolo 138 della Costituzione del Reich, come
ebbi già a notare nel [sudd] più volte citato Rapporto N. 14369. Il Governo bavarese riteneva finora che tutte le prestazioni dello Stato per aumenti di stipendio agli ecclesiastici fossero volontarie, e la nuova legge all'articolo 10 (cfr. Alleg. IV pag. 3) e 7) contiene la riserva che questa nuova sistemazione non modifica
la natura giuridica di
tali prestazioni (cfr.
Alleg. IV pag. 3 col. 1 e pag. 7 col. 2). Tuttavia
nelle trattative preliminari il Minis sunnominato Ministro del Culto ha accettato
la tesi che almeno una parte di esse (vale a dire le sopra indicate) sono obbligatorie; il che costituisce un not no considerevole progresso in confronto
di
di tutti gli altri precedenti Governi bavaresi. In tal guisa si è tenuto almeno in parte conto di quanto si chiede ndel n. XIIº dei punti anzidetti, il quale richiede che nel futuro svincolo restino comprese anche le prestazioni cosidette facoltative e revocabili dello Stato.
In particolare la nuova legge ha portato i seguenti miglioramenti:
285r
1º) Mentre finora tutti gli aumenti di stipendio per il clero erano basati semplicemente su concessione del Landtag in occasione dell'approvazione del bilancio e
valevano
quindi soltanto per il periodo, cui riferivasi
il bilancio medesimo
(prima
due anni; dopo la nuova Costituzione, un solo anno); invece la nuova sistemazione
ha avuto luogo per legge, ed ha quindi per sé una durata illimitata ed offre maggiore garanzia di stabilità per l'avvenire.
2º) La cosiddetta eguaglianza "parità" di di trattamento fra i ministri del culto cattolici e protestanti è ora meglio osservata che per il passato. Gli stipendi erano bensì e sono tuttora rimasti eguali per le due confessioni in forza della cosiddetta "parità". La disuguaglianza tuttavia consisteva in questo ciò che per il po fi i cattolici avevano solo 160 parrocchie privilegiate, mentre i protestanti ne avevano 237, sebbene questi non fossero neppure la terza parte della popolazione. La nuova legge stabilisce invece che la quinta parte delle parrocchie di ciascuna delle due confessioni siano sia privilegiata; il che equivale per i cattolici a 630 e per i protestanti a 240. In tal modo, mentre questi ultimi rimangono
circa a
llo statu quo ante, i cattolici guadagnano 470 parrocchie, raggiungendo così un notevole vantaggio miglioramento (cfr.
Alleg. IV pag. 10).
3º) I supplementi
di congrua venivano finora calcolati
in base ai proventi che di fatto percepiva il titolare di un ufficio di fatto del relativo officio ecclesiastico, compresi i diritti di stola e le elemosine 285v
di Messe. Ora il partito popolare bavarese è riuscito ad ottenere che questi non siano inclusi nel calcolo, di guisa che alle somme fissate nella legge si vengono ad aggiungere ancora i diritti di stola e gli le elemosine di Messe percepiti dal rispettivo parroco o cooperatore; ed in pari tempo
è stato pure stabilito che anche per le Messe fondate una corrispondente somma debba esser lasciata fuori del
computo una corrispondente somma . In tal modo nelle grandi parrocchie i proventi del parroco restano senz'altro aumentati
di 8.000, 10.000
Marchi e talvolta ancor più; nelle piccole parrocchie l'aumento è naturalmente minore.
4º) L'ammontare degli onorari è fissato in misura
corrispondente
alle condizioni dei tempi ed
al rincaro di tutti i generi. Si è voluto evitare di mettere gli ecclesiastici nella graduatoria degli impiegati dello Stato, perché essi non sono né devono apparir tali. Tuttavia gl i loro assegni sono stati stabiliti in modo che corrispondano all'incirca a quelli degli impieg dei funzionari con completa formazione universitaria.
Secondo l'ordinamento del Novembre 1920 leo spese Stato bavarese spendeva per il clero cattolico Marchi 46.119.500; secondo il progetto di legge presentato dal Governo [esse] sarebbero ascese a Marchi 74.841.650, vale a dire quasi trenta milioni di più (cfr.
Alleg. IV pag. 10-11), ai quali la legge votata
dal Landtag aggiunge ancora parecchi milioni. Grazie ai lavori prelimi preparatori, alla benevola cooperazione del Governo ed alle discussioni preliminari fra i vari gruppi del 286r
Parlamento si è [ris] potuto ottenere che tutti i partiti borghesi votassero unanimamente [sic] in favore. L'opposizione dei socialist socialisti, i quali, basandosi basandosi sull'anzidetto § 17 capov. IV della Costituzione, volevano che quelle spese non venissero addossate allo Stato, ma bensì ai membri della rispettiva confessione mediante imposte speciali, rimase così senza effetto.
A guisa di confronto è
è
interessante
di rilevare che la Prussia secondo la menzionata legge del Dicembre 1920 contribuisce alle [ein Wort unlesbar] spende come contributo agli assegni per gli ecclesiastici cattolici soltanto Marchi 41.500.000, ossia circa 35 milioni meno che la Baviera.
III
Legge sul supplemento agli assegni degli Arcivescovi, dei Vescovi e dei membri dei Capitoli cattedrali
(Gesetz betreffend Ergänzung der Bezüge der Erzbischöfe, Bischöfe und Mitglieder der Domkapitel)
(Alleg. IV, V e VI
)
Contemporaneamente al supplemento di congrua per il clero avente cura d'anime era altresì indispensabile un corrispettivo
aumento degli assegni degli Arcivescovi, dei Vescovi e dei membri dei Capitoli cattedrali. Il Governo era sul principio d'avviso che detto
questo
aumento
avrebbe
dovesse
regolare nel Concordato; ma il partito popolare bavarese, pur desiderando che le trattative concordatarie si concludano al più presto, 286v
notò che malgrado ciò, queste
avrebbero inevitabilmente richiesto ancora qualche tempo, in ed insistette quindi perché anche questa partita fosse regolata subito
, rilevando altresì come tale immediata sistemazione,
lungi dall'essere un
ostacolo al
proseguimento delle trattative medesime, non avrebbe potuto che agevolarle. Il Ministro del Culto Dr. Matt aderì infine a questo modo di vedere, e con lui l'intiero Gabinetto.
Nell'Allegato IV pag. 16-17 sono trovansi indicati in colonne parallele i rispettivi assegni 1º)
a no
secondo il Concordato del 1817, 2º) in seguito all'aumento del 1908, 3º) in virtù della decisione del Landtag del 18 Novembre 1920, e finalmente 4º) secondo la nuova proposta del Governo approvata dal Landtag. La distinzione quivi introdotta fra l'assegno e l'indennizzo per spese d'ufficio, esistente già per i Ministri di Stato e per i Prefetti, ha il
vantaggio,
che ques
assai importante
che quest'ultimo
è esente da tasse imposte. Inoltre i
Vescovi hanno
a l'uso
l'uso gratuito dei Palazzi episcopali.
Inoltre, c
onformemente, poi,
a quanto già ebbi a riferire nel mio rispettoso Rapporto N. 21437 dell'8 Agosto scorso, su proposta del Sig. Held, capo della frazione del partito popolare bavarese al Landtag, è stato fissato
a favore del Cardinale bavarese un ulteriore supplemento
di Marchi ventimila annui.
Malgrado
ciò, gli
assegni, specialmente
287r
per ciò che riguarda i semplici Vescovi
sono
ta lungi dal corrispondere alle attuali condizioni della vita ed all'enorme rincaro della vita e, come ha osservato la Conferenza dei Vescovi a F episcopale tenutasi a
Frisinga
il 6 ed il 7 corrente,
sono molto inferiori a
l valore in oro degli
onorari fissati
dall'antico Concordato. Ciò nonostante, nelle dis d nei dibattiti d parlamentari e nella stampa i socialisti hanno fatto aspra
opposizione
contro l'approvazione della [ein Wort unlesbar] legge.
Tali
attacchi sono stati però vittoriosamente respinti dal partito popolare bavarese, specialmente dal menzisunnominato
deputato Held, il quale ha dimostrato
trattarsi di spese, a cui lo Stato è obbligato in virtù delle disposizioni concordatarie e le quali non rappresentano che
una piccola parte dei
proventi
beni ingiustamente presi
alla Chiesa colla secolarizzazione (cfr.
Allegato VI pag. 705 e seguenti).
L'intiera
legge, come anche l'indennizzo speciale per il Cardinale bavarese, furono appro fu approvata coi voti dei partiti borghesi contro quelli dei socialisti. A norma dell'articolo 5 capov. II (cfr. Alleg. IV pag. 13) essa non ha valore che
sino alla conclusione di
un nuovo Concordato. Ciò vuol dire che la fissazione degli assegni in questione
dovrà essere inclusa nel Concordato medesimo,
le cui disposizioni potranno ol anche oltrepassare quelle della presente legge.
cui la presente legge ha in questo importante punto preparato la via.
Dopo di ciò, chinato
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 15. September 1921, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 11592, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/11592. Letzter Zugriff am: 08.05.2024.
Online seit 14.05.2013, letzte Änderung am 14.04.2014.