Dokument-Nr. 11858
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 06. Oktober 1919

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Rapporti fra Chiesa e Stato in Baviera. – La nuova Costituzione bavarese
In data del 29 Settembre scorso il Sig. Hoffmann, Ministro Presidente e Ministro degli Esteri e dei Culti, mi ha indirizzato una lettera, che compio il dovere di trasmettere riportare qui appresso tradotta dal tedesco:
"Ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza l che la nuova Costituzione dello a Stato libero di Baviera Repubblica (Freistaat) bavarese è stata pubblicata ed è entrata in vigore. A Le accludo alla presente un esemplare della Gazzetta ufficiale, contenente il testo della Costituzione medesima.
Colla rivoluzione è cominciato per la Prussia Germania e per la Baviera un nuovo periodo della loro storia. Lo a Stato libero bavarese Repubblica di Baviera bavarese coll'entrata in vigore della nuova Costituzione poggia su di una solida base legale riconosciuta da tutta
2v
la popolazione.
Io spero che i rapporti fra la S. Sede e la nuova Baviera saranno buoni ed ho già disposto che il m Ministro di Baviera Barone Ottone de Ritter de Grünstein torni in Roma subito dopo la conclusione della pace.
Colgo con piacere quest'occasione ecc."
Lo stesso giorno, in cui mi fu rimessa detta lettera, ossia il 30 Settembre p. p., risposi al Sig. Ministro nei termini seguenti:
"Ho l'onore di accusare a Vostra Eccellenza ricevimento della Sua pregiata lettera in data del 29 corrente e di ringraziarLa al tempo stesso per l'esemplare cortesemente inviatomi della nuova Costituzione bavarese, che esaminerò con interesse ed attenzione.
Formo i più sinceri e caldi voti per il felice avvenire della Baviera e mi associo di cuore alla speranza espressa dall'Eccellenza Vostra che le relazioni fra
3r
la S. Sede ed il Governo bavarese siano buone, assicurandoLa che da parte mia procurerò di contribuire con tutte le forze a tale intento.
Con sensi ecc.["]
È sopravvenuta intanto nel nel Governo bavarese una crisi non ancora risolta, di su cui avrò l'onore di riferire quanto prima all'E. V. R. in uno speciale Rapporto, e la quale ha portato come conseguenza un'ulteriore dilazione nelle progettate trattative sul Concordato. Intanto però ho cercato atti Malgrado ciò, ed in attesa che si inizino i negoziati, ho cercato attivamente d'influire sul Sig. Hoffmann per mezzo dei deputati della Bayerische Volkspartei o Centro bavarese, eccitandoli a fare, (come da loro press e e senza nominare in alcun modo <o> compromettere in alcun modo né me né la S. Sede) , pressioni sul Sig. predetto su di lui pressioni, affinché si induca affine d'indurlo a riconoscere alla Chiesa di Baviera anche in Baviera la piena ed assoluta libertà nella provvista dei suoi uffici, degli uffici ecclesiastici, stabilita nella Costituzione dell'Impero Germanico (cfr. Rapporto Nr. 13822 in data del 18
3v
Settembre Agosto scorso) e ad ammettere al tempo stesso la continuazione non solo delle prestazioni obbligatorie, ma anche delle cosidette libere o volontarie, finora corrisposte dallo Stato bavarese alla Chiesa. A tale proposito debbo pure aggiungere avermi alcuni dei sullodati deputati espresso confidenzialmente riservatamente il timore che il Sig. Barone de Ritter, sebbene ottimo personaggio ed animato dai migliori sentimenti, si [ein Wort unlesbar] tentitenti, appena giunto in Roma, di ottenere dalla S. Sede la promessa o la speranza di una qualche partecipazione dello Stato nella provvista degli uffici ecclesiastici (ad esempio, sulla nella forma di una previa intesa confidenziale), tanto più che, a quanto si dice, nei suoi Rapporti al Governo bavarese egli ne avrebbe sostenuto la possibilità e la convenienza in base alle suddette al mantenimento delle sunnominate prestazioni volontarie. (1) Se egli ciò raggiungesse, pensano i deputati medesimi che diverrebbe naturalmente quasi impossibile di piegare l'ostinato ed anticlericale Sig. Hoffmann al riconoscimento anzidetto.
Frattanto, nell'inviare qui acclusa o all'E. V. copia il suddetto della menzionata Costituzione bavarese, stimo non inutile
1º) di trascrivere qui appresso, tradotti in italiano, gli articoli i paragrafi della Costituzione medesima concernenti i rapporti fra Chiesa e Stato, aggiungendo ad ognuno le opportune alcune osservazioni e schiarimenti;
2º) d'indicare in quali punti il Concordato del 1817 è rimasto violato sia dalla stessa Costituzione, come dalla Costituzione dell'Impero o e da altre disposizioni legislative. Hds. unterhalb des Textes von Pacelli notiert: "(lasciare uno spazio)".
5r
I.
La nuova Costituzione bavarese tratta della questione religiosa e dei rapporti fra Chiesa e Stato al Capo IV intitolato "Libertà di coscienza, società religiose, scuola". Esso comprende soltanto cinque paragrafi (17-21) e contiene assai poche disposizioni legislative. La ragione sì è perché la Baviera si trovava già legata nel regolamento di questa tale importante materia dalla Costituzione dell'Impero (1), come ebbe a dichiarare con parole di eviden evidente rammarico il Ministro Presidente Sig. Hoffmann, il quale nel suo spirito anticlericale lamentò che questa aveva reso la Chiesa libera dallo Stato, ma non viceversa lo Stato libero dalla Chiesa (cfr. Verhandlungen des II. Verfassungs-Ausschusses über den Entwurf einer Verfassungsurkunde für den Freistaat Bayern – Bayerische Landtag-Tagung 1919 –) Erste Lesung – Beilage 324 – pag. 270). Ma, poiché, come egli stesso aggiunse, il Landtag bavarese si trovava dinanzi ad un fatto, che era obbligato a riconoscere, altro non rimase, dietro proposta del Commissario del Governo Dr. Grassmann (ib. pag. 262) e del relatore deputato Ackermann (ib. pag. 274), che fare un richiamo ai corrispondenti articoli della suddetta Costituzione dell'Impero, ed
5v
aggiungere a complemento alcune ulteriori disposizioni sui punti, che non i quali non erano stati da essa toccati.
In tal guisa, a norma della più volte menzionata Costituzione dell'Impero
I seguenti paragrafi 17-19 si riferiscono, come è detto espressamente, agli articoli agli articoli 135-141 della Costituzione dell'Impero.
6r
§ 17
Testo tedesco
...
Traduzione italiana
I. A ciascuno è garantita la piena libertà di fede e di coscienza.
II. Fino all'età di sedici anni compiuti spetta ai genitori od a chi per essi la decisione circa l'appartenza dei fanciulli ad una società religiosa. Sino a questo a tempo età i genitori possono ciò regolare la cosa anche per mezzo di contratto. Tale contratto abbisogna dell'autenticazione giudiziaria o notarile, rimane invariato anche in caso di morte dei genitori. Se un fanciullo, prima di aver compiuto i sedici anni, col consenso dei genitori o di chi per essi è stato definitivamente ammesso in una società religiosa mediante un atto di culto della medesima, i genitori medesimi o chi per essi non possono più cambiare in ciò cambiare più nulla. Dopo la suddetta età (di sedici anni) il fanciullo iglio stesso è libero di decidere sulla sua permanenza nella società religiosa.
III. L'uscita da una società religiosa
6v
può essere dichiarata verbalmente o per iscritto presso l'ufficio di stato civile del domicilio o del luogo di stabile dimora. La dichiarazione scritta deve essere autenticata da un pubblico ufficiale. Ciò si applica anche al capoverso II. La nullità e la impugnabilità di tale dichiarazione debbono essere giudicate secondo le prescrizioni del diritto civile.
IV. Nuove prestazioni volontarie dello Stato, dei Comuni e delle unioni di Comuni ad una società religiosa saranno coperte mediante addizioni alle tasse ed imposte dello Stato agli a riguardo degli appartenenti ad alla il pagamento di soprattasse sovrimposte da parte dei membri della società medesima.
Il capoverso primo di questo paragrafo afferma la piena liberta di fede e di coscienza, già sancita dalla Costituzione dell'Impero (art. 135).
Il capoverso secondo "capoverso secondo" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich von Pacelli. riguarda la vali l'appartenenza dei fanciulli ad una società religiosa. Esso distingue tre periodi: 1º) Dalla nascita alla prima comunione – o, per i protestanti, alla confermazione (1) – i genitori (o chi per essi) hanno piena facoltà
7r
di decisione. 2º) Dopo che Se e dopo che un fanciullo ha ricevuto col consenso dei genitori la prima comunione o la confermazione, non può fino all'età all'età di sedici anni compiuti cambiar religione né per fatto opera dei genitori né per volontà proprio a volere. 3º) Dopo i sedici anni è pienamente libero.
Le suddette disposizioni non sono certo conformi alle leggi divine e canoniche. Già ben prima dei sedici anni il minorenne si presume giunto all'uso della ragione (can. 88 § 3), ed allorché egli ha conosciuto la vera religione, ha il diritto di abbracciarla né può essere da alcuno in ciò impedito. Né i Non è in facoltà né dei genitori né lo dello Stato possono eser di esercitare su di lui una violenza contro la sua convinzione. Che anzi i genitori hanno il dovere di curare soprattutto fin dalla puerizia l'educazione religiosa e morale dei fanciulli (can. 1113 e 1372), affinché essi adempiano i doveri imposti loro dalla Chiesa già dopo compiuto il settimo anno di età (can. 12). Tuttavia occorre notare che nel diritto bavarese finora vigente (Editto di religione § 6) l'età per la scelta della
7v
religione era fissata a 21 anni, ossia all'età maggiore legale; termine questo ancor più difforme dalla surricordata dottrina della Chiesa. Inoltre col sedicesimo anno non cessano i diritti dei genitori circa l'educazione del figlio anche nel campo religioso. Contro il volere dei genitori egli non può sottrarsi dal frequentare l'istruzione religiosa, se non uscendo effettivamente dalla Chiesa. (1)
Mentre nell'antico diritto (Editto di religione § 10) la dichiarazione per l'uscita da una società religiosa (od il passaggio ad un'altra) doveva farsi personalmente dinanzi al parroco competente, – il che, a quanto sembra, dava non di rado luogo a scene non sempre spiacevoli –; invece, secondo il capoverso terzo "capoverso terzo" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich von Pacelli. dell'articolo in esame, essa ha l luogo presso l'ufficio di stato civile, verbalmente od anche per iscritto ( mezzo di scritto debitamente autenticato. Secondo una dichiarazione del Sig. Ministro Presidente (Verhandlungen, pag. 276), nel regolamento per la esecuzione di questa norma gli ufficiali di Stato civile verranno obbligati a comunicare al parroco competente le dichiarazioni anzidette.
8r
Del capoverso quarto tratterò, per connessione di materia, nell'esame del seguente paragrafo.

§ 18
Testo tedesco
...
Traduzione italiana
I. La unione di membri della stessa religione in comuni esercizi domestici di pietà od in pubblici atti di culto, in società religiose, comunità religiose o società od od od associazioni ecclesiastiche è libera nell'ambito della legge.
II. Le società religiose, le comunità religiose o le società ecclesi associazioni ecclesiastiche già esistenti, come pure i loro stabilimenti, fondazioni od altre istituzioni, conservano la capacità giuridica, se l'av come pre l'avevano finora. Le nuove possono acquistarla a norma del diritto vigente. La loro proprietà e gli altri loro diritti, come pure il loro carattere confessionale sono garantiti.
III. È Sono È parimenti garantito io nell'ambito della legge alle società religiose, alle comunità religiose ed alle
8v
associazioni ecclesiastiche il regolamento e l'amministrazione indipendente dei loro affari, ed alle due prime, che hanno la situazione giuridica di corporazioni di diritto pubblico, inoltre altresì, nell'ambito della legge, il diritto la facoltà di riscuotere imposte dai loro membri in base alle liste civili delle tasse.
IV. Sino allo svincolo delle prestazioni dello Stato a norma dell' previsto dall'articolo 138 della Costituzione dell'Impero, rimangono conservate le prestazioni dello Stato alle società religiose, dovute per legge, convenzione o speciale titolo giuridico.
V. Fino allo stesso momento gli edifici ed i fondi dello s Stato, i quali attualmente servono a scopi di culto, non possono essere a questi tolti a questo sottratti contro la volontà il volere degl'interessati.
9r
Per comprendere esattamente il senso di l' questo paragrafo, occorre innanzi tutto innanzi tutto spiegare che cosa s'intenda per il senso dei tre termini ivi adoperati: ossia società religiose (Religionsgesellschaften), comunità religiose (Religionsgemeinden) ed associazioni ecclesiastiche (geistliche Gesellschaften), . di cui ivi è parola.
Per Religionsgesellschaften (termine usato anche nella Costituzione dell'Impero – art. 137) s'in s'intende tutto l'insieme dei membri appartenenti ad una confessione religiosa, in altri termini le Chiese cattolica, protestante, ecc. (1) Colla parola Religionsgemeinden si indicano le cosidette e ben note Kirchengemeinden, ossia le comunità ecclesiastiche locali, vale a dire, per ciò che riguarda la Chiesa cattolica, le parrocchie e le unioni di parrocchie. Finalmente le geistliche Gelles Gesellschaften sono, per la Chiesa cattolica, gli Ordini e le Congregazioni religiose, per la protestante, le diaconesse [sic], ecc. A tutte queste ( e quin (e perciò anche (compresi a gli Ordini ed e al le Congregazioni religiose summenzionate senza eccezione) sono assicurati, nell'ambito però della legge, è garantito assicurata(e perciò anche agli Ordini ed alle Congregazioni religiose summenzionate senza eccezione) la Costituzione assicura, nell'ambito però della legge,la libertà di associazione ed il libero esercizio del culto, però nell'ambito della legge, nonché la capacità giuridica ed il regola e l'amministrazione indipendente dei loro affari; inoltre alle due prime, ossia alle
9v
Religionsgesellschaften ed alle Religionsgemeinden, le quali godono i diritti di pubbliche i diritti di pubbliche corporazioni, sono cons godono della situazione giuridica di corporazioni di diritto pubblico, è garantita altresì, nell'ambito della legge, la facoltà di riscuotere imposte dai loro membri in base alle liste civili delle tasse.
10r
Per ciò poi che riguarda in particolare il concetto di delle suddettedi "corporazioni di diritto pubblico" "corporazioni [...] pubblico" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich von Pacelli., alle quali di cui godono quali sono attualmente i diritti in Baviera godono i diritti la Chiesa cattolica, la chiesa protestante alla destra del Reno e la Chiesa protestante unita del Palatinato (Verhandlungen, pag. 279) –, già ebbi a notare nel mio rispettoso Rapporto N. 13822 del 18 Agosto scorso sulle relazioni fra Chiesa e Stato nella nuova Costituzione dell'Impero Germanico come esso sia rimasto assai indeterminato nella Co nuova Costituzione "Costituzione" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich von Pacelli dell'Impero. germanica. Il Ministro dell'Impero Dr. Preuss, venne richiesto nella Commissione per l'esame di detta Costituzione di spiegare che cosa debba intendersi per corporazione di diritto pubblico. , Egli rispose: dichiaròsse: "Mi son rivolto a tal questo fine ad un rappresentante del Ministero della Giustizia, competente nella materia, per domandar ndogli se voleva dare una simile dichiarazione; questi egli risposta però mi ha risposto breve laconicamente: Me ne guardo bene!" (Verhandlungen, pag. 264). Tuttavia nella Commissione medesima il Dr. Kahl cercò di dare formulare le i caratteri giuridici fondamentali di tali corporazioni nel modo seguente: 1º) Lo Stato permette loro l'esercizio di alcuni diritti, ad esempio il diritto di riscuotere imposte ed il potere disciplinare. 2º) Esse godono
10v
della particolare protezione dello Stato, ossia di vantaggi, che non sono stati mai accordati a società private. Così il i loro organi hanno la posizione di organi pubblici e la loro costituzione fa parte del diritto pubblico; hanno dotazioni e speciali cespiti d'imposte, ed alla Chiesa è accordata la coazione amministrativa come pure è ad esse accordata la forza coattiva per l'esecuzione delle sentenze disciplinari. 3º) Esse si trovano, altresì d'altra parte, sotto una particolare ispezione o soprintendenza dello Stato (Staatsaufsicht), vale a dire lo Stato a causa dei pubblici interessi esercita su di esse una ispezione più intensa che non sulle società private. – Il Commissario del Governo bavarese Dr. Grassmann, riferendosi nelle discussioni del progetto di Costituzione per la Baviera alla surriferita dottrina del Dr.  Kahl, notò che un a tale diritto di tale ispezione dello Stato è id relativ a o corrisponde alla situazione privilegiata, in cui si trovano le società religiose, le quali godono i diritti di pubbliche corporazioni; si tratta, in altri termini di diritti e di doveri correlativi (Verhandlungen, pag. 264 e 284). Tuttavia durante le stesse discussioni il Go-
11r
verno, bavarese, per bocca specialmente del Commissario gov governativo e Consigliere Ministeriale Goldenberger, (Verhandlungen, pag. 279 e 286); ib. – Zweite Lesung – Beilage 382, pag. 463) dichiarò esplicitamente e ripetutamente che non aveva alcuna intenzione di estendere al di là dei limiti fissati dalla legislazione vigente il diritto di ispezione o, in quanto esiste, il diritto di curatela dello Stato sui beni della Chiesa; anzi si ha aggiunse anzi che si ha piuttosto in vista una diminuzione della medesima. Debbono invero distinguersi tre gruppi di beni delle società religiose: 1º) quelli i quali erano sinora sotto il "supremo diritto di protezione e di soprintendenza dello Stato" e che godevano godono hanno in sostanza di una propria e libera amministrazione. Tali erano principalmente le mense episcopali, i beni dei capitoli cattedrali, ecc. 2º) i beni delle chiese locali (Ortskirchenvermögen), la cui amministrazione colla corrispondente ispezione dello Stato è regolata dalla ben nota Kirchengemeindeordnung; . 3º) i beni dei benefici, la cui amministrazione era sottoposta regolata da apposite ordinanze e sottoposta a curatela. Ciò è indicato colle Queste varie forme di soprintendenza sono indicate nel § capoverso III colle parole "nell'ambito della legge". Ma, come
11v
assicurò il suddetto Commissario Goldenberger, è nelle intenzioni del Governo di esaminare, dopo la promulgazione della Costituzione, d'accordo colle superiori Autorità ecclesiastiche, se e fino a qual punto sia opportuno di introdurre cambiamenti nell'amministrazione del secondo e terzo gruppo di beni nel senso di una più ampia indipendenza. di amministrazione. per
Il capoverso quarto tratta d delle prestazioni obbligatorie dello Stato alle società religiose, ossia di quelle dovute per legge, convenzione o speciale titolo giuridico, ed in conformità in conformità coll'articolo 138 della Costituzione dell'Impero (cfr. citato Rapporto Nr. 13822 del 18 Agosto scorso) stabilisce che esse rimangono conservate sino al loro svincolo. Lo stesso Non sono invece invece N n on può di invece affermarsi a rigore di diritto che i In virtù dell'articolo medesimo un eguale obbligo non esista e da parte dello Stato anche per le prestazioni cosidette libere o facoltative volontarie (freiwillige) finora corrisposte dallo Stato, le quali ascendevano . Per la Chiesa cattolica esse le prestazioni indicate come tali ascendevano finora nel bilancio nell'ultimo bilancio bavarese (1918/19) a circa sei tte milioni e mezzo di Marchi, mentre le obbligatorie erano soltanto di <superavano di poco> i due milioni e mezzo. Da ciò apparisce quale importanza
12r
importanza esse quelle abbiano per la Chiesa in Baviera. A stretto rigore di giustizia, esse dovrebbero tuttavia, dovrebbero esse pure venir calcolate nelle somme dello svincolo ven considerate non come libere, ma come bensì come obbligatorie, e quindi calcolate nella somma dello svincolo, soprattutto perché non costituiscono in fa in realtà se non una parziale restituzione dei beni ecclesiastici secolarizzati nel 1803; , e quindi dovrebbero essere in avrebbero da essere calcolate incluse nella somma dello svincolo. tanto più che lao stessao Reichsdeputationshauptbeschluss dello stesso medesimo anno nel § 35 lasciò detti beni alla disposizione dei Re relativi Sovrani "così per le spese del culto … come anche per alleggerimento delle loro finanze." Inoltre secondo l'art. IV del Concordato per ciò che riguarda le rendite del 1817 in modo particolare le rendite le rendite delle mense arcivescovili e vescovili, esse avrebbero dovuto, a norma dell'articolo IV del Concordato del 1817, esser costituite "in bonis fundisque stabilibus"; il cui valore <ora <questi> tale > sarebbe<ro> evidentemente da quel tempo ad oggi cresciuto<i> ben più in ad un valore ben più alto dei M. 333.820 fissati accordati nel bilancio come supplemento per i Vescovi ed i capitoli, fra e che figurano fra le prestazioni libere.
Nel cap. overso IV del § 17 già sopra riportato si stabilisce che "nuove prestazioni volontarie dello Stato, dei Comuni e delle
12v
unioni dei Comuni ad una società religiosa saranno coperte mediante il pagamento di sovrimposte da parte dei membri della società medesima". Da ciò segue che le prestazioni volontarie finora esistenti dovranno essere saranno desunte anche per l'avvenire dalle imposte generali dello Stato: soltanto le nuove eventuali prestazioni dovranno essere ricavate da una speciale sovrimposta, la quale graverà sui membri della società religiosa interessata.

§ 19
Testo tedesco
...
Traduzione italiana
I. La fondazione ed il mantenimento dei cimiteri spetta ai comuni. Lo stesso vale per i forni crematori.
II. I comuni sono obbligati alla fondazione di cimiteri e forni crematori soltanto, se i già esistenti non bastano. Del resto la fondazione ed il mantenimento dei medesimi d debbono aver luogo secondo il pubblico bisogno.
13r
III. Nei camposanti destinati esclusivamente a singole società religiose deve essere permessa, in caso di mancanza di un cimitero comune, la sepoltura di appartenenti ad membri di altra confessione nelle forme per essi in uso e senza separazione di luogo, all'occorrenza secondo la prescrizione delle Autorità competenti.
IV. Nel Del rimanente l'uso simultaneo delle chiese e dei camposanti è regolato secondo a norma del diritto sinora vigente, salvo modificazioni del medesimo per mezzo di legge.
Nel primo e secondo capoverso è stabilito l'obbligo dei comuni alla per la erezione ed il mantenimento dei cimiteri, in quanto lo esiga il bisogno, ossia qualora in un determinato luogo non vi siano sufficienti cimiteri eccl delle società religiose. Quindi con ciò, ; con che, come dichiarò del resto esplicitamente il Commissario governativo Goldenberger (Verhandlungen, pag. 297), nulla è cambiato alla diritto facoltà già proprio a delle comunità ecclesiastiche locali o Kirchengemeinde di erigere od ampliare camposanti per i membri della propria confessione. I capoversi medesimi parlano
13v
anche al tempo stesso dei forni crematori. La parola ivi adoperata è Bestattungsanstalten ossia, letteralmente, stabilimenti di sepoltura; ma da tutta la discussione del progetto (Verhandlungen pag. 296) si rileva con ogni in modo evidenza te che [trattatasi] trattasi di con espressione alquanto velata si sono voluti indicare i Verbrennungsanstalten ovvero Verbrennungsöfen. La cremazione, del resto, rimanente, era già ammessa in Baviera fin dai tempi dell'antico regime. (cfr. al riguardo i Rapporti sull'argomento di Mons. Frühwirth, allora Nunzio Apostolico in Monaco, ora Cardinale di S. R. C., NN. 6046, 6086, 6128, 6225, 6261, 6327, 6330, Novembre 1912 - Gennaio 1913).
Per ciò che riguarda il terzo capoverso, si può notare che finora una società religiosa, la quale aveva un proprio cimitero, non era obbligata a permettere che un membro di un'altra confessione venisse ivi sepolto, almeno nelle stesse file. La nuova Costituzione bavarese sancisce invece, in caso di mancanza di un cimitero comune, un tale obbligo, in caso di mancanza di un cimitero ed ed anzi senza separazione di luogo, aggiungendo altresì (ciò che pure era prima contestato) che il seppellimento possa aver luogo compiersi nelle forme e colle le cerimonie della religione del defunto.
Finalmente il Il capoverso quarto stabilisce che l'uso simultaneo delle chiese e dei camposanti resta almeno provvisoriamente, vale a dire salvo future modificazioni da introdursi eventualmente in via
14r
legislativa, regolato a norma del diritto sinora vigente, ossia dell'Editto di religione (§§ 90 e seguenti). Sono queste anzi, come ebbero ad osservare nelle più volte menzionate discussioni il relatore i Dr. Piloty (Verhandlungen pag. 297) ed Held (Verhandlungen – Zweite Lesung – pag. 464), le uniche disposizioni di detto Editto, che colla nuova Costituzione rimangano ancora in vigore.

Nelle parole d'introduzione ai seguenti paragrafi 20 e 21 è detto espressamente in modo esplicito (analogamente ai precedenti §§ 17-19) che essi costituiscono un complemento alle disposizioni della Costituzione dell'Impero g Germanico Parte II Capo IV art. 142-149.
§ 20
È garantita l<L>a libertà dell'arte, della scienza e del loro insegnamento è garantita e non può essere limitata se non a mezzo di legge e per la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza, della sanità e della moralità. pubblica.
§ 21
I. Appartiene allo Stato il regolare ed il promuovere ciò che concerne ciò che concerne l'educazione,
14v
l'istruzione e d la formazione il perfezionamento, scientifica, oe la cultura, come pure l'approvare ed il sorvegliare gli istituti privati di istruzione e di educazione. Le scuole popolari (elementari) pubbliche sono sono in mas per massima istituti dello Stato.
II. Coloro cui incombe il dovere dell'educazione e le persone, alle quali per speciale incarico sono affidati fanciulli obbligati ad andare alla scuola, debbono mandarveli, durante la durata dell'istruzione obbligatoria a nor <di tale obbligo a> di tale obbligo a norma della legge.
Questi paragrafi non richieggono uno speciale commento. Quanto agli articoli succitati della Costituzione dell'Impero (la cui traduzione integrale fu da me inviata col rispettoso Rapporto N. 13932 del 4 Settembre scorso p. p.), mi permetto riferirmi, per ciò che riguarda la questione scuola, ai miei ossequiosi Rapporti da Rorschach in data del 25 Luglio e del 3 Agosto scorsi del corrente anno "sulla questione scolastica in Germania".

15r
Disposizioni transitorie
§ 94
Tutte le leggi,, che vig vigenti in che erano in vigore nella vigenti in Baviera prima del 7 Novembre 1918, conservano il loro vigore valore, in quanto però non siano state state abrogate o modificate dal in contraddizione colle disposizioni della presente Costituzione o colle ordinanze del Governo provvisorio approvate con llamediante lalegge di transizione del 28 Marzo 1919, (1), o che non vengano abrogate o modificate in via legislativa a norma della Costituzione medesima. Le leggi, che rimangono così ancora in vigore, sono considerate, anche se erano finora leggi costituzionali, come semplici leggi.
In virtù della prima parte del di questo paragrafo sono cadute tutte le disposizioni (così spesso regalistiche ) dell' del famoso Editto di così spesso regalistiche e contro le quali tanto avevano protestato la S. Sede e l'Episcopato bavarese) del famoso Editto di religione del 1818, ad per esempio il regio Placet (§ 58), ad eccezione soltanto di quelle concernenti l'uso simultaneo delle Chiese e dei camposanti, come ho avuto già sopra occasione di notare a proposito del § 19 capov. quarto. – In forza, poi, della
15v
seconda parte, il Concordato, il quale aveva faceva sinora parte della Costituzione bavarese, resta ridotto a semplice legge.
Hds. von Pacelli notiert: "(lasciare uno spazio)".
16r
II.
Occorre innanzitutto ora considerare in quali punti sia il Concordato conchiuso fra la Santa Sede e la Baviera nel 1817 sia rimasto violato sia dalla Costituzione dell'Impero, sia dalla Costituzione dell'Impero, sia infine dalle leggi ed ord e decreti della Repubblica bavarese. Riporterò a tale uopo qui appresso brevemente gli i relativi articoli del Concordato medesimo, mostrando brevemente per ciascuno come tale violazione abbia avuto luogo.
Articolo I.
Religio catholica apostolica romana in toto Bavariae regno terrisque ei subjectis sareta tecta conservabitur cum iis juribus et praerogativis, quibus frui debet ex Dei ordinatione et canonicis sanctionibus.
L'articolo 137 della Costituzione dell'Impero ed il § 18 della Costituzione bavarese pongono tutte le società religiose sullo stesso piede ed hanno così tolto alla Chiesa cattolica la situazione privilegiata, che ad essa spettava a norma dell'articolo I del Concordato, riducendola al rango di società imperfetta sottoposta alle leggi di polizia. Anzi il nome stesso di "Chiesa" non apparisce affatto nelle nuove Costituzioni.
16v
Articolo V capov. 4
Cum Episcopis incumbat fidei ac morum doctrinae invigilare, in huius offici exercitio etiam circa scholas publicas nullo modo impedientur.
La forma, in vigente pe in Baviera prima della rivoluzione, per l'esercizio di tale diritto dei Vescovi, era la cosidetta geistliche Schulaufsicht (ispezione ecclesiastica delle scuole). Gli In forza d virtù di essa gli A norma di essa, gli ecclesiastici, in quanto erano ispettori scolastici anche per la parte tecnica, [ed] ine, sotto questo rispetto, erano funzionari dello Stato; ma al medesimo tempo stesso era invigilavano, i quali delegati o fiduciari dei Vescovi, a norma del Concordato sulle scuole pubbliche, affinché nell'insegnamento per la parte religiosa o per ciò che riguarda la fede e la morale. Ora fin dal 16 Dicembre 1918 (Cifrato della di questa Nunziatura Apostolica N. 268) il g Governo rivoluzionario bavarese soppresse, senza alcuna intesa colla competente Autorità ecclesiastica, la suddetta ispezione. Non può bensì negarsi che la Senza dubbio, per ciò che riguarda in quanto riguardava la questa concerneva la menzionata parte tecnica, di essa essa non rientrava per sé nei diritti propri della Chiesa né era contemplata dal Concordato, e quindi a rigore era in facoltà dello Stato di toglierla agli ecclesiastici. Ma in quanto essa importava la vigi-
17r
lanza sulle scuole per ciò che si riferisce alla fede ed alla morale, la lamentata soppressione ledeva un diritto proprio nativo della Chiesa (can. 1381) e violava apertamente il surriferito articolo del Concordato; onde ben a ragione protestarono contro il ricordato Decreto così l'Episcopato bavarese (Rapporto N. 11440 del 20 Dicembre 1918) come la stessa S. Sede (Cifrato della Segreteria di Stato N. 168). Ma a nulla valsero tali giuste proteste rimostranze, come non giovò più tardi il Memorandum degli Arcivescovi e Vescovo [sic] della Baviera sulla questione delle scuole datato in data del 25 Maggio 1919 (da me trasmesso all'E. V. col mio osseq rispettoso Rapporto da Rorschach del 19 Giugno seguente sulla situazione politico-religiosa in Baviera). Che anzi in una recente Ordinanza Nr. 30595 del Ministero per l' dell'Istruzione e Culto per la cura, direzione ed ispezione delle scuole popolari (Verordnung über Schulpflege, Schulleitung und Schulaufsicht für die Volksschulen), firmata dal Sig. Hoffmann in data del 28 Agosto scorso e pubblicata sulla Bayerische Staatszeitung del 6 Settembre p. p. N. 218 (Zweites Blatt), stabilisce al § 33 cap. II: "Le società religiose ed i loro
17v
rappresentanti non hanno diritto ad alcuna ispezione d'ufficio a riguardo del personale insegnante nelle scuole popolari, che elementari, il quale ha parte impartisce l'insegnamento religioso. È tuttavia ad esse lecito di rivolgersi per eventuali rimostranze alle Autorità ispettrici dello Stato Stato". (1) Anche q Questa disposizione, la quale limita ed impedisce l'ispezione della Chiesa perfino in ciò che riguarda la stessa istruzione religiosa, non è in armonia coll' col surriferito articolo quinto del Concordato, il quale assicura invece ai Vescovi un pieno ed indisturbato diritto di vigilanza anche sulle scuole pubbliche per ciò che concerne la fede e la morale, e quindi in prima linea sulla in ciò che riguarda l'istruzione religiosa, e costituisce quind per conseguenza una nuova infrazione di quel solenne patto commesso dal Sig. Hoffmann, il quale pure dichiarò in Bamberga il 25 Giugno scorso dinanzi alla Commissione del Landtag, incaricata di esaminare il progetto della Costituzione bavarese, che il Concordato continuava ad essere ancora in vigore e che egli avrebbe intorno ad esso iniziato trattative colla S. Sede (cfr. Rapporto da Rorschach in data 3 Luglio 1919, avente per oggetto "Discussioni sul nuovo progetto di Costituzione in Baviera – Concordato e relazioni colla S. Sede"). (1) Hds. unterhalb des Textes von Pacelli notiert: "(Nota)".
19r
Articolo XIII
Quoties Archiepiscopi et Episcopi libros aut in Regno impressos aut in illud introductos Gubernio indicabunt, qui aliquid fidei, bonis moribus aut Ecclesiae disciplinae contrarium contineant, Gubernium curabit ut eorum divulgatio debito modo impediatur.
Articolo XIV
Majestas Sua prohibebit, ne catholica religio eiusque ritus vel liturgia sive verbis, sive factis, sive scriptis contemnatur, aut Ecclesiarum Antistites vel ministri in exercendo munere suo, pro custodienda praesertim fidei ac morum doctrina et disciplina Ecclesiae, impediantur...
Contrariamente a questa disposizione concordataria l L'articolo 142 della Costituzione dell'Impero ed il § 20 della Costituzione bavarese stabiliscono affermano "la libertà dell'arte, della scienza e del loro insegnamento", senza alcun riguardo al diritto delle Autorità ecclesiastiche sanzionato nella e summenzionata e disposizione i concordataria e. Qualunque possibilità Ed in realtà Lla facoltà di procedere contro la letteratura o l'arte ostile i alla fede, ai costumi od alla Chiesa o contro pubblici attentati ai a danno dei Vescovi o del clero, garantita dagli articoli sopra ricordati del Concordato, è già [purtr] del tutto caduta, come dimostrano ognuno può rilevare anche soltanto dai manifesti, dei teatri dal dopo il Novembre 1918.
19v
Infine, il paragrafo 94 della Costituzione bavarese ha mutato<,> la natura dal punto di vista della del diritto bavarese, la natura giuridica del Concordato. Mentre infatti questo questo infatti aveva finora il carattere ed il valore di legge costituzionale, la quale non può esserevenir modificata se non con una maggioranza di due terzi (§ 92), invece il detto paragrafo (già sopra riferito) stabilisce "Le che "le leggi, che rimangono ancora in vigore, saranno sono considerate, anche se erano finora leggi costituzionali, come semplici leggi" ; in altri termini, mentre il Concordato, come facente parte della Costituzione, stava sotto la protezione. <In tal guisa, il Concordato, abbassato al livello di legge ordinaria, può essere cambiato con qualsiasi maggioranza.>
Dopo di ciò, chinato

[Fol. 4r] Hds. oberhalb der Fußnote von Pacelli notiert: "Nota".(1) Tale notizia sarebbe confermata da una l recente lettera di Mgr. Vescovo di Eichstätt, nella quale mi comunica di aver appreso da un buon impiegato del Ministero dei Culti che "il'[ein Wort unlesbar] Ministro di Baviera presso la S. Sede pen ritiene che Roma sarebbe [prep] pronta od almeno non contraria ad eventuali trattative col Governo bavarese per il riconoscimento di una ingerenza dello Stato nelle nomine ecclesiastiche contro dietro l'assicurazione del mantenimento di tutte od almeno delle più importanti prestazioni dello Stato finora esistenti" corrisposte dallo Stato" medesimo".

[Fol. 5r] (1) Costituzione dell'Impero art. 13 "Reichsrecht bricht Landesrecht". Hds. oberhalb der Fußnote von Pacelli notiert: "Nota a piè di pagina".

[Fol. 6v] Hds. oberhalb der Fußnote von Pacelli notiert: "Nota".(1) Così infatti nella discussione del progetto di Costituzione dinanzi alla Commissione del Landtag il Commissario del Governo Dr. Grassmann spiegò il senso dell'"atto di culto (Kultusakt), di cui è parola nell'articolo nel capoverso in discorso: "Che cosa debba intendersi per l'"atto di culto", il quale importa la definitiva ammissione in una società religiosa, è perfettamente chiaro. È riconosciuto invero dal diritto nel linguaggio giuridico amministrativo che la prima comunione nella Chiesa cattolica (!), cattolica (!), la confermazione nella Chiesa protestante, e nella religione israelitica parimenti una cerimonia simile alla confermazione, rappresentano il punto di partenza per un tale atto di culto. Del resto ogni comunità ecclesiastica ed ogni società religiosa determinava e decideva per sé stessa, quale atto di culto rappresent costituisce presso di essa lei la definitiva ammissione". È questa una cosa ecclesiastica interna, nella quale la la non entra la legislazione dello Stato". (Verhandlungen, pag. 275). Lo stesso trovavasi disposto nell'Editto di religione (del 1818) § 18.

[Fol. 7v] Hds. oberhalb der Fußnote von Pacelli notiert: "Nota".(1) Nei matrimoni misti rimane, in virtù del medesimo capoverso secondo, la facoltà per i genitori di convenire che tutta la prole sia educata nella religione cattolica. Affinché però il relativo contratto abbia valore dinanzi allo Stato, esso abbisogna dell'autenticazione giudiziaria o notarile. Al qual proposito non sembra inopportuno ricordare il seguente passo del F. Wernz, Ius Decr., t. IV, n. 587, not. 34: "Cum in Baviera ex lege civili 5. Maii 1890. [sic] pacta sponsorum de religiosa educatione prolis ex matrimonio mixto natae, ut in foro civili vim habeant, coram notario sint ineunda, profecto in illis dioecesibus optimo Consilio ab Episcopis quoque forma illa publica cum interventione notarii praescribitur, salvo tamen iure ab illo rigore in casibus particularibus propter specialis circumstantias recedendi, dummodo saltem quoad substantiam serventur cautiones canonicae, et moralis habeatur certitudo de implendis tribus conditionibus essentialibus, ut patet ex responso S. C. Inq. Archiepiscopo Bambergensi dato".

[Fol. 9r] (1) Nell'Editto di religione le tre Chiese cristiane privilegiate (cattolica, luterana e riformata) avevano il nome specifico di Kirchengesellschaften (cfr. §§ 24, 25, 28, 32).

[Fol. 15r] (1) Colla sud succitata legge del 28 Marzo 1919 furono dichiarate mantenute in vigore numerose ordinanze emanate dopo il la rivoluzione del 7 Novembre 1918. Hds. oberhalb der Fußnote von Pacelli notiert: "Nota".

[Fol. 17v] (1) Hds. oberhalb der Fußnote von Pacelli notiert: "Nota". "Die Religionsgesellschaften und ihre Vertreter haben gegenüber dem Volksschullehrpersonal, das an der Erteilung des Religions-unterrichtes mitwirkt, keine dienstaufsichtlichen Befugnisse. Es ist ist ihnen aber unbenommen, die staatliche Dienstaufsichtsbehörde anzurufen, wenn Beanstandungen zu erheben sind."

[Fol. 18r] (1) Hds. oberhalb der Fußnote von Pacelli notiert: "Nota". Secondo quanto mi comunica ora il deputato sac. Eggersdorfer, il Sig. Hoffmann, vivamente attaccato dalla stampa cattolica bavarese per a causa della suddetta Ordinanza, avrebbe dichiarato testé verbalmente ai membri della Bayerische n Volkspartei o Centro bavarese che il succitato paragrafo era era stato falsamente interpretato. Alle Autorità ecclesiastiche sarebbe invero, secondo tale dichiarazione, permesso di visitare l'insegna le scuole per ciò che riguarda concerne l'istruzione religiosa, anche q allorché questa essa è impartita dai maestri elementari. Qualora però le Autorità anzidette abbiano da muovere delle rimostranze esse al riguardo, queste debbono essere dovrebbero essere fatte non direttamente ai maestri, ma soltanto per il tramite dei funzionari dello Stato.
Questa TaleQuesta interpretazione, qualora se venisse ufficialmente confermata, diminuirebbe bensì, alquanto, ma non toglierebbe del tutto eliminerebbe del tutto la lamentata violazione dei diritti della Chiesa nella ispezione circa la vigilanza desulle scuole. In primo luogo, infatti, è rimane sot-
18v
tratta agli ecclesiastici qualsiasi diretta autorità sui maestri, anche quando anche quando impartiscono l'istruzione religiosa. Inoltre il diritto d'ispezione di vigilanzail summenzionato diritto della Chiesa si estende a tutto l'insegnamento in quanto che alla Chiesa e l'educazione della gioventù, in quanto che ad Essa spetta d'invigilare che nulla in esso nelle scuole si insegni o si faccia compia contro la fede od i buoni costumi.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 06. Oktober 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 11858, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/11858. Letzter Zugriff am: 26.04.2024.
Online seit 25.03.2013, letzte Änderung am 10.03.2014.