Dokument-Nr. 11858
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 06. Oktober 1919
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Rapporti fra Chiesa e Stato in Baviera. – La nuova Costituzione bavarese
"Ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza
Colla rivoluzione è cominciato per la
2v
la popolazione.Io spero che i rapporti fra la S. Sede e la nuova Baviera saranno buoni ed ho già disposto che il m inistro di Baviera Barone Ottone de Ritter de Grünstein torni in Roma subito dopo la conclusione della pace.
Colgo con piacere quest'occasione ecc."
Lo stesso giorno, in cui mi fu rimessa detta lettera, ossia il 30 Settembre p. p., risposi al Sig. Ministro nei termini seguenti:
"Ho l'onore di accusare a Vostra Eccellenza ricevimento della Sua pregiata lettera in data del 29 corrente e di ringraziarLa al tempo stesso per l'esemplare cortesemente inviatomi della nuova Costituzione bavarese, che esaminerò con interesse ed attenzione.
Formo i più sinceri e caldi voti per il felice avvenire della Baviera e mi associo di cuore alla speranza espressa dall'Eccellenza Vostra che le relazioni fra
3r
la S. Sede ed il Governo bavarese siano buone, assicurandoLa che da parte mia procurerò di contribuire con tutte le forze a tale intento.Con sensi ecc.["]
È sopravvenuta intanto nel Governo bavarese una crisi di cui avrò l'onore di riferire quanto prima all'E. V. R. in uno speciale Rapporto, e la quale ha portato come conseguenza un'ulteriore dilazione nelle progettate trattative sul Concordato. Intanto però ho cercato atti vamente d'influire sul Sig. Hoffmann per mezzo dei deputati della Bayerische Volkspartei o Centro bavarese, eccitandoli a fare, come da loro
3v
Settembre
scorso) e ad ammettere al tempo stesso la continuazione delle prestazioni finora corrisposte dallo Stato bavarese alla Chiesa. A tale proposito debbo pure aggiungere avermi alcuni dei sullodati deputati espresso il timore che il Sig. Barone de Ritter, sebbene ottimo ed animato dai migliori sentimenti, si [ein Wort unlesbar], appena giunto in Roma, di ottenere dalla S. Sede la promessa o la speranza di qualche partecipazione dello Stato nella provvista degli uffici ecclesiastici tanto più che, a quanto si dice, nei suoi Rapporti al Governo bavarese egli avrebbe sostenuto la possibilità e la convenienza in base alle suddette
prestazioni volontarie. Se egli ciò raggiungesse, diverrebbe naturalmente impossibile di piegare l'ostinato Sig. Hoffmann al riconoscimento anzidetto.Frattanto, nell'inviare qui acclusa all'E. V. copia della menzionata Costituzione stimo non inutile
1º) di trascrivere qui appresso, tradotti in italiano, gli articoli della Costituzione medesima concernenti i rapporti fra Chiesa e Stato, aggiungendo ad ognuno le opportune osservazioni e schiarimenti;
2º) d'indicare in quali punti il Concordato del 1817 è rimasto violato sia dalla stessa Costituzione, come dalla Costituzione dell'Impero o da altre disposizioni legislative. Hds. unterhalb des Textes von Pacelli notiert: "(lasciare uno spazio)".
5r
La nuova Costituzione bavarese tratta della questione religiosa e dei rapporti fra Chiesa e Stato al Capo IV intitolato "Libertà di coscienza, società religiose, scuola". Esso comprende soltanto cinque paragrafi (17-21) e contiene assai poche disposizioni legislative. La ragione sì è perché la Baviera si trovava già legata nel regolamento di questa importante materia dalla Costituzione dell'Impero , come ebbe a dichiarare con parole di
5v
aggiungere a complemento alcune ulteriori disposizioni sui punti, I seguenti paragrafi 17-19 si riferiscono, come è detto espressamente, agli articoli 135-141 della Costituzione dell'Impero.
6r
§ 17Testo tedesco
...
Traduzione italiana
I. A ciascuno è garantita la piena libertà di fede e di coscienza.
II. Fino all'età di sedici anni compiuti spetta ai genitori o chi per essi la decisione circa l'appartenza dei fanciulli ad una società religiosa. Sino a questo tempo i genitori possono regolare anche per mezzo di contratto. Tale contratto abbisogna dell'autenticazione giudiziaria o notarile, rimane invariato anche in caso di morte dei genitori. Se un fanciullo, prima di aver compiuto i sedici anni, col consenso dei genitori o chi per essi è stato definitivamente ammesso in una società religiosa mediante un atto di culto della medesima, i genitori medesimi o chi per essi non possono più cambiare Dopo la suddetta età (di sedici anni) il fanciullo stesso è libero di decidere sulla sua permanenza nella società religiosa.
III. L'uscita da una società religiosa
6v
può essere dichiarata verbalmente o per iscritto presso l'ufficio di stato civile del domicilio o del luogo di stabile dimora. La dichiarazione scritta deve essere autenticata da un pubblico ufficiale. Ciò si applica anche al capoverso II. La nullità e la impugnabilità di tale dichiarazione debbono essere giudicate secondo le prescrizioni del diritto civile.IV. Nuove prestazioni volontarie dello Stato, dei Comuni e delle unioni di Comuni ad una società religiosa saranno coperte mediante addizioni alle tasse ed imposte dello Stato
Il capoverso primo di questo paragrafo afferma la piena liberta di fede e di coscienza, già sancita dalla Costituzione dell'Impero (art. 135).
Il capoverso secondo "capoverso secondo" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich von Pacelli. riguarda
7r
di decisione. 2º) Dopo che
un fanciullo ha ricevuto col consenso dei genitori la prima comunione o la confermazione, non può fino Le suddette disposizioni non sono certo conformi alle leggi divine e canoniche. Già ben prima dei sedici anni il minorenne si presume giunto all'uso della ragione (can. 88 § 3), ed allorché egli ha conosciuto la vera religione, ha il diritto di abbracciarla né può essere da alcuno in ciò impedito. Né i genitori né lo Stato possono
7v
religione era fissata a 21 anni, ossia all'età maggiore legale; termine questo ancor più difforme dalla surricordata dottrina della Chiesa. Inoltre col sedicesimo anno non cessano i diritti dei genitori circa l'educazione del figlio anche nel campo religioso. Contro il volere dei genitori egli non può sottrarsi dal frequentare l'istruzione religiosa, se non uscendo effettivamente dalla Chiesa.
Mentre nell'antico diritto (Editto di religione § 10) la dichiarazione per l'uscita da una società religiosa od il passaggio ad un'altra doveva farsi personalmente dinanzi al parroco competente, – il che, a quanto sembra, dava luogo a scene non sempre piacevoli –; secondo il capoverso terzo "capoverso terzo" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich von Pacelli. dell'articolo in esame, essa ha
8r
Del capoverso quarto tratterò, per connessione di materia, nell'esame del seguente paragrafo.§ 18
Testo tedesco
...
Traduzione italiana
I. La unione di membri della stessa religione in comuni esercizi domestici di pietà od in pubblici atti di culto, in società religiose, comunità religiose o società ecclesiastiche è libera nell'ambito della legge.
II. Le società religiose, le comunità religiose o le
III. È garantito alle società religiose, alle comunità religiose ed alle
8v
associazioni ecclesiastiche il regolamento e l'amministrazione indipendente dei loro affari, ed alle due prime
IV. Sino allo svincolo delle prestazioni dello Stato a norma dell' articolo 138 della Costituzione dell'Impero, rimangono conservate le prestazioni dello Stato alle società religiose, dovute per legge, convenzione o speciale titolo giuridico.
V. Fino allo stesso momento gli edifici ed i fondi dello s tato, i quali attualmente servono a scopi di culto, non possono essere a questi tolti contro
9r
Per comprendere esattamente il senso di
questo paragrafo, occorre innanzi tutto
spiegare che cosa s'intenda per
società religiose (Religionsgesellschaften), comunità religiose (Religionsgemeinden) ed associazioni ecclesiastiche (geistliche Gesellschaften),
di cui ivi è parola.
Per Religionsgesellschaften
9v
Religionsgesellschaften ed alle Religionsgemeinden, le quali godono
10r
Per ciò poi che riguarda il concetto di
"corporazioni di diritto pubblico" "corporazioni [...] pubblico" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich von Pacelli., già ebbi a notare nel mio rispettoso Rapporto N. 13822 del 18 Agosto scorso sulle relazioni fra Chiesa e Stato nella nuova Costituzione dell'Impero Germanico come esso sia rimasto assai indeterminato nella 10v
della particolare protezione dello Stato, ossia di vantaggi, che non sono stati mai accordati a società private. Così 11r
verno,
, per bocca specialmente del Commissario 11v
assicurò il suddetto Commissario Goldenberger, è nelle intenzioni del Governo di esaminare, dopo la promulgazione della Costituzione, d'accordo colle superiori Autorità ecclesiastiche, se e fino a qual punto sia opportuno di introdurre cambiamenti nell'amministrazione del secondo e terzo gruppo di beni nel senso di una più ampia indipendenza
di amministrazione.
Il capoverso quarto tratta
12r
Nel cap. IV del § 17 già sopra riportato si stabilisce che "nuove prestazioni volontarie dello Stato, dei Comuni e delle
12v
unioni dei Comuni ad una società religiosa saranno coperte mediante il pagamento di sovrimposte da parte dei membri della società medesima". Da ciò segue che le prestazioni volontarie finora esistenti dovranno essere
desunte anche per l'avvenire dalle imposte generali dello Stato: soltanto nuove eventuali prestazioni dovranno essere ricavate da una speciale sovrimposta, la quale graverà sui membri della società religiosa interessata.§ 19
Testo tedesco
...
Traduzione italiana
I. La fondazione ed il mantenimento dei cimiteri spetta ai comuni. Lo stesso vale per i forni crematori.
II. I comuni sono obbligati alla fondazione di cimiteri e forni crematori soltanto, se i già esistenti non bastano. Del resto la fondazione ed il mantenimento dei medesimi
13r
III. Nei camposanti destinati esclusivamente a singole società religiose deve essere permessa, in caso di mancanza di un cimitero comune, la sepoltura di appartenenti ad
altra confessione nelle forme per essi in uso e senza separazione di luogo, all'occorrenza secondo la prescrizione delle Autorità competenti.IV.
Nel primo e secondo capoverso è stabilito l'obbligo dei comuni alla erezione ed il mantenimento dei cimiteri, in quanto lo esiga il bisogno ; con che, come dichiarò il Commissario governativo Goldenberger (Verhandlungen, pag. 297), nulla è cambiato al diritto già proprio delle comunità ecclesiastiche locali o Kirchengemeinde di erigere od ampliare camposanti per i membri della propria confessione. I capoversi medesimi parlano
13v
anche al tempo stesso dei forni crematori. La parola ivi adoperata è Bestattungsanstalten ossia, letteralmente, stabilimenti di sepoltura; ma da tutta la discussione del progetto (Verhandlungen pag. 296) si rileva con ogni
evidenza
che [trattatasi]
di
Verbrennungsanstalten ovvero Verbrennungsöfen. La cremazione, del resto,
era già ammessa in Baviera fin dai tempi dell'antico regime.
Per ciò che riguarda il terzo capoverso, si può notare che finora una società religiosa, la quale aveva un proprio cimitero, non era obbligata a permettere che un membro di un'altra confessione venisse ivi sepolto, almeno nelle file. La nuova Costituzione bavarese sancisce invece, un tale obbligo, ed aggiunge (ciò che pure era prima contestato) che il seppellimento possa aver luogo nelle forme e colle cerimonie della religione del defunto.
Il capoverso quarto stabilisce che l'uso simultaneo delle chiese e dei camposanti resta almeno provvisoriamente, vale a dire salvo future modificazioni da introdursi eventualmente in via
14r
legislativa, regolato a norma del diritto sinora vigente, ossia dell'Editto di religione (§§ 90 e seguenti). Sono queste anzi, come ebbe ad osservare nelle più volte menzionate discussioni il relatore
Dr. Piloty (Verhandlungen pag. 297) le uniche disposizioni di detto Editto, che colla nuova Costituzione rimangano ancora in vigore.Nelle parole d'introduzione ai seguenti paragrafi 20 e 21 è detto espressamente (analogamente ai precedenti §§ 17-19) che essi costituiscono un complemento alle disposizioni della Costituzione dell'Impero g ermanico Parte II Capo IV art. 142-149.
§ 20
§ 21
I. Appartiene allo Stato il regolare ed il promuovere ciò che concerne l'educazione,
14v
l'istruzione e
la formazione
scientifica,
come pure l'approvare ed il sorvegliare gli istituti privati di istruzione e di educazione. Le scuole popolari pubbliche II. Coloro cui incombe il dovere dell'educazione e le persone, alle quali per speciale incarico sono affidati fanciulli obbligati ad andare alla scuola, debbono durante la durata
Questi paragrafi non richieggono uno speciale commento. Quanto agli articoli succitati della Costituzione dell'Impero (la cui traduzione integrale fu da me inviata col rispettoso Rapporto N. 13932 del 4 Settembre scorso ), mi permetto riferirmi, per ciò che riguarda la
15r
Disposizioni transitorie§ 94
Tutte le leggi
In virtù della prima parte
15v
16r
II.Occorre innanzitutto considerare in quali punti
Articolo I.
Religio catholica apostolica romana in toto Bavariae regno terrisque ei subjectis sareta tecta conservabitur cum iis juribus et praerogativis, quibus frui debet ex Dei ordinatione et canonicis sanctionibus.
L'articolo 137 della Costituzione dell'Impero ed il § 18 della Costituzione bavarese pongono tutte le società religiose sullo stesso piede ed hanno così tolto alla Chiesa cattolica la situazione privilegiata, che ad essa spettava a norma dell'articolo I del Concordato, riducendola al rango di società imperfetta sottoposta alle leggi di polizia.
16v
Articolo V capov. 4Cum Episcopis incumbat fidei ac morum doctrinae invigilare, in huius offici exercitio etiam circa scholas publicas nullo modo impedientur.
La forma,
17r
lanza sulle scuole per ciò che si riferisce alla fede ed alla morale, la lamentata soppressione ledeva un diritto proprio
della Chiesa (can. 1381) e violava il surriferito articolo del Concordato; onde ben a ragione protestarono così l'Episcopato bavarese (Rapporto N. 11440 del 20 Dicembre 1918) come la stessa S. Sede (Cifrato della Segreteria di Stato N. 168). Ma a nulla valsero tali giuste 17v
rappresentanti non hanno diritto ad alcuna ispezione d'ufficio a riguardo del personale insegnante nelle scuole popolari, che
19r
Articolo XIIIQuoties Archiepiscopi et Episcopi libros aut in Regno impressos aut in illud introductos Gubernio indicabunt, qui aliquid fidei, bonis moribus aut Ecclesiae disciplinae contrarium contineant, Gubernium curabit ut eorum divulgatio debito modo impediatur.
Contrariamente a questa disposizione concordataria l 'articolo 142 della Costituzione dell'Impero ed il § 20 della Costituzione bavarese
19v
Infine, il paragrafo 94 della Costituzione bavarese ha mutato<,> Dopo di ciò, chinato
[Fol. 4r]
[Fol. 5r]
[Fol. 6v]
[Fol. 7v]
[Fol. 9r] (1) Nell'Editto di religione le tre Chiese cristiane privilegiate (cattolica, luterana e riformata) avevano il nome specifico di Kirchengesellschaften (cfr. §§ 24, 25, 28, 32).
[Fol. 15r]
[Fol. 17v] (1) Hds. oberhalb der Fußnote von Pacelli notiert: "Nota". "Die Religionsgesellschaften und ihre Vertreter haben gegenüber dem Volksschullehrpersonal, das an der Erteilung des Religions-unterrichtes mitwirkt, keine dienstaufsichtlichen Befugnisse. Es
[Fol. 18r]