Dokument-Nr. 11858
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 06. Oktober 1919

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Rapporti fra Chiesa e Stato in Baviera. – La nuova Costituzione bavarese
In data del 29 Settembre scorso il Sig. Hoffmann, Ministro Presidente e Ministro degli Esteri e dei Culti, mi ha indirizzato una lettera, che compio il dovere di trasmettere riportare qui appresso tradotta dal tedesco:
"Ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza l che la nuova Costituzione dello Stato libero di Baviera è stata pubblicata ed è entrata in vigore. A Le accludo alla presente un esemplare della Gazzetta ufficiale, contenente il testo della Costituzione medesima.
Colla rivoluzione è cominciato per la Prussia Germania e per la Baviera un nuovo periodo della loro storia. Lo Stato libero bavarese coll'entrata in vigore della nuova Costituzione poggia su di una solida base legale riconosciuta da tutta
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la popolazione.
Io spero che i rapporti fra la S. Sede e la nuova Baviera saranno buoni ed ho già disposto che il m inistro di Baviera Barone Ottone de Ritter de Grünstein torni in Roma subito dopo la conclusione della pace.
Colgo con piacere quest'occasione ecc."
Lo stesso giorno, in cui mi fu rimessa detta lettera, ossia il 30 Settembre p. p., risposi al Sig. Ministro nei termini seguenti:
"Ho l'onore di accusare a Vostra Eccellenza ricevimento della Sua pregiata lettera in data del 29 corrente e di ringraziarLa al tempo stesso per l'esemplare cortesemente inviatomi della nuova Costituzione bavarese, che esaminerò con interesse ed attenzione.
Formo i più sinceri e caldi voti per il felice avvenire della Baviera e mi associo di cuore alla speranza espressa dall'Eccellenza Vostra che le relazioni fra
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la S. Sede ed il Governo bavarese siano buone, assicurandoLa che da parte mia procurerò di contribuire con tutte le forze a tale intento.
Con sensi ecc.["]
È sopravvenuta intanto nel Governo bavarese una crisi di cui avrò l'onore di riferire quanto prima all'E. V. R. in uno speciale Rapporto, e la quale ha portato come conseguenza un'ulteriore dilazione nelle progettate trattative sul Concordato. Intanto però ho cercato atti vamente d'influire sul Sig. Hoffmann per mezzo dei deputati della Bayerische Volkspartei o Centro bavarese, eccitandoli a fare, come da loro press e senza nominare in alcun modo <o> compromettere né me né la S. Sede , pressioni sul Sig. predetto su di lui pressioni, affinché si induca a riconoscere alla Chiesa di Baviera la piena libertà nella provvista dei suoi uffici, stabilita nella Costituzione dell'Impero Germanico (cfr. Rapporto Nr. 13822 in data del 18
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Settembre scorso) e ad ammettere al tempo stesso la continuazione delle prestazioni finora corrisposte dallo Stato bavarese alla Chiesa. A tale proposito debbo pure aggiungere avermi alcuni dei sullodati deputati espresso il timore che il Sig. Barone de Ritter, sebbene ottimo ed animato dai migliori sentimenti, si [ein Wort unlesbar], appena giunto in Roma, di ottenere dalla S. Sede la promessa o la speranza di qualche partecipazione dello Stato nella provvista degli uffici ecclesiastici tanto più che, a quanto si dice, nei suoi Rapporti al Governo bavarese egli avrebbe sostenuto la possibilità e la convenienza in base alle suddette prestazioni volontarie. Se egli ciò raggiungesse, diverrebbe naturalmente impossibile di piegare l'ostinato Sig. Hoffmann al riconoscimento anzidetto.
Frattanto, nell'inviare qui acclusa all'E. V. copia della menzionata Costituzione stimo non inutile
1º) di trascrivere qui appresso, tradotti in italiano, gli articoli della Costituzione medesima concernenti i rapporti fra Chiesa e Stato, aggiungendo ad ognuno le opportune osservazioni e schiarimenti;
2º) d'indicare in quali punti il Concordato del 1817 è rimasto violato sia dalla stessa Costituzione, come dalla Costituzione dell'Impero o da altre disposizioni legislative. Hds. unterhalb des Textes von Pacelli notiert: "(lasciare uno spazio)".
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La nuova Costituzione bavarese tratta della questione religiosa e dei rapporti fra Chiesa e Stato al Capo IV intitolato "Libertà di coscienza, società religiose, scuola". Esso comprende soltanto cinque paragrafi (17-21) e contiene assai poche disposizioni legislative. La ragione sì è perché la Baviera si trovava già legata nel regolamento di questa importante materia dalla Costituzione dell'Impero , come ebbe a dichiarare con parole di eviden evidente rammarico il Ministro Presidente Sig. Hoffmann, il quale nel suo spirito anticlericale lamentò che questa aveva reso la Chiesa libera dallo Stato, ma non viceversa lo Stato libero dalla Chiesa (cfr. Verhandlungen des II. Verfassungs-Ausschusses über den Entwurf einer Verfassungsurkunde für den Freistaat Bayern – Beilage 324 – pag. 270). Ma, poiché, come egli stesso aggiunse, il Landtag bavarese si trovava dinanzi ad un fatto, che era obbligato a riconoscere, altro non rimase, dietro proposta del relatore Ackermann (ib. pag. 274), che fare un richiamo ai corrispondenti articoli della suddetta Costituzione dell'Impero, ed
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aggiungere a complemento alcune ulteriori disposizioni sui punti, che non i quali non erano stati da essa toccati.
In tal guisa, a norma della più volte menzionata Costituzione dell'Impero
I seguenti paragrafi 17-19 si riferiscono, come è detto espressamente, agli articoli 135-141 della Costituzione dell'Impero.
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§ 17
Testo tedesco
...
Traduzione italiana
I. A ciascuno è garantita la piena libertà di fede e di coscienza.
II. Fino all'età di sedici anni compiuti spetta ai genitori o chi per essi la decisione circa l'appartenza dei fanciulli ad una società religiosa. Sino a questo tempo i genitori possono regolare anche per mezzo di contratto. Tale contratto abbisogna dell'autenticazione giudiziaria o notarile, rimane invariato anche in caso di morte dei genitori. Se un fanciullo, prima di aver compiuto i sedici anni, col consenso dei genitori o chi per essi è stato definitivamente ammesso in una società religiosa mediante un atto di culto della medesima, i genitori medesimi o chi per essi non possono più cambiare Dopo la suddetta età (di sedici anni) il fanciullo stesso è libero di decidere sulla sua permanenza nella società religiosa.
III. L'uscita da una società religiosa
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può essere dichiarata verbalmente o per iscritto presso l'ufficio di stato civile del domicilio o del luogo di stabile dimora. La dichiarazione scritta deve essere autenticata da un pubblico ufficiale. Ciò si applica anche al capoverso II. La nullità e la impugnabilità di tale dichiarazione debbono essere giudicate secondo le prescrizioni del diritto civile.
IV. Nuove prestazioni volontarie dello Stato, dei Comuni e delle unioni di Comuni ad una società religiosa saranno coperte mediante addizioni alle tasse ed imposte dello Stato agli a riguardo degli appartenenti ad alla società medesima.
Il capoverso primo di questo paragrafo afferma la piena liberta di fede e di coscienza, già sancita dalla Costituzione dell'Impero (art. 135).
Il capoverso secondo "capoverso secondo" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich von Pacelli. riguarda la vali l'appartenenza dei fanciulli ad una società religiosa. Esso distingue tre periodi: 1º) Dalla nascita alla prima comunione – o, per i protestanti, alla confermazione – i genitori (o chi per essi) hanno piena facoltà
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di decisione. 2º) Dopo che un fanciullo ha ricevuto col consenso dei genitori la prima comunione o la confermazione, non può fino all'età all'età di sedici anni compiuti cambiar religione né per fatto dei genitori né per proprio volere. 3º) Dopo i sedici anni è pienamente libero.
Le suddette disposizioni non sono certo conformi alle leggi divine e canoniche. Già ben prima dei sedici anni il minorenne si presume giunto all'uso della ragione (can. 88 § 3), ed allorché egli ha conosciuto la vera religione, ha il diritto di abbracciarla né può essere da alcuno in ciò impedito. Né i genitori né lo Stato possono eser esercitare su di lui una violenza contro la sua convinzione. Che anzi i genitori hanno il dovere di curare soprattutto fin dalla puerizia l'educazione religiosa e morale dei fanciulli (can. 1113 e 1372), affinché essi adempiano i doveri imposti loro dalla Chiesa dopo compiuto il settimo anno di età (can. 12). Tuttavia occorre notare che nel diritto bavarese finora vigente (Editto di religione § 6) l'età per la scelta della
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religione era fissata a 21 anni, ossia all'età maggiore legale; termine questo ancor più difforme dalla surricordata dottrina della Chiesa. Inoltre col sedicesimo anno non cessano i diritti dei genitori circa l'educazione del figlio anche nel campo religioso. Contro il volere dei genitori egli non può sottrarsi dal frequentare l'istruzione religiosa, se non uscendo effettivamente dalla Chiesa.
Mentre nell'antico diritto (Editto di religione § 10) la dichiarazione per l'uscita da una società religiosa od il passaggio ad un'altra doveva farsi personalmente dinanzi al parroco competente, – il che, a quanto sembra, dava luogo a scene non sempre piacevoli –; secondo il capoverso terzo "capoverso terzo" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich von Pacelli. dell'articolo in esame, essa ha l luogo presso l'ufficio di stato civile, verbalmente od anche per iscritto ( mezzo di scritto debitamente autenticato. Secondo una dichiarazione del Sig. Ministro Presidente (Verhandlungen, pag. 276), nel regolamento per la esecuzione di questa norma gli ufficiali di Stato civile verranno obbligati a comunicare al parroco competente le dichiarazioni anzidette.
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Del capoverso quarto tratterò, per connessione di materia, nell'esame del seguente paragrafo.

§ 18
Testo tedesco
...
Traduzione italiana
I. La unione di membri della stessa religione in comuni esercizi domestici di pietà od in pubblici atti di culto, in società religiose, comunità religiose o società ecclesiastiche è libera nell'ambito della legge.
II. Le società religiose, le comunità religiose o le società ecclesi associazioni ecclesiastiche già esistenti, come pure i loro stabilimenti, fondazioni od altre istituzioni, conservano la capacità giuridica, se l'av come pre l'avevano finora. Le nuove possono acquistarla a norma del diritto vigente. La loro proprietà e gli altri loro diritti, come pure il loro carattere confessionale sono garantiti.
III. È garantito alle società religiose, alle comunità religiose ed alle
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associazioni ecclesiastiche il regolamento e l'amministrazione indipendente dei loro affari, ed alle due prime inoltre altresì il diritto di riscuotere imposte dai loro membri in base alle liste civili delle tasse.
IV. Sino allo svincolo delle prestazioni dello Stato a norma dell' articolo 138 della Costituzione dell'Impero, rimangono conservate le prestazioni dello Stato alle società religiose, dovute per legge, convenzione o speciale titolo giuridico.
V. Fino allo stesso momento gli edifici ed i fondi dello s tato, i quali attualmente servono a scopi di culto, non possono essere a questi tolti contro la volontà il volere degl'interessati.
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Per comprendere esattamente il senso di questo paragrafo, occorre innanzi tutto spiegare che cosa s'intenda per società religiose (Religionsgesellschaften), comunità religiose (Religionsgemeinden) ed associazioni ecclesiastiche (geistliche Gesellschaften), di cui ivi è parola.
Per Religionsgesellschaften s'in s'intende tutto l'insieme dei membri appartenenti ad una confessione religiosa, in altri termini le Chiese cattolica, protestante, ecc. (1) Colla parola Religionsgemeinden si indicano le cosidette e ben note Kirchengemeinden, ossia le comunità ecclesiastiche locali, vale a dire, per ciò che riguarda la Chiesa cattolica, le parrocchie e le unioni di parrocchie. Finalmente le geistliche Gelles Gesellschaften sono, per la Chiesa cattolica, gli Ordini e le Congregazioni religiose, per la protestante, le diaconesse [sic], ecc. A tutte queste è garantito il libero esercizio del culto, però nell'ambito della legge, nonché la capacità giuridica ed il regola e l'amministrazione indipendente dei loro affari; inoltre alle due prime, ossia alle
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Religionsgesellschaften ed alle Religionsgemeinden, le quali godono i diritti di pubbliche i diritti di pubbliche corporazioni, è garantita altresì, la facoltà di riscuotere imposte dai loro membri in base alle liste civili delle tasse.
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Per ciò poi che riguarda il concetto di "corporazioni di diritto pubblico" "corporazioni [...] pubblico" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich von Pacelli., già ebbi a notare nel mio rispettoso Rapporto N. 13822 del 18 Agosto scorso sulle relazioni fra Chiesa e Stato nella nuova Costituzione dell'Impero Germanico come esso sia rimasto assai indeterminato nella Co nuova Costituzione "Costituzione" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich von Pacelli dell'Impero. Il Ministro dell'Impero Dr. Preuss, venne richiesto nella Commissione per l'esame di detta Costituzione che cosa debba intendersi per corporazione di diritto pubblico. Egli rispose: "Mi son rivolto a tal fine ad un rappresentante del Ministero della Giustizia, competente nella materia, per domandar gli se voleva dare una simile dichiarazione; questi risposta però mi ha risposto breve mente: Me ne guardo bene!" (Verhandlungen, pag. 264). Tuttavia nella Commissione medesima il Dr. Kahl cercò di dare formulare le i caratteri fondamentali di tali corporazioni nel modo seguente: 1º) Lo Stato permette loro l'esercizio di alcuni diritti, ad esempio il diritto di riscuotere imposte ed il potere disciplinare. 2º) Esse godono
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della particolare protezione dello Stato, ossia di vantaggi, che non sono stati mai accordati a società private. Così il i loro organi hanno la posizione di organi pubblici e la loro costituzione fa parte del diritto pubblico; hanno dotazioni e speciali cespiti d'imposte, ed alla Chiesa è accordata la coazione amministrativa per l'esecuzione delle sentenze disciplinari. 3º) Esse si trovano, altresì sotto una particolare ispezione o soprintendenza dello Stato (Staatsaufsicht), vale a dire lo Stato a causa dei pubblici interessi esercita su di esse una ispezione più intensa che non sulle società private. – Il Commissario del Governo bavarese Dr. Grassmann, riferendosi nelle discussioni del progetto di Costituzione per la Baviera alla surriferita dottrina del  Kahl, che un tale diritto di ispezione dello Stato è id relativ o alla situazione privilegiata, in cui si trovano le società religiose, le quali godono i diritti di pubbliche corporazioni; si tratta, in altri termini di diritti e di doveri correlativi (Verhandlungen, pag. 264 e 284). Tuttavia il Go-
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verno, , per bocca specialmente del Commissario gov e Consigliere Ministeriale Goldenberger, dichiarò esplicitamente e ripetutamente che non aveva alcuna intenzione di estendere al di là dei limiti fissati dalla legislazione vigente il diritto di ispezione o, in quanto esiste, il diritto di curatela dello Stato sui beni della Chiesa; anzi si ha piuttosto in vista una diminuzione della medesima. Debbono invero distinguersi tre gruppi di beni delle società religiose: 1º) quelli i quali erano sinora sotto il "supremo diritto di protezione e di soprintendenza dello Stato" e che godevano godono in sostanza di una propria amministrazione. Tali erano principalmente le mense episcopali, i beni dei capitoli cattedrali, ecc. 2º) i beni delle chiese locali (Ortskirchenvermögen), la cui amministrazione è regolata dalla ben nota Kirchengemeindeordnung; 3º) i beni dei benefici, la cui amministrazione era sottoposta regolata da apposite ordinanze e sottoposta a curatela. Ciò è indicato colle parole "nell'ambito della legge". Ma, come
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assicurò il suddetto Commissario Goldenberger, è nelle intenzioni del Governo di esaminare, dopo la promulgazione della Costituzione, d'accordo colle superiori Autorità ecclesiastiche, se e fino a qual punto sia opportuno di introdurre cambiamenti nell'amministrazione del secondo e terzo gruppo di beni nel senso di una più ampia indipendenza di amministrazione. per
Il capoverso quarto tratta d delle prestazioni obbligatorie dello Stato alle società religiose, ossia dovute per legge, convenzione o speciale titolo giuridico, ed in conformità in conformità coll'articolo 138 della Costituzione dell'Impero stabilisce che esse rimangono conservate sino al loro svincolo. Non sono invece invece N on può di invece affermarsi che i n virtù dell'articolo medesimo un eguale obbligo esista da parte dello Stato per le prestazioni libere o facoltative (freiwillige) finora corrisposte dallo Stato, le quali ascendevano finora nel bilancio bavarese a circa sei milioni e mezzo di Marchi, mentre le obbligatorie erano soltanto di <superavano di poco> i due milioni e mezzo. Da ciò apparisce quale importanza
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importanza esse abbiano per la Chiesa in Baviera. A stretto rigore di giustizia, esse dovrebbero tuttavia, dovrebbero esse pure venir calcolate nelle somme dello svincolo ven considerate non come libere, ma come bensì obbligatorie, soprattutto perché non costituiscono in fa se non una parziale restituzione dei beni ecclesiastici secolarizzati nel 1803 , e quindi dovrebbero essere in calcolate nella somma dello svincolo. Inoltre secondo l'art. IV del Concordato le rendite delle mense arcivescovili e vescovili, avrebbero dovuto, esser costituite "in bonis fundisque stabilibus"; il cui valore <ora <questi> tale > sarebbe<ro> da quel tempo ad oggi cresciuto<i> ben più in ad un valore ben più alto dei M. 333.820 fissati come supplemento per i Vescovi ed i capitoli, fra e che figurano fra le prestazioni libere.
Nel cap. IV del § 17 già sopra riportato si stabilisce che "nuove prestazioni volontarie dello Stato, dei Comuni e delle
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unioni dei Comuni ad una società religiosa saranno coperte mediante il pagamento di sovrimposte da parte dei membri della società medesima". Da ciò segue che le prestazioni volontarie finora esistenti dovranno essere desunte anche per l'avvenire dalle imposte generali dello Stato: soltanto nuove eventuali prestazioni dovranno essere ricavate da una speciale sovrimposta, la quale graverà sui membri della società religiosa interessata.

§ 19
Testo tedesco
...
Traduzione italiana
I. La fondazione ed il mantenimento dei cimiteri spetta ai comuni. Lo stesso vale per i forni crematori.
II. I comuni sono obbligati alla fondazione di cimiteri e forni crematori soltanto, se i già esistenti non bastano. Del resto la fondazione ed il mantenimento dei medesimi d debbono aver luogo secondo il pubblico bisogno.
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III. Nei camposanti destinati esclusivamente a singole società religiose deve essere permessa, in caso di mancanza di un cimitero comune, la sepoltura di appartenenti ad altra confessione nelle forme per essi in uso e senza separazione di luogo, all'occorrenza secondo la prescrizione delle Autorità competenti.
IV. Nel Del rimanente l'uso simultaneo delle chiese e dei camposanti è regolato secondo a norma del diritto sinora vigente, salvo modificazioni del medesimo per mezzo di legge.
Nel primo e secondo capoverso è stabilito l'obbligo dei comuni alla erezione ed il mantenimento dei cimiteri, in quanto lo esiga il bisogno ; con che, come dichiarò il Commissario governativo Goldenberger (Verhandlungen, pag. 297), nulla è cambiato al diritto già proprio delle comunità ecclesiastiche locali o Kirchengemeinde di erigere od ampliare camposanti per i membri della propria confessione. I capoversi medesimi parlano
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anche al tempo stesso dei forni crematori. La parola ivi adoperata è Bestattungsanstalten ossia, letteralmente, stabilimenti di sepoltura; ma da tutta la discussione del progetto (Verhandlungen pag. 296) si rileva con ogni evidenza che [trattatasi] di Verbrennungsanstalten ovvero Verbrennungsöfen. La cremazione, del resto, era già ammessa in Baviera fin dai tempi dell'antico regime.
Per ciò che riguarda il terzo capoverso, si può notare che finora una società religiosa, la quale aveva un proprio cimitero, non era obbligata a permettere che un membro di un'altra confessione venisse ivi sepolto, almeno nelle file. La nuova Costituzione bavarese sancisce invece, un tale obbligo, ed aggiunge (ciò che pure era prima contestato) che il seppellimento possa aver luogo nelle forme e colle cerimonie della religione del defunto.
Il capoverso quarto stabilisce che l'uso simultaneo delle chiese e dei camposanti resta almeno provvisoriamente, vale a dire salvo future modificazioni da introdursi eventualmente in via
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legislativa, regolato a norma del diritto sinora vigente, ossia dell'Editto di religione (§§ 90 e seguenti). Sono queste anzi, come ebbe ad osservare nelle più volte menzionate discussioni il relatore Dr. Piloty (Verhandlungen pag. 297) le uniche disposizioni di detto Editto, che colla nuova Costituzione rimangano ancora in vigore.

Nelle parole d'introduzione ai seguenti paragrafi 20 e 21 è detto espressamente (analogamente ai precedenti §§ 17-19) che essi costituiscono un complemento alle disposizioni della Costituzione dell'Impero g ermanico Parte II Capo IV art. 142-149.
§ 20
È garantita l<L>a libertà dell'arte, della scienza e del loro insegnamento è garantita e non può essere limitata se non a mezzo di legge e per la tutela dell'ordine della sicurezza, della sanità e della moralità pubblica.
§ 21
I. Appartiene allo Stato il regolare ed il promuovere ciò che concerne l'educazione,
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l'istruzione e la formazione scientifica, come pure l'approvare ed il sorvegliare gli istituti privati di istruzione e di educazione. Le scuole popolari pubbliche sono sono in mas per massima istituti dello Stato.
II. Coloro cui incombe il dovere dell'educazione e le persone, alle quali per speciale incarico sono affidati fanciulli obbligati ad andare alla scuola, debbono durante la durata dell'istruzione obbligatoria a nor <di tale obbligo a> di tale obbligo a norma della legge.
Questi paragrafi non richieggono uno speciale commento. Quanto agli articoli succitati della Costituzione dell'Impero (la cui traduzione integrale fu da me inviata col rispettoso Rapporto N. 13932 del 4 Settembre scorso ), mi permetto riferirmi, per ciò che riguarda la questione scuola, ai miei ossequiosi Rapporti da Rorschach in data del 25 Luglio e del 3 Agosto scorsi "sulla questione scolastica in Germania".

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Disposizioni transitorie
§ 94
Tutte le leggi,, che vig vigenti in che erano in vigore nella Baviera prima del 7 Novembre 1918, conservano il loro vigore valore, in quanto però non siano state state abrogate o modificate dal in contraddizione colle disposizioni della presente Costituzione o colle ordinanze del Governo provvisorio approvate con legge di transizione del 28 Marzo 1919, o che non vengano abrogate o modificate in via legislativa a norma della Costituzione medesima. Le leggi, che rimangono così in vigore, sono considerate, anche se erano finora leggi costituzionali, come semplici leggi.
In virtù della prima parte del di questo paragrafo sono cadute tutte le disposizioni regalistiche dell' Editto di religione del 1818, ad esempio il regio Placet (§ 58), ad eccezione di quelle concernenti l'uso simultaneo delle Chiese e dei camposanti, come ho avuto già sopra occasione di notare a proposito del § 19 capov. quarto.
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II.
Occorre innanzitutto considerare in quali punti sia il Concordato conchiuso fra la Santa Sede e la Baviera nel 1817 sia rimasto violato sia dalla Costituzione dell'Impero, infine dalle leggi ed ord e decreti della Repubblica bavarese. Riporterò a tale uopo qui appresso brevemente gli articoli del Concordato mostrando per ciascuno come tale violazione abbia avuto luogo.
Articolo I.
Religio catholica apostolica romana in toto Bavariae regno terrisque ei subjectis sareta tecta conservabitur cum iis juribus et praerogativis, quibus frui debet ex Dei ordinatione et canonicis sanctionibus.
L'articolo 137 della Costituzione dell'Impero ed il § 18 della Costituzione bavarese pongono tutte le società religiose sullo stesso piede ed hanno così tolto alla Chiesa cattolica la situazione privilegiata, che ad essa spettava a norma dell'articolo I del Concordato, riducendola al rango di società imperfetta sottoposta alle leggi di polizia.
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Articolo V capov. 4
Cum Episcopis incumbat fidei ac morum doctrinae invigilare, in huius offici exercitio etiam circa scholas publicas nullo modo impedientur.
La forma, in vigente pe in Baviera prima della rivoluzione, per l'esercizio di tale diritto dei Vescovi, era la cosidetta geistliche Schulaufsicht (ispezione ecclesiastica delle scuole). Gli ecclesiastici, in quanto ispettori scolastici per la parte tecnica, erano funzionari dello Stato; ma al tempo stesso era no, i delegati o fiduciari dei Vescovi, sulle scuole pubbliche, affinché nell'insegnamento per la parte religiosa o morale. Ora fin dal 16 Dicembre 1918 il g overno rivoluzionario bavarese soppresse, senza alcuna intesa colla competente Autorità ecclesiastica, la suddetta ispezione. Non può bensì negarsi che la parte tecnica, di essa non rientrava per sé nei diritti propri della Chiesa né era contemplata dal Concordato, e quindi a rigore era in facoltà dello Stato di toglierla agli ecclesiastici. Ma in quanto essa importava la vigi-
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lanza sulle scuole per ciò che si riferisce alla fede ed alla morale, la lamentata soppressione ledeva un diritto proprio della Chiesa (can. 1381) e violava il surriferito articolo del Concordato; onde ben a ragione protestarono così l'Episcopato bavarese (Rapporto N. 11440 del 20 Dicembre 1918) come la stessa S. Sede (Cifrato della Segreteria di Stato N. 168). Ma a nulla valsero tali giuste proteste rimostranze, come non giovò il Memorandum degli Arcivescovi e Vescovo [sic] della Baviera sulla questione delle scuole datato in data del 25 Maggio 1919 (da me trasmesso all'E. V. col mio osseq rispettoso Rapporto da Rorschach del 19 Giugno seguente sulla situazione politico-religiosa in Baviera). Che anzi in una Ordinanza del Ministero per l' dell'Istruzione e Culto per la cura, direzione ed ispezione delle scuole popolari firmata dal Sig. Hoffmann in data del 28 Agosto scorso e pubblicata sulla Bayerische Staatszeitung del 6 Settembre p. p. N. 218 (Zweites Blatt), stabilisce al § 33 cap. II: "Le società religiose ed i loro
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rappresentanti non hanno diritto ad alcuna ispezione d'ufficio a riguardo del personale insegnante nelle scuole popolari, che ha parte impartisce l'insegnamento religioso. È tuttavia ad esse lecito di rivolgersi per eventuali rimostranze alle Autorità ispettrici dello Stato Stato". (1) Anche q uesta disposizione non è in armonia coll' articolo quinto del Concordato, il quale assicura ai Vescovi un pieno ed indisturbato diritto di vigilanza anche sulle scuole pubbliche per ciò che concerne la fede e la morale, e quindi in prima linea sulla in ciò che riguarda l'istruzione religiosa, e costituisce quind per conseguenza una nuova infrazione di quel solenne patto commesso dal Sig. Hoffmann, il quale pure dichiarò il 25 Giugno scorso dinanzi alla Commissione del Landtag, incaricata di esaminare il progetto della Costituzione bavarese, che il Concordato continuava ad essere ancora in vigore e che egli avrebbe intorno ad esso iniziato trattative colla S. Sede (cfr. Rapporto da Rorschach in data 3 Luglio 1919, avente per oggetto "Discussioni sul nuovo progetto di Costituzione in Baviera – Concordato e relazioni colla S. Sede").
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Articolo XIII
Quoties Archiepiscopi et Episcopi libros aut in Regno impressos aut in illud introductos Gubernio indicabunt, qui aliquid fidei, bonis moribus aut Ecclesiae disciplinae contrarium contineant, Gubernium curabit ut eorum divulgatio debito modo impediatur.


Contrariamente a questa disposizione concordataria l 'articolo 142 della Costituzione dell'Impero ed il § 20 della Costituzione bavarese stabiliscono affermano "la libertà dell'arte, della scienza e del loro insegnamento", senza alcun riguardo al diritto delle Autorità ecclesiastiche sanzionato nella summenzionata disposizione concordataria . Qualunque possibilità di procedere contro la letteratura ostile alla fede, ai costumi od alla Chiesa o contro pubblici attentati ai a danno dei Vescovi o del clero, garantita dagli articoli sopra ricordati del Concordato, è già [purtr] caduta, come dimostrano anche soltanto dai manifesti, dei teatri dal Novembre 1918.
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Infine, il paragrafo 94 della Costituzione bavarese ha mutato<,> la natura dal punto di vista della del diritto bavarese, la natura giuridica del Concordato. Mentre infatti questo aveva finora il valore di legge costituzionale, il detto paragrafo stabilisce "Le leggi, che rimangono ancora in vigore, saranno considerate, anche se erano finora leggi costituzionali, come semplici leggi" ; in altri termini, mentre il Concordato, come facente parte della Costituzione, stava sotto la protezione. <In tal guisa, il Concordato, abbassato al livello di legge ordinaria, può essere cambiato con qualsiasi maggioranza.>
Dopo di ciò, chinato

[Fol. 4r]

[Fol. 5r]

[Fol. 6v]

[Fol. 7v]

[Fol. 9r] (1) Nell'Editto di religione le tre Chiese cristiane privilegiate (cattolica, luterana e riformata) avevano il nome specifico di Kirchengesellschaften (cfr. §§ 24, 25, 28, 32).

[Fol. 15r]

[Fol. 17v] (1) Hds. oberhalb der Fußnote von Pacelli notiert: "Nota". "Die Religionsgesellschaften und ihre Vertreter haben gegenüber dem Volksschullehrpersonal, das an der Erteilung des Religions-unterrichtes mitwirkt, keine dienstaufsichtlichen Befugnisse. Es ist ist ihnen aber unbenommen, die staatliche Dienstaufsichtsbehörde anzurufen, wenn Beanstandungen zu erheben sind."

[Fol. 18r]
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 06. Oktober 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 11858, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/11858. Letzter Zugriff am: 07.05.2024.
Online seit 25.03.2013, letzte Änderung am 10.03.2014.