Dokument-Nr. 12224
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 15. April 1922

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Prosecuzione delle trattative concordatarie – Proposte del Governo bavarese
Il Sig. Ministro del Culto mi ha indirizzato in data del 30 Marzo scorso una lettera, nella quale sempre di carattere personale, nella quale egli [espone] le domande che, a suo parere, dovranno essere [ein Wort unlesbar] dal Governo bavarese in [occasione] della conclusione del nuovo Concordato. Gli stretti rapporti da lungo esistenti fra lo Stato e la Chiesa cattolica in Baviera, rileva il Dr  Matt, e soprattutto le relazioni strette col Concordato del 1817, hanno lasciato nella mentalità dei cattolici bavaresi delle idee, che anche per l'avvenire d allo Stato e d alla Chiesa reciproci riguardi. Senza dubbio la nuova Costituzione del Reich ha assicurato alla Chiesa la libertà p nell' ordinamento dei suoi affari nell'ambito del diritto comune. Questa libertà non deve rimanere in alcun modo pregiudicata dalle suaccennate domande. Esse, nate dalla esatta conoscenza delle aspirazioni della parte cattolica della popolazione, e miranti a promuovere una indisturbata, efficace e benefica attività degli eccl del clero cattolico in Baviera, vogliono intendono soltanto (afferma il Sig. Ministro) ad ottenere dalla S. Sede
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dimostra verso l a Stato b av arese quello spirito di conciliazione, che, a suo parere, corrisponderebbe allo p stato di possesso del popolo bavarese in forza del Concordato finora vigente, d dagli obblighi, che i quali gravano che lo Stato il Governo bavarese deve anche per il futuro [ein Wort unlesbar] di fronte alla Chiesa cattolica, ed in tal guisa stabili sce il presupposto per una il fedele attaccamento della popolazione cattolica verso la sua Chiesa, nonché per le buone relazioni fra la Chiesa cattolica e lo Stato bavarese.
Dopo di ciò il Sig. Ministro passa ad esporre le singole [dette] anzidette domande.
I
"La S. Sede non apporterà senza il consenso dello Stato bavarese alcun mutamento a lla costituzione delle provincie ecclesiastiche e delle diocesi stabilita ne l Concordato del 1817 e ne lla Bolla di circoscrizione del 1 Aprile 1818, come pure a ll'assegnazione delle parrocchie alle diocesi".
Circa questo punto il Dr  Matt osserva come un particolare desiderio de l popolo bavarese è
il manten imento della spirituale di tutti i connazionali, i quali abitano dentro i confini dello Stato e sotto la sovranità del medesimo, e quindi anche brama che non si apportino muta menti od anche semplici rallentamenti nell'attuale colle-
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gamento delle dioces i, specialmente nei territori di confine. Il Sig. Ministro aggiunge che una tale richiesta sarà avanzata con energia dal Parlamento e che perciò quindi anche per il Governo deve poter in previsione linea nel nuo considerare questo punto come di capitale importanza nell'attuale riordinamento della situazione della Chiesa cattolica in Baviera.
Il Dr  Matt aggiunge la proposta che anche la separazione di una parte di una diocesi bavarese e la costituzione per essi di un Amministratore Apostolico non venga effettuata dalla S. Sede senza previo accordo collo Stato bavarese. Egli non crede tuttavia necessaria per ciò una speciale clausola nel Concordato stesso, qualora tuttavia [f] sia venga in altro modo confermata l'accettazione di una tale interpretazione.
II
"Per la direzione ed amministrazione delle diocesi , nonché alla cura parrocchiale non verranno destinati soltanto ecclesiastici, i quali
a) abbiano la cittadinanza bavarese od almeno tedesca,
b) posseggano il certificato di maturità conseguito in un Ginnasio di uman tedesco umanistico germanico dello Stato o riconosciuto dallo Stato,
c) abbiano compiuto con successo un corso di almeno tre anni di studi teologici, e ciò soltanto nelle Università te-
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desche , nei Licei bavaresi dello Stato o riconosciuti dallo Stato, ovvero negli Istituti ecclesiastici in Roma.
Le eccezioni saranno ammesse soltanto col consenso dello Stato bavarese".
Il Dr  Matt [ein Wort unlesbar] nota come le proposte contenute in questo [ein Wort unlesbar] circa le qualità personali degli ecclesiastici, cui debba deve essere affidata l'amministrazione diocesana e la cura parrocchiale, sono fondate su lla esperienza, che la stima e la fiducia del popolo di tutt i i gradi sociali a riguardo del sono fondate dipendono essenzialmente da ciò, e vale a dire che esso appart iene alla propria nazione e [vi] ha ricevuto quella formazione, finora sempre tenuta in stima dagli ecclesiastici del Paese la quale f costituisce una condizione sostanziale per il prestigio e la posizione sociale degli ecclesiastici medesimi
Inoltre soltanto con quei presupposti sarebbe possibile di permettere ancora continuare ad ammettere gli ecclesiastici a collaborare a quelle funzioni dello Stato (nelle [riunioni] scolastiche e per i poveri nelle amministrazioni delle fondazioni, ecc.), che essi ancora occupano con vantaggio anche della loro autorità e che grava altresì [sulla] il loro ministero spirituale. Del resto, potr à tanto meno contestarsi al Governo il diritto di tutelare questo interesse del popolo nelle
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trattative per il Concordato, che lo Stato, anche senza di ciò potrebbe subordinare alle stesse condizioni la concessione del titulus mensae, [e] gli aumenti degli onorari e delle pensioni, che esso accorda alla ma ssima parte degli ecclesiastici, nonché la presentazione ai benefici di patronato dello Stato s medesimo. D'altra parte le dette condizioni coincidono in sostanza coi requisiti voluti dalla Chiesa stessa.
III
"La provvista delle Sedi arcivescovili e vescovili ha luogo mediante l'elezione capitolare, salva la conferma (istituzione) da parte della Santa Sede. Questa prima della conferma medesima si assicurerà che da parte del Governo nulla osti contro l'eletto.
La provvista dei Canonicati nei Capitoli metropolitani e cattedrali ha luogo per una metà mediante libera collazione dell'Arcivescovo o del Vescovo, e per l'altra metà mediante l'elezione capitolare."
A proposito di questo punto il Sig. Ministro rileva come colla cessazione del diritto di nomina regia alle Sedi arcivescovili e vescovili non è [ein Wort unlesbar] l'interesse ed il desiderio del popol o bavarese che nell'importante atto dellea nominea vescovili dei Vescovi anche il sentimento ed il pensiero popolare trovino la loro rappresentanza.
Un tale desiderio verrà
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senza dubbio energicamente espresso dal Landtag bavarese, allorché avrà [deciso] il progettando dovrà pronunziarsi intorno al Concordato.
Il Dr  Matt crede quindi di poter tanto più avanzare una simile proposta, in quanto che egli è persuaso che il modus procedendi ivi corrisponde alle [intenzioni] della stessa Santa Sede, l e qual i , mirano perennemente a procurare all'eligendo Pastore tenendo conto dei particolari bisogni e condizioni del luogo, le più favorevoli condizioni per un fecondo esercizio del suo importante e gravissimo ufficio. – Egli soggiunge che fino al Concordato del 1817 vigeva anche in Baviera il diritto di elezione dei Vescovi da parte dei Capitoli cattedrali . È quindi naturale che, caduto il privilegio d i nomina regia, si torni a quel sistema, il quale corrispond e altresì ai desideri ed alle aspettative dei Capitoli stessi e del rimanente Clero. Poiché Siccome, poi, rimane sempre riservata la conferma Pontificia della elezione, anche igli interessi della S. Sede sembra che non resterebbero in alcun modo pre compromessi.
Già c ome conseguenza di questo diritto di elezione dei Capitoli sembra al Sig. Ministro conveniente la concessione ai medesimi del privilegio di eleggere essi stessi una parte dei loro membri, secondo che, del resto, era già finora in vigore. Una tale privilegio
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sarebbe (sempre a giudizio del Dr  Matt) specialmente giustificato anche da ciò, che cioè il nuovo ordinamento dei rapporti fra Chiesa e Stato, ed in particolar modo la [suaccennata] prossima restrizione della collaborazione dello Stato nell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico, porterà ai summenzionati Capitoli una considerevole aumento di lavoro, per il cui disbrigo essi si studierebbero di guadagnare i cooperatori più idonei e sperimentati.
IV
"Rimangono conservati i diritti di presentazione alle parrocchie, ai benefici curati ed ai benefici semplici, che spettavano allo Stato bavarese all'epoca dell'entrata in vigore del Codex iuris canonici (Pentecoste del 1918) a norma dell' articolo XI capoversi 1 e 2 del Concordato del 1817".
Relativamente a questo punto osserva il Sig. Ministro non potersi contestare, ed esser del resto [ammesso] dagli Autori di diritto pubblico bavarese, che l'articolo 137 della Costituzione del Reich non impedisce l'esercizio di quei diritti di presentazione dello Stato, i quali si fondano non su pretese del potere statale, ma su titoli di diritto ecclesiastico. Ora appunto il giure, i diritti di patronato, dei quali è questione nel punto in esame, in parte trovansi riconosciuti nell'articolo XI capoversi I e II del Concordato
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del 1817, in parte sono sorti posteriormente in base a dotazioni dello Stato. Il Governo bavarese, conclude il Dr  Matt, deve dare importanza a ciò che detti essi siano [riconosciuti] anche in avvenire.

V
"I Superiori delle Congregazioni religiose, le quali hanno in Baviera, la loro sede., come anche delle case religiose esistenti in Baviera, debbono avere la cittadinanza bavarese od almeno tedesca.
Le e ccezioni [verso] al riguardo s aranno fatte soltanto col consenso dello Stato bavarese."
Su questo punto il Dr  Matt non crede necessaria alcuna speciale osservazione.
"[Le] proposte, così conclude il Sig. Ministro , come già le mie rispettose osservazioni a quello dell'Eccellenza Vostra, rappresentano principalmente le mie personali vedute . Mi sFinora mi sono astenuto dal portare le questioni del Concordato nei loro dettagli dinanzi al Consiglio dei Ministri, cui spetta secondo la Costituzione bavarese, salva l'approvazione del Landtag, il concludere i trattati internazionali. In conseguenza di ciò ho il dovere di riservare al medesimo la facoltà di fare ulteriori proposte ed osservazioni.
Per l'ulteriore svolgimento delle trattative mi sembr erebbe espediente che Vostra Eccellenza abbia la bontà di redigere un nuovo progetto di Concor-
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dato e lo rimett a innanzi tutto a me personalmente. Dopo lo scambio delle osservazioni, cui esso abbia eventualmente a dar luogo, sottometterei poi il progetto definitivo alle deliberazioni all'esame del Consiglio dei Ministri. Prego l'Eccel Vostra Eccellenza di significarmi se Ella consente acconsente a questa proposta".
Data la gravità delle surriferite domande del Governo mi è sembrato opportuno di interrogare chiedere al riguardo, per mezzo di questo Emo Sig. Cardinale Arcivescovo, il parere dell'Episcopato bavarese, ed ora compio il dovere di sottoporlo qui appresso all'E. V. R., quale mi è stato comunicato dal sullodato Eminentissimo aggiungendovi in quanto mi è sembrato utile, brevi mie personali osservazioni.
Circa le domande del Sig. Ministro in generale, le quali, osserva il Sig. Cardinale von Faulhaber, tendono ada ifar in parte rivivere l'antico sistema d'ingerenza dello Stato sulla Chiesa, scrive Mons. Vescovo di Augsburg: "Nelle Costituzioni germanica e bavarese è detto espressamente che la Chiesa amministra i propri affari liberamente, senza la cooperazione dello Stato. Ora i Concordati regolano quegli affari, i quali interessano al tempo stesso la Chiesa e lo Stato. Se dunque lo Stato nella stessa Costituzione afferma che di non avere interess e
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all'ordinamento degli affari ecclesiastici ("senza cooperazione dello Stato"), esso non può esigere l'inclusione d nel Concordato di disposizioni concernenti la provvista delle Sedi vescovili e dei canonicati. Questi due punti non entrano quindi più nel Concordato". – Mons. Vescovo di Eichstätt deplora la contraddizione, in cui si involge il Governo bavarese, il quale, da una parte, (ad esempio, nella questione dello svincolo delle prestazioni dovute dallo Stato alla Chiesa), si richiama alla Costituzione di Weimar, e, d'a dall'altra, [ein Wort unlesbar] l'indipendenza garantita de lla Chiesa nell'articolo 137 della medesima.

Circa i singol i punti i Revmi Vescovi hanno rilevato quanto segue:
I (Circoscrizione delle diocesi)
L'Episcopato bavarese è [gover] favorevole all'accettazione di questo punto. – Mons. Vescovo di Spira se ne compiace anzi come di una difesa contro i continui sforzi diretti a separare il territorio della Sarre. – I Revmi Vescovi di Eichstätt e di Passau desiderano la seguente aggiunta: "Piccole modificazioni richieste dall'interesse della cura delle anime, nonché quei mutamenti dei confini diocesani, i quali nei singoli casi sono una conseguenza di cambiamenti dei confini nelle parrocchie, non sono soggetti all'approvazione dello Stato".
Non ho bisogno di richiamare l'alta
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attenzione dell'E. V. sulla grande importanza politica diel questo punto in discorso, col quale il Governo bavarese mira ad impedire la separazione di parti delle attuali diocesi bavaresi di territori attualmente appartenenti alle medesime, come, ad esempio, il bacino della Sarre, una parte del quale appartiene alla diocesi di Spira. Lascio al superiore giudizio dell'E. V. di determinare se ed in quali limiti la S. Sede possa accogliere una tale domanda, tenendo presente che, il detto bacino potrà dopo il plebiscito ritornare alla Germania od essere unito alla Francia o costituire uno Stato indipendente, e mi limiterò quindi a rilevare subordinatamente, che la forma dal punto di vista della forma, che l'espressione "senza il consenso (ohne Zustimmung) dello Stato (meglio sarebbe forse di dire: del Governo) bavarese" sembra non del tutto conveniente e decorosa per la S. Sede e dovrebbe quindi essere eventualmente sostituita colle parole "senza previo accordo col Governo bavarese od altre simili.
II
L'Episcopato bavarese ha così formulato il suo avviso su questo punto:
Alla lettera a) Affirmative.
Alla lettera b) Parimenti affirmative.
Mons. Arcivescovo di Bamberga ha tuttavia proposto di aggiungere: "Per i candidati all'esame di maturità negli Istituti tecnici è sufficiente
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per le lingue latina e greca l'esame dinanzi al Vescovo".
Alla lettera c) I Revmi Questa domanda circa il tempo ed il luogo degli studi teologici fa ai Revmi vecsovi l'impressione di una tutela sulla Chiesa e di una sopravvivenza delle vecchie ingerenze dello Stato nelle cose ecclesiastiche, cui essi non consentono [zwei Wörter unlesbar] a malincuore. Ad ogni modo, dopo le parole "nei Licei bavaresi dello Stato o riconosciuti dallo Stato", dovrebbero, a loro avviso, essere aggiunte le altre "od in altro equivalente Istituto ecclesiastico d'insegnamento".
Non si può invero dissimulare la gravità di questa domanda del Governo bavarese, la quale entra nella delicatissima materia della formazione del Clero . Nel Concordato del 1817 non si riscontra nulla di simile. Vi si stabiliva anzi che "Seminariorum ordinatio, doctrina, gubernatio et administratio Archiepiscoporum et Episcoporum auctoritati pleno liberoque iure subiectae erunt juxta formas canonicas" . Per i futuri Vescovi si richiedeva che fossero "digni et idonei ecclesiastici Viri <iis> dotibus praediti, quas Sacri Canones requirunt" (art. 9). Purtroppo come diffusamente esposi nel mio rispettoso Rapporto N. 14583 del 30 Ottobre 1919, le disposizioni concordatarie intorno alla in tale non vennero osservate dal Governo bavarese, il quale
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non adempì la prestazione dei fondi convenuti per la [ein Wort unlesbar] dotazione dei Seminari ed obbligò gli alunni a compiere i loro studi in pubblici Istituti dello Stato; ma contro tali violazioni degli obblighi solennemente assunti non mancò l'Episcopato bavarese di alzare la sua voce, massime nel Memorandum diretto al Re in data del 20 Ottobre 1850 (cfr. Systematische Zusammenstellung der Verhandlungen des bayerischen Episkopates mit der Königlich Bayerischen Staatsregierung von 1850 bis 1889 über den Vollzug des Konkordates, Freiburg im Breisgau 1905, pag. 73 e seg.). Siccome tuttavia sembra inevitabile una qualche concessione su questo punto nel futuro Concordato, occorrerà esaminare entro quali limiti essa sia tollerabile. Senza voler perciò prevenire le decisioni dell'E. V., mi sia lecito di significare proporre notare rispettosamente quanto segue:
Nell'introduzione sarà forse opportuno di restringere questo punto, oltre che ai Vescovi ed ai parroci propriamente detti. Finora invero non era richiesto che tutti gli ecclesiastici addetti alla cura parrocchiale avessero la cittadinanza bavarese o di un altro Stato germanico, potendosi, ad esempio, almeno come vicari cooperatori ecc., impiegare sacerdoti dell'Austria o della Svizzera tedesca o del Lussemburgo.
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Per ciò che riguarda la lettera b, mi sia permesso di ricordare come molti in Germania ritengono vantaggioso per il Clero che esso sia obbligato a seguire come gli altri il corso di non assi di studi ginnasiali, prima di iniziare gli il corso filosofico-teologico. "L'istruzione ed educazione degli aspiranti allo stato ecclesiastico in Germania (così mi scriveva, ad esempio, in data del 1º Agosto 1919, l'Eminentissimo Sig. Cardinale Schulte, allora Vescovo di Paderborn), paragonata a quella delle altre Nazioni, presenta a mio avviso parecchi vantaggi… Uno di essi consiste, nelle attuali circostanze, in ciò che i medesimi di regola frequentano dapprima per quattro o cinque anni le scuole pubbliche elementari, e poi per nove anni i Ginnasi dello Stato. Hanno quindi in media l'età di venti anni, allorché, finito il Ginnasio coll'esame di maturità, si decidono per lo Stato ecclesiastico e si dedicano agli studi di filosofia e di teologia. Il fatto che essi compiono in tal guisa i loro studi insieme ai giovani, i quali abbracciano altre carriere, ha avuto sinora soltanto buoni effetti, specialmente nelle regioni cattoliche, ove le scuole erano penetrate da vero spirito religioso. Il futuro sacerdote, grazie al contatto coi suoi condiscepoli laici, acquista fin dalla gioventù la conoscenza della
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mentalità e dei sentimenti delle più diverse classi sociali, necessaria per esercitare con profitto il sacro ministero. Inoltre – ciò che in Germania è di grande importanza per la stima e la considerazione verso il ceto ecclesiastico – è in tal modo riconosciuto senz'altro dai cosiddetti circoli colti che esso possiede, oltre la scienza teologica, anche una buona cultura generale". – Malgrado ciò, sarebbe, a mio subordinato avviso, pericoloso di obbligare per se pi sempre i futuri sacerdoti a frequentare i Ginnasi dello Stato. Che cosa accadrebbe, se questi divenissero un giorno, colle attuali tendenze di scristianizzazione della scuola, completamente antireligiosi? È ben vero che nella formula proposta dal Sig. Ministro del Culto si esige soltanto "il certificato di maturità conseguito in un Ginnasio dello Stato p riconosciuto dallo Stato (corrispondente alla nostra licenza liceale) e non la frequentazione dei detti Ginnasi. A prevenire tuttavia prevenire tuttavia erronee interpretazioni, parrebbe assai utile, che se venisse espressamente indicato che gl gli ecclesiastici possono compiere i loro studi ginnasiali, sia nelle negli Istituti dello Stato o riconosciuti dallo Stato, sia in altri privati, equivalenti.
Sembra poi giusta la surriferita proposta di Mons. Arcivescovo di Bamberg, in quanto essa tende a rendere possibile
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l' ammissione anche dei licenziati dagli Istituti tecnici, a condizione tuttavia che questi, prima di iniziare il corso filosofico e teologico, attendano con [drei Wörter unlesbar], a giudizio del Vescovo, allo studio dell a lingu a latina e greca.
Ben a ragione i Revmi Vescovi considerano come ancor più grave, perché più lesiva della libertà della Chiesa e mal conciliabile colla indipendenza garantita alle società religiose dall'articolo 137 della Costituzione del Reich, la domanda formulata alla lettera c, sebbene debba [considerarsi] come un progresso di fronte al passato l'ammissione degli studi compiuti nei Collegi ecclesiastici di Roma. Se la S. Sede, per facilitare la conclusione del Concordato, giudicasse di poter accondiscendere su questo punto, sarebbe ad ogni modo da raccomandarsi l'aggiu vivamente l'aggiunta proposta dai Prelati medesimi , "od in altro equivalente Istituto ecclesiastico d'insegnamento" Affinché poi non si abbia l'apparenza che la S. Sede possa eventualmente contentarsi di un corso di studi filosofico-teologici di soli tre anni, mentre il Codice di diritto canonico ne richiede almeno sei dovrebbe forse, invece delle parole "di almeno tre anni", dirsi "un corso regolare od altra simile.
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III
Parte 1a– (Elezione capitolare dei Vescovi)
L'Episcopato bavarese si è presentato unanimemente in senso contrario a tale prop domanda, e propone invece che i Vescovi siano nominati dal Sommo Pontefice "auditis provinciae Ordinariis". Mons. Arcivescovo di Bamberga ha però aggiunto: "Io c onsidero come una disgrazia, che venga concesso ai Capitoli il diritto di elezione; tuttavia non vedrei difficoltà che fosse permesso loro di fare proposte, affinché esse non provengano da persone irresponsabili (per esempio, religiosi o nobili)".
D'altra parte i Capitoli metropolitani e cattedrali della Baviera mi hanno inviato, con preghiera di farle pervenire al Trono Augusto di Sua Santità, le qui accluse suppliche, colle quali implorano che sia loro restituito l'antico diritto di elezione dei Vescovi. Non mancano tuttavia anche fra i membri dei Capitoli medesimi coloro che dissentono da tale domanda, come risulta dall'esposto egualmente qui compiegato dei Canonici Kiefl (d ecano) e Scheglmann (Vicario generale) di Ratisbona, i quali chiedono invece instantemente che venga applicato alla Baviera il can. 329 § 2 del codice di diritto canonico: "Eos (Episcopos) libere nominat Romanus Pontifex".
Debbo aggiungere che alcuni ministri
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influenti del partito popolare bavarese mi hanno espresso l'opinione essere di grande importanza per la riuscita del Concordato bavarese che ai Capitoli sia concesso il diritto di elezione dei Vescovi (per ciò insiste specialmente il deputato Canonico Wohlmuth), od almeno quello di proporre una terna (come epso pensa il Sig. Held, capo della frazione al Landtag). Invece il Presidente del Consiglio dei Ministri, Conte Lerchenfeld, mi ha fatto chiaramente comprendere che egli non dà alcun peso a tale concessione; soggiun se anz anzi che, avendo avuto occasione di constatare che [zwei Wörter unlesbar] dell'ultima provvista della diocesi di Mainz, i dissensi e le lotte ste interne dei Capitoli, preferisce la nomina diretta da parte della S. Sede.
In tanta divergenza di pareri V. E. giudicherà quale sia la decisione [ein Wort unlesbar] definitiva risoluzione che convenga di prendere in questa più opportuna soluzione; vorrà [ein Wort unlesbar] nondimeno permettermi di rilevare subordinatamente quanto segue:
1º) In primo luogo sembra giusta l'osservazione surriferita di Mons. Vescovo di Augsburg, vale a dire che questo punto non appartiene per sé al Concordato, dopoché nella Costituzione del Reich, cui continuamente fa appello il Si il Sig. Ministro del Culto fa pure continuamente appello nei suoi Promemoria, è af solen-
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nemente sancito che ogni società religiosa conferisce i suoi offici senza cooperazione dello Stato (art. 137 capoverso 3). Gli interessi dello Stato sono, del resto, più che sufficientemente garantiti, qualora si conceda dalla S. Sede che i Vescovi debbano avere la cittadinanza bavarese od almeno tedesca ed abbiano fatto un determinato corso di studi, massime qualora si aggiunga (come [si vedrà] in seguito) che la S. Sede si assicurerà in [ein Wort unlesbar] in precedenza se nulla osta da parte del Governo contro il candi l'eccle nulla osti, dal punto di vista politico o civile, contro il candidato in questione. Che poi questo venga scelto dal Capitolo od invece direttamente dalla S. Sede, è una un affare interno, in cui il Governo non ha alcun diritto d'intervenire.
2º) Le ragioni addotte nella surriferita lettera del Sig. Dr  Matt a favore del diritto di elezione dei Capitoli non sono sembrano concludenti (1). La popolazione cattolica accoglie con non minor venerazione ed attaccamento un Vescovo nominato dal S. Padre; l'importante è che esso sia degno e santo Pastore. – Che poi fino al Concordato del 1817 la provvista delle Sedi vescovili fosse per mezzo della elezione capitolare fosse diritto comune, qu i, caduto [ora] il privilegio della nomina regia, sarebbe converrebbe ora dovrebbesi ora tornare, è manifesto errore
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storico e giuridico, che non abbisogna di confutazione.
3º) Non vi è dubbio i Capitoli eleggerebbero sempre un ecclesiastic o degn o ed idone o a norma dei sacri Canoni; tali sono in realtà indiscutibilmente tutti i Vescovi del resto della Germania eletti in tal guisa. D'altra parte, però, i contrasti, le gelosie, le fazioni esistenti non di rado nei Capitoli stessi, (cui si accenna nel menzionato Esposto dei Canonici Kiefl e Scheglmann, ed ai quali alludeva pure Mons. Hollweck nel Voto da me già trasmesso coll'ossequioso Rapporto Nr. 13699 del 13 Agosto 1919) fanno sì che fa impediscono facilmente l'elezione del più degno ed idoneo candidato come ho potuto [constatare] constatare in casi recenti,. senza dire che i migliori rimarrebbero Al qual proposito stimo mio dovere di coscienza di richiamare in modo speciale l'attenzione della S. Sede su quanto segue. Non vi è dubbio che la formazione del Clero in Germania esige miglioramenti e riforme, ed a tal fine la S. Congregazione dei Seminari e delle Università ha indirizzato all'Episcopato una opportuna Istruzione. Ora però tutte le Istruzioni della S. Sede resteranno più o meno lettera morta, se non si avranno Vescovi, i quali ne comprenderanno pienamente tutta la necessità
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e l'importanza e ne promuovano quindi con energia la fedele esecuzione. Ma ciò si otterrà difficilmente, se la scelta dei Pastori della diocesi sarà lasciata intieramente ai Capitoli, e non rimanga alla S. Sede se non di dare la conferma, la quale non si vede come potrebbe essere negata, quando l'eletto sia d'altronde per sé "degno ed idoneo".
4º) In conseguenza di quanto si è sopra rispettosamente esposto, sembra che, qualora non fosse possibile, senza compromettere la riuscita del Concordato, di escludere dal medesimo questo punto potrebbesi concedere (analogamente a quanto V. E. degnavasi comunicarmi col venerato Dispaccio N. B=20766 in data del 20 Maggio 1920) che i Capitoli formino una lista di almeno tre candidati da rimettersi al Metropolitano (o, in mancanza di esso, al più anziano dei Suffraganei). Questi, auditis [ein Wort unlesbar] Provinciae Ordinariis, l'approva o la modifica, e la rimette per il tramite del Nunzio Apostolico alla S. Sede, la quale regolarmente sceglie fra i soggetti proposti, salvo che per speciali ragioni Essa non vuole il S. Padre non giudichi più opportuno di nominare un ecclesiastico non compreso nella lista.
Parte 2a (Domanda al Governo prima della nomina dei Vescovi)
I Revmi Vescovi l'ammetterebbero come
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"estrema concessione". – Mons. Vescovo di Eichstätt trova tuttavia troppo vaga l'espressione: "che da parte del Governo nulla osti contro l' da parte del Governo" e teme che possa dar luogo ad abusi; propone quindi la seguente formula "... si informerà se il Governo bavarese abbia serie e gravi difficoltà, [con] le quali tuttavia dovranno essere dettagliatamente e coi loro motivi esposte alla S. Sede". – Mons. Vescovo di Passavia aderisce alla doman alla domanda del Governo molto a malincuore e desidererebbe l'aggiunta: "La S. Sede si informe accerterà in via non ufficiale se..."
Per quanto desiderabile possa essere l'assoluta libertà della Chiesa, sembra difficile di poter rifiutare, salvo gli opportuni miglioramenti nella redazione, questa richiesta del Governo, dopoché mentre che una eguale concessione è stata già fatta dalla S. Sede nel Concordato conl colla Serbia (art. 4) e nel progetto di Concordato colla Lettonia (art. 4). Essa inoltre figura altresì nel succitato Dispaccio [sic] N. B= 20766 e nel modus procedendi per le elezioni d vescovili allegato annesso all'ossequiato Foglio N. 158 del 16 Febbraio scorso.
Parte 3a (Provvista dei Canonicati)
I Revmi Vescovi si sono tutti dichiarati, alcuni con energia, contrarii a alla proposta del Sig. Ministro del Culto su questo punto,
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e chiedono che la provvista dei Canonicati, eccetto le Dignità (can. 396 § 1) , spetti ad Episcopum, audito Capitulo (can. 403), ritenendo che ciò potrebbe bastare al Landtag. Ammettono tuttavia (specialmente Mons. Arcivescovo di Bamberga) che, in caso di necessità può concedersi qualora necessariamente lo esigano le trattative col Governo col Governo, possa concedersi ai Capitoli il diritto di eleggere (analogamente al diritto sinora da essi goduto – cfr. Concordato dal 1817 art. X capoverso 1) il diritto di nomina per ogni quarta vacanza. Mons. Vescovo di Eichstätt sarebbe od Mons. Vescovo di Eichstätt non si opporrebbe anzi a che tale diritto venga accordato per ogni terza vacanza, purché il Capitolo prima della elezione notifichi al Vescovo i nomi dei candidati e questo li approvi.
I Capitoli della Baviera, d'altra parte, mi hanno inviato, come per la elezione del Vescovo, così anche sul presente argomento, le suppliche dirette al S. Padre, che qui accluse compio il dovere di trasmettere all'E. V., e nelle quali rivendicano il loro antico diritto di eleggere al ai Canonicati vacanti almeno per la metà. per una metà, ossia alternis vicibus. [ein Wort unlesbar] Il Capitolo Metropolitano di Monaco-Frisinga fond basa [vota], sui l'Or il Vescovo della diocesi, che sia riconosciuto idoneo. basa la sua domanda sulla legge di fondazione a norma del can. 403, sebbene il testo della legge medesima sia rimasto distrutto nell'incendio del-
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la Cattedrale di Frisinga dell'anno 903, e ricorda altresì come prima della secolarizzazione e del Concordato del 1817 (il quale restringe l'elezione capitolare a tre mesi) il ius eligendi spettava al Capitolo in mensibus paribus.
Intorno a questo punto potrebbe farsi, a mio umile avviso, la stessa osservazione esposta a proposito della elezione dei Vescovi, vale a dire che esso riguarda una questione interna della Chiesa la quale, a norma dell'art. 137 capoverso 3 della Costituzione germanica, non entra nel Concordato. Prescindendo da ciò, non vedrei tuttavia difficoltà, anzi stimerei forse subordinatamente opportuno che una qualche concessione fosse fatta ai Capitoli.
IV (Diritto di presentazione alle parrocchie ed ai benefici curati e semplici)
Nella lettera, colla quale, dietro mia richiesta, questo Emo Sig. Cardinale Arcivescovo, domandava il parere dell'Episcopato bavarese sui postulati del Sig. Ministro del Culto, egli notava relativamente a questo punto quanto segue: "Una simile richie richiesta mi sembra dal p per la Chiesa inaccettabile... Come estrema concessione, e nella supposizione di corrispondenti compensi da parte dello Stato, potrebbe ammettersi che (analogamente alla nomina dei Vescovi)
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l'Ordinario prima della provvista di un beneficio domandi al Governo se nulla osti da parte sua contro il candidato". La maggioranza dei Vescovi ha accettato aderito a tale proposta. Mons. Arcivescovo l'ha più accuratamente precisata nei seguenti termini: "La sola concessione possibile è che per i benefici finora di patronato dello Stato prima della nomina dei parroci e dei beneficiati se ne dia comunicazione al Governo, domandando se dal punto di vista dello Stato vi siano obbiezioni contro la persona del nominando. Ma detta concessione dovrebbe farsi soltanto, se anche lo Stato faccia una eguale concessione per la nomina dei maestri di religione nelle scuole medie, nonché degli ecclesiastici addetti agli ospedali dello Stato, alle carceri, ecc." – Mons. Vescovo di Passavia è contrario a qualsiasi trattativa col Governo riguardo alla provvista dei benefici. – Mons. Vescovo di Eichstätt qualifica la surriferita proposta dell'Emo Faulhaber come "estrema condiscendenza", rilevando che il postulato del Ministero del Culto a questo riguardo mira a ristabilire l'antica dipendenza della Chiesa ed è in contraddizione colla Costituzione del Reich. – Invece Mons. Vescovo di Augsburg è favorevole ad ulteriori concessioni: "Poiché l'attuale Governo (egli nota) non è più considerato dalla S. Sede come rivoluzionario, come
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già quello di Hoffmann, potrebbe anche accordarsi l'antico modo nella provvista dei benefici".
La questione della presentazione alle parrocchie ed ai benefici in Baviera fu già da me sottomessa alla S. Sede (cfr. Rapporto N. 12509 del 3 Aprile 1919) e da Questa esaminata (cfr. specialmente c ifrato N. 195 del 16 Agosto 1919 e Dispaccio N. 95238 del in data 23 dello stesso mese di Agosto). L'accordo [promosso] concluso coll'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Sig. Hoffmann, in virtù del quale poteva continuare come per l'addietro, la presentazione da parte del Governo bavarese alle parrocchie vacanti di cosiddetto patronato dello Stato ed il gradimento per quelle di libera collazione, conteneva la esplicita clausola che ciò non potrebbe costituire un precedente per il definitivo regolamento della questione (Rapporto N. 14761 del 10 Novembre 1919).
V (Cittadinanza tedesca per i Superiori degli Ordini e Congregazioni religiose)
I Revmi Vescovi ammetterebbero questa concessione, a condizione però ((come per i punti precedenti) che nel Concordato siano assicurati alla Chiesa corrispondenti [ein Wort unlesbar] secondo il principio del "do ut des".
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Anche a lcuni Superiori maggiori di Ordini religiosi, da me interrogati al riguardo, mi hanno dichiarato che una tale disposizione non presenterebbe difficoltà, tanto più che si ammette la possibilità di qualche eccezione. – Il Revmo P. D. Placido Glogger O. S. B., Abate di S. Stefano in Augsburg e Preside della Congregazione benedettina di Baviera, ritiene anzi essere nell'interesse non solo dello Stato, ma anche della Chiesa, che i Vescovi, i parroci ed i Superiori religiosi abbiano la cittadinanza tedesca, giacché sarebbero altrimenti esposti agli attacchi dei nemici della religione. Propone poi di aggiungere al capoverso secondo (come anche, coll'analoga disposizione del punto II) le parole: "su domanda delle competenti Autorità ecclesiastiche".
Degnisi ora l'E. V. di comunicarmi le Sue venerate istruzioni in propost proposito. Ad evitare anzi, in quanto è possibile, che dovendo le ulteriori trattative, il disegno che [io] debba [drei Wörter unlesbar] oso supplicarLa di significarmi con ogni precisione in quali punti la S. Sede è senz'altro disposta ad accondiscendere alle domande del Governo, quali ritiene essere eventualmente come del tutto inammissi-
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bili, e quali siano forse suscettibili di future concessioni, ove e possano quindi essere, per così dire, tenuti in serbo per il caso in cui la riuscita del Concordato facesse apparire necessario come necessario per la riuscita del c oncordato qualche alta concessione ulteriore atto di condiscendenza da parte della S. Sede. Non appena poi mi saranno pervenute le suddette implorate istruzioni, presenterò così al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri Conte Lerchenfeld, come al Sig. Ministro del Culto Dr  Matt il nuovo progetto, che dovrà essere, come si è accennato più sopra, sottomesso all'esame dell del Consiglio dei Ministri e discusso anche confidenzialmente coi capi delle varie frazioni del Landtag.
Dopo di ciò, chinato








Eine Abschrift des Entwurfs befindet sich auf fol. 380r-411r.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 15. April 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12224, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12224. Letzter Zugriff am: 05.05.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 14.04.2014.