Dokument-Nr. 12374
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 11. September 1920

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Trattative per il Concordato bavarese
Fil Finalmente, dopo ripetute e vive mie insistenze a nome della Santa Sede, sia presso il Sig. Ministro-Presidente, come presso il Sig. Ministro del Culto, ed i Consiglieri Ministeriali incaricati dell'affare, mi è giunta stamane una lettera datata da Gotteszell (ove i l sullodato Sig. Ministro del Culto datata si trova attualmente in breve congedo estivo), il 26 Agosto 1920 scorso 1920, relativa alle trattative per il Concordato bavarese e della quale ho l'onore di accludere qui copia all'E. V. R.
Con essa il Sig. Matt mi comunica le sue vedute "personali e non impegnative" circa i noti punti da me comunicati già al Governo bavarese in data del 4 Febbraio del corrente anno (Cfr. Rapporto Nr. 15788 del 5 Febbraio 1920). Il Sig. Ministro soggiunge di non aver ancora portato la cosa alla discussione del Consiglio dei Ministri, ritenendo egli che sia opportuno avendo egli ritenuto opportuno di chiarire prima ile varie punti questioni e di eliminare le difficoltà in guisa da non
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urtare sin dal principio in insormontabili opposizioni. Ricorda egli poi che, facendo la Baviera parte del Reich germanico, si trova come tale obbligata a vincolata dalla Costituzione e dalla legislazione dell'Impero, e, deve quindi rimanere nei limiti fissati da queste, doven quindi evitare tutto ciò, che importasse modificazioni o complementi non [ein Wort unlesbar] delle medesime. La nuova Convenzione dovrebbe inoltre comprendere soltanto tali argomenti e regolarle in tal guisa, ulteriori discussioni circa i singoli punti, ma d a renderne invece possibile l'accettazione globale; solo così si può sperare di che essa abbia una lunga durata. Il Signor Matt ritiene pure raccomandabile di non includere nel Concordato punti, i quali sono già stati regolati nella Costituzione del Reich od almeno di introdurveli in una forma completamente corrispondente a quella della Costituzione medesima. Finché, infatti, la Costituzione e la legislazione del Reich rimangano in vigore, la Chiesa cattolica ne godrà i vantaggi indipendentemente dal fatto se le relative disposizioni sono ripetute o meno nel nuovo Concordato. Qualora invece i nemici della Chiesa riuscissero ad ad ottenere una maggioranza, vi sarebbe allora il pericolo che questa voglia liberarsi altresì da un Concordato, il quale contenga anche la
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[ein Wort unlesbar] punti ad essa sgraditi; in tal modo potrebbero andar perdute non solo quei punti del Concordato, ai quali avrebbe potuto rinunziarsi senza preoccupaz danno, ma al tempo stesso anche quegli altri (ad esempio, le concessioni di ordine finanziario), che altrimenti sarebbero rimasti pro nel possesso indisturbato della Chiesa Ca cattolica, dei suoi istituti e dei suoi membri. – Ispirandosi a queste ed a simili considerazioni il Sig. Ministro ha redatto le sue osservazioni intorno ai succitati punti del 4 Febbraio 1920, delle quali acclude la prima parte, quella cioè relativa ai primi cinque , promettendo di rimettermi il resto, non appena sarà ritornato a Monaco dal suo breve congedo. V. E. troverà copia del pPromemoria summenzionato nell'Allegato II.
Il primo dei suddetti punti, come V. E. ricorderà senza dubbio, era così concepito: "Alla Chiesa spetta il diritto di piena e libera provvista di tutti gli uffici ecclesiastici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Il patronato privato rimane nei limiti delle prescrizioni del diritto canonico".
Il Sig. Matt osserva che la prima parte di questo punto non riproduce in modo strettamente letterale il se la seconda parte del capoverso 3 dell'articolo 137 della Costituzione
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del Reich; tuttavia non avrebbe contro di essa da sollevare obbiezioni. Ciò nondimeno lo Stato bavarese ha un rilevante interesse a ciò che non siano nominate ai più importanti uffici ecclesiastici, e particolarmente alle Sedi vescovili, persone, dalle quali po[ter] temersi qualche pregiudizio degli interessi dello Stato stesso, quali sarebbero, ad esempio, uno straniero od un soggetto politicamente non senza eccezione incensurabile. Dovrebbe quindi considerarsi se a tale riguardo siano da prevedersi determinate garanzie, ad esempio, cooperazione del Capitolo cattedrale nella nomina dei Vescovi, comunicazione al Governo della perso dei candidati f per eventuali obbiezioni da parte di questo.
A questo riguardo sembrami subordinatamente che potrebbe forse farsi qualche concessione simile a quella contenuta nell'articolo quarto del Concordato colla Serbia del 24 Giugno 1914, a condizione però che il Governo consenta da sua parte ad fare accordare alla Chiesa altri considerevoli vantaggi non contenuti nella Costituzione del Reich. Sarebbe infatti assurdo che la S. Sede accettasse una limitazione qualsiasi della sua libertà in materia così importante per lo stesso Governo, senza averne una corrispondente utilità.
Quanto alla seconda parte il Signor Ministro del Culto osserva che il nuovo Codice
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di diritto canonico (can. 1448, 1453 § 1 e 1456) esclude i non cattolici dall'uso del giuspatronato privato , contrariamente al diritto finora vigente in Germania ed in Baviera, il quale ammetteva ad esso i coloro che appartenessero ad una confessione cristiana , sebbene non cattolic i. Lo Stato in quanto tale non avrebbe difficoltà da opporre al cambiamento in disc questione. Il Sig. Ministro crede tuttavia di dover rilevare che da quella privazione dei diritti finora sino ad ora riconosciuti potrebbero scaturire conseguenze ririchiamare l'attenzione sulle conseguenze che potrebbero derivare dalla privazione di quel diritto, per esempio il rifiuto di prestazioni da parte dei patroni ed aggiunge che simili contese dovrebbero, essere nel caso presentandosene il caso, essere portate come cause civili dinanzi ai tribunali.
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Il Sig. Ministro passa poi ad esaminare insieme, perché fra di loro connessi, i punti 2, 3, 4 (parte seconda) e 5. Essi sono del seguente tenore:
"II." Per la nomina dei professori delle Facoltà teologiche nelle Università è necessario il previo consenso del Vescovo diocesano. Inoltre, per riguardo agli studenti di filosofia, i quali intendono di dedicarsi poi allo studio della teologia, vi dovranno essere nella Facoltà filosofica di ambedue le Università di Monaco e di Würzburg almeno un professore di filosofia ed uno di storia di sicura dottrina cattolica a giudizio del Vescovo.
III. I professori dei Licei sono nominati dal Governo su proposta del Vescovo diocesano. Nel loro ordinamento interno i Licei medesimi dipendono dal Vescovo.
IV. … I maestri di religione sono nominati su proposta del Vescovo dal Governo, il quale provvede i mezzi finanziari necessari.
V. I professori delle Facoltà teologiche o dei Licei ed i maestri di religione, i quali dal Vescovo diocesano fossero giudicati incapaci od inadatti a proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, saranno rimossi dal loro ufficio".
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Il promemoria comincia col notare che il Concordato del 1817 non contiene disposizioni sulle materie contemplate nei punti surriferiti. Tuttavia lo Stato sinora fu solito per libera sua iniziativa di chiedere al Vescovo diocesano, in occasione della nomina agli uffici in questione, se avesse eventualmente delle obbiezioni contro i relativi candidati. Ora invece, secondo i punti medesimi dovrebbe introdursi in un caso (nomina dei professori delle Facoltà teologiche ) il diritto di consenso, e negli altri due il diritto di proposta da parte del Vescovo diocesano. Tali richieste verrebbero a toccare il diritto di proposta spettante alle Università ed il principio del libero diritto di provvista appartenente allo Stato, circa le cattedre delle Università, dei Licei e nelle scuole superiori, e qu per conseguenza il diritto bavarese amministrativo bavarese; che anzi potrebbero avere delle ripercussioni anche nel diritto bilancio dello Stato. Si tratta quindi di innovazioni assai gravi. – Il Ministero dell'Istruzione e del Culto non divide l'opinione che la prassi seguita finora nella provvista delle cattedre in discorso abbia causato
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pregiudizi alla Chiesa cattolica , i quali costituiscano un sufficiente motivo per abbandonarla ed aderire alle nuove richieste. Queste piuttosto, qualora venissero conosciute, solleverebbero senza dubbio nei circoli universitari e politici la più aspra opposizione. Gli avversari politici non mancherebbero particolarmente la incompatibilità della concessione dei suaccennati diritti colla piena libertà concessa dalla recente Costituzione alle società religiose nella provvista degli offici ecclesiastici.
In particolare il Sig. Ministro osserva:
1a) Circa il metodo seguito finora relativamente alla nomina dei professori di teologia nelle Facoltà teologiche delle Università di Monaco e di Würzburg deve ricordarsi la decisione ministeriale del 28 Marzo 1889, in cui si assicura che in occasione di dette nomine deve richiedersi, oltre il parere della Facoltà teologica e del Senato dell'Università, anche quello del Vescovo diocesano circa la dottrina ela condotta morale
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del candidato. L'osservanza di questa prescrizione ha d'allora in poi fatto sì che che venissero regolarmente chiamati alle cattedre di teologia nelle Università professori ecclesiastici superiori ad ogni eccezione. Nei pochi casi, in cui detti professori abbino dato hanno dato in seguito motivo a lagnanze da parte delle Autorità ecclesiastiche, lo Stato ha [cercato] , in quanto poteva, di portarvi rimedio.
b) Per ciò che riguarda le cattedre di filosofia e di storia nelle Università di Monaco e Frisinga, siano attualmente di regola norma la decisione del Landtag del 28 Aprile 1872 parag. 28 e le discussioni del Landtag medesimo negli anni 1882-1886. Finché rimarrà nel Landtag una maggioranza favorevole alla Chiesa cattolica, gl'interessi di questa a tale riguardo sem appariscono tutelati. Se invece essa venisse a mancare, allora un Landtag men ben disposto verso la Chiesa potrebbe sempre, malgrado il Concordato, mandare a vuoto concordataria, negando i fondi per le cattedre suddette.
c) Circa la nomina dei professori dei Licei vale la già citata decisione ministeriale
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del 28 Marzo 1889. Ad eccezione del Liceo vescovile di Eichstätt, tutti gli altri Licei in Baviera sono istituti non diocesani, ma dello Stato, e da questo mantenuti totalmente od in parte dall coi fondi prestati dallo Stato . I professori sono funzionari dello Stato e ne hanno anche i diritti. L'affermazione che i Licei in discorso siano stati mai riconosciuti o destinati come istituti destinati unicamente alla istruzione dei chierici cattolici, non ha alcun fondamento nelle fonti sia giuridiche che storiche.
La frase della parte seconda del punto III "innerer Betrieb" (ordinamento interno) avrebbe bisogno di una retta interpretazione. La espressione "horum seminariorum ordinatio", che fu tradotta "innere Einrichtung" ha portato in passato a discrepanze di opinioni circa i limiti delle facoltà dello Stato.
Sebbene, però, i Licei siano amministrati come Istituti dello Stato, tuttavia le Autorità ecclesiastiche erano e sono pienamente autorizzate a far valere le loro eccezioni presso il Governo, il quale ha tenuto sempre nel
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debito conto i loro desideri.
Se i Licei debbono mantenere il loro carattere di Istituti dello Stato, gravi difficoltà si oppongono concessione alla Chiesa cattolica di così ampli poteri, quali sono quelli richiesti nel punto III.
d) Quanto ai maestri di religione nelle scuole medie (indicate ufficialmente col nome di "höhere Lehranstalten"), se si tratta di Istituti non governativi se si tratta di Istituti non dello governativi, la scelta dei medesimi, – la quale deve cadere fra i sacerdoti muniti della missio canonica, appartiene, se si tratti di Istituti non governativi, (Comuni, fondazioni, Cong Ordini o Congregazioni religiose, persone private, ecc.) – a coloro, cui gl'Istituti medesimi appartengono od ai loro rappresentanti. Lo Stato esercita il controllo circa la idoneità del prescelto per l'esercizio del suo ufficio. Il Vescovo diocesano viene richiesto, se abbia alcunché da ridire al riguardo.
Se si tratta invece di Istituti dello Stato, la erezione di posti di maestri di religione nei medesimi e la fissazione dei relativi stipendi sono di competenza del Landtag.
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La La scelta fra i concorrenti a detti posti – in ogni caso, previa intesa col Vescovo diocesano – appo spetta al Governo, il quale, sebbene possa in principio eleggere liberamente fra tutti gli idonei, tuttavia di fatto tiene presente di regola nella sua decisione al g diverso grado di tale idoneità ed alla ai meriti dei concorrenti. I maestri di religione negli Istituti in discorso sono essi pure funzionari dello Stato; la loro nomina deve quindi esser [ein Wort unlesbar] essa pure esser riservata allo Stato, il che non esclu impedisce naturalmente la menzionata previa intesa col Vescovo. In t Mediante tale prassi gli interessi della Chiesa sono rimasti pienamente tutelati né hanno avuto a soffrire alcun pregiudizio.
Se fosse venisse concesso alla Chiesa cattolica il prop richiesto diritto di proposta per i maestri di religione negli Istituti dello Stato, dovrebbe concedersi egualmente alle altre società religiose pubbli riconosciute come pubbliche corporazioni. – Ma contro tale concessione
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esistono difficoltà di massima a causa del carattere degli Istituti in questione.
e) La gravità delle considerazioni, che hanno dato motivo al quinto punto. Si può tuttavia notare che il diritto già vigente in Baviera ammette già in simili casi l'intervenzione dello Stato in via amministrativa, salvi naturalmente i diritti acquisiti nel servizio pubblico . Questa tutela dei iura quaesita dovrebbe rimanere anche qualora intatta, anche qualora fosse in qualche modo possibile di includere questo punto nella nuova Convenzione.
Non può, ciò nondimeno, trala aggiunge non poter om Il Ministro, Il Signor Matt, ciò nondimeno, non può omettere di osservare che il solo tentativo di fissare tale materia in una legge concordata solleverebbe certamente nella pubblica opinione viva agitazione e provocherebbe nel Landtag vio att violenti attacchi contro il Governo. Egli teme quindi che il pregiudizio, il quale ne potrebbe derivare alla riuscita del Concordato , potrebbe esser più grave del vantaggio per la Chiesa che si spera di ottenere per la Chiesa col proposto articolo. Del resto, anche includendo nel Concordato
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una tale disposizione, difficilmente ne deriverebbe un reale miglioramento in confronto allo stato attuale.
Fin qui il Signor Matt. La sua esposizione contiene non poche affermazioni, le quali abbisognano alcuni schiarimenti.
1.) Il Sig. Ministro del Culto afferma in principio del suo Promemoria che il Concordato del 1817 non contiene alcune disposizioni relativamente ai punti in discorso. È bensì vero che in esso non si parla né delle f acoltà teologiche né dei Licei; ma la spiegazione di tale omissione si trova in ciò che il Governo bavarese non eseguì l'obbligo derivantegli dall'articolo V del Concordato stesso, di mett fornire cioè alla Chiesa i fondi necessar per erigere nei Seminari stessi le scuole destinate alla formazione dei chierici, come conformemente a quando ebbi ad esporre ampiamente nel mio rispettoso Rapporto N. 14583 del 30 Ottobre 1919.
2°) Che La domanda che per la nomina dei professori delle Facoltà teologiche si richieda il previo consenso del Vescovo diocesano, non è
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nuova, essendo essa stata già presentata dall'Episcopato bavarese nel succitato Memorandum.
3°) È inesatto che i Licei siano semplicemente Istituti dello Stato "per la istruzione generale", giacché, sebbene anche studenti e studentesse laici possano frequentarne i corsi, tuttavia essi sono, senza alcun dubbio destinati principalmente alla formazione scientifica degli ecclesiastici, come risulta dal § 31 degli Statuti; ed è appunto perciò che, sebbene essi non si trovino, in quanto Istituti governativi, sotto la dipendenza dei Vescovi, nondimeno questi hanno esercitato finora su di essi una più o meno larga influenza.
4°) Non si comprende come anche il solo tentativo di fissare in una legge concordata la disposizione relativa all' allontanamento dei professori, i quali siano incapaci od inadatti a proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, possa sollevare una [con] violenta agitazione , come prevede con certezza il Sig. Matt. Invero. una simile disposizione si trova non soltanto
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negli Statuti delle Università di Bonn e di Münster, ma altresì nella Convenzione per la Facoltà teologica di Strasburgo del 5 Dicembre 1902.
5°) Il Sig. Matt sembra un po' ottimista, allorché asserisce che tutto è andato finora così bene e senza pregiudizio per la Chiesa cattolica. Pur volendo, infatti, ammettere che i professori delle Facoltà teologiche e dei Licei siano generalmente degni ecclesiastici degni e di sana dottrina, è certo tuttavia che non sono mancate e non mancano dolorose eccezioni, riguardo alle quali riesce al Vescovo difficile, per non dire impossibile, di allontanare dall'insegnamento soggetti inadatti o pericolosi. Senza riandare, invero, ad esempi di p un passato pur abbastanza a noi prossimo, quale fu il caso dello Schnitzer, che tante lotte difficoltà provocò cagionò alla S. Sede ed a questa Nunziatura negli anni 1908-1918, basti ricordare che anche attualmente
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insegnano il Merkle a Würzburg, l'Holzhey a Frisinga, ecc., per dimostrare la fondatezza delle preoccupazioni della S. Sede al riguardo.
6°) La necessità di sufficienti garanzie apparisce anzi tanto più necessaria al presente impellente ora, dopo i recenti sconvolgimenti politici. Se infatti sotto l'antico regime con un Monarca cattolico poteva costituire in proposito per la Chiesa un motivo di relativa sicurezza, lo stesso non può dirsi col presente ordinamento dello Stato, il quale rende sempre possibile il ritorno di Ministri del Culto ostili alla Chiesa. Che cosa sarebbe p accaduto, se, ad esempio, sotto il Ministro Hoffmann vi fosse stata occasione di procedere alla nomina di un professore di teologia nelle Università o nei Licei? Secondo l'attuale prassi non scritta si richiede in tali casi il parere del Vescovo, ma in nessun luogo, per quanto io sappia, è detto che il Governo sia obbligato ad attenervisi è in altri termini, l'audito Episcopo, non non il de consensu Epi-
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scopi. In tal guisa il Ministro avrebbe potuto nominare come professore, ad es., di teologia dommatica, malgrado l'avviso contrario dell'Ordinario, un sacerdote modernista . È vero che in simili contingenze il Vescovo può vietare ai chierici di frequentarne le lezioni, ma è chiaro come ciò non possa farsi se non in casi estremi e sia motivo di disordini e di conflitti. Parmi dunque che due punte debbono essere indispensabilmente fissate nel Concordato: a) che non non possa essere nominato professore nei detti Istituti alcun ecclesiastico, contro il quale il Vescovo dia parere contrario per ragioni di dottrina o di mor condotta morale; b) che se anche in seguito un professore della fa di una Facoltà teologica o di un Liceo si mostri inadatto per i motivi suddetti , debba essere d inadatto a continuare l'insegnamento, debba essere rimosso dalla Facoltà teologica o dal Liceo. Pur troppo è impossibile impedire, come dimostrò il caso Schnitzer, che egli non sia trasferito ad altra Facoltà.
6.) Siccome, tuttavia, i timori e le difficoltà esposte dal Sig. Matt, personaggio di profondi e notori sentimenti cattolici , non mancano di fondamento, occorrerà, di trovare a mio umile parere, di escogitare, d'accordo col Governo, fo come ebbi ebbi già ad osservare subordinatamente nel mio ossequioso Rapporto N. 17406 del 19 Luglio scorso, formule caute e ponderate, le quali, pur salvando la sostanza della cosa, non sollevino troppo vive agitazioni, le quali potrebbero, soprattutto nel Landtag, far naufragare l'intiero Concordato. Così, ad esempio, per ciò che riguarda le Facoltà teologiche, sembrami che potrebbe forse proporsi la seguente redazione: "La nomina di un Professore e l'ammissione di un privato docente in una Facoltà teologica no verrà sarà effettuata dallo Stato, se non dopoché il Vescovo diocesano avrà dato l'approvazione canonica. Tale po potrebbe essere ad esempio forse, per ciò che concerne i professori di teologia la seguente redazione: "La nomina di un professore (o l'ammissione di un privato docente) non avrà luogo da parte dello Stato, se non dopoché il competente Vescovo diocesano avrà impartito al relativo candidato l'approvazione canonica. Se ad un pr insegnante professore di teologia è tolta in base ad un processo canonico in via penale od amministrativa la facoltà d'insegnare la teologia, egli dovrà essere rimosso dalla Facoltà teologica". Nella prima parte di questa redazione è evitata la parola "consenso" (Zu
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A tal fine ho preparato la seguente redazione, la quale che ho speranza, anche dopo una lunga discussione avuta stamane col Sig. Ministro del Culto, che possa venire accettata senza troppe difficoltà:
"La nomina o l'ammissione dei professori o dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università o nei Licei, come pure dei maestri di religione nelle scuole superiori, avrà luogo da parte dello Stato soltanto se i relativi candidati abbiano ottenuto dal competente Vescovo diocesano la canonica approvazione.
Se ad uno dei suddetti insegnanti è revocata dal Vescovo diocesano la concessa approvazione per motivi di dottrina o di condotta morale in base ad un procedimento canonico in via penale od amministrativa, il Governo lo esonererà dal suo ufficio.
Il programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche e nei Licei
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debbono essere ordinati in modo corrispondente alle prescrizioni del diritto canonico ed ai bisogni dei candidati allo stato ecclesiastico. Il Vescovo ha diritto di assicurarsene in oppo in maniera opportuna.
Nella Facoltà filosofica di ambedue le Università di Monaco e di Würzburg vi dovranno essere almeno un professore di filosofia ed uno di storia di dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario".
Nel primo capoverso riguardante la nomina dei professori è evitata la parola "consenso" (Zustimmung) del Vescovo per professori delle Facoltà teologiche nelle Università, come pure si rinunzia alla proposta diretta del Vescovo medesimo per i professori dei Licei e per i maestri di religione nelle scuole superiori. Si stabilisce tuttavia che l'approvazione canonica dell'Ordinario (cfr. can. 1381 § 3: "Eisdem (Ordinariis locorum) ius est approbandi religionis magistros") [sic] costituisca una condizione indispensabile per le nomine suddette da parte dello Stato; in tal guisa il Vescovo può sempre impedirle, negando l'approvazione, il che. Ciò equivale in sostanza al diritto di consenso.
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Il secondo capoverso relativo all'allontanamento dei professori è correlativo al precedente. Come la concessione dell'approvazione canonica è condizione per la nomina, così la revoca della medesima deve avere per conseguenza l'allontanamento dell'insegnante. Pur troppo, come dimostrò il caso Schnitzer è impossibile d'impedire che egli trasferito ad altra Università Facoltà. Ad evitare poi l'obbiezione che la sorte dei professori è lasciata all'arbitrio del Vescovo (il che darebbe luogo a vivi attacchi), provvede la clausola: "in base ad un procedimento canonico in via penale od amministrativa"; vale a dire , secondo i casi, med che la revoca in discorso debba aver luogo, secondo i casi, od mediante un giudizio criminale (a norma dei can. 1933 e seg.) ovvero in via semplicemente amministrativa, per la quale non è prescritto un certus procedendi modus, sebbene il Vescovo non possa emanare il relativo decreto non possa essere emanato se non ex iusta causa, naturali aequitate servata, e salvo il diritto di ricorso in devolutivo alla S. Sede (can. 192 § 3).
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Il capoverso terzo tende ad assicurare che il programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche delle Università e nei Licei sia ordinato in modo corrispondente alle prescrizioni canoniche ed ai bisogni dei candidati al sacerdozio, e co riconosce, pur in termini necessariamente ponderati, al Vescovo il diritto di intervenire al riguardo.
Il capoverso quarto riproduce la seconda parte del punto II della precedente redazione e fissa stabilmente nel Concordato stesso la decisione del Landtag citata dal Sig. Ministro del Culto, in virtù della quale nella Facoltà filosofica delle Università di Monaco e di Würzburg vi devono debbono essere almeno un professore di filosofia ed uno di storia di dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario. A togliere tuttavia l'apparenza che un solo professore di filosofia sia considerato dalla S. Sede come sufficiente per la formazione filosofica dei chierici, è sembrato opportuno di sopprimere le parole, del resto superflue, "Per riguardo agli studenti di filosofia, i quali intendono di dedicarsi poi allo studio della teologia".
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Da quanto sono venuto rispettosamente esponendo, apparisce g come gravi siano le difficoltà che presenta la conclusione del Concordato bavarese, tanto più che con ogni probabilità tali saranno pur quelle concernenti gli altri punti, massime per ciò che si riferisce alla questione della scuola, d soprattutto dati i principi già fissati dalla Costituzione del Reich ed i propositi manifestati nella Conferenza di Berlino sulla d nel (11-18 Giugno 1920).
Ad ogni modo, i n attesa delle venerate istruzioni, che l'E. V. vorrà degnarsi d'impartirmi per la continuazione delle trattative, m'inchino
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 11. September 1920, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12374, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12374. Letzter Zugriff am: 01.05.2024.
Online seit 25.06.2013, letzte Änderung am 10.09.2018.