Dokument-Nr. 12374
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 11. September 1920
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Trattative per il Concordato bavarese
Con essa il Sig. Matt mi comunica le sue vedute "personali e non impegnative" circa i noti punti da me comunicati già al Governo bavarese in data del 4 Febbraio del corrente anno (Cfr. Rapporto Nr. 15788 del 5 Febbraio 1920). Il Sig. Ministro soggiunge di non aver ancora portato la cosa alla discussione del Consiglio dei Ministri,
153v
urtare sin dal
principio in insormontabili opposizioni. Ricorda egli poi che,
facendo la Baviera parte del Reich germanico,
si trova
come tale 154r
[ein Wort unlesbar] punti ad essa sgraditi; in tal modo potrebbero andar
perdute non solo quei punti
del Concordato, ai quali avrebbe potuto rinunziarsi senza Il primo dei suddetti punti, come V. E. ricorderà senza dubbio, era così concepito: "Alla Chiesa spetta il diritto di piena e libera provvista di tutti gli uffici ecclesiastici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Il patronato privato rimane nei limiti delle prescrizioni del diritto canonico".
Il Sig. Matt osserva che la prima parte di questo punto non riproduce in modo strettamente letterale
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del
Reich; tuttavia non avrebbe contro di essa da sollevare obbiezioni. Ciò nondimeno lo
Stato bavarese ha un rilevante interesse
a
ciò
che non siano nominate ai più importanti
uffici ecclesiastici, e particolarmente alle Sedi vescovili,
persone, dalle quali
po[ter] temersi
qualche pregiudizio degli interessi
dello Stato stesso,
quali sarebbero, ad esempio, uno straniero od un soggetto
politicamente non senza eccezione
incensurabile. Dovrebbe quindi considerarsi
se a tale riguardo
siano da prevedersi
determinate garanzie, ad esempio, cooperazione del Capitolo
cattedrale nella nomina dei Vescovi, comunicazione al Governo A questo riguardo sembrami subordinatamente che potrebbe forse farsi qualche concessione simile a quella contenuta nell'articolo quarto del Concordato colla Serbia del 24 Giugno 1914, a condizione però che il Governo consenta da sua parte ad
Quanto alla seconda parte il Signor Ministro del Culto osserva che il nuovo Codice
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di diritto canonico
(can. 1448, 1453 § 1 e 1456) esclude i non cattolici
dall'uso del giuspatronato privato , contrariamente al diritto
finora vigente in Germania ed
in Baviera, il
quale ammetteva
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Il Sig. Ministro passa poi ad esaminare insieme, perché fra
di loro connessi, i punti 2, 3, 4 (parte seconda) e 5. Essi sono del seguente tenore: "II.
III. I professori dei Licei sono nominati dal Governo su proposta del Vescovo diocesano. Nel loro ordinamento interno i Licei medesimi dipendono dal Vescovo.
IV. … I maestri di religione sono nominati su proposta del Vescovo dal Governo, il quale provvede i mezzi finanziari necessari.
V. I professori delle Facoltà teologiche o dei Licei ed i maestri di religione, i quali dal Vescovo diocesano fossero giudicati incapaci od inadatti a proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, saranno rimossi dal loro ufficio".
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Il promemoria comincia col notare
che il Concordato del 1817 non contiene
disposizioni
sulle materie contemplate nei punti surriferiti.
Tuttavia lo Stato sinora fu
solito per libera sua
iniziativa
di chiedere al Vescovo diocesano,
in occasione della nomina
agli uffici in questione, se avesse eventualmente delle
obbiezioni contro i relativi
candidati. Ora invece, secondo i punti
medesimi dovrebbe introdursi
in un caso (nomina dei professori delle Facoltà teologiche
) il diritto di consenso, e negli altri
due il diritto di proposta da parte del Vescovo diocesano. Tali
richieste verrebbero a toccare il
diritto di proposta spettante alle Università ed il principio del libero diritto
di
provvista
appartenente allo Stato,
circa
le cattedre delle Università, dei Licei e nelle scuole superiori, e 157r
pregiudizi alla Chiesa cattolica , i quali costituiscano un sufficiente motivo per abbandonarla ed
aderire alle nuove richieste. Queste piuttosto,
qualora venissero conosciute, solleverebbero senza dubbio nei
circoli universitari
e politici la più aspra opposizione. Gli avversari politici
non mancherebbero particolarmente la
incompatibilità della concessione dei suaccennati diritti colla piena libertà concessa dalla recente
Costituzione alle società religiose nella provvista degli offici ecclesiastici.In particolare il Sig. Ministro osserva:
157v
del candidato. L'osservanza di
questa prescrizione
ha d'allora in poi fatto sì
che
che
venissero regolarmente chiamati alle cattedre di teologia nelle Università b) Per ciò che riguarda le cattedre di filosofia e di storia nelle Università di Monaco e Frisinga, siano attualmente di
c) Circa la nomina dei professori dei Licei vale la già citata decisione ministeriale
158r
del 28 Marzo
1889. Ad eccezione del Liceo vescovile di Eichstätt, tutti gli altri Licei in Baviera sono istituti non diocesani, ma dello StatoLa frase della parte seconda del punto III "innerer Betrieb" (ordinamento interno) avrebbe bisogno di una retta interpretazione. La espressione "horum seminariorum ordinatio", che fu tradotta "innere Einrichtung" ha portato in passato a discrepanze di opinioni circa i limiti delle facoltà dello Stato.
Sebbene, però, i Licei siano amministrati come Istituti dello Stato, tuttavia le Autorità ecclesiastiche erano e sono pienamente autorizzate a far valere le loro eccezioni presso il Governo, il quale ha tenuto sempre nel
158v
debito conto i loro desideri.Se i Licei debbono mantenere il loro carattere di Istituti dello Stato, gravi difficoltà si oppongono concessione alla Chiesa cattolica di così ampli poteri, quali sono quelli richiesti nel punto III.
d) Quanto ai maestri di religione nelle scuole medie (indicate ufficialmente col nome di "höhere Lehranstalten"),
Se si tratta invece di Istituti dello Stato, la erezione di posti di maestri di religione nei medesimi e la fissazione dei relativi stipendi sono di competenza del Landtag.
159r
Se
159v
esistono difficoltà di massima a causa del
carattere degli Istituti in questione.e) La gravità delle considerazioni, che hanno dato motivo al quinto punto. Si può tuttavia notare che il diritto già vigente in Baviera ammette già in simili casi l'intervenzione dello Stato in via amministrativa, salvi naturalmente i diritti acquisiti nel servizio pubblico . Questa tutela dei iura quaesita dovrebbe rimanere
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una tale
disposizione, difficilmente ne deriverebbe un reale
miglioramento in confronto allo stato attuale.Fin qui il Signor Matt. La sua esposizione contiene non poche affermazioni, le quali abbisognano alcuni schiarimenti.
1.) Il Sig. Ministro del Culto afferma in principio del suo Promemoria che il Concordato del 1817 non contiene alcune disposizioni relativamente ai punti in discorso. È bensì vero che in esso non si parla né delle f acoltà teologiche né dei Licei; ma la spiegazione di tale omissione si trova in ciò che il Governo bavarese non eseguì l'obbligo derivantegli dall'articolo V del Concordato stesso, di
2°)
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nuova, essendo essa stata già presentata dall'Episcopato bavarese
nel succitato Memorandum.
3°) È inesatto che i Licei siano semplicemente Istituti dello Stato "per la istruzione generale", giacché, sebbene anche studenti e studentesse laici possano frequentarne i corsi, tuttavia essi sono, senza alcun dubbio destinati principalmente alla formazione scientifica degli ecclesiastici, come risulta dal § 31 degli Statuti; ed è appunto perciò che, sebbene essi non si trovino, in quanto Istituti governativi, sotto la dipendenza dei Vescovi, nondimeno questi hanno esercitato finora su di essi una più o meno larga influenza.
4°) Non si comprende come anche il solo tentativo di fissare in una legge concordata la disposizione relativa all' allontanamento dei professori, i quali siano incapaci od inadatti a proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, possa sollevare una [
161r
negli Statuti delle
Università di Bonn e di Münster, ma altresì nella Convenzione per la Facoltà teologica di
Strasburgo del 5 Dicembre 1902.5°) Il Sig. Matt sembra un po' ottimista, allorché asserisce che tutto è andato finora così bene e senza pregiudizio per la Chiesa cattolica. Pur volendo, infatti, ammettere che i professori delle Facoltà teologiche e dei Licei siano generalmente
161v
insegnano
il Merkle a Würzburg, l'Holzhey a Frisinga, ecc.,
per dimostrare la fondatezza delle preoccupazioni della
S. Sede al riguardo.6°) La necessità di sufficienti garanzie apparisce anzi tanto più
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scopi. In tal guisa il Ministro
avrebbe potuto nominare come professore, ad es., di
teologia dommatica, malgrado l'avviso contrario dell'Ordinario, un sacerdote modernista . È vero che in simili contingenze il Vescovo può vietare
ai chierici di
frequentarne le lezioni, ma è chiaro come ciò non possa farsi se non in casi estremi e sia
motivo di disordini e di conflitti. Parmi dunque che due punte
debbono
essere indispensabilmente fissate nel Concordato: a) che
6.) Siccome, tuttavia, i timori e le difficoltà esposte dal Sig. Matt, personaggio di profondi e notori sentimenti cattolici , non mancano di fondamento, occorrerà,
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A tal fine ho preparato la seguente redazione, "La nomina o l'ammissione dei professori o dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università o nei Licei, come pure dei maestri di religione nelle scuole superiori, avrà luogo da parte dello Stato soltanto se i relativi candidati abbiano ottenuto dal competente Vescovo diocesano la canonica approvazione.
Se ad uno dei suddetti insegnanti è revocata dal Vescovo diocesano la concessa approvazione per motivi di dottrina o di condotta morale in base ad un procedimento canonico in via penale od amministrativa, il Governo lo esonererà dal suo ufficio.
Il programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche e nei Licei
163v
debbono essere ordinati in
modo corrispondente alle prescrizioni del diritto canonico ed ai bisogni dei candidati allo
stato ecclesiastico. Il Vescovo ha diritto di assicurarsene Nella Facoltà filosofica di ambedue le Università di Monaco e di Würzburg vi dovranno essere almeno un professore di filosofia ed uno di storia di dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario".
Nel primo capoverso riguardante la nomina dei professori è evitata la parola "consenso" (Zustimmung) del Vescovo per professori delle Facoltà teologiche nelle Università, come pure si rinunzia alla proposta diretta del Vescovo medesimo per i professori dei Licei e per i maestri di religione nelle scuole superiori. Si stabilisce tuttavia che l'approvazione canonica dell'Ordinario (cfr. can. 1381 § 3: "Eisdem (Ordinariis locorum) ius est approbandi religionis magistros") [sic] costituisca una condizione indispensabile per le nomine suddette da parte dello Stato; in tal guisa il Vescovo può sempre impedirle, negando l'approvazione
164r
Il secondo capoverso
relativo all'allontanamento
dei professori è correlativo al
precedente. Come la concessione dell'approvazione canonica è condizione per la nomina, così
la revoca della medesima deve avere per conseguenza l'allontanamento dell'insegnante. Pur
troppo, come dimostrò il caso Schnitzer è impossibile d'impedire che egli
trasferito ad altra
165r
Il capoverso terzo tende ad assicurare che il
programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche delle Università e nei Licei
sia ordinato in modo corrispondente alle prescrizioni canoniche ed ai bisogni dei candidati
al sacerdozio, e Il capoverso quarto riproduce la seconda parte del punto II della precedente redazione e fissa stabilmente nel Concordato stesso la decisione del Landtag citata dal Sig. Ministro del Culto, in virtù della quale nella Facoltà filosofica delle Università di Monaco e di Würzburg vi
165r
Da quanto
sono venuto rispettosamente esponendo,
apparisce Ad ogni modo, i n attesa delle venerate istruzioni, che l'E. V. vorrà degnarsi d'impartirmi per la continuazione delle trattative, m'inchino