Dokument-Nr. 14910
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele
[München], 10. Mai 1924

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulla istanza del Capitolo cattedrale della diocesi di Meissen in Bautzen circa la elezione di nuovi canonici
Mi pervenne il 10  del passato dello scorso mese di marzo il venerato Dispaccio N. 1374/24 in data del 28 Febbraio c. a., insieme alla istanza del Capitolo cattedrale della diocesi di Meissen in Bautzen, che compio il dovere di ritornare qui acclusa all'E. V. R.
Per ciò che riguarda la questione di diritto, sembra, a mio subordinato parere, che non competa attualmente il sullodato Capitolo il privilegio di eleggere i nuovi Canonici.
Il Capitolo collegiato di S. Pietro in Bautzen, fondato ed eretto da Brunone II, Vescovo di Meissen, il 24 Giugno 1221, godeva - in virtù di varie Decreti ordinazioni dello stesso fondatore degli degli anni 1222-1226 e del Decreto o ( Confirmatio Apostolica del B. Conrado di Urach, Cardinale Vescovo di Porto e S. Rufina, e Legato Apostolico in Germania, in Germania (1) data dell'11 (?) Novembre 1224(1) - il privilegio di eleggere
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le Dignità - Preposto e Decano (il primo tuttavia de Choro Misnensis Ecclesia cathedralis ossia de choro gremio Capituli Misnensis) - ed i Canonici, ad eccezione dello Scolastico e del Custode, la cui nomina fu dallo da Brunone II riservata a sé ed ai suoi successori. in quella Sede episcopale. Allorché la S. Sede nel 1921 ripristinò la diocesi di Meissen (1) - il cui ultimo Vescovo Giovanni IX de Haugwitz era aveva nel 1559 miseramente apostatato, passando all' abbracciando l'eresia di Lutero, - il Capitolo nel Promemoria del 17 Marzo di quell'anno (da me trasmesso alla Segreteria di Stato col Rapporto N. 20437) chiese il mantenimento dell'anzidetto diritto; ma il S. Padre Benedetto XV di gloriosa memoria nella Costituzione Apostolica "Sollicitudo omnium Ecclesiarum" del 24 giugno 1921 stabilì quanto segue:
"Mandamus ut Capitulum collegiale S. Petri in Bautzen in Capitulum cathedrale dioecesis Misnensis erigatur; in eiusque gratiam et favorem volumus ut firma maneant et confirmentur, iuxta novissima Co-
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dicis iuris canonici decreta, propria statuta capitularia, necnon omnia privilegia et iura, quae hactenus legitime obtinuit, firma tamen electione canonicorum et Dignitatum Capitu Capituli ad tramitem iuris communis..." (Acta Apostolicae Sedis, vol. XIII, ann. 1921, pag. 410). Né il Capitolo di Bautzen potrebbe, a mio umile avviso, fare appello alla "lex fundationis", . giacché per ciò Per ciò infatti si richiederebbe che avesse esso stesso costituito la dote de suis bonis (S. C. Concilii, Utinen., Collationis Mansionariatum, die 10 Februarii 1923 in Acta Apostolicae Sedis vu.vol. XV, ann. 1923, pag. 547); mentre che, ora invece, secondo che risulta dai suaccennati documenti, la dotazione fu fatta dal medesimo fondatore Brunone II "partim suis, partim sui pie defuncti Praedecessoris sumptibus" (oper (op. cit. pag. 54)., mentre che la prebenda della Prepositura "fuit totaliter a Capituli Il diritto quindi di eleggere le Dignità ed i Canonici non spettava al Capitolo ex titulo fundationis, ma ex mero
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privilegio , (1), revocato espressamente dal can. 403. Lo stesso semb sembra parmi debba dirsi pure della opzione, proibita dal can. 396 § 2, reprobata contraria consuetudine, non potendosi qui nemmeno per essa per lo stesso motivo invocare per il medesimo motivo invocare nemmeno per essa la lex fundationis. Del resto lo stesso il Capitolo stesso ammette implicitamente la cessazione dell'antico privilegio, dappoiché esso chiede supplica per via di grazia di poter procedere pro hac vice alla elezione di nuovi canonici.
La questione quindi si riduce, se non erro, a vedere se convenga o no di accordare al Capitolo pro hac vice per via di grazia tale facoltà. - A questo riguardo non sarà forse inutile di notare come, non essendo ancora regolati ex novo in vari Stati Paesi della Germania i rapporti fra Chiesa e Stato dopo gli sconvolgimenti i muta<rivolgi>menti rivolgimenti politici del 1918, la S. Sede ha ripetute volte concesso in via provvisoria<mente> che
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la provvista dei Canonicati vacanti nei rispettivi Capitoli fosse fatta provvisoriamente provvisoriam secondo l'uso vigente sinora in virtù delle antiche Convenzioni concordatarie o Bolle , sebbene colla espressa clausola pro hac vice et sine praeiudicio futuri temporis. Tale motivo ragione non sembra tuttavia che valga, almeno nella stessa misura, per il Capitolo della diocesi di Meissen, non esistendo per la Sassonia una simile Convenzione. Né giova, a quanto parmi, la considerazione esposta la consider l'argomento esposto nella istanza in esame, che cioè "modus hic suppletionis collegii multum profuit, ut Capitulum, semper fidele permanens, hanc partem dioecesis Mi Misnensis religioni catholicae et Sanctae Sedi Apostolicae firmiter addictam per omnia discrimina temporum infestissimorum servaverit", giacché ciò ha un valore puramente tale ragione, questa considerazione, di discutibile valore storico, e non più è ad ogni modo più applicabile ai nostri tempi. Non avendo quindi trovato nella istanza
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stessa alcun plausibile chiaro e grave motivo per la concessione dell'implorata grazia, mi sono rivolto per gli opportuni schiarimenti al Revmo Vescovo di Meissen, Mons. Cristiano Schreiber, da cui essa era stata ottimo e zelante Prelato, che l'aveva raccomandata. Egli mi ha risposto essere stato a ciò mosso dalla e eccita agitazione i nazionalistica he dei Venedi (Wenden), popolazione di origine slava, abitanti nella Lusazia superiore sassone, i la quale i, sebbene costituiscano fra i cattolici della diocesi di Meissen soltanto una piccola minoranza, (circa 11.000 a fronte a 270.000 di di na tedeschi), tuttavia, anche sotto l'influenza czeca, assai eccitati e muovono, anche a causa dellai influenze provenienti d i<a> Praga <dalla vicina Czeco-Slovacchia,> sono, compresi gli ecclesiastici, molto eccitati e muovono anche contro il Vescovo tedesco una lotta ben spesso assai viva. Nel , anche su <sui> pubblici fogli. Attualmente nel Capitolo di Bautzen su quattro sei (1) Canonici residenti due (tre residenti e tre non residenti) quattro sono tedeschi e due Venedi. In vista di ciò Mons. Schreiber riterrebbe necessario "ut responsabilitas electionis pro hac vice ab episcopo ad totum
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Capitulum devolvatur"; desidererebbe, in altri termini, di allontanare da sé la non prendere pro hac vice su di sé la responsabilità della nomina dei nuovi Canonici, per la quale potrebbe facilmente essere esposto a nuovi violenti rinnovati violenti attacchi da parte del clero venedo. L'E. V. giudicherà se tale motivo, il quale sembrami meritevole di considerazione, sia sufficiente per la concessione dell'implorata accordare l'a la grazia in discorso. , . salva <naturalmente> [ein Wort unlesbar] la conferma del Vescovo a norma del can. 177.
Per ciò, che riguarda il nu infine, che infine, che si riferisce al numero dei nuovi Canonici da eleggersi, ho chiesto al sullodato Vescovo quali fossero al riguardo i desideri del Capitolo. Egli tuttavia mi Avendomi, però, egli risposto significato con lettera in data di ieri l'altro ieri che, a causa dell'assenza, per ragioni di salute, del Decano Mons. Skala, per non potrebbe darmi una risposta definitiva se non fra circa quattro settimane, ho potut creduto di non poter ritardare più oltre l'invio del presente rispettoso Rapporto. Sembrami tuttavia, ed Mons. Schreiber mi ha tuttavia in via riservata comunicato aggiunto comunicato essere egli personalmente di parere che, di parere che, inclinato a ritenere che, sarebbe
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essendo siccome la provvista delle prebende, attual presentemente vacanti, dello Scolastico e del Custode è, anche secondo l'antico privilegio, riservata (come si è sopra accennato) al Vescovo, sarebbe sufficiente basterebbe forsese al Capitolo fosse permessa pro hac vice la elezione di un Canonico, residente, (residente), con che il numero dei residenti sarebbe portato a sei. Canonici [medesimi] di questa categoria c<C>anonici di questa (residenti) di questa categoria sarebbe portato a sei.
Nel sottomettere quanto sopra al superiore giudizio dell'E. V., m'inchino Quanto al Preposto, del [med] esso (come si è parimenti detto più sopra) doveva essere eletto, secondo le primitive ordinanze di Brunone II e del B. Conrado di Urach, e gremio canonicorum Capituli cathedralis Misnensis. Essendo questo pure Capitolo passato <pure nel Sec. XVI> all'eresia luterana, i Principi elettori protestanti della Sassonia, e poi pur troppo anche la dinastia cattolica fino all'ultimo Re (ancora vivente) Federico Augusto III, pretesero il jus collationis di della detta <malgrado le proteste del Capitolo di Bautzen, fondandosi su di una falsa Bolla pontificia falsificata e malgrado le proteste del Capitolo di Bautzen, il jus collationis di detta> Prepositura, di Bautzen, conferendola a laici protestanti., i quali naturalmente non facevano altro che percepirne i frutti. Attualmente è in possesso di tale rilev prebenda il Sig. Dr. von Oppen, già pPresidente del Tribunale superiore amministrativo, . cui fu m Ora Ora, caduta la Monarchia, è necessario che, appena questo il menzionato Signore abbia terminato la sua vita avrà cessato di vivere, sia posto termine a così enorme abuso e l'Autorità ecclesiastica proceda essa stessa senz'altro alla regolare nomina regolare del Preposto.
Chinato
(1)Cfr. Statuten des Collegiatstiftes St. Petri zu Budissin in ihrer Entstehung und Fortbildung, Budissin 1858, pag. 2-4.
(1) In virtù della Costituzione Apostolica "Sollicitudo omnium Ecclesiarum" del 24 Giugno 1921 la ripristinata diocesi conservò l'antico titolo di Meissen, ma la sede vescovile fu stabilita in Bautzen ed il Capitolo Collegiato di S. Pietro in detta città venne elevato a Capitolo cattedrale.
(1) Ciò sembra risultare anche dai termini stessi della summenzionata Confirmatio Apostolica del B. Conrado di Urach: "...Quia nobis humiliter supplicastis, ut vobis facultatem liberam concedere dignaremus eligendi personas idoneas in Canonicos ad vacantes Praebendas Eccliae vestrae,... vestris humillibus precibus inclinati vobis auctoritate Legationis qua fungimur concedimus facultatem eligendi Canonicos, ut petistis,...".
(1) La istanza parla di quattro Canonici residenzialiti e tre non residenti; ma ora anche i primi sono ridotti a tre, essendo recentemente morto il Canonico Scolastico Mons. Anselmo Rotzinger.
203r, links über dem Briefkopf hds. von unbekannter Hand in blauer Farbe notiert, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele vom 10. Mai 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 14910, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/14910. Letzter Zugriff am: 27.04.2024.
Online seit 18.09.2015.