Dokument-Nr. 14910
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele
[München], 10. Mai 1924

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulla istanza del Capitolo cattedrale della diocesi di Meissen circa la elezione di nuovi canonici
Mi pervenne il 10  dello scorso mese di marzo il venerato Dispaccio N. 1374/24 in data del 28 Febbraio c. a., insieme alla istanza del Capitolo cattedrale della diocesi di Meissen che compio il dovere di ritornare qui acclusa all'E. V. R.
Per ciò che riguarda la questione di diritto, sembra, a mio subordinato parere, che non competa attualmente il sullodato Capitolo il privilegio di eleggere i nuovi Canonici.
Il Capitolo collegiato di S. Pietro in Bautzen, fondato ed eretto da Brunone II, Vescovo di Meissen, il 24 Giugno 1221, godeva - in virtù di vari Decreti dello stesso fondatore degli degli anni 1222-1226 e del Decreto del B. Conrado di Urach, Vescovo di Porto e S. Rufina, e Legato Apostolico in Germania (1) - il privilegio di eleggere
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le Dignità - Preposto e Decano (il primo tuttavia de choro Misnensis) - ed i Canonici, ad eccezione dello Scolastico e del Custode, la cui nomina fu dallo da Brunone II riservata a sé ed ai suoi successori in quella Sede episcopale. Allorché la S. Sede nel 1921 ripristinò la diocesi di Meissen - il cui ultimo Vescovo Giovanni IX de Haugwitz era miseramente apostatato, passando all' eresia di Lutero, - il Capitolo nel Promemoria del 17 Marzo di quell'anno chiese il mantenimento dell'anzidetto diritto; ma il S. Padre Benedetto XV di gloriosa memoria nella Costituzione Apostolica "Sollicitudo omnium Ecclesiarum" del 24 giugno 1921 stabilì quanto segue:
"Mandamus ut Capitulum collegiale S. Petri in Bautzen in Capitulum cathedrale dioecesis Misnensis erigatur; in eiusque gratiam et favorem volumus ut firma maneant et confirmentur, iuxta novissima Co-
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dicis iuris canonici decreta, propria statuta capitularia, necnon omnia privilegia et iura, quae hactenus legitime obtinuit, firma tamen electione canonicorum et Dignitatum Capitu Capituli ad tramitem iuris communis..." (Acta Apostolicae Sedis, vol. XIII, ann. 1921, pag. 410). Né il Capitolo potrebbe, a mio umile avviso, fare appello alla "lex fundationis", giacché per ciò si richiederebbe che avesse esso stesso costituito la dote de suis bonis (S. C. Concilii, Utinen., Collationis Mansionariatum, die 10 Februarii 1923 in Acta Apostolicae Sedis vu.vol. XV, ann. 1923, pag. 547); mentre che, secondo che risulta dai suaccennati documenti, la dotazione fu fatta dal medesimo fondatore Brunone II "partim suis, partim sui pie defuncti Praedecessoris sumptibus" (oper (op. cit. pag. 54)., mentre che la prebenda della Prepositura "fuit totaliter a Capituli Il diritto quindi di eleggere le Dignità ed i Canonici non spettava al Capitolo ex titulo fundationis, ma ex mero
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privilegio , revocato espressamente dal can. 403. Lo stesso semb sembra debba dirsi pure della opzione, proibita dal can. 396 § 2, reprobata contraria consuetudine, non potendosi qui nemmeno per essa per lo stesso motivo invocare la lex fundationis. Del resto lo stesso Capitolo ammette implicitamente la cessazione dell'antico privilegio, dappoiché esso chiede per via di grazia di poter procedere pro hac vice alla elezione di nuovi canonici.
La questione quindi si riduce, se non erro, a vedere se convenga o no di accordare al Capitolo pro hac vice per via di grazia tale facoltà. - A questo riguardo non sarà forse inutile di notare come, non essendo ancora regolati ex novo in vari Stati della Germania i rapporti fra Chiesa e Stato dopo gli sconvolgimenti politici del 1918, la S. Sede ha ripetute volte concesso che
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la provvista dei Canonicati vacanti nei rispettivi Capitoli fosse fatta provvisoriamente secondo l'uso vigente sinora in virtù delle antiche Convenzioni concordatarie , sebbene colla espressa clausola pro hac vice et sine praeiudicio futuri temporis. Tale motivo non sembra tuttavia che valga per il Capitolo della diocesi di Meissen, non esistendo per la Sassonia una simile Convenzione. Né giova, a quanto parmi, la considerazione esposta nella istanza in esame, che cioè "modus hic suppletionis collegii multum profuit, ut Capitulum, semper fidele permanens, hanc partem dioecesis Mi Misnensis religioni catholicae et Sanctae Sedi Apostolicae firmiter addictam per omnia discrimina temporum infestissimorum servaverit", giacché ciò ha un valore puramente storico e non più applicabile ai nostri tempi. Non avendo quindi trovato nella istanza
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stessa alcun plausibile motivo per la concessione dell'implorata grazia, mi sono rivolto per gli opportuni schiarimenti al Revmo Vescovo di Meissen, Mons. Cristiano Schreiber, da cui essa era stata raccomandata. Egli mi ha risposto essere stato a ciò mosso dalla eccita zione nazionalistica dei Venedi (Wenden), popolazione di origine slava, la quale , sebbene costituisca della diocesi di Meissen una piccola minoranza, (circa 11.000 a fronte a 270.000 di di na tedeschi), tuttavia, anche sotto l'influenza czeca, assai eccitati e muovono, compresi gli ecclesiastici, contro il Vescovo una lotta ben spesso assai viva. Nel Capitolo di Bautzen su quattro Canonici residenti due sono tedeschi e due Venedi. In vista di ciò Mons. Schreiber riterrebbe necessario "ut responsabilitas electionis pro hac vice ab episcopo ad totum
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Capitulum devolvatur"; desidererebbe, in altri termini, di allontanare da sé la non prendere pro hac vice su di sé la responsabilità della nomina dei nuovi Canonici, per la quale potrebbe facilmente essere esposto a nuovi attacchi da parte del clero venedo. L'E. V. giudicherà se tale motivo, il quale sembrami meritevole di considerazione, sia sufficiente per la concessione dell'implorata grazia in discorso.
Per ciò che riguarda il nu mero dei nuovi Canonici da eleggersi, ho chiesto al sullodato Vescovo quali fossero al riguardo i desideri del Capitolo. Egli tuttavia mi Avendomi, però, egli risposto con lettera in data di ieri l'altro che, a causa dell'assenza del Decano Mons. Skala, per non potrebbe darmi una risposta se non fra circa quattro settimane, ho potut creduto di non poter ritardare più oltre l'invio del presente rispettoso Rapporto. Sembrami tuttavia, ed Mons. Schreiber ha tuttavia in via riservata comunicato essere egli personalmente di parere che, sarebbe
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essendo la provvista delle prebende, attual mente vacanti, dello Scolastico e del Custode anche secondo l'antico privilegio, riservata (come si è sopra accennato) al Vescovo, sarebbe sufficiente se al Capitolo fosse permessa pro hac vice la elezione di un Canonico, con che il numero dei residenti sarebbe portato a sei.
Nel sottomettere quanto sopra al superiore giudizio dell'E. V., m'inchino
(1)Cfr. Statuten des Collegiatstiftes St. Petri zu Budissin in ihrer Entstehung und Fortbildung, Budissin 1858, pag. 2-4.
(1) In virtù della Costituzione Apostolica "Sollicitudo omnium Ecclesiarum" la ripristinata diocesi conservò l'antico titolo di Meissen, ma la sede vescovile fu stabilita in Bautzen ed il Capitolo Collegiato di S. Pietro in detta città venne elevato a Capitolo cattedrale.
(1) Ciò sembra risultare anche dai termini stessi della summenzionata Confirmatio Apostolica del B. Conrado di Urach: "...Quia nobis humiliter supplicastis, ut vobis facultatem liberam concedere dignaremus eligendi personas idoneas in Canonicos ad vacantes Praebendas Eccliae vestrae,... vestris humillibus precibus inclinati vobis auctoritate Legationis qua fungimur concedimus facultatem eligendi Canonicos, ut petistis,...".
(1) La istanza parla di quattro Canonici residenzialiti e tre non residenti; ma ora i primi sono ridotti a tre, essendo recentemente morto il Canonico Scolastico Mons. Anselmo Rotzinger.
203r, links über dem Briefkopf hds. von unbekannter Hand in blauer Farbe notiert, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele vom 10. Mai 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 14910, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/14910. Letzter Zugriff am: 09.05.2024.
Online seit 18.09.2015.