Dokument-Nr. 14958
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 01. Februar 1924

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Trattative per il Concordato colla Baviera
Mi è stata oggi rimessa oggi la Nota in data del di ieri (31 Gennaio) p. p., di cui ho l'onore d'inviare qui acclusa copia all'E. V. R., e nella quale questo Sig. Ministro del Culto risponde alle ultime comunicazioni da me fattegli, sia per iscritto che a viva voce, in nome della S. Sede circa il progetto di Concordato colla Baviera.
Il Dr. Matt dichiara innanzi tutto di aderire al punto di vista della S. Sede circa la firma e la ratifica del Concordato, e propone quindi una corrispondente modificazione del secondo periodo della introduzione del progetto medesimo.
All'Arrt Articolo III § 2 il Sig. Ministro accetta la traduzione italiana "... provvederà senza indugio a che venga supplito nel suo ufficio da altra persona idonea".
All'Articolo X § 1 lett. f e g il
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Dr. Matt conferma l'accoglimento della modificazione da me proposta (Rapporto N. 29052 del 25 Novembre 1923) ed approvata dalla S. Sede (Dispaccio N. 25122 del 16 Dicembre s. a.).
All'Articolo XIII § 1 lett. b il Governo bavarese si dice pronto a dichiarare formalmente all'atto dello scambio delle ratifiche che "i candidati all'esame di maturità nei Ginnasi cosiddetti reali e neg negli Istituti tecnici possono dare l'esame supplementare nelle lingue greca o latina e greca, richiesto per lo studio della teologia cattolica, così in un pubblico Ginnasio dello Stato, come in un Ginnasio privato riconosciuto dallo Stato".
All'Articolo XIII § 1 lett. c il Sig. Ministro conferma che le alte scuole austriache, ad esempio la Università di Innsbruck, sono equiparate a quelle "germaniche".
All'Articolo XIII § 2 il Governo bavarese è pronto ad aggiungere il seguente passo, sufficiente, a mio umile avviso, suffi-
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ciente per tutelare le alte scuole degli Ordini e delle Congregazioni religiose: "come pure il diritto dei religiosi di compiere gli studi filosofici e teologici nelle scuole del loro Istituto a norma del Codice di diritto canonico can. 1365, anziché in quelle menzionate nel § 1 lett. c".
All' Articolo XIV § 1 , il Governo, pur – pur rilevando che il testo precedentemente proposto dalla S. Sede (nel primo periodo non figuravano le parole "in tutta libertà") era preferibile, perché più agevole ne sarebbe statao per il Governo la d il difenderlo stesso di sostenerlo nel Landtag, – accetta tuttavia la nuova formula.
All'Articolo XIV § 2 il Governo, avuto riguardo (come dice la Nota) alla genesi della redazione del medesimo, insiste nel mantenere, almeno nel testo tedesco, la formula "salvo il disposto del can. 177 del Codice di diritto canonico", pur dichiarandosi non alieno dell'ammettere nel testo italiano l'inciso "salva la conferma a norma" ecc.". Parmi subordinatamente che ciò basterebbe per togliere ogni equivoco.
All'Articolo XIII § 3 il Governo consente a mutare, a partire dal giorno
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dell'entrata in vigore del nuovo Concordato, la terminologia finora in uso nella presentazione del candidato; ammette pure senza difficoltà che l'espressione "Personalien" venga riprodotta in italiano con "i nomi e le notizie personali" e che in fine si ponga "nella forma sin qui usata".
All'Articolo XV § 2 il Sig. Ministro osserva che la concezione giuridica, la quale ha motivato la modificazione proposta richiesta dalla S. Sede, non corrisponde del tutto al modo di vedere del Governo bavarese, il quale nondimeno, per non ritardare la conclusione delle trattative, non si oppone a che venga adottato il nuovo testo.
All'Articolo XVI viene pure proposta una una un'altra formula, corrispondente al cambiamento adottato corrispondente al cambiamento adottato nell'introduzione. – La Nota aggiunge che cotesto Sig. Ministro di Baviera è stato incaricato di trattare la questione del luogo, ove dovranno aver luogo effettuarsi la firma del Concordato e lo scambio delle ratifiche.
Poiché il Sig. Ministro del Culto intende ora di sottoporre immediatamente all'intiero Gabinetto il progetto di Concordato, supplico l'E. V. a volermi comunicare, possibilmente per telegrafo, senza indugio le Sue superiori istruzioni, massime per ciò che concerne il testo esatto, tedesco ed italiano, dei vari articoli o parti di articoli riprodotti nella Nota in discorso; ed in tale attesa, m'inchino
713r, links oberhalb der Betreffzeile hds. von unbekannter Hand notiert, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 01. Februar 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 14958, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/14958. Letzter Zugriff am: 04.05.2024.
Online seit 18.09.2015, letzte Änderung am 12.01.2016.