Dokument-Nr. 15287
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 03. Dezember 1924

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Presentazione del Concordato bavarese al Landtag
Il 18 corrente Novembre u. s. il Governo bavarese ha presentato al Landtag il Concordato colla S. Sede firmato in Monaco il 29 Marzo del corrente anno. (Allegato  I).
Il Concordato medesimo è stato in [prog] presentato compreso insieme unitamente ai lle "contratti "Convenzioni colle Chiese evangeliche" (conclusi e il 15  corr. Nov. s. m.p.p.) in un'unico [sic] progetto di legge (Mantelgesetz) (Entwurf eines Mantelgesetzes), di cui l'E. V. R. troverà un esemplare qui accluso. (Allegato I). Per Ciò è era nec Ciò Per era necessario, perché, quanto ciò possa riuscire giustamente penoso, era tuttavia necessario inevitabile, giacché, non avendo il partito popolare bavarese la maggioranza nel Landtag, riusciva appariva indispensabile di assicurarsi i voti dei protestanti; ma ciò questo non avrebbe potuto ottenersi senza fare accordare ai [ein Wort unlesbar] in questio ad essi un eguale trattamento, conforme al noto, preoccupante in sé deplorevole, principio della "parità", vigente pur troppo e profondamente radicato in Baviera da oltre un secolo.(1) La legge Il progetto di legge, tuttavia, e la relativa Motivazione fissano la diversa natura giuridica del Concordato e dei lle
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contratti Convenzioni anzidetti e. Il primo vale come contratto trattato internazionale (Staatsvertrag, völkerrechtlicher Vertrag); non così invece i le secondi e, i le quali, sono non possedendo le "Chiese evangeliche" la personalità giuridica internazionale, sono semplici contratti amministrativi od interni dello Stato (Staatsverwaltungsverträge). Questa distinzione – contrariamente a quanto ha in modo erroneo affermato la Germania (N. 511 del 22 corr. Nov.) – ha non soltanto non ha una importanza non soltanto teorica, ma può avere anche applicazioni pratiche. pratica. In primo luogo, infatti, un trattato internazionale ha, per sé una import stabi in quanto tale, una stabilità ed una consistenza maggiore che un non un contratto concluso di diritto puramente interno, concluso coi con cittadini dell o società dello Stato stesso. Ma inoltre, – ciò che è ancor più notevole, – secondo il principio a norma della massima che il diritto internazionale prevale deroga anche anche al diritto del Reich (Völkerrecht bricht Reichsrecht), mentre che questo prevale alla sua volta deroga a quello degli Stati particolari (Reichsrecht bricht Landesrecht), il Concordato non può essere toccato da una posteriore legge del Reich, mentre che lo sarebbero i contratti colle "Chiese evangeliche". Questo principio venne riconosciuto
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anche nel dal Governo del Reich nella colla dichiarazione rilasciatami il 13 Novembre 1920 dal da quel Ministero degli Esteri (cfr. Rapporto N. 18532 del 14 di quello stesso mese); nella quale, fra l'altro, si legge: "Resta inteso che il Concordato concluso colla Baviera non verrà toccato da posteriori leggi del Reich". Ciò costituisce una importantissima garanzia di fronte ad [ein Wort unlesbar] eventuali future disposizioni legislative,del Reich, , ad esempio, sulla scuola, sui beni ecclesiastici, ecc., che fossero contrarie o men favorevoli ai diritti della Chiesa.
Quanto al contenuto del Concordato in co confronto ai cog lli e anzidetti e contratti Convenzioni relativi e alle "Chiese evangeliche", così si disse il [summenzionato] summenzionato Sig. Ministro del Culto nelle sopra accennate dichiarazioni da lui fatte alla stampa: "Il principio della parità doveva essere mantenuto ad ogni costo modo, e quindi il Concordato divenne naturalmente la base per l'accordo colle Chiese evangeliche. Su questo fondamento siamo entrati coi rappresentanti delle Chiese evangeliche in trattative,
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le quali fortunamente in tempo relativamente breve hanno condotto ad una convenzione, c Convenzione, che corrisponde in modo abbastanza esatto al Concordato, salvo soltanto il riguardo dovuto alle diff diversità delle singole organizzazioni".
Resta Poiché in tal guisa, i contratti le Convenzioni colle "Chiese evangeliche" sono stati e calcati e, in quanto era il più possibile anche quanto alle parole, sul testo del Concordato, resta ad esaminare quali siano le differenze fra l'uno e gli le altri e. Mi limiterò qui a notare quelle, che, a mio subordinato avviso, hanno maggiore importanza per la S. Sede, parlando separatamente prima dei dei punti più favorevoli alla Chiesa cattolica e poi degli altri più vantaggiosi per le "Chiese evangeliche".
I
Disposizioni più favorevoli per la Chiesa cattolica
1º) Nelle Convenzioni colle "Chiese evangeliche" manca completamente l'art. articolo 2 del Concordato relativo agli Ordini ed alle Congregazioni religiose, che i Protestanti non hanno tenuto ad avere.
2º) Gli articoli 3 e 4 del Concordato riconoscono alla Chiesa cattolica circa la nomina dei Professori e dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università e nelle Accademie filosofico-teologiche, circa la [ein Wort unlesbar] eventuale dichiarazione di inabilità dei Pro-
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fessori medesimi ed il correlativo obbligo dello Stato di provvedere ad una idonea supplenza, nonché circa le norme dell'insegnamento nelle stesse Facoltà ed Accademie, maggiori diritti che non il corrispondente articolo 2 della Convenzione colla "Chiesa evangelicao-luterana a destra del Reno"; il che, tuttavia, però, si spiega egualmente colla diversa concezione protestante del libero esame e della libera indagine scientifica. – Manca Non si trova inoltre, per somigliante motivo ragione, nella menzionata Convenzione una disposizione analoga al § 2 dell'articolo 4 del Concordato, ma nell' nel n. II del succitato articolo 2 si stabilisce che "nella provvista della cattedra di diritto ecclesiastico nella Facoltà giuridica della Università di Erlangen lo Stato avrà riguardo ai bisogni degli studenti della Facoltà teologica"; il che, tuttavia, non sarebbe stato necessario per le Università con Facoltà teologiche cattoliche (Monaco e Würzburg), avendo queste già una cattedra propria di diritto canonico.
3º) Più ampio è pure per analogo motivo il diritto
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della Chiesa cattolica circa la scuola , fissato nei §§ 2 e 3 dell'articolo 5 del Concordato, (in confronto coi n. I e II dell'articolo 6 della Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana a destra del Reno"), estendendosi esso quello<esso> non solo all'istruzione religiosa, ma anche a quelle materie, le quali hanno importanza per la fede e per i costumi. – I Protestanti avrebbero <così> in generale voluto minori minori diritti della Chiesa sulla scuola, e ciò spiega<, ad esempio,> la formula usata nell'articolo 14 della Convenzione medesima.
4º) Nell'articolo 10 § 1 lett. a del Concordato lo Stato riconosce l'obbligo della dotazione delle Sedi metropolitane catto arcivescovili e vescovili e dei Capitoli metropolitani e cattedrali in bonis fundisque stabilibus. Nulla di corrispondente si trova nelle Convenzioni coi Protestanti.
5º) Nell'articolo 25 n. I della più volte citata Convenzione i sussidi per i Seminari protestanti e per i pastori protestanti giubbilati sono detti qualificati espressamente come volontari (freiwillige Staatszuschüsse), mentre che obbligatori sono quelli per i Seminari maggiori e minori e per gli ecclesiastici emeriti (Concordato – art. 10 § 1 lett. h e i). Tale differenza è sarebbe di importanza p per il caso
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in cui si addivenisse allo svincolo delle prestazioni dello Stato alle società religiose a norma dell'articolo 138 della Costituzione del Reich (cfr. Concordato – art. 10 § 1 capov. ultimo; Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana a destra del Reno" – art. 15 n. II; Convenzione colla e "Chiesa e unite protestante i-evangelica he-cristiana e del Palatinato", art. 9 n. II)., ma comprendendo esso che le prestazioni
II
Differenze più favorevoli per i Protestanti
1º) Nell'articolo 2 della Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana a destra del Reno" lo Stato garantisce la conservazione della Facoltà teologica protestante della Università di Erlangen ed il mantenimento del suo carattere "evangelico-luterano". Una analoga esplicita disposizione non si riscontra nei corrispondenti articoli 3 e 4 del Concordato per le Facoltà teologiche cattoliche delle Università di Monaco e di Würzburg. – Avendo io fatto ciò rilevare a questo Ministro del Culto, Sig. Dr. Matt, egli mi ha
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risposto che la conservazione delle Facoltà teologiche è già ga assicurata dalla Costituzione del Reich (art. 149 capov. ultimo) e che q detta disposizione è stata introdotta per su domanda della "Chiesa evangelico-luterana", la quale intendeva di mettere così al sicuro il carattere luterano di quella Facoltà teologica di fronte ai Protestanti riformati.
2º) Nell'articolo 21 n. III della Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana" a destra del Reno" e nell'articolo 14 n. III della Convenzione colle "Chiese unite protestanti-evanevangeliche-cristiane" è stabilita " una indennità per spese di ufficio (Dienstaufwandentschädigung) a favore del Presidente della Chiesa, Presidente della Chiesa (Kirchenpraesident), mentre ciò non si trova espressamente nel Concordato <a favore> per degli gli Arcivescovi ed i <e dei> Vescovi. sebbene nel succitato articolo Occorre tuttavia di di notare che nell'articolo 21nel succitato articolo 21 si dice che dover tale indennità per il Kirchenpraesident corrispondere a quella dell'Arcivescovo di Monaco-Frisinga, la quale rimane così anch'essa indirettamente fissata. confermata. – Il Sig. Ministro del Culto, mi ha da me pure interro-
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gato al riguardo, mi ha assicurato che la indennità medesima viene in realtà pagata anche agli Arcivescovi ed ai Vescovi.
3º) Nell'articolo 10 § 1 lett. e del Concordato si prevede, a norma dell'antico Concordato del 1817, l'assegno di una conveniente abitazione per gli Arcivescovi ed i Vescovi, per i Canonici ed i Vicari seniori, mentre che i Canonici ed i Vicari giuniori non percepiscono alcuna indennità di alloggio. Invece negli articoli 21 e 14 delle due Convenzioni colle "Chiese evangeliche" nella somma globale degli assegni per i membri del Consiglio ecclesiastico (Landeskirchenrat) – il cui numero inoltre non è limitato, come quello dei Canonici – è inclusa anche la indennità in parola. – Il Sig. Ministro ha riconosciuto questa "imparità", ; la quale <che> esistente<va> no ha notato però che essa esisteva già sinora, già in passato, e deriva ed ha notato derivare essa dal fatto che i ministri protestanti sono considerati come quali funzionari dello Stato e trattati per conseguenza in tutto come questi.
4º) Negli articoli 26 e 19 lett. b) delle Convenzioni coi Protestanti si dice che l'attestato di maturità di un Ginnasio umanistico germanico pleni iuris può essere conseguito in base
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ad un esame di maturità od anche di ovvero di un corrispondente esame supplementare. – Il Sig. Ministro ha rilevato che ciò è una regola comune per tutti. Essa si trova del resto compresa nella Nota del 29 Marzo 1924 consegnatami il giorno in occasione della firma del Concordato e da me trasmessa all'E. V. col Rapporto N. 30192 dello stesso giorno. <medesimo.>
5º) Negli stessi articoli 26 e 19 lett. c, dopo aver prescritto essersi stabilito che i ministri protestanti debba ono compiere almeno quattro anni di studi filosofico-teologici in un'alta scuola tedesca dello Stato, si aggiunge che "è lasciato libero alla Chiesa di calcolare nello studio prescritto anche il tempo trascorso col suo permesso in una Facoltà non estere (ausserdeutsche Fakultäten)". Invece nell' l'articolo 13 § 1 lett. c del Concordato – prescindendo dalle alte scuole dell'Austria, (ad es. la Università di Innsbruck), , che sono equiparate alle alte scuole germaniche, come fu espressamente dichiarato nella succitata Nota del 29 Marzo – restringe per gli studenti di teologia catt per i chierici cattolici dett la possibilità facoltà per gli stu i chierici cattolici di studiare compiere i loro studi filosofico-teologici all'estero soltanto alle alte scuole Pontificie di in Roma. – Il Sig. Ministro mi ha spiegato
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che quella disposizione nella Convenzione per coi Protestanti era stata [concessa] dovuta adottareta per riguardo ai riformati, i quali sogliono compiere recarsi per i loro studi in a Basilea od od in Utrecht.
6º) Negli articoli 29 e 22 delle Convenzioni coi Protestanti, rela circa relativi al la elezione del Presi Kirchenpraesident da parte del Sinodo, si stabilisce, analogamente all'articolo 14 § 1 del Concordato, che la Presidenza del Sinodo medesimo dovrà mettersi in rapporto col Governo bavarese, per onde assicurarsi che contro i candidati proposti per la elezione non vi sono obbiezioni di ordine politico, e si aggiunge poi il seguente inciso, il quale non figura nel Concordato: "La risposta del Governo sarà data senza indugio". – Il Sig. Dr. Matt mi ha spiegato che tale inciso era necessario perché, dovendo l'elezione del Kirchenpraesident aver luogo nel Sinodo già riunito, questo non potrebbe attendere troppo a lungo ovvero sciogliersi e poi quindi riunirsi nuovamente. – Del resto, per questo come per altri dei punti, suaccennati, il Sig. Ministro del Culto,
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– nella impossibilità di cambiare ora il testo del Concordato stesso, senza grave pericolo di aumentare ancor più le polemiche e le difficoltà in vista della prossima discussione nel Landtag –, si è dichiarato pronto a rilasciare in un'apposita Nota quelle dichiarazioni che alla S. Sede dimostrato dichiarato pronto a soddisfare in seguito i desideri della S. Sede mediante Nota separata.
7º) La più importante differenza a favore dei Protestanti è, a mio umile avviso, contenuta negli articoli 30 e 23, concernenti la nomina dei parroci, in confronto coll'articolo 14 § 3 del Concordato. Mentre, difatti infatti, i Protestanti per tutte indistintamente le loro parrocchie sono tenuti soltanto a comunicare i nomi e le notizie personali dei candidati, contro i quali il Governo può esprimere eventuali mente obbiezioni; per la e Chiesa parrocchie cattolica he invece sono, invece, oltre a ciò, rimasti in vigore i diritti di patronato o presentazione dello Stato, fondati su i quali costituiscono senza dubbio una [sen] dubbio, anche col sistema della terna, una ulteriore restrizione della libertà della Chiesa. Avendo fatto ciò notare al Sig. Ministro
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del Culto, in un colloquio avuto con lui la sera sera di Sabato 29 Novembre u. s., egli mi rispose che, prima della rivoluzione, il Re, come summus episcopus, aveva il diritto di collazione conferiva del le conferiva le parrocchie protestanti (cfr. Editto di religione per i Protestanti del 26 Maggio 1818, § 1 e 11); tale diritto è caduto cessato cessò colla cessazione caduta della Monarchia, ed anzi i Protestanti, i quali si erano dichiararono in seguito a ciò subito dichiarati completamente liberi nella provvista delle parrocchie, non si sono ora lasciati indurre indotti se non con a che a grandissimo stento ad accettare gli articoli in questione, succitati, i quali hanno sono stati quelli che hanno presentato nelle trattative la e più grave i difficoltà. Ho replicato Replicai che, se lo Stato aveva, <rispetto> quanto ai Protestanti, sotto il cessato regime monarchico il la massima ingerenza mat in questa materia, non si capi quale era il diritto di collazione, ben superiore a quello di semplice presentazione, non si capisce capiva come essi, invece ora, i Protestanti stessi, pur mantenendosi dallo Stato medesimo tutte le prestazioni finanziarie a loro vantaggio con stretto criterio di "parità" in proporzione ai paragone dei cattolici, godano ora invece una più ampia libertà di essi. questi. La giu-
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stizia ed il concetto stesso della "parità" esigerebbero invero che i la Chiesa cattolicia, sottoposta ad una maggiore restrizione, godesse almeno di un corrispondente vantaggio, e chiesi al Sig. Dr. Matt se esso non fosse eventualmente il seguente. Durante le trattative per il Concordato la S. Sede l'umile sottoscritto ha sostenuto sostenne sempre, in nome della S. Sede, che con inconfutabili e ineluttabili <molteplici> argomenti (cfr. soprattutto le Note N. 27728 del 16 Giugno 1923 e N. 28488 dell'11 Settembre 1923) che le prestazioni finanziarie i supplementi di congrua per i sacerdoti aventi cura d'anime sono obbligatorie e non facolta volontarie o facoltativi, ma mentre che il Governo bavarese non ha voluto volle ciò riconoscere ammettere che se non per le parrocchie di patronato dello Stato. Le prestazioni finanziarie riguardo a queste ultime sono dunque da ambedue le Parti riconosciute da tutti (a differenza delle altre) come indiscutibilmente obbligatorie; e quindi non rientrerebbero indiscutibilmente il che potrebbe essere di grande importanza vantaggio <importanza> in caso di svincolo degli oneri dello Stato. Ma il Sig. Ministro mi rispose, sebbene non sembrasse del tutto pienamente sicuro della cosa, che per tutti anche per le parrocchie protestanti, ed anzi per tutte,
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tali prestazioni sono obbligatorie; il che, come gli feci da parte mia subito notare, aggravarebbe aggraverebbe ancor più la "imparità", giacché i protestanti avrebbero così minori legami e maggiori vantaggi, mentre che la Chiesa cattolica [sarebbe] è sottoposta all'onere della presentazione per la alcune parrocchie e per le altre non avrebbe uno stretto titolo giuridico ai pagamenti dello Stato e potrebbe quindi trovarsi esposta, nell'anzidetto caso dello svincolo, a rimaner priva di ogni sussidio. Il Dr. Matt mi si dimostrò p non contrario a studiare di nuovo anch anche questo punto.
È altresì da rilevare come, in seguito alle polemiche sorte, (secondo che avrò l'onore di esporre in seguito <appresso>) come dirò in seguito, dopo la pubblicazione del Concordato, apparve sulla stampa il 22 Novembre p. p. il seguente comunicato semi-ufficioso: "In un articolo della Münchener Post (N. 369 del 19 Novembre) sul nuovo Concordato si afferma che colle disposizioni degli articoli 5-8 del medesimo viene di nuovo introdotta in Baviera su larga vasta scala la ispezione scolastica del Clero. Questa asserzione non corrisponde alla realtà. Le succitate disposizioni del Concordato
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non fanno che riprodurre quanto già è stabilito nella legge bavarese del 1° Agosto 1922 (Gesetz über Schulpflege, Schulleitung und Schulaufsich [sic] an den Volksschulen) circa la sorveglianza dell'insegnamento religioso e della educazione religiosa e morale degli scolari appartenenti alla rispettiva ad una confessione religiosa. Secondo detta legge alle società religiose ed ai loro rappresentanti non compete alcuna facoltà di ispezione di ufficio sopra i maestri delle scuole elementari, ma soltanto d il diritto di ricorrere alle Autorità ispettrici scolastiche dello Stato per far cessare inconvenienti osservati. a tale riguardo. Non può quindi parlarsi di una un ristabilimento della ispezione scolastica del Clero nel Concordato". Per quanto sia ben comprensibile che il Governo cerchi ora di difendersi come può meglio può contro gli i fieri attacchi degli avversari del Concordato specialmente nella questione scolastica, tuttavia simili interpretazioni unilaterali, le quali tendono sempre ad affievolire la forza portata delle disposizioni concordatarie, potrebbero riuscire pericolose. per per l'avvenire. Non ho mancato perciò di richiamare delicatamente e confidenzialmente su questo punto l'attenzione del Consigliere ministeriale nel Ministero degli Esteri, Sig. Barone von Stengel, ed occorrerà in ad ogni modo per l'avvenire che il Rappresentante della S. Sede in Baviera abbia al riguardo eserciti in proposito una speciale e continua vigilanza. , affine di impedire che mediante ordinanze od interpretazioni governative unilaterali la Chiesa venga progressivamente a perdere una parte dei vantaggi, cui ha diritto in forza del Concordato.
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Dopo Come già si è più sopra accennato, dopo che, colla presentazione del Concordato al Landtag, il testo del medesimo relativo testo, rimasto finora strettamente segreto, è divenuto di pubblica ragione, la stampa di opposizione (socialista, comunista, e democratica e [ein Wort unlesbar]) ) ) ha iniziato, una campagnadi violenti attacchi contro il medesimo – malgrado che l'attuale lotta elettorale per il Reichstag distolga l'attenzione del pubblico dalle altre questioni –, una violenta campagna di violenti attacchi contro il medesimo. Gli attacchi sono stati diretti hanno di mira soprattuto, come si prevedeva, gli articoli i punti concernenti la scuola. Da parte loro, sua il Bayerischer Lehrerverein, a Associazione liberale dei maestri della Baviera, ha tenuto Domenica scorsa una straordinaria assemblea in Norimberga, nella quale è stata votata una risoluzione di vibrata protesta "contro il parziale abbandono dei diritti sovrani dello Stato sulla scuola, contro la formazione unilaterale confessionale dei maestri, contro il deterioramento dell'organismo scolastico col favorire
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scuole minuscole, contro la soppressione della libertà di coscienza per i maestri nelle scuole confessionali e contro la introduzione di una ingiustizia statale e con ciò di una forma ancor più pericolosa della ispezione scolastica del c Clero". La risoluzione medesima "esige dai partiti del Landtag che neghino la loro approvazione al Concordato ed alle Convenzioni in questa forma"; – "attende dal Governo del Reich la protezione dei diritti [ein Wort unlesbar] di tutti i maestri ed la il rifiuto del tentativo di prendere anticipatamente importanti disposizioni circa materie, le quali secondo la Costituzione germanica debbono essere prima regolate mediante una legge del Reich; – dichiara espressamente essere incomprensibile che le Chiese protestanti abbiano potuto approvare simili pretese e accettare le le relative disposizioni del Concordato". Simili idee <concetti> trovansi svolti <pure> in una dichiarazione della Commissione principale della medesima Associazione, pubblicata ieri dalla stampa. (Allegato II). Più grave [notevole] rimarchevole ancora è però che anche i giornali del partito tedesco-nazionale, il quale fa pur parte dell'attuale coalizione governativa in Baviera, Baviera, hanno
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accolto nelle loro colonne articoli contrari attacchi contro a il Concordato, ne il quale, a loro avviso (come ha notato affermato anche il Tag di Berlino), mostra una condiscen contiene concessioni straordariamente grandi alla Chiesa cattolica. Questa può essere senza dubbio ben contenta del Concordato; ma è un'altra questione, se sono rimasti di fronte ad essa garantiti i diritti dello Stato. Specialmente la München-Augsburger Abendzeitung di Monaco (foglio egualmente tedesco-nazionale) pubblicò il 25 Novembre un articolo assai abbastanza violento, assai aspro, dichiarando come assolutamente incompatibile colla dignità dello Stato bavarese che esso faccia oggetto di trattato internazionale con un Sovrano straniero uno dei più importanti con affari interni dello Stato stesso, vale a dire la scuola, formi oggetto di un trattato internazionale con un Sovrano estero straniero, e che lo Stato ste medesimo si leghi, in modo sinora mai usato giammai avvenuto, per sempre le mani in tale argomento. L'articolista trova anche assai preoccupante che lo Stato bavarese abbia ora officialmente rinunziato coll'articolo 1 § 2 del Concordato a procedere contro leggi della Chiesa pericolose
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per la pace confessionale o od altrimenti pregiudizievoli del bene pubblico, e cita quale è, ad esempio, la legislazione di Roma di Roma circa i matrimoni misti, e conclude dicendo che, se le trattative colla Curia romana per il Concordato hanno durato quattro anni, dovrebbero darsi al Paese almeno alcune settimane di tempo per esaminare a fondo una questione così seria ed importante.
Alcuni, infine, per rendere impossibile l'accettazione del Concordato nel Landestag, sostengono che alc esso contiene disposizioni contrarie alla Costituzione e <che> quindi abbisognava si richiede la maggioranza dei due terzi; si dice anzi che il Professore di diritto pubblico <pubblico ed ecclesiastico> nell'Università di Monaco<, Dr. Rothenbücher,> sta preparando un opuscolo per sostenere questa tesi.

È da ricordare che, dopo l'esito abbastanza infelice il non felice esito delle elezioni per il Landtag bavarese per il Landtag bavarese dello scorso mese di Aprile, si è rimase assai assottigliata la base dell'attuale coalizione governativa. in Baviera. Sopra un totale, infatti, di 129 deputati essa ne conta soltanto 65, vale a dire 46 del partito nazionale popolare bavarese, 12 del partito tedesco nazionale ed annessi, 10 della lega dei contadini; il Governo ha quindi una maggioranza di soli 4 voti. Malgrado In vista di ciò, e nonostante di fronte agli attacchi della stampa, compresa (come ho sopra riferito) quella tedesco-nazionale, il – il che fa temere delle defezioni nei deputati di questo partito al momento della votazione –, molti, <non pochi> fuori del Parlamento <(>compreso questo Eminentissimo Sig. Cardinale Arcivescovo<)>, considerano <giudicano> la situazione come assai critica; invece il
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Presidente del Consiglio dei Ministri, Sig. Dr. Held, col quale ho avuto occasione di parlare iersera, è pieno di fiducia e sicuro della riuscita. Egli mi ha detto che un deputato del partito democratico, l'Hartmann, è passato alla lega dei contadini, la quale si compone così ora di 11 membri; voteranno inoltre a favore pure (a quanto egli ha affermato <aggiunto>) in favore <(egli ha aggiunto) in favore> del Concordato i due membri del Centro in nel Baviera, Landtag (il Dissinger ed il Dr. Weismantel), ed inoltre inoltre il Kratofiel (del gruppo degli impiegati dello stesso nome), il Dr. Müller (del partito democratico), ed inoltre circa una metà dei e probabilmente <e forse anche> alcuni dei Völkische, i quali contano in tutto complessivamente 23 deputati.(1) La discussione nella Commissione del Landtag per la Costituzione (Verfassungsausschuss) comincerà il 9 corrente; quindi il Concordato dovrà essere p portato dinanzi all'intiero Landtag; il Dr. Held calcola che tutto sarà potrà essere finito verso il 16. – L'avvenire dimo mostrerà se fra breve sino a qual punto queste previsioni così così ottimiste del Sig. Ministro Presidente sono siano siano <siano> fondate.Intanto, supplicando l'E. V. a volersi degnare di farmi pervenire circa i vari
punti suaccennati le Sue venerate istruzioni, m'inchino
(1)A questo riguardo così si espresse il Ministro del Culto Sig. Dr. Matt nelle dichiarazioni fatte alla stampa il 18 corrente: "L'ordinamento dei rapporti colle Chiese evangeliche della Baviera corrisponde in sostanza a quello colla Chiesa cattolica. Gli obblighi, che lo Stato bavarese aveva assunto verso la Chiesa cattolica nel Concordato del 1817, dovevano costituire per il nuovo Concordato incrollabili basi. Sebbene una tale base un tal fondamento giuridica o non esistesse per l'accordo colle Chiese evangeliche, ci siamo tuttavia dett[i]o [sic] che la parità tra le varie confessioni cristiane della Baviera richiedeva che anche colle società religiose protestanti dovesse concludersi una Convenzione..."
(1)Leggo ora sulla stampa che due deputati aderenti già al blocco ultranazionalista ultra-nazionalista (Völkischer Block), il Dr. Pöhner ed il Dr. Rutz, sono ora usciti dal gruppo partito; ; il primo è e passati ai tedesco-nazionali.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 03. Dezember 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 15287, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/15287. Letzter Zugriff am: 03.05.2024.
Online seit 18.09.2015.