Dokument-Nr. 15737
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano
[München], 12. April 1920

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulle dimissioni di Mons. Jöppen, Vicario Castrense nell'esercito prussiano, e sull'assistenza religiosa dei militari cattolici in Germania
Non appena mi giunse il venerato dispaccio dell'E. V. R. N. 417/19 in data del 15  Gennaio p. p., Dicembre scorso, mi diedi premura di chiedere opportune informazioni non solo circa la questione personale delle dimissioni di Mons. Jöppen, Vicario Castrense nell'esercito Prussiano, ma altresì sull'argomento generale dell'assistenza religiosa per i militari cattolici in Germania.
Profittando anzi della riunione straordinaria dell'Episcopato in Fulda nel passato mese di Gennaio, pregai l'Emo Sig. Cardinale Bertram, Vescovo di Breslavia, di proporre tale im-
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portante materia alla discussione dei Revmi Vescovi.
Ora il sullodato Emo mi ha comunicato il parere della Conferenza medesima nei seguenti termini: in una lettera (G. K. 2507) che, tradotta dal tedesco,è del seguente tenore:suona come appresso:
"Dal Revmo Vicar Vicario Castrense in Berlino, Mons. Jöppen, mi è stato partecipato che in seguito alla diminuzione dell'esercito il numero dei cappellani militari verrà notevolmente ridotto. Nei quadri dell'esercito germanico [sono] figurano ora soltanto i posti di un Vicario Castrense, di dieci parroci o cappellani militari e di due per la marina. Qualora un maggior numero di ecclesiastici fosse necessario per la cura spirituale dei militari, essa verrà affidata ad altri sacerdoti all'infuori dei menzionati cappellani. suddetti.
La Conferenza dei Vescovi, tuttavia, desidera che l' a esenzione di detta cura
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spirituale dalla giurisdizione dei Vescovi da degli Ordinari diocesani a venga a cessi are per le seguenti ragioni:
Il numero dei cappellani militari ordinari è così diviene vieneerrà ad essere così piccolo, da non render più necessaria espediente necessaria una giurisdizione esente. Soltanto pochissimi ecclesiastici sono avranno come principale loro loro ufficio quello di cappellani militari. Tutti gli altri Oltre ad essi, non saranno se non i parroci locali, i quali si occuperanno altresì dell'assistenza religiosa dei soldati. della loro guarnigione. È quindi più rispondente a questo stato di cose ed alla tutela della unità e della disciplina nel Clero, che che i cappellani militari e la loro azione dipendano dall'Ordinario del luogo...
Ciò è anche desiderabile nell'interesse interesse dei degli stessi cappellani militari, i quali possono essere assai molto meglio sorvegliati dall'Ordinario del luogo che non dal
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Vicario Castrense dimorante assai lungi. Senza l'aiuto dell'Ordinario medesimo e dei suoi sacerdoti la cura spirituale dei militari non può potrà ben sovente essere compiuta esercitata con frutto; perché dunque separa staccarla dall'ordinaria amministrazione diocesana?
In questi ultimi decenni, è inoltre, è apparso chiaramente che il Vescovo icario Castrense si trova in uno stato di grande dipendenza dalle Autorità militari, le quali esercitano influiscono assai notevol strettamente sulle di lui decisioni e gli impediscono la libertà di movimento. (1) I Vescovi sono invece molto più liberi ed hanno maggior autorità di fronte ai funzionari dello Stato. Ciò si è dimostrato così chiaramente manifestamente durante la guerra, che i Vescovi della Baviera rifiutano di cedere la cura spirituale dei loro militari ad un Vicario Castrense in Berlino.
Incidentemente si può anche
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osservare che, venendo lasciando ai Vescovi la cura spirituale dei militari, lasciata ai Vescovi, molte [verr] si eviterebbero le spiacevoli questioni di competenza fra l'Ordinario del luogo ed il Vicario Castrense.
Qualora Se ai Vescovi ed ai parroci locali avessero fosse intieramente affidata la cura spirituale anzidetta, essi potrebbero occuparsi di essa assai più intensamente che finora.
Perciò i Vescovi della Prussia desiderano che questo ordinamento, il quale già vige era è già in vigore in Baviera (1), in Sassonia e nel Württemberg, sia adottato generalmente.
Qualora in appresso si richiedess dovessero effettuarsi aver luogo trattative [successi] concernenti circa la cura spirituale dei militari, esse potrebbero essere condotte dal Vescovo di Breslavia, (nella cui Diocesi si trova Berlino). Questi può servirsi, in
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<caso> di bisogno, può potrebbe servirsi a tal fine del parroco militare residente in Berlino, quella Capitale, il quale potrebbe essere così verrebbe così ad essere quasi un parochus primarius, soggetto tuttavia al suo Vescovo.
In caso di guerra dovrebbero essere prese speciali disposizioni."
Le [ridette] notizie ed osservazioni surriferite mi sono state confermate anche pure da altri competenti personaggi.
Tenendo dunque presentiº
1°) il parere unanime dell'Episcopato, dell'Episcopato,
2°) la riduzione diminuzione dei cappellani militari ad un numero assai esiguo, (in conseguenza della diminuzione delle forze militari dell'esercito in Germania imposta dal trattato di Versailles) e la conseguente diminuzione riduzione dei cappellani militari ad un numero talmente esiguo, che sembra rendere superfluo la costituzione ed il mantenimento di un Vescovo proprio e di una giurisdizione esente,
3°) i non pochi abusi, cui la giurisdizione esente esenzione <danni, che alla disciplina ecclesiastica sono per il passato> indubbiamente derivati dalla esenzione in discorso, , per (sebbene questafosse allora resa necessaria [ed app] per le diverse condizioni dell'esercito),
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parmi che subordinatamente che possa essere fa accolto il parere progetto dei Vescovi della Conferenza di Fulda, colla riserva (accennata indicata pure dai prelodati Vescovi) che speciali disposizioni per la cura spirituale dei militari dovrebbero debbano potrannodovrannoebbero essere prese in caso di guerra. Qualora poi fosse necessario che un Vescovo venisse incaricato di rappresentare rappresentare e tutelare gl'interessi della cura spirituale dei militari cattolici presso la Autorità il competente Ministero (Reichswehrministerium) in Berlino e di trattare con questo, potrebbe tale incarico potrebbe essere affidato (come è parimenti sopra accennato) al Vescovo di Breslavia, il quale alla sua volta potrebbe farsi rappresentare dal parroco militare residente in quella Metropoli. – Ad assicurare, d'altra parte, il necessario concorso dello Stato per detta cura spirituale, nel progetto di Convenzione, che presenterò quanto prima al Governo di Berlino a nome della S. Sede, trovasi un articolo così concepito: "Nell'esercito, nelle carceri, nelle case di cura e negli ospedali sarà costituita una regolare assistenza religiosa, per la quale il Vescovo diocesano deputerà un conveniente numero di ecclesiastici. In quelli degli istituti sunnominati, che dipendono dallo Stato, questo provvederà i mezzi necessari per l'anzidetta assistenza religiosa e per il culto".
A In vista di ciò, a mio umile avviso, infine, inoltre, nulla osta a che vengano accettate le dimissioni presentate da el summenzionato Mons. Jöppen, il quale, del resto, almeno per quanto ho potuto apprendere, nell'adempimento del suo ufficio non ha dato per il passato, prova di speciale molta particolare capacità e zelo.
Mi sia infine permesso di notare che a norma del Breve Pontificio del 22 Maggio 1868, (1) il Vicario Castrense l'anzidetto Vicario Castrense ha giurisdizione ed è costituito ed ha giurisdizione soltanto per "eos "omnes, qui sub Borussiae vexillis
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militant..., et omnes..., atque in omnes et singulos fideles, qui ad Borussiae exercitum secundum leges pertinent". Ora secondo att presentemente "secundum leges" non esiste più un esercito prussiano, ma soltanto un esercito del Reich, ossia della Germania (Reichswehr).
Dopo di ciò, chinato
Dopo di ciò, chinato

[Fol. 20v] (1) A tale riguardo credo opportuno di trascrivere qui appresso, tradotto parimenti egualmente dal tedesco, quanto mi scriveva Mons. Schulte, già Vescovo di Paderborn ed ora Arcivescovo di Colonia, in data del 30 Dicembre 1919: "Il Vicario Castrense nell'esercito prussiano non godeva tra i funzionari militari una situazione corrispondente alla dignità episcopale. Nella nomina, rimozione, promozione e sorveglianza disciplinare dei cappellani militari a lui soggetti si trovava sempre in un tale stato di dipendenza dalle superiori Autorità militari, che non gli era nemmeno sempre riusciva spesso impossibile di richiamare all'ordine a sé per ammonirli cappellani mil notoriamente indegni o di allontanarli a in breve tempo. opportuno. Il compianto Vicario Castrense Mons. Vollmar in occasione di un caso concernente la mia diocesi (Paderborn) ha lamentato [con me] meco stesso con vive parole di dolore la sua impotenza a procedere efficacemente. Anche in seguito ho constatato ripetutiamente casi esempi di questa, per quanto indegna, altrettanto perniciosa impotenza del Vicario Castrense prussiano di fronte ai suoi cappellani, i quali ben sovente si ritengono piuttosto al servizio dello Stato che della Chiesa".
[Fol. 21r] (1) Nella Baviera in tempo di pace la giurisdizione sui militari dimo spetta all'Ordinario del luogo e soltanto in caso di guerra l'Arcivescovo di Monaco-Frisinga funge da Vicario Castrense (Feldpropst).
[Fol. 22r] (1) Cfr.  Arch iv für katholisches Kirchenrecht, 1868, vol. [eine Zahl unlesbar] 20 (N. F. 14), pag. 432 e seg.
19r, an der oberen rechten Seite hds. von unbekannter Hand in roter Farbe vermerkt, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano vom 12. April 1920, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 15737, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/15737. Letzter Zugriff am: 28.04.2024.
Online seit 30.04.2013, letzte Änderung am 10.03.2014.