Dokument-Nr. 16454
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 18. Dezember 1926

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sull'interpretazione dell'art. 4 § 2 del Concordato colla Baviera - Nomina del Dr Buchner a professore di storia nella Università di Würzburg
Insieme ai relativi Allegati, che qui acclusi compio il dovere di ritornare all'E.V.R., mi è pervenuto il venerato Dispaccio N. 2850/26 in data del 5 corrente.
Nel Memorandum del Ministero di Stato bavarese per l'Istruzione ed il Culto in data del 23 Maggio 1926 sono ricordati le i successivei redazioni mutamenti di redazione, cui fu sottoposto l'art. 4 § 2 del Concordato. Nella redazione proposta dalla S. Sede col progetto del Settembre 1922 era dato un valore decisivo al giudizio del Vescovo nella circa la nomina del dei professorei di filosofia e di quello di storia nelle Università di Monaco e di Würzburg. Nelle conferenze del Gennaio 1923, alle quali partecipò l'umile sottoscritto, detto paragrafo, come in generale tutti quelli concernenti la formazio-
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zione [sic] del clero, fu oggetto argomento di vivi dibattiti, i e talvolta quasi aspri dibattiti, i quali condussero alla ad una redazione in forma negativa ("contro il quale dal Vescovo diocesano non [sia] venga sollevata alcuna obbiezione..."), la quale venne che fu poi di nuovo per de [ein Wort unlesbar] per insistenza del Governo cambiata nell'attuale. La Commissione governativa di Ministri (Dr von Knilling, Presidente del Consiglio, dei Ministri, Dr Matt, Ministro del Culto e Dr Krausneck, Ministro delle Finanze) e di deputati (Presidente Speck, Sig. Held, attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, e Canonico Wohlmuth, att presentemente ora Preposto della Cattedrale di Eichstätt e Protonotario Apostolico) era composta intieramente esclusivamente <unicamente di> di membri del partito popolare bavarese. Non già, quindi, quindi, alla S. Sede, che la Quale difese, p finché fu possibile, la primitiva redazione, ma a questo p esclusivamente ai dirigenti di questo partito, che il Revmo Vescovo di Würzburz [sic] (Prelato, del resto, assai degno e zelante) qualifica tuttavia come "il partito proprio cattolico della Baviera", egli Mons. Ehrenfried deve attribui-
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re la presente formula del citato articolo paragrafo, contro la quale cui il prelodato Vescovo cui egli rivolge la sue critiche. Occorre del resto d'altronde riconoscere che il motivo, addotto allora la dal Governo e per che determinò la condiscendenza della S. Sede, era realmente - vale a dire l'opposizione forse forse insuperabile, che si sarebbe altrimenti incontrata nella nel Landtag, con pericolo di far naufragare l'intiero Concordato - era era realmente fondata, come poi dimostrarono i fatti. Mons. Ehrenfried Il prelodato Vescovo sembra di non aver più del totalmente presenti i fierissimi attacchi, di cui quell'ar quel paragrafo, pur così corretto, modificato, venne fatto oggetto da parte dnella pubblica stampa, dnei circoli universitari e dnel Parlamento. Il Governo, [per] motivi di pru ragionevoli motivi non la S. Sede, per motivi <considerazioni> del resto ragionevoli di prudentza e di tattica, chiese che domandò che la dichiarazione circa la richiesta del parere del Vescovo, (come pure altri [delicati] punti delicati), fosse consegnata in una Nota segreta,; è la na aggiunta al Concordato; è na turale quindi che essa, in quanto tale, non fosse sia stata sino ad ora conosciuta. dal pubblico o dai Vescovi.
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Per venire ora alla interpretazione del paragrafo in discorso, è questione, sembrami evidente che esso dà alla S. Sede un diritto incontestabile a che i suddetti professori siano tali, che non possa nulla possa eccepirsi contro di essi dal punto di vista cattolico ed ecclesiastico. La dichiarazione aggiunta, che della summenzionata Nota <aggiunta,> <esplicativa,> <che cioè,> <summenzionata Nota segreta, che cioè> nei casi indicati il Governo richiederebbe il parere del Vescovo competente, nulla toglie a tale quel diritto, ma piuttosto aggiunge una nuova assicurazione e garanzia, la quale è al tempo stesso un atto di doveroso riguardo verso l'Ordinario. È vero che, trattandosi di parere, - che, del resto, il Vescovo non è per sé tenuto a motivare -, il Governo non è, per sé tenuto assolutamente legato a parlando, obbligato a seguirlo; il giudizio dell'Ordinario non è <quindi> più <così> decisivo, come lo sarebbe stato secondo il progetto della S. Sede; ma da ciò non ne segue in alcun modo che, come sembra di credere Mons. Ehrenfried, che "la decisione definitiva intorno al punto di vista cattolico ed ecclesiastico (del professore) starà nelle mani dello Stato, che si fa giudice". , o che "il Vescovo sarà [ein Wort unlesbar] rimesso intieramente all'arbitrio del Ministero". In tal caso, infatti, da una parte, In caso in Qualora, infatti, il Governo non acceda all'avviso parere sfavorevole deil Vescovo, questo può - ed anzi se i motivi della sua
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contrarietà sono opposizione sono gravi, deve - ricorrere alla S. Sede; d'altra parte, il dal canto suo, a<i>l Governo stesso, trattandosi di un parere negativo autorevole e qualificato in virtù anche della più volte men ricordata dichiarazione, non è lecito di può procedere senz'altro ed unilateralmente alla nomina del professore, giacché con ciò correrebbe per lo meno un serio pericolo di violare l'a la disposizione dell'art. 4 del paragrafo in discorso, la quale esige, come si è visto, che contro il professore in d nulla possa eccepirsi dal punto di vista cattolico ed ecclesiastico. (1) L'inti La cosa dovrà quindi essere rimessa in ultima analisi al giudizio della trattata d'accordo colla S. Sede, la Quale senza dubbio terrà nel massimo debito conto le osservazioni dell'Ordinario e ne tutelerà la dignità ed il prestigio. N È poi superfluo di aggiungere che notare come in tutto il procedimento così il Vescovo, come la S. Sede, hanno il diritto a che venga mantenuto il segreto. Ho infine tr D'altra parte, Final-
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mente i Revmi Vescovi della Baviera sono troppo degni di venerazione e di stima, e troppo compresi della responsabilità del loro ufficio, angelicis humeris formidabile, per poter supporre che essi "assentiranno possano in qualsiasi caso <ipotesi> "assentire al più presto per evitare degli impicci, o restringerannore il caso delle eccezioni al minimo, con nocumento della Chiesa".
Non sarà forse del tutto <infine> superfluo di aggiungere anche un'altra osservazione, che ha valore soprattutto per il professore di filosofia. Secondo l'antico Concordato del 1817 lo Stato, come è noto, sarebbe stato tenuto a dotare i Seminari diocesani con i relativi corsi filosofici e teologici. (1) Il Governo però non [ein Wort unlesbar] adempì questao sua <suo impegno> disposizione concordataria<o>, ma obbligò i giovani chierici a frequentare le Università od i Licei dello Stato (fatta eccezione per le diocesi di Eichstätt). Ora, siccome la formazione ecclesiastica richiede essenzialmente anche lo studio della filosofia, così nel nuovo Concordato si <l'umile scrivente> cercò di ottenere che <l'introduzione nel nuovo Concordato di una disposizione, in virtù della quale> nelle anzidette Università vi fosse <dovessero essere> almeno un professore di filosofia (e di storia) di sicura dottrina, le cui lezioni serviranno <potessero servire <[a] in qualche modo> per la necessaria istruzione degli aspiranti allo stato ecclesiastico e come preparazione alla <allo studio della> sacra teologia. Da ciò apparisce<, se non m'inganno,> ancor più evidente il diritto [all] della Chiesa alle indispensabili garanzie riguardo all'insegnamento del professore in discorso e la violazione degli impegni concordatari, che lo Stato commetterebbe procedendo unilateralmente.
Per ciò che venire ora alla nomina del Professore Buchner, lo stesso Mons. Vescovo di Würzburg ammette essere egli "personalmente cattolico ottimo", "buon cattolico riguardo alla sua vita privata e personale, e che pratica la vita religiosa ed ecclesiastica, accostandosi spesse volte alla Santa Comunione ed ai Sacramenti della Chiesa". Secondo anzi l' l'esplicita affermazione del Rev. P. Sottopriore di O.S.B. della Abazia e parrocchia di S. Bonifazio in Monaco, alla cui parrocchia il Buchner appartiene, egli riceve il Buchner si accosta<va> colà quotidianamente la S. Comunione. alla Mensa eucaristica. Egli Per quanto io sappia, egli era anche stimato dal defunto Prof. <Dr.> von Grauert, Professore di storia nella Università di Monaco ed onorato dalla speciale amicizia del S. Padre. Il Buchner è specchiato cattolico, che il S. Padre onorava di particolare <speciale> amicizia. Il Buchner appartiene al partito tedesco-nazionale, come numerosi altri cattolici, massime della nobili ed intellettuali, i quali si sono staccati soprattutto dal Centro, la cui per la sua politica, è , a a loro avviso, troppo repubblicana e di sinistra;
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a loro avviso, troppo antimonarchica repubblicana e la sua tenden zate alla coalizione coi socialisti. la questa scissione fra cattolici è bensì assai triste e dannosa, ma almeno per ora irrimediabile. Durante le trattative concordatarie, ed in particolar modo in occasione della discussione del rela nel Landtag, il professore in discorso si adoperò realmente secondo le sue forze per influire nel partito sul partito, di cui è del quale è membro, affinché votasse in favore del Concordato ed i cui voti erano assolutamente necessari per all'approvazione del Concordato; per il che credetti conveniente di ringraziarlo a voce. Di scritto egli non ha, ricevuto da me, che per quanto io posso ricordare, ricevuto da me che una mia breve lettera dnello scorso Maggio, (in risposta ad altra sua,), concepita in termini cortesi ma cauti. Dacché lasciai definitivamente Monaco nell'Agosto dello scorso del passato anno 1925, non ho più avuto occasione di seguire il periodico "Gelbe Hefte"; non intendo tuttavia di mettere minimamente in dubbio la giustezza delle [ein Wort unlesbar] critiche mosse dal Revmo Mons. Vescovo di Würzburg né di negare la corresponsabilità del Buchner per gli articoli ivi pubblicati; scritti apparsi; parmi nondimeno che, [essa] trattandosi di scritti di altri, la colpa è essenzialmente diversa da quella che si avrebbe nel caso di pubblicazioni proprie. Spetta Spetterà, del resto, all'Ordinario competente di condannare eventualmente gli errori ivi segnalati e proibire ai sacerdoti di collaborare in quel periodico.
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Ciò premesso, poiché l'E.V. mi ha ordinato di esporre il mio umilissimo e povero avviso circa la condotta che la S. Sede dovrebbe tenere in questo delicato affare, mi permetto di proporre subordinatamente i seguenti provvedimenti:
1º) Dopo il fatto compiuto della nomina del Prof. Buchner, è difficile (non è <parmi> anzi nemmeno chiaro se del tutto chiaro, se ciò sarebbe giusto) di esigerne senz'altro la rimozione, tanto più che ciò produrrebbe ciò potrebbe produrre [grandi] turbamenti e pubbliche proteste da parte del partito tedesco-nazionale, il quale fa parte in Baviera dell'attuale coalizione governativa. Mons. Ehrenfried tuttavia sorvegli il di lui insegnamento e, qualora esso non fosse realmente conforme, dal punto di vista catto religioso, alla dottrina ed ai principi della Chiesa, ricorra a reclami presso il Governo o direttamente o per il tramite della S. Sede, la quale può procedere ha diritto di agire a norma del Concordato.
2º) Si istruiscano i due Revmi Ordinari di Monaco e di Würzburg sul vero senso dell'art. 4 § 2 del Concordato e sul modo di procedere contenersi in occasione della nomina dei professori in parola.
3º) Si muovano, preferibilmente con Nota scritta, rimostranze presso il Governo bavarese per aver proceduto, nonostante le obbiezioni mosse dall'Ordinario, unilateralmente senza e senza intesa con la colla S. Sede alla nomina in questione alla nomina in questione, e si fissi, come sopra, il [sen] la interpretazione genuina del citato paragrafo.
Salvo meliori iudicio.
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(1)Per questo motivo sembra per lo meno assai equivoco il passo del succitato Memorandum del Ministero dell'Istruzione e del Culto, che comincia colle parole "In apprezzamento di questo stato di cose". <diritto".> In esso infatti si afferma che "la partecipazione della Chiesa" 1º) non ha luogo in virtù del Concordato stesso, ma per disposizione extra-contrattuale, e 2º) non ha la forza né di un giudizio, né di un veto, ma soltanto di un parere. Donde si potrebbe dedurre che il giudizio definitivo sui sentimenti cattolici del Professore spetta esclusivamente allo Stato.
(1)153r Il Governo bavarese , come è noto, non ammise mai questo punto di vista, il quale che sembra tuttavia pienamente giustificato dai termini da<e>ll'articolo  V dell'antico Concordato del 1817, il quale, dopo aver fissato nel capoverso primo l'obbligo della congrua dotazione in bonis fundisque stabilibus per i a favore dei Seminari, prosegue spiega nei capoversi secondo e terzo che cosa si deve intendere per i Seminari medesimi: "In Seminariis autem admittentur atque ad normam Sacri Concilii Tridentini efformabuntur et instituentur adolescentis... Rectores quoque et Professores Seminariorum ab Archiepiscopis et Episcopis nominabuntur...".
149r, oben mittel hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 18. Dezember 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16454, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16454. Letzter Zugriff am: 26.04.2024.
Online seit 29.01.2018.