Dokument-Nr. 16454
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 18. Dezember 1926

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sull'interpretazione dell'art. 4 § 2 del Concordato colla Baviera - Nomina del Dr Buchner a professore di storia nella Università di Würzburg
Insieme ai relativi Allegati, che qui acclusi compio il dovere di ritornare all'E.V.R., mi è pervenuto il venerato Dispaccio N. 2850/26 in data del 5 corrente.
Nel Memorandum del Ministero di Stato bavarese per l'Istruzione ed il Culto in data del 23 Maggio 1926 sono ricordati le i successivei redazioni mutamenti di redazione, cui fu sottoposto l'art. 4 § 2 del Concordato. Nella redazione proposta dalla S. Sede col progetto del Settembre 1922 era dato un valore decisivo al giudizio del Vescovo nella nomina del professore di filosofia e di quello di storia nelle Università di Monaco e di Würzburg. Nelle conferenze del Gennaio 1923, alle quali partecipò l'umile sottoscritto, detto paragrafo, come in generale tutti quelli concernenti la formazio-
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zione [sic] del clero, fu oggetto di vivi dibattiti, i quali condussero alla redazione in forma negativa ("contro il quale dal Vescovo diocesano non [sia] sollevata alcuna obbiezione..."), la quale venne poi di nuovo per de [ein Wort unlesbar] per insistenza del Governo cambiata nell'attuale. La Commissione governativa di Ministri (Dr von Knilling, Presidente del Consiglio dei Ministri, Dr Matt, Ministro del Culto e Dr Krausneck, Ministro delle Finanze) e di deputati (Presidente Speck, Sig. Held, attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, e Canonico Wohlmuth, att presentemente Preposto della Cattedrale di Eichstätt e Protonotario Apostolico) era composta intieramente di membri del partito popolare bavarese. Non già, quindi, alla S. Sede, che difese, p finché fu possibile, la primitiva redazione, ma a questo p questo partito, che il Revmo Vescovo di Würzburz [sic] qualifica come "il partito proprio cattolico della Baviera", egli deve attribui-
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re la formula del citato articolo paragrafo, contro la quale cui il prelodato Vescovo rivolge la sue critiche. Occorre del resto riconoscere che il motivo, addotto allora la dal Governo e per che determinò la condiscendenza della S. Sede, era realmente - vale a dire l'opposizione forse insuperabile, che si sarebbe altrimenti incontrata nella nel Landtag, con pericolo di far naufragare l'intiero Concordato - era realmente fondata, come dimostrarono i fatti. Mons. Ehrenfried sembra di non aver più del totalmente presenti i fierissimi attacchi, di cui quell'ar quel paragrafo, pur così corretto, venne fatto oggetto nella pubblica stampa, nei circoli universitari e nel Parlamento. Il Governo, [per] motivi di pru ragionevoli motivi di prudentza e di tattica, chiese che la dichiarazione circa la richiesta del parere del Vescovo, come pure altri punti , fosse consegnata in una Nota segreta; è la na turale quindi che essa non fosse sino ad ora conosciuta dal pubblico o dai Vescovi.
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Per venire ora alla interpretazione del paragrafo in discorso, è evidente che esso dà alla S. Sede un diritto incontestabile a che i suddetti professori siano tali, che non possa nulla possa eccepirsi contro di essi dal punto di vista cattolico ed ecclesiastico. La dichiarazione aggiunta, che nei casi indicati il Governo richiederebbe il parere del Vescovo competente, nulla toglie a tale quel diritto, ma piuttosto aggiunge una nuova assicurazione e garanzia, la quale è al tempo stesso un atto di doveroso riguardo verso l'Ordinario. È vero che, trattandosi di parere, il Governo non è, per sé tenuto assolutamente legato a obbligato a seguirlo; ma da ciò non ne segue in alcun modo che, come sembra di credere Mons. Ehrenfried, che "la decisione definitiva intorno al punto di vista cattolico ed ecclesiastico starà nelle mani dello Stato, che si fa giudice". In tal caso, infatti, da una parte, In caso in Qualora, infatti, il Governo non acceda all'avviso parere sfavorevole deil Vescovo, questo può - ed anzi se i motivi della sua
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contrarietà sono gravi, deve - ricorrere alla S. Sede; d'altra parte, il Governo stesso, trattandosi di un parere negativo autorevole e qualificato in virtù anche della più volte men ricordata dichiarazione, non è lecito di procedere senz'altro ed unilateralmente alla nomina del professore, giacché con ciò correrebbe serio pericolo di violare l'a la disposizione dell'art. 4 del paragrafo in discorso, la quale esige che contro il professore in d nulla possa eccepirsi dal punto di vista cattolico ed ecclesiastico. L'inti La cosa dovrà quindi essere rimessa in ultima analisi al giudizio della S. Sede, la Quale senza dubbio terrà nel massimo conto le osservazioni dell'Ordinario e ne tutelerà la dignità ed il prestigio. N È poi superfluo di aggiungere che in tutto il procedimento così il Vescovo, come la S. Sede, hanno il diritto a che venga mantenuto il segreto. Ho infine tr Final-
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mente i Revmi Vescovi della Baviera sono troppo degni di venerazione e di stima per poter supporre che essi "assentiranno al più presto per evitare degli impicci, o restringeranno il caso delle eccezioni al minimo, con nocumento della Chiesa".

Per ciò che venire ora alla nomina del Professore Buchner, lo stesso Mons. Vescovo di Würzburg ammette essere egli "personalmente cattolico ottimo", "buon cattolico riguardo alla sua vita privata e personale, e che pratica la vita religiosa ed ecclesiastica, accostandosi spesse volte alla Santa Comunione ed ai Sacramenti della Chiesa". Secondo anzi l' affermazione del Rev. P. Sottopriore di S. Bonifazio alla cui parrocchia il Buchner appartiene, egli riceve quotidianamente la S. Comunione. Egli appartiene al partito tedesco-nazionale, come numerosi altri cattolici, massime della nobili ed intellettuali, i quali si sono staccati soprattutto dal Centro, la cui politica è , a
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a loro avviso, troppo antimonarchica e tendente alla coalizione coi socialisti. Durante le trattative concordatarie, ed in particolar modo in occasione della discussione del rela nel Landtag, il professore in discorso si adoperò realmente per influire nel partito sul partito, di cui è membro, affinché votasse in favore del Concordato ed i cui voti erano assolutamente necessari per l'approvazione del Concordato; per il che credetti conveniente di ringraziarlo a voce. Di scritto egli non ha, che per quanto io posso ricordare, che una breve lettera dello scorso Maggio, in risposta ad altra sua, concepita in termini cortesi ma cauti. Dacché lasciai definitivamente Monaco nell'Agosto dello scorso anno 1925, non ho più avuto occasione di seguire il periodico "Gelbe Hefte"; non intendo tuttavia di mettere minimamente in dubbio la giustezza delle critiche mosse dal Revmo Mons. Vescovo di Würzburg né di negare la corresponsabilità del Buchner per gli articoli ivi pubblicati; parmi nondimeno che, [essa] trattandosi di scritti di altri, la colpa è essenzialmente diversa da quella che si avrebbe nel caso di pubblicazioni proprie. Spetta del resto, all'Ordinario competente di condannare eventualmente gli errori segnalati e proibire ai sacerdoti di collaborare in quel periodico.
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Ciò premesso, poiché l'E.V. mi ha ordinato di esporre il mio umilissimo avviso circa la condotta che la S. Sede dovrebbe tenere in questo delicato affare, mi permetto di proporre subordinatamente i seguenti provvedimenti:
1º) Dopo il fatto compiuto della nomina del Prof. Buchner, è difficile di esigerne senz'altro la rimozione, tanto più che ciò produrrebbe potrebbe produrre [grandi] turbamenti e proteste da parte del partito tedesco-nazionale, il quale fa parte in Baviera dell'attuale coalizione governativa. Mons. Ehrenfried tuttavia sorvegli il di lui insegnamento e, qualora esso non fosse conforme, dal punto di vista catto religioso, ai principi della Chiesa, ricorra a reclami presso il Governo o direttamente o per il tramite della S. Sede, la quale può procedere a norma del Concordato.
2º) Si istruiscano i due Revmi Ordinari di Monaco e di Würzburg sul vero senso dell'art. 4 § 2 del Concordato e sul modo di procedere in occasione della nomina dei professori in parola.
3º) Si muovano, preferibilmente con Nota scritta, rimostranze presso il Governo bavarese per aver proceduto, nonostante le obbiezioni mosse dall'Ordinario, unilateralmente alla nomina in questione alla nomina in questione, e si fissi, come sopra, il [sen] la interpretazione genuina del citato paragrafo.
Salvo meliori iudicio.
Chinato
(1)Per questo motivo sembra per lo meno assai equivoco il passo del succitato Memorandum del Ministero dell'Istruzione e del Culto, che comincia colle parole "In apprezzamento di questo stato di cose". <diritto".> In esso infatti si afferma che "la partecipazione della Chiesa" 1º) non ha luogo in virtù del Concordato stesso, ma per disposizione extra-contrattuale, e 2º) non ha la forza né di un giudizio, né di un veto, ma soltanto di un parere. Donde si potrebbe dedurre che il giudizio definitivo sui sentimenti cattolici del Professore spetta esclusivamente allo Stato.
(1)153r Il Governo bavarese non ammise questo punto di vista, il quale sembra tuttavia pienamente giustificato da<e>ll'articolo  V dell'antico Concordato del 1817, il quale, dopo aver fissato nel capoverso primo l'obbligo della congrua dotazione in bonis fundisque stabilibus per i Seminari, prosegue nei capoversi secondo e terzo che cosa si deve intendere per i Seminari medesimi: "In Seminariis autem admittentur atque ad normam Sacri Concilii Tridentini efformabuntur et instituentur adolescentis... Rectores quoque et Professores Seminariorum ab Archiepiscopis et Episcopis nominabuntur...".
149r, oben mittel hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 18. Dezember 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16454, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16454. Letzter Zugriff am: 06.05.2024.
Online seit 29.01.2018.