Dokument-Nr. 16733
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 04. April 1925

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Interpretazioni unilaterali del Concordato da parte del Ministero del Culto in Baviera (Età dei canonici - Nomina dei Coadiutori)
Come l'E. V. R. ricorderà senza dubbio, il Sig. Mi nel Memorandum rimessomi del Sig. Ministro del Culto in Baviera Dr Matt in Baviera con Foglio del 15 Ottobre 1923 (cfr. Rapporto N. 28941) del 7 Novembre d. a.) il Governo bavarese bavarese si leggeva, fra l'altro, quanto appresso:
"In considerazione delle assai elevate prestazioni dello Stato bavarese precisamente per gli onorari dei Canonici ed in avvenire anche dei Coadiutori dei Canonici stessi divenuti per età o per malattia inabili a prestare il loro servizio, sarebbe di grande importanza, se la S. Sede imponesse sia ai Vescovi che ai cCapitoli l'obbligo di non eleggere di regola ai Canonicati quegli ecclesiastici, i quali abbiano già superato il cinquantesimo anno di età".
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La La S. Sede L'E. V. giudicò tuttavia (cfr. Dispaccio dell'E. V. N. 25122 del 16 Dicembre 1923) che questa [singolare] proposta "non meritava di esser presa in considerazione".
Nella Nota di risposta al suddetto Memorandum, da me diretta al Dr Matt in data del 29 Dicembre d. a., 1923, e la quale trattava principalmente la spinosa questione della nomina dei Vescovi, omisi di toccare quel punto. mi sembrò non necessario di tocc né opportuno di toccare quell'argomento. Ma, allorché si concretarono i punti che avrebbero dovuto essere inclusi formare oggetto dnella Nota d   dichiarativa annessa al Concordato (cfr. Rapporto N. 30192 del 29 Marzo 1924), avendomi il Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger richiesto che vi fosse introdotta inclusa anche una la proposta richiesta   surriferita disposizione circa l'età dei Canonici, gli dichiarai esplicitamente che ciò non era possibile, non essendo quella proposta accettabile per la S. Sede. Il Sig. Goldenberger non insistèette ., ed q è così
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In conseguenza di ciò, che né nel Concordato né in detta Nota annessa sare si trova alcuna traccia il minimo accenno al riguardo.
Ora è avvenuto che la Curia vescovile di Ratisbona con ufficio del 30 Gennaio scorso si è rivolta al Ministero del Culto chiedendo un Coadiutore cum iure successionis e proponendo a tale ufficio un ecclesiastico dell'età di 62 anni. Il Sig. Dr Matt ha risposto con decisione ministeriale lettera indirizzata alla suddetta Curia in data del 22 Marzo u. s., di cui (cfr. copia allegata) ha dato rispostao negativamente,, adducendo, altresì tra gli altri, il seguente argomento: "Durante le trattative preliminari per il nuovo Concordato il Governo bavarese, in considerazione delle assai elevate spese dello Stato per gli onorari dei Canonici ed in avvenire anche dei Coadiutori espresse a voce e per iscritto il desiderio che la S. Sede imponesse ai Vescovi ed ai Capitoli l'obbligo di non eleggere di regola a Canonici quei sacerdoti, i quali abbiano già superato il cinquantesimo anno
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di età. Contro di ciò non fu oppostoa alcuna obbiezione, di guisa che può ammettersi il consenso della S. Sede. Se dunque l'età di non oltre cinquanta anni deve richiedersi di regola per la scelta elezione dei Canonici, tanto più tale requisito dovrà esigersi per la nomina di un Coadiutore".
Quanto Quanto sia infondato un tale ragionamento Prescindendo dal caso particolare dell'ecclesiastico proposto dalla Curia vescovile di Ratisbona, il quale può ben non essere atto all'ufficio di Coadiutore, e pur ammettendo la convenienza che non siano chiamati a far parte dei Capitoli cattedrali soggetti di età troppo avanzata, di età troppo avanzata, sembrami, che il ragionamento nondimeno, per ciò che riguarda la pretesa l'accettazione da parte della S. Sede, e quindi l'obbligo del predetto limite di età, cinquanta anni, del tutto infondato il ragionamento del Sig. Ministro. In primo luogo, infatti, obbiezioni contro l'anzidetta la proposta in discorso furono da me mosse, se non per iscritto, certo di viva voce, di guisa che, come si è già più sopra osservato, nessuna traccia di una simile disposizione si riscontra né nel testo del Concordato, né nella Nota annessa.
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In secondo luogo quell'obbligo,, anche secondo la proposta domanda stessa del Governo, avrebbe dovuto essere imposto ai Vescovi ed ai Capitoli dalla S. Sede; ora ciò non è in nes alcun modo avvenuto. Infine il Ministero, avrebbe an anche ammessoa la possibilità di un dubbio sull'accettazione o meno sulla mente della S. Sede, medesima, avrebbe potuto facilmente accertar sene si accertarsi circa la mente della della medesima al riguardo in al riguardo per mezzo del Nunzio o del Ministro di Baviera in Roma, invece di emanare senz'altro prima di affermare senz'altro, deducendola da un preteso silenzio, l'accettazione della sua proposta. L'E. V. giudicherà quindi se se, in vista di ciò, sia necessario che io diriga di dirigere una Nota al Governo per chiarire in iscritto questo punto, essendo pur troppo, come l'esperienza ha dimostrato, insufficienti le sole comunicazioni orali. confidenziali ed orali.
Mi Senonché anche su di un altro punto del documento ministeriale merita speciale è mio dovere
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considerazione. di richiamare l'attenzione dell'E. V. - L'articolo 10 § 1 lett. b capov. 2 del Concordato stabilisce che "per i Canonici, i quali abbiano compiuto l'età di settanta anni o non siano più abili a prestare il loro servizio, possanoono essere nominati, d'intesa col Governo, Coadiutori con o senza diritto di successione, i quali percepiranno gli stessi redditi dei Canonici statutari". Ora la costituzione di Coadiutori con o senza futura successione è, a norma del can. 1433 (e ciò riconosce lo stesso Ministero del Culto), esclusivamente riservata alla S. Sede. Invece Malgrado ciò, il Ministero medesimo, sempre sollecito nella difesa dei diritti del Capitolo medesimo dei Canonici di fronte sul ai Vescovoi, richiede pretende di stabilire che nella scelta o raccomandazione del candidato [anc] debba aver parte abbia   aver  parte anche il Capitolo." Il Ministero per l'Istruzione ed il Culto (si legge nel più volte menzionato documento) deve dare importanza a ciò che, ciò che gli venga significato, oltre conoscere, oltre al parere dell'Ordi-
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nario o della Curia vescovile, anche quello effettivo del Capitolo, e non il solo fatto che il Capitolo sia stato giuridicam udito a norma del diritto a norma del diritto". E più appresso: "La nomina di un Coadiutore cum iure successionis è praticamente la concessione di una aspettativa e quindi il prelevamento di una provvista; essa tocca perciò le due per conseguenza ambedue le Parti, alle quali secondo il Concordato spetta alternativamente caso per caso il diritto di provvista dei Canonicati vacanti. In considerazione di ciò, sembrerebbe equo che in tal caso fosse lasciata sia accordata al Capitolo una parte corrispondente partecipazione nella scelta o nell nel giudizio circa il l'ecclesiastico da raccomandarsi per quella nomina". L'E. V. giudichi Degnisi l'E. V. di significarmi se una simile interpretazione, la quale sembrami tuttavia non corretta per il solo fatto che è ad ogni modo unilaterale, - corrisponda alla
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mente della S. Sede e se convenga fare anche su questo argomento qualche osservazione o riserva, sostanziale o formale, al Ministero del Culto.
In tale attesa, m'inchino
8r, oberhalb des Empfängers hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C"; 10v, am linken Seitenrand, auf der Höhe der Passage "can. 1433 [...] alla S. Sede" hds. von Pacelli notiert und gestrichen: "Le spetta anche la scelta del soggetto, [ein Wort unlesbar] l'intesa col Governo per poter costatare la".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 04. April 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16733, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16733. Letzter Zugriff am: 04.05.2024.
Online seit 24.06.2016.