Dokument-Nr. 16769
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 19. Juli 19271

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Trattative concordatarie colla Prussia (Questione scolastica)
Il giorno 11 del passato mese di Maggio si tenne, qui come di consueto, qui in nella Nunziatura una seduta conferenza per le trattative concordatarie colla P colla Prussia, cui intervennero il Direttore ministeriale, Sig. Trendelenburg, il Prof. Heyer, il Revmo Mons. Kaas, e nella quale avrebbe dovuto cominciare a discutersi la questione delle prestazioni finanziarie dello Stato.
I Commissari prussiani mi fecero comunicarono però prima della seduta esser necessario di trattare in precedenza prima <in precedenza> la questione scolastica, ed allorché al principio della seduta il Sig. Trendelenburg espose ampiamente le ragioni, per cui il Governo non credeva di poter includere tale materia nel Concordato. Si richiamò alla
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vivissima opposizione che il Concordato medesimo incontra nella pubblica opinione, alle ostili risoluzioni prese dai vari partiti politici, ed aggiunse confidenzialmente che i due m Ministri democratici, i quali fanno parte dell'attuale g Gabinetto prussiano, hanno avevano minacciato apertamente di dare le loro dimissioni e di rompere così la coalizione governativa, se il futur si consentisse una qualsiasi disposizione intorno alla scuola fosse introdotta nel Concordato. È perciò che il Ministro delle Finanze, Sig. Dr. Höpker-Aschoff, democratico, aveva dichiarato che non parlerebbe si rifiuterebbe di trattare intorno alla questione delle dotazioni e delle prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa, senza avere prima finché non avesse una sicura garanzia a tale riguardo.
Risposi esprimendo tutta la mia penosa sorpresa per una simile attitudine,
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la quale era in opposizione coll'impegno preso dal coll'impegno della Nota almeno collo spirito dell'impegno preso dal Governo prussiano nella Nota Nr. nella Nota G II Nr. 3322 del 6 Gennaio 1922 (cfr. Rapporto N. 22938 in data del 9 s. m.), in cui si parla di del "regolamento del lato religioso della questione scolastica nel Concordato"; aggiunsi che, come avevo dichiarato manifestato nella conferenza del 12 Giugno dello scorso anno dopo il mio ritorno da Roma ed in conformità delle istruzioni ricevute dalla S. Sede (cfr. (cfr. Rapporto N. 35396 del giorno seguente, benignamente approvato dall'E. V. col Dispaccio N. 1515/26 del 23 s. m.), la S. Sede considerava come indispensabile la inclusione nel Concordato di qualche disposizione principio su tale quell'argomento; e conclusi che [ero ben] riconoscevo bensì - ed ero pronto a avrei richiamare to su di ciò l'attenzione della S. Sede - nel le gravissime le suaccennate difficoltà di ordine parlamentare ed ero quindi pronto a discutere su colla miglior buona volontà sul modo più atto per superarle, ma che non potevo ammettere alcuna sorta di ultimatum od o di imposizione sul genere di quella avanzata dal
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Sig. Ministro delle Finanze. I negoziati per il Concordato rimasero così interrotti.
Questa rottura sospensione delle trattative non è però stata di troppo lunga durata, troppo a lungo, giacchè i Commissari prussiani si sono dissero non molto tempo dopo dichiarati disposti a tenere una nuova seduta, che ha avuto ebbe di fatto luogo il 17 corrente, Giugno u. s. ed alla quale, per mio invito, ha preso e parte anche il Sac. Prof. Lauscher, deputato del Centro al Landtag prussiano, ove egli ha suole occuparsi in modo spe particolare delle questioni relative alla scuola. I detti sunnominati Commissari hanno proposto proposero la seguente formula, osservando che, anche quanto ad essa, soltanto con somma difficoltà avevano potuto superarsi la resistenza del menzionato Sig. Ministro:
"Der Apostolische Stuhl nimmt davon Kenntnis, dass der Preussische Staat durch die Reichsverfassung und nach deren Maßgabe verpflichtet
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ist, für die Einrichtung und Zulassung von Volksschulen katholischen Bekenntnisses und die Erteilung katholischen Religionsunterrichts zu sorgen".
La traduzione italiana, curata dallo stesso Ministero del Culto, è del seg suona come appresso:
"La Sede Apostolica prende atto che lo Stato p Prussiano in forza e secondo le disposizioni dello Statuto dello Stato Germanico (1) è obbligato a curare che vengano istituite ed ammesse delle scuole elementari cattoliche e che sia impartita l'istruzione religiosa cattolica". Da parte mia, mi dichiarai, in presenza dei negoziatori prussiani, mi dichiarai del tutto insoddisfatto di tale proposta; formula; avendo tuttavia però i due parlamentari, deputati, Mons. Kaas e Sac. Prof. Lauscher, senza la minima esitazione riconosciuto invece che essa rappresentare essa il massimo possibile ad ottenersi nell'attuale situazione parlamentare, non mi rimase potei rifiutarmi di trasmetterla alla S. Sede. Detta situazione
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è stata poi poi accuratamente descritta dal più volte menzionato Sac. Lauscher in un importante nei seguenti termini: in un Appunto, che credo assai utile di riprodurre qui appresso tradotto in italiano:
"La risposta al quesito: quali impegni la Prussia possa assumere verso un terzo nei riguardo i de all'ordinamento della scuola, deve partire prendere le mosse dal fatto che, in seguito ai notevoli mutamenti apportati dalla nuova Costituzione del Reich nella struttura politica della Germania, la Prussia ha cessato in realtà di essere uno Stato sovrano. Dopo la Costituzione di Weimar il Reich ha riservato avocato a sé il diritto di stabilire per legge le norme fondamentali in numerose materie, che erano già in addietro lasciate completamente agli Stati particolari, fra le quali anche la scuola. La Costituzione del Reich tratta, come è noto, tale argomento negli articoli 142-149, diretti ad introdurre una la massima uniformità nel sistema scolastico in Germania, rimasto sino a quell'epoca così diverso a cau motivo dell'antica auto
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dell'antica autonomia dei singoli Stati nella politica scolastica."
Le disposizioni fondamentali contenute nei menzionati articoli - del resto assai "poco chiari, se non in" parte, addirittura contraddittori - obbligano assolutamente gli Stati particolari o Paesi della Germania, e quindi anche la Prussia. Né cambia a ciò nulla il fatto che i medesimi, in parte, non sono ancora diritto vigente, ma solamente direttive per la futura legislazione. Questa invero non è semplicemente di competenza dei singoli Stati, ma poiché il Reich si è riservato il diritto di regolare in massima tale materia, oltre le disposizioni della Costituzione, mentre mediante una legge scolastica, ed i singoli Paesi non avranno se non la facoltà di emanare le leggi necessarie per la esecuzione di detta legge del Reich (art. 146 capov. 2 della Costituzione del Reich), leggi le quali alla lor volta rimarranno sottoposte al controllo
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e ad eventuali emendamenti da parte del Reich. Finché non sarà emanata questa legge del Reich, i singoli Paesi non potranno apportare alcuna modificazione alla situazione giuridica attuale nella materia, cui si riferisce il citato articolo 146 capov. 2 della Costituzione del Reich (cfr. ibid., art. 174 par. 1); essi quindi nel campo della scuola sono legati in vincolati in una maniera misura, che difficilmente potrebbe essere più forte.
È vero bensì che la Baviera nel Concordato colla S. Sede non si è data, sino ad un certo punto, pensiero cura di quel vincolo. Ma non si deve dimenticare che la Baviera ha una posizione politica particolare, di cui il Reich, voglia o no, deve tener conto, ed è un Paese a grande maggioranza cattolica. Della Prussia non si può dire né l'una cosa né l'altra. Non si può potrebbe infatti concepire tra il Reich e la Prussia, la quale occupa abbraccia circa i due terzi del territorio del Reich, una tensione, almeno nella nel grado in cui si è talvolta avuta tra
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il Reich e la Baviera; che anzi i normali reciproci rapporti costituiscono per ambedue un interesse vitale. Deve inoltre considerarsi che i cattolici in Prussia, come anche in nell'intiero Reich, formano soltanto la terza parte della popolazione, e perciò non sono in grado di far valere, con eguale forza e successo come in Baviera, i particolari interessi cattolici. Si aggiunga che la Prussia si è sempre considerata come la Potenza protettrice del protestantesimo e che questa mentalità politico-religiosa è tuttora viva nella parte protestante della popolazione e nei partiti politici, che la rappresentano, e dà una nota assai accentuando fortemente e dà una nota assai accentuata ai sentimenti di opposizione e di antagonismo contro Roma ed il cattolicismo. In seguito alla caduta della dinastia degli Hohenzollern, che rappresentò un grave colpo per il protestantesimo, e di fronte alla consi-
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derevole parte ed influenza, che i cattolici hanno saputo assicurarsi nel nuovo Stato, mentre i circoli del protestantesimo cosciente se ne stavano astiosi in disparte, il vecchio odio contro Roma si è acresciuto, come dimostra ad evidenza la rabbiosa campagna scatenatasi presentemente contro il Concordato ed il successo, che essa ha avuto pur troppo anche in circoli del resto d'ordinario ragionevoli e prudenti. moderati.
Malgrado ciò, si può sperare di ottenere anche in Prussia una maggioranza per il Concordato in quanto tale, purché però - e questa è una conditio sine qua non - si rinunzi ad introdurvi disposizioni positive intorno alla scuola. Il modo, in cui si svolsero Lo svolgimento dei dibattiti sul bilancio del Culto al Landtag prussiano, non lascia alcun dubbio a tale riguardo. Tutti i partiti, eccettuato il Centro, hanno precisato il loro punto di vista circa la questione del Concordato nel senso che in
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nessun modo daranno la loro approvazione sul ad un Concordato, il quale contenga disposizioni concernenti la scuola. Sarebbe vano il voler chiudere gli occhi a questo stato di fatto. Bisogna invece tenerne conto, e ciò tanto più perché, secondo quanto si è già [ein Wort unlesbar] esposto, le disposizioni in materia scolastica di scuola nel sulla scuola in un Concordato prussiano avrebbero un valore assai problematico.
Ad ogni modo la formula proposta dal Ministero del Culto sembra costituire il massimo di quello che si potrà ottenere nel Parlamento. Nessuno di coloro, i quali sostengono la Costituzione, potranno eccepire alcunché nulla di plausibile contro un accenno alle massime contenute nella Costituzione medesima in materia scolastica. Invece ogni tentativo di stabilire nel Concordato alcunché di discrepante dalla Costituzione o che prevenga la futura legislazione
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scolastica del Reich, sarebbe inevitabilmente destinato a naufragare. Un'altra questione è se abbia molto valore una formula, la quale accenni semplicemente all'obbligo, che incombe già alla Prussia in base alla Costituzione del Reich; ma di ciò non è qui il luogo di trattare".
La mattina seguente, 18 d. m., venne a visitarmi il Sig. Ministro del Culto. Cominciò col dirmi essere a lui riuscito penoso quanto gli era stato riferito dai Commissari prussiani circa il giudizio sfavorevole da me espresso intorno alla surriferita formula, quasi che cioè essa non contenesse nga nulla o pressoché nulla, mentre la medesima essa rappresenta il massimo sforzo per accondiscendere ai desideri della S. Sede, la quale riporta con ciò - egli e quindi - egli affermò - costituisce un assai grande successo per la stessa S. Sede medesima. medesima. Quella formula, , aggiunse <sempre secondo> il Sig. Ministro, è anzi tale, che potrà mettere in pericolo l'intiero Concordato, essendo i partiti politici, ad
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eccezione del Centro, unanimi nel respingere qualsiasi anche pur semplice menzione della scuola nel Concordato medesimo. stesso. Per illustrare tale concetto, il Sig. Ministro, quantunque protestante, passò a parlare in termini assai vivi dell'acuito furor protestanticus dopo la nuova Costituzione germanica. Nell'antico regime la Prussia si considerava come uno Stato "evangelico"; il Governo inviava sistematicamente anche nelle regioni puramente cattoliche (ad esempio, ad Aquisgrana) funzionari protestanti per protestantizzare il paese. Il solo fatto della relativa parità fra i membri delle due confessioni sanzionata dalla Costituzione anzidetta ha eccitato [est] oltre ogni dire i protestanti, fino allora prima padroni assoluti della situazione, i quali temono ora la invasione e la preponderanza del cattolicismo in Germania. A ciò hanno anche contribuito, aggiunse il Dr. Becker, la scelta nomina di cattolici all'ufficio di
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Cancelliere del Reich, la presenza di Ministri cattolici nel Gabinetto prussiano, i vantaggi ottenuti dalla Chiesa nel Concordato bavarese, ecc.
Il senso del proposto articolo è stato fissato in un Memoriale del testé rimessomi dal Ministero del Culto, in lingua (Allegato I), insieme alla ad una traduzione italiana, non considerata però come autentica (Allegato II). In sostanza, il Governo prussiano non assume verso la S. Sede una nuovo a obbligo azione giuridico a riguardo alla scuola, ma; tuttavia il fatto dell' <degli> l'obbligo hi incombenti allo Stato prussiano è in forza virtù della Costituzione del Reich viene solennemente constatato dal Concordato in forma bilaterale e costituisce una condizione supposizione per la permanenza in vigore del Concordato medesima, , di guisa che, in caso di un event un cambiamento essenziale di tale situazione per il inadempienza mento (di cui è giudice il Reich) <dei suddetti obblighi> da parte della Prussia, la (inadempienza<mento> della <del> quale sarebbe giudice il Reich), la S. Sede avrebbe il diritto di dichiarare il Concordato medesimo come decaduto. - Il Memoriale riproduce poi anche il testo delle disposizioni <prescrizioni> legislative, da cui derivano i menzionati obblighi.
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Tutto considerato, parmi subordinatamente che altro non rimanga se non di accettare la surriferita suesposta soluzione. Se l'articolo del del futuro Concordato prussiano sulla scuola può sembrare ben poca cosa in confronto delle ampie e favorevoli disposizioni di quello colla Baviera, sembra è tuttavia, se non m'inganno, già moltissimo che la questione scolastica sia ivi menzionata ed i relativi obblighi dello Stato prussiano vengano ivi solennemente constatati, nonostante la massima così tenacemente sostenuta in Prussia essere la scuola materia di esclusiva competenza dello Stato. Chiedere di più equivarrebbe senza dubbio a far naufragare irrimediabilmente l'intiero Concordato. - È d Si aggiunga che, mentre l'antico Concordato bavarese del 1817 conteneva nell'ultimo capoverso dell'articolo V una disposizione intorno alla scuola, la quale ha dava to alla S. Sede una favo base per reclamare che anche nel nuovo venisse incluso detto argomento, assolutamente invece nulla invece assolutamente si
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contiene invece riscontra al riguardo nelle Bolle di concordate di circoscrizione per i territori della Prussia. Come infatti ebbi già occasione di accennare altra volta, il grande Cardinale Consalvi avrebbe allora voluto "stipuler un Concordat, qui aurait réglé d'une manière certaine et permanente toutes les affaires des catholiques dans les Etats de Sa Majesté" (Lettera dell'Eminentissimo al Principe Hardenberg dell'11 Ottobre 1820), ma dovette alfine cedere di fronte alla resistenza del Governo prussiano e contentarsi di un "simple arrangement diocésain" (ibid.), vale a dire della d contenuto nella Bolla De salute animarum. - Del resto, se debbo credere a quanto mi ha ripetutamente significato il Cancelliere Sig. Marx, vi è speranza che, una volta emanata la legge scolastica ora in preparazione, possa concludersi pure anche col Reich un Concordato, il quale conterrebbe il quale obbligherebbe quindi eziandio Prussia, e che potrebbe comprendere pure contenere, tra l'altro, alcuni principii intorno alla scuola.
Chinato Forse si potrebbe <ancora> tentare di migliorare la <surriferita> formula, - che rimarrebbe però sostenzialmente la stessa, - nel seguente modo:
"Der Apostolische Stuhl nimmt davon Kenntnis, dass der Preussische Staat durch die Verfassung des deutschen Reiches und nach deren Massgabe verpflichtet ist, für die Einrichtung von öffentlichen Volksschulen katholischen Bekenntnisses und die Erteilung katholischen Religionsunterrichts zu sorgen, sowie private Schulen katholischen Bekennisses niederer und höherer Art zuzulassen".
In italiano:
"La Sede Apostolica prende atto che lo Stato Prussiano in forza e secondo le disposizioni della Costituzione del Reich germanico è obbligato a curare che vengano istituite scuole pubbliche elementari cattoliche e che sia impartita l'istruzione religiosa cattolica nonché ad ammettere scuole private cattoliche elementari e superiori".
Chinato
(1)Intorno all'ordinamento della questione scolastica secondo la Costituzione germanica ebbi già l'onore di riferire all'E. V. R. nel rispettoso Rapporto N. 18421 in data del 30 Ottobre 1920, riprodotto nella Ponenza della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari "Baviera - Progetto di Concordato - Luglio 1922" pag. 96 e segg.
168r, oberhalb des Brieftextes hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, vermerkt: "C".
1Ursprünglich notierter Monat "Giugno" hds. von Pacelli gestrichen.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 19. Juli 19271, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16769, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16769. Letzter Zugriff am: 27.04.2024.
Online seit 02.11.2015, letzte Änderung am 12.01.2016.