Dokument-Nr. 17823
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano
[Berlin], 12. März 1925

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulla istanza del Rev. Dr Paolo Schwamborn, Vicario generale del Vicariato castrense
Non appena mi pervenne il venerato Dispaccio dell'E. V. R. N. 417/19 del 30 Dicembre 1924, mi diedi premura di fare al Rev. Dr Paolo Schwamborn, Vicario generale del Vicariato castrense, le comunicazioni ivi ordinatemi. In seguito a ciò, egli mi ha rimesso la supplica, che qui acclusa compio il dovere d'inviare all'E. V. insieme alla lettera di accompagno a me diretta dallo stesso Vicario, ed in cui si espongono le i motivi della sua domanda.
Nella menzionata supplica si implora:
"1 Iº) ut praefata iurisdictio Vicarii castrensis exercitus Borussici extendatur ad eas partes exercitus Germaniaeci, quae prius ad exercitum Borussicum pertinuerunt. Quem ad exercitum autem pertinuerunt omnes Imperii Germanici copiae
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terrestres maritimaeque exceptis solis copiis terrestribus in Bavaria, Saxonia, Württembergiaque dislocatis".
Simile richiesta concernente la estensione alla attuale Reichswehr Reichswehr della giurisdizione esercitata dagli antichi Vicarii castrensi (e "vacante C cappellani majoris munere", come è attualmente si verifica è il caso, – dal Vicario generale, D al presente Sac. Dr Schwamborn) sull'esercito prussiano, può, a mio subordinato avviso, accogliersi, nella ampiezza ivi indicata, però colla esplicita clausola: "provvisoriamente, e vale a dire fino al nuovo regolamento dell'assistenza spirituale dei militari in Germania."
Storicamente qQuanto alla affermazione, contenuta nella supplica, che la giurisdizione del Vicario castrense dell'esercito prussiano comprendeva tutte la forze di terra e di mare dell'Impero germanico, ad eccezione soltanto degli eserciti (di terra) della Baviera, della Sassonia e del Württemberg, può mi sia permesso di osservare storicamente osservarsi quanto segue: Dopo la [ein Wort unlesbar] emanazione del Breve "In hac beatissimi" del 22 Maggio 1868, col quale, come è già noto
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all'E. V., fu costituito il Vicariato castrense prussiano, e più precisamente tra [ein Wort unlesbar] fra fra gli anni 1870 e 1880 vari Stati federati della Germania conclusero colla Prussia convenzioni militari, in virtù delle quali [rimasero] [bensì] furono conservati i loro contingenti, ma però sebbene come parti integranti dell'esercito prussiano, pur rimanendo ai medesimi ai rispettivi Principi determinati diritti. sui contingenti medesimi. Solamente gli Stati di Sondershausen, Waldeck, Lippe e le città anseatiche sciolsero completamente soppressero intieramente i loro eserciti, contingenti, le i loro truppe ed in guisa che propri i loro sudditi vennero [ein Wort unlesbar] [ein Wort unlesbar] truppe; eserciti; dopo di che gli uomini obbligati al servizio militare negli Stati medesimi vennero puramente e semplicemente arruolati nelle truppe prussiane. In conseguenza di ciò il Sac. Prof. Giuseppe Freisen, nella sua opera sul "diritto canonico militare nell'esercito e nella flotta dell'Impero germanico" (Das Militärkirchenrecht im n Heer und Marine des deutschen Reiches nebst Darstellung des ausserdeutschen Militärkirchenwesens, Paderborn 1913, pag. 373),, [sic] partendo dal concetto che quei primi [pr] contingenti [nominati] in primo luogo non erano divenuti<,> per <in> virtù <forza del>le suaccennate convenzioni, militari milizie prussiane propriamente dette, nel in senso strettamente giuridico, sostiene sostenne che l'esercizio della giurisdizione del Vicario castrense negli Stati federati non prussiani costituisca una abuso: estensione abusiva della giurisdizione medesima: "Da somit (così egli scrive) dem katholischen Feldpropst
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über die Truppen der Bundesstaaten mit preussischer Militärverwaltung seitens des Apostolischen Stuhles keine Jurisdiktion übertragen ist, muss seine dortige Tätigkeit als eine Ueberschreitung seiner amtlichen Kompetenz bezeichnet werden". Il medesimo Autore nega anche la giurisdizione del Vicario castrense sulla marina, perché la essa apparteneva non alla Prussia, ma esclusivamente all'Impero, come anche, per l'istesso motivo, sulla cosiddetta deutsche Schutztruppe o truppa coloniale (l. c. pagg. 383-384).
"2 II º) ut omnes ac actus dubia iurisdictione positi, imprimis matrimonia coram cappellanis minoritus Germanicis in parte Borussica exercitus Germanici inita in radice sanentur."
Tale sanazione toria per gli atti posti dopo la costituzione della nuova Reichswehr è sembra del tutto necessaria. L'E. V. giudicherà se, in virtù considerazione della surriferita sentenza del Freisen, la sanatoria medesima debba estendersi ad cautelam anche ad agli atti posti con giurisdizione eventualmente dubbia dagli anteriori Vicari castrensi.
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"IIIº) ut oratori ad faciliorem sibi reddendam Vicariatus castrensis administrationem sequentes facultates tribuantur:
1º dispensandi cum subditis super impdimento mixtae religionis;
2º sanandi in radice matrimonia attentata coram officiali civili vel ministro acatholico a suis subditis cum impedimento mixtae religionis;
3º dispensandi super matrimonialibus impedimentis minoris gradus quae in can. 1042 recensentur necnun super impedimentis impedietibus, de quibus in can. 1058 ad effectum tantum matrimonium contrahendi;
4º dispensandi quoties periculum sit in mira et matrimonium nequent differri usque dum dispensatio a Sancta Sede obtineatur super impedimentis maioris gradus."
Malgrado che io abbia comunicato (secondo che come ho avuto già sopra l'onore di riferire) riferire più sopra) abbia comunicato significato al Rev. Dr Schwamborn la non essere impossibile, sec nei tempi normali, secondo l'attuale prassi della S. Sede, la concessione delle implorate facoltà
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matrimoniali, egli insiste tuttavia nella sua domanda. L'E. V. giudicherà quale accoglienza meriti questa nuova supplica.
Siccome poi il medesimo Sac. Dr Schwamborn nella sua lettera di accompagno tocca altresì la questione del diritto dei parroci cappellani militari di assistere ai matrimoni, sarebbe, a mio umile avviso, opportuno che cotesta S. Congregazione esp manifestasse la sua mente circa la permanenza (provvisoria) permanenza o meno in vigore di tale detta facoltà e, quatenus affirmative, se essa sia cumulativa cogli Ordinari ed i parroci del territorio ovvero privativa. Lo Stato prussiano, ed i giuristi protestanti (cfr. Hinschius System des kath. Kirchenrechts, II, 1878, 340) , nonché il e gli stessi Vicario castrensi, hanno sempre ritenuto quella facoltà come privativa, mentre che i Canonisti cattolici generalmente affermano essere la medesima cumulativa. Così, ad es. empio, lo Scherer, Handbuch des Kirchenrechts vol. II, p. ag.  200 nota 167, lo Schnitzer, Eherecht, pag. 297 nota 1, pag. 301 nota 1, l'Emo Gasparri, ( Tractatus canonicus de ma-
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trimonio, II N. 1111, il Wernz, Jus decretalium, t. IV 1ª p. pag. 266, ecc. Dopo la il Dec la promulgazione del Decreto "Ne temere" il l'allora Vicario Castrense Mons. Vollmar sottopose, come è ben noto all'E. V., sottopose implorò dalla S. Sede la questione che rimanessero salvi i diritti dei cappellani minori circa l'assistenza ai matrimoni, esprimendo altresì l'opinione essere det quella <tale> detta facoltà privativa. La S. C. del Concilio (1º Febbraio bruarii (1 Febr. 1908, ad VII) rispose: "Quoad cappellanos castrenses...nihil esse immutatum".
Chi Dopo di ciò, chinato
277r, unterhalb des Datums hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano vom 12. März 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 17823, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/17823. Letzter Zugriff am: 07.05.2024.
Online seit 24.06.2016.