Dokument-Nr. 18032
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 09. August 19251

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Esecuzione dell'articolo 10 § 1 lett. b capov. 2º del nuovo Concordato colla Baviera – Proposta di nomina di un Coadiutore con diritto di successione nel Capitolo cattedrale di Würzburg
Com'è ben noto all'E. V. R., in virtù dell'articolo 10 § 1 lett. b capov. 2° del Concordato colla Baviera, "per i Canonici, i quali abbiano compiuto l'età di settanta anni o non siano più abili a prestare il loro servizio, possono essere nominati, d'intesa col Governo, Coadiutori con o senza diritto di successione, i quali percepiranno gli stessi redditi dei Canonici statutari".
Conformemente a tale disposizione, il Revmo Mons. Ehrenfried, Vescovo di Würzburg, in una visita da lui fattami qui in Monaco la mattina del 6  corrente, luglio u. s., mi rappresentò le condizioni condizioni di quel Capitolo cattedrale, ove vari Canonici sono divenuti inabili a prestare il loro servizio e mi pregò d'interessarmi, pe affinché si comin-
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ciasse intanto a nominare almeno un Coadiutore. con diritto di successione. Subito mi mi intrattenni del della cosa, in assenza del Sig. Ministro del Culto, il Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger, il quale si mostrò favorevole a così giusto ed indispensabile provvedimento, aggiungendo che il sullodato Vescovo avrebbe dovuto indicare significare per quale dei Canonici membri del Capitolo egli desiderasse un tale Coadiutore. dovrebbe costì nominarsi. Mons. Ehrenfried ha indicato il Revmo Mons. Dr Francesco Emmerich, il quale, avendo già oltrepassato gli ottantatré anni di età e non potendo più né stare in piedi né camminare senza aiuto, è già da parecchi anni del tutto incapace a prestare l'opera sua. Come candidato per il posto di Coadiutore egli il più volte menzionato Vescovo ha designato proporrebbe<ne> il Vicario della Cattedrale Revmo Giovanni Strubel, ed essendo la riservato alla S. Sede di la costitu zione ire nomina dei c Coadiutori nei benefici cum vel sine futura successione riservata alla S. Sede (can. 1433), egli ha indiriz-
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zato all'Augusto Pontefice la supp qui acclusa supplica, che mi permetto rispettosamente di raccomandare alla benevola considerazione dell'E. V.
In occasione di questa nomina, si è presentata la questione dell'interpretazione dell'inciso della surriferita disposizione del surriferito succitato articolo del c Concordatario o: "d'intesa col Governo", . vale a dire In primo luogo, si è discusso cioè, si è discusso cioè se le pratiche per le previe trattative per tale intesa debba no abbiano da aver luogo fra il Governo ed il rispettivo Vescovo ovvero fra il Governo ed il Nunzio. Il Governo ritiene I Ministeri degli Esteri e del Culto ritengono Il Governo, (al quale è più agevole di opporre eventualmente resistenza al Vescovo che al Nunzio) afferma che, secondo la prassi finora in uso per per per simili casi, l'intesa l'intesa le trattative esse debbano svolgersi fra il col Vescovo, i a l quale presenta poi naturalmente cui poi poscia incombe naturalmente di presentare il compito di presentare per mezzo del Nunzio la relativa istanza alla S. Sede; ed a me sembrerebbe subordinatamente che tale metodo potrebbe essere seg praticato, tollerato, purché ai Vescovi sia data istruzione che, qualora nel caso in cui il Governo non aderis rifiutasse senza giusti motivi di ingiustamente di ammettere la costituzione nomina di un Coa-
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diutore, i Revmi Ordinari essi debbano rivolgersi rivolgersi ricorrere al Nunzio. , il quale farà valere il diritto derivante dal Concordato. Come infatti ha dimostrato la esperienza, dell'antico Concordato del 1817, massime nello scorso secolo, vi è gra pericolo che, qualora l'esecuzione delle disposizioni concordatarie è sia lasciata ai soli Vescovi, molte di esse rimangano lettera morta e si vien venga così formando e consolidando una prassi contraria ai gli desideri interessi della Chiesa.
Per ciò poi che riguarda l'oggetto dell'anzidetta "intesa col Governo", è rimasto fissato che essa concerne per sé soltanto la necessità od opportunità della costituzione del Coadiutore, rimanendo la scelta libera scelta persona del candidato riservata alla libera scelta della S. alla Santa Sede. Nella lettera diretta di el Sig. Ministro del Culto al Revmo Mons. Vescovo di Würzburg in data del 4 corrente, di cui V. E. troverà copia parimenti qui compiegata, il Dr Matt si limita ad esprimere soltanto il desiderio che, nell'interesse delle finanze dello Stato, il sullodato sunnominato Vescovo nell'interesse delle finanze dello Stato,
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raccomandi alla S. Sede per l'ufficio di Coadiutore un ecclesiastico, dal quale per la sua età e le sue condizioni di salute possa attendersi una collaborazione il più possibile lunga nell'amministrazione diocesana.
Nel sottoporre pertanto quanto sopra al superiore giudizio dell'E. V., m'inchino
117r, links oberhalb des Empfängers hds. von unbekannter Hand,, vermutlich von einem Nuntuaturangestellten, notiert: "C".
1Unrspünglich angegebenes Datum "31 Luglio 1925" hds. von Pacelli korrigiert.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 09. August 19251, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18032, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18032. Letzter Zugriff am: 03.05.2024.
Online seit 24.06.2016, letzte Änderung am 10.09.2018.