Dokument-Nr. 18052
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele
[Berlin], 15. Februar 1925

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulle "Bestimmungsmensuren" in uso nelle Università della Germania
Insieme all'Esposto dell'Emo Sig. Cardinale Vescovo di Breslavia circa le cosiddette "Bestimmungsmensuren" in uso nelle Università della Germania, mi pervenne il che qui accluso compio il dovere di ritornare all'E. V. R., qui accluso, mi pervenne il venerato Dispaccio N. 2341/22 del 19 Dicembre s. a., col quale l' l'E. V.R. mi ordinava di riferire su tale argomento materia a cotesta S. Congregazione, esprimendo in pari tempo il mio umile avviso al riguardo.
Prima di entrare nell'argomento, sarà forse conveniente di far precedere qualche notizia sulla carattere natura ed i caratteri della "Bestimmungsmensur".
1º) Quanto al nome si dice "Bestimmungsmensur" ossia duello obbligatorio, perché in Germania tutti i membri delle corporazioni
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di studenti, ove essa è in uso, debbono compierne un certo numero. Si battono in duello nella "Bestimmungsmensur" per lo più amici con amici. Sotto questo rispetto la "Bestimmungsmensur" trovasi in opposizione al cosiddetto duello di "contrahage" ("Kontrahagemensur" o "Schwere Mensur"), in cui l'offeso sfida l'offensore per ottenere soddisfazione.
2º) L'arma, che si adopera comunemente nella "Bestimmungsmensur" chiamasi "Schläger" o "Haurapier" (secondo la terminologia dei moralisti "parvus quidam culter") ed ha la forma di una spada diritta e sottile colla impugnatura circondata da un guardamano. La lama, il cui peso è molto minore di quello di una spada comune, è lunga 80-90 cm., larga 1 cm., - presenta nella sezione trasversale la forma di un cuneo, con superficie supe-
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riore larga 3 mm., - è quasi per tutta la lunghezza ottusa ed ha soltanto verso la punta un corto taglio vivo. Gli accademici impiegano quest'arma, secondo determinate regole, per dare colpi non di punta, ma di taglio.
In questi combattimenti per lo più non vi è pericolo di ferite gravi, essendo la parte inferiore del corpo, le braccia, le ascelle, il collo, spesso anche gli occhi, gli orecchi, il naso, il mento, la gola ben protetti per mezzo del cosiddetto "Pauckwichs" [sic]. Così l'arma, sebbene per sé atta a ferire gravemente, tuttavia di fatto nelle circostanze concrete è inabile a produrre tale effetto. D'altra parte, manca anche l'intenzione di uccidere o di ferire gravemente. Ciò a cui si mira è di sfregiare e o di essere sfregiato e di educare i giovani al coraggio ed al sangue freddo. Se
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Se quindi in qualche caso isolato (come di fatto è talvolta avvenuto) si hanno a deplorare gravi ferite od anche la morte, ciò è per accidens. Con questo nondimeno non si vuole affermare che tutte assolutamente le "Bestimmungsmensuren" siano senza pericolo di grave ferita. Così, per esempio, a quanto mi è stato riferito da alcuni, in talune corporazioni di studenti le tempie non sarebbero protette se non dopo che sono state ferite una volta.
Nel duello di "contrahage" invece il corpo rimane senza il "Pauckwichs", indifeso o in tutto o in parte, e quindi naturalmente la medesima arma può allora causare gravi ferite. Alcune volte poi si adoperano anche armi per sé stesse più pericolose.
3º) Quanto al numero degli studenti delle Università (e delle rimanenti alte scuole), che esercitano la "m Mensur", può notarsi: quanto
Le corporazioni degli studenti universi-
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tari in Germania comprendono complessivamente forse un quinto di tutti coloro, che frequentano le alte scuole, e si dividono in
Associazioni cattoliche: contrarie ad ogni genere di duello (esse contano attualmente 15.000 studenti e 30.000 antichi universitari),.
Associazioni cristiane: in teoria interconfessionali; praticamente ne fanno parte quasi soltanto protestanti. Anch'esse respingono ogni duello.
Associazioni dette "Satisfaktionsverbindungen": non esercitano la "Bestimmungsmensur", ma esigono il vero e proprio duello di "contrahage", qualora se ne presenti il caso (vale a dire se lo studente sia offeso egli stesso e o venga sfidato).
Associazioni duellanti ("Schlagende Verbindungen") nel senso stretto: esse impongono un obbligo assoluto riguardo alla "Bestimmungsmensur", condizionato (come sopra) riguardo rispetto al duello di "contrahage".
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Queste associazioni duellanti formano i due terzi di tutte le corporazioni universitarie e quindi comprendono circa un settimo di tutti gli studenti. - Gli studenti cattolici o non appartengono a nessuna simile corporazione ("Freie Studentenschaft") o sono iscritti alle associazioni cattoliche o alle associazioni duellanti. In queste ultime essi sono bensì relativamente pochi, tuttavia benché sebbene in realtà più numerosi di quel che comunemente si creda, ed entrandovi o a farne parte sia per antica tradizione di alcune famiglie, sia anche perché lo ritengono necessario od utile per fare la loro carriera.
Ciò premesso, tutti i cattolici sono d'accordo sui tre seguenti punti:
1º) Tutti indistintamente i duelli, i quali importano pericolo di morte, di
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mutilazione o di grave ferita, - siano essi "Bestimmungsmensuren" o duelli di "contrahage" - cadono sotto la e censura pene del can. 2351.
2º) Anche il duello, il quale importa per sé soltanto il pericolo di ferita leggiera, - quale è per lo più la "Bestimmungsmensur" - non è illecito. lecito. Ciò deriva a) dalla natura stessa di tale azione, la quale viola è contro il quinto comandamento, e b) principalmente dalla relazione della "Bestimmungsmensur" col duello grave. Lo studente, infatti, come si è già sopra accennato, entrando in un'associazione duellante, si obbliga alla "Bestimmungsmensur" assolutamente, al duello grave condizionatamente, di guisa che la prima è quasi una preparazione al secondo, come ebbe fu venne già sapientemente a rileva re to cotesta S. Congregazione nella "Disceptatio Synoptica" premessa alla risoluzione di cotesta S. Congregazione del 9 Agosto 1890:
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"Haec effera certamina...viam ad gravira duella cum periculo occisionis et mutilationis sternunt" (Acta S. Sedis, vol. 23 pag. 238).
3º) L'ingresso di studenti cattolici nelle associazioni duellanti è non solo illecito, non è lecito, come apparisce dalle suesposte considerazioni, ma è anche gravemente nocivo, in quanto che, dominando in esse l'indifferentismo religioso ed il libertinaggio, i quelli, i coloro, i quali entrano a farne parte, secondo che prova la universale esperienza, perdono quasi sempre la fede ed i buoni costumi.
Ma qui sorge il quesito proposto dall'Emo Sig. Cardinale Bertram a nome dei Vescovi della Germania, se cioè anche la "Bestimmungsmensur", che si fa con pericolo soltanto di ferita leggiera, sia, in quanto tale, un vero duello nel senso del can. 2351 e per conseguenza cada sotto la e censura. pene ivi comminate. A questa domanda rispondono diversamente due opposte sentenze.
La prima sentenza risponde affermativamente in base al seguente argomento:
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La S. Congregazione del Concilio nelle risoluzioni del 9 Agosto 1890, (Acta S. Sedis, vol. 23 pagg. 234-243) e del 10 Febbraio 1923 (Acta Apostolicae Sedis vol. 15 pagg. 154-156) ha dato una decisione per tutte le "Bestimmungsmensuren", quindi anche per quelle, - e tali, del resto, esse sono di fatto nella massima parte dei casi, - che importano soltanto un pericolo di lesione ferita leggiera (cfr. la citata Disceptatio Synoptica, l. c. pag. 235). Ora la prelodata S. Congregazione ha equiparato dette "Bestimmungsmensuren" ai veri duelli nel senso canonico (Acta S. Sedis, l. c. pag. 242). Dunque tutte le "Bestimmungsmensuren", e per conseguenza anche quelle con pericolo soltanto di ferita leggiera, sono veri duelli nel senso canonico e cadono perciò sotto la e censura. relative pene.
Contro tale ragionamento così invece argomenta la seconda ed opposta sequenza:
1º) Secondo la risoluzione della S. Con-
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gregazione del Concilio del 9 Agosto 1890, perché si abbia un vero duello non è necessario che esso sia fatto per ira o vendetta, né che importi pericolo di morte o di mutilazione, ma, qualunque possa essere la intenzione dei duellanti, basta che vi sia pericolo di ferita. Tutto dunque dipende dalla questione se al concetto di vero duello sia essenziale il pericolo di ferita grave o se invece sia sufficiente soltanto quello di ferita leggiera.
Ora la maggior parte dei più rino rinomati Canonisti e Moralisti, l anche dopo la più volte citata risoluzione del 1890, richiedono per il vero duello che nel caso concreto vi sia pericolo di ferita grave (cfr., fra gli altri, Ballerini-Palmieri, Opus theologicum morale, II pag. 688 n. 927 (1); Wernz, Ius decretalium (1913), VI pag. 376 nn. n. 377 e e [sic] pag. 379 n. 379; Bucceroni, Institutiones, Theol. Mor., I n. 746; Génicot-Salsmans, Theol. Mor., I, nn. 379 e 381; Vermeersch, Theol. Mor., II n. 610; Billuart, Summa S. Thomae, III pag. 681; Prümmer, Manuale, II pag. 113 n. 124; Lehmkuhl,
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Theol. Mor., I (12 ed.), I, nn. 1014 e 1017; Noldin, De praeceptis, II n. 347; Arregg Arregui, Summarium, n. 244; Laurentius, Institutiones iuris ecclesiast., n. 554, ecc. ecc.). Se invece vi è pericolo soltanto di ferita leggiera, i succitati Autori affermano che, sotto questo punto di vista, il duello è soltanto peccato veniale e non cade sotto la censura.
D'altra parte, - proseguono i sostenitori di questa seconda sentenza, - non si può supporre che la S. Congregazione del Concilio abbia voluto riprovare la dottrina comune di tutti questi Autori. Si deve dunque ammettere che la medesima S. Congregazione sia partita dal presupposto trattarsi di duelli con pericolo di ferita grave. - 2º) Ciò Tale supposizione sembra, anzi potersi dedurre del resto, [apertamente] dedurre confermata dalle parole stesse della "Disceptatio Synoptica" (l. c. pag. 238). In essa infatti si adotta espressamente la definizione del duello data dal P. Lehmkuhl: "Duellum
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dicitur pugna singularis, ex condicto, armis ad occidendum sive graviter vulnerandum aptis", e si aggiunge: "Ceterum haec definitio in re est communis inter auctores...iamvero cuncta huius definitionis elementa in casu, de quo agimus, verificantur. Licet enim non adsit periculum occisionis nec proprie dictae mutilationis, adest tamen certum vulneris periculum: quod sufficere videtur ut duellum proprie dictum haec scholariorum pugna censeatur". Queste parole, - sempre a giudizio dei difensori della seconda sentenza, - non sembrano messe in rapporto colla surriferita definizione del duello, non sembrano lasciare alcun dubbio che la S. Congregazione del Concilio abbia come presupposto il pericolo di ferita grave e che, essendo questa consider una la dottrina incontestata, comune quindi non abbia quindi neppur toccato la questione della ferita leggiera.
D'altra parte, la risoluzione della S. Congregazione del Concilio del 10 Febbraio 1923 afferma soltanto "nihil per Codicem iuris canonici esse de valore resolutionis Sacrae Congregationis Consilii 9 augusti 1890 detractum". Il problema quindi rimane immutato.
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Per questi motivi i fautori della seconda sentenza ritengono che le "Bestimmungsmensuren" non si possano con pericolo di ferita soltanto leggiera non potrebbero possono, in quanto tali, dirsi sottoposte alla e censura pene del can. 2351 senza una interpretazione estensiva della legge penale, contrariamente la quale il che tuttavia però contraddice rebbe alla disposizione del canone 2219 §§ 1 e 3. La Essi ammettono tuttavia che la Chiesa potrebbe ben tuttavia ben decretare decretare tale estensione, sia perché le "Bestimmungsmensuren", come si è veduto, viam ad graviora duella sternunt, sia per ragione dello scandalo e per tener lontani i giovani cattolici dalle Associazioni duellanti.
Non sarà infine inutile di qui citare qualcuno dei degli Autori, i quali, anche dopo la risoluzione del 9 Agosto 1890, tengono questa seconda sentenza

Da quanto si è ciò, che si è sopra riferito, sembra, parmi pot a mio subordinato amente parere, potersi concludere quanto appresso:
1º) Circa la questione, se anche le quelle "Bestimmungsmensuren", con che le quali escludono per sé ogni pericolo di grave ferita, siano veri duelli, disputano i Dottori, gli argomenti per i Cattolici in Germania e la
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sentenza negativa, , sia per la fraz il valore intrinseco de gli argomenti, che vengono per essa adotti [sic], adotti in suo favore sia per l'autorità degli Autori, che la sostengono, non sembrano prive a di ogni probabilità.
2º) Stante Ammesso questo dubium iuris, sembra dubbia, e quindi praticamente nulla sarebbero dubbie, e quindi praticamente nulle, anche la e censura pene sancita e nei canoni 2351, 984 n.
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e 1240-1241. , nonché la irregolarità proveniente dall'infamia iuris a norma del can. 984 n. 5.
3º) Ciò però non esclude, anzi parrebbe, a mio modesto avviso, opportuno che la S. Sede, almeno per i gravi motivi estrinseci suaccennati, proibisca positivamente ed esplicitamente e chiaramente anche le anzidette "Bestimmungsmensuren" con pericolo di ferita soltanto leggiera, decretando che cadono anche esse pure sotto le pene suindicate.
Chinato
(1)"...Si non sit periculum nisi levis vulneris, non erit censendum huius modi duellum (veniale, quatenus duellum) prohibitum sub excommunicatione, quae requirit culpam gravem."
61r, oben links hds. in blauer Farbe von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele vom 15. Februar 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18052, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18052. Letzter Zugriff am: 09.05.2024.
Online seit 24.06.2016.