Dokument-Nr. 18224
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 16. April 1925

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Per la esecuzione dell'art. 14 § 1 del Concordato bavarese - Progetto di regolamento o decreto per decreto circa le liste dei candidati all'Episcopato.
Come è ben noto all'E. V. R., l'articolo 14 § 1 del nuovo Concordato bavarese stabilisce quanto segue:
"La nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi spetta in tutta libertà alla Santa Sede. Verificandosi la vacanza di una Chiesa arcivescovile o vescovile, il rispettivo Capitolo sottoporrà direttamente alla Santa Sede una lista di candidati degni dell'ufficio episcopale e idonei a reggere la vacante diocesi, tra i quali, come pure tra quelli suggeriti dai Vescovi e dai Capitoli bavaresi, nelle rispettive liste triennali, la Santa Sede si riserva libera scelta...".
L'E. V. si degnò di darmi nello scorso Gennaio in Roma l'incarico di preparare un progetto di de regolamento o decreto
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per la esecuzione di questo del surriferito paragrafo. Nel medesimo In esso questo sono previste tre liste: 1º) Lista triennale dei Vescovi, 2º) Lista triennale dei Capitoli (cattedrali), 3º) Lista del rispettivo Capitolo sede vacante. Mi è sembrato quindi più conveniente di preparare tre separati e completi progetti di decreto per ognuna delle anzidet predette summenzionate liste, (Allegati I, II e III) anziché ri di riunire il tutto in un solo decreto con eventuali richiami a numeri precedenti, disposizioni, il che giacché ciò avrebbe reso, se non erro, più complicato e men chiaro l'intiero regolamento e sarebbe inoltre riuscito particolarmente praticamente assai incomodo, dovendosi prima della votazione nella e rispettiva riunione i dei Vescovi e dei Capitoli leggere il rispettivo decreto ("Postea hoc regulae ad electionem faciendam legendae erunt").
Nella compilazione del primo decreto "circa proponendos ad episcopale ministerium per Episcopos Bavaricos pro dioecesibus Bavariae quolibet triennio" per Episcopos Bavaricos", ho preso naturalmente
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per modello i decreti già emanati dalla S. Congregazione Concistoriale per altre ragioni, vale a dire: pro Foederatis Americae Septentrionalis Statibus (Acta Apostolicae Sedis, vol. VIII, 1916, pag. 400-404), pro Cand Canadensi dominio et Terrae Novae insulis (ib., vol. XI, 1919, pag. 124-128), pro Scotia (ib., vol. XIII, 1921, pag. 13-16), pro Brasilia (ib., pag. 222-225), pro Mexicana Repubblica (ib., pag. 379-382), e pro dioecesibus ritus latini in Polonia (ib., pag. 430-432), salvo le mutazioni richieste dalla particolare situazione della Baviera e soprattutto dalle disposizioni del Concordato. - Per ciò invece che concerne i due altri decreti relativi alle liste dei Capitoli cattedrali, non vi è, almeno per quanto io sappia, alcun esempio. Il mio primo pensiero era stato di applicare adottare, analogamente ad essa, mutatis mutandis, le stesse disposizioni del primo decreto per i Vescovi; ma mi è poi sembrato necessario di dover abbandonare tale
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idea in considerazione per ragione a mo in considerazione del grave serio pericolo, per non dire della certezza (come si sa per esperienza)<)> in materie analoghe) di gravi indiscrezioni, che colla [predetta] applicazione di quelle norme norme ai Capitoli, Canonici, - 84 in tutta la Baviera - molti dei quali (essi sono ben 84 in tutta la Baviera, molti dei quali sono di età assai avanzata ed incauti, -) si avrebbero [sic] avute sarebbero verificate si avrebbero a lamentare in materia così delicata. di deplorevoli indiscrezioni, che che si avrebbero [sic] avute si sarebbero avute in materia così delicata, se si pensi al considerevole numero grande dei membri dei Capitoli cattedrali, dei quali molti vecchi e non cauti. Il miglior metodo per evitare, tutelare in quanto sia possibile, ogni violazione di segreto, evitare il più possibile mente il la divulgazione dei nomi dei di notizie sui candidati, sarebbe forse stato che ogni Canonico avesse scritto in una scheda chiusa scrivesse in un'apposita scheda il nome i dei candidati, degli ecclesiastici, da che intendesse di proporre, e consegnasse facesse poi la relativa pervenire la scheda stessa chiusa e sigillata al Preside del Capitolo, che il quale dovrebbe alla sua volta trasmetterla insieme colle altre alla S. Sede. In tal guisa nessun Canonico avrebbe saprebbe Ma mi è sembrato che ciò non avrebbe potuto apparire come non del tutto conforme ai termini della succitata disposizione concordataria, la q che parla di liste dei Capitoli, mentre coll'accennato modo si avrebbero avuto piuttosto liste dei singoli Canonici. Ho cercato quindi di costruire un sistema
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intermedio, il quale, pur salvando il concetto della lista del Capitolo, riducesse al minimo necessario le possibili cause di od occasioni od occasioni di indiscrezioni. L'E. V. giudicherà se e come la Perciò sono rimastei soppressiei nei nel progetto dei decreti secondo e terzo gli elenchi dei candidati, che secondo nel il primo decreto (nn. 2-7) vengono rimessi prima al Preside della Conferenza episcopale e poi ai singoli Vescovi Prelati, a norma del primo decreto (nn. 2-7), poi, la co ri (cfr. il primo decreto nn. 2-7), come pure la discussione, che deve aver luogo nella riunione dei Vescovi (n. 11); (ib. n. 11), mentre, d'altra parte, è stata aggiunta nei decreti secondo e terzo la pena di scomunica ipso facto incurrenda et Romano Pontefici specialiter modo reservata per coloro che violassero l'ingiunto segreto. Che anzi l'Emo Sig. Cardinale Faulhaber, Arcivescovo di Monaco, cui ho mostrato riservatamente gli anzidetti i progetti di di in discorso per conoscere il suo parere al riguardo, desidererebbe proporrebbe che, anche prima della precedentemente alla Conferenza dei Vescovi e della sessione ed alla riunione dei Capitoli, i nelle quali dovranno essere fissate le
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prime liste, triennali, i Vescovi ed i Capitoli medesimi si radunino per prendere conoscenza del dei rispettivi decreti e subito si obblighino sotto giuramento ad fare sub osservare mantenere il segreto [sic] anche nelle prime investigazioni. Ciò non dovrebbe essere messo nel testo dei decreti stessi, ma in una Istruzione a parte. - Sarebbe p Sarebbe poi, a mio umile avviso, più conveniente consigliabile che detti decreti non venissero resi di pubblica ragione, ma fossero mantenuti riservati. sub secreto.
Nel progetto dei decreto i secondo e terzo si prescriverebbe stabilisce per fissare un qualche limite (dato il numero rilevante dei membri dei Capitoli) che ogni Canonico non possa proporre più di tre candidati. Dubito, tuttavia, se questo numero sia sufficiente specialmente per ciò che riguarda il secondo decreto delle liste triennali, le quali debbono abbracciano re candidati per tutte le otto diocesi della Baviera. L'E. V. giudicherà quindi se e come quel numero possa essere accresciuto, aumentato, per es. fino a cinque, il che porterebbe anche una
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maggior larghezza e libertà di scelta per la S. Sede.
Dopo di ciò, chinato
58r, links oberhalb des Empfängers hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 16. April 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18224, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18224. Letzter Zugriff am: 04.05.2024.
Online seit 24.06.2016.