Betreff
Sulla facoltà dei cappellani delle prigioni di assistere ai matrimoni
dei carcerati
Insieme all'Esposto dell'Eminentissimo Sig. Cardinale Bertram,
Vescovo di Breslavia, che
qui accluso
qui accluso
compio il dovere di ritornare
all'E. V.,
qui accluso,
m
Mi pervenne regolarmente il venerato Dispaccio
dell'E. V. R. N. 2529/25 del 15 Maggio p. p., col quale
con cui l'E. V. R. mi ordinava di esprimere il mio umile
parere circa l'Esposto - che compio il dovere di ritornare qui accluso
- indirizzato a cotesta S. Congregazione dall'Emo Sig. Cardinale Bertram a
nome dei Vescovi della Germania, i quali i quali fanno parte della Conferenza di
Fulda
È da ricordare innanzi tutto che l'articolo 141 della Costituzione germanica del
1919 ha lasciato alla Chiesa la possibilità dell'esercizio del culto
e del ministero ecclesiastico
negli ospedali. In
nelle carceri, ed in tal guisa sono stati
potuti92v
mantenere in esse
nelle medesime
in esse i relativi cappellani.
(Strafanstaltspfarrer),
la cui nomina,
i quali,
in quanto [sic]
essi sono impiegati dello Stato,
è fatta
essi, vengono nominati
dalle
Di essi
questi alcuni vi esercitano la cura
della anime
ivi il sacro ministero
nelle come ufficio principale (hauptamtlich) - e ciò si verifica nelle
prigioni di maggiore importanza -; essi
essi,
i medesimi, in quanto funzionari dello Stato, vengono nominati
dalle competenti Autorità governative d'intelligenza col Vescovo, mentre che questo
il quale da parte sua conferisce loro l'ufficio ecclesiastico e
l'ufficio ecclesiastico e
la cura delle anime
le necessarie facoltà. In
A
altri casi
invece lo [fanno] nelle case di pena,
- e ciò ha luogo ordinariamente nelle prigioni
carceri
carceri, ove suole essere minore il numero dei cattolici - lo fanno
vi
esercit
esercitano la cura delle anime viene affidata
soltanto come ufficio accessorio (nebenamtlich) -
affidato cioè ad ecclesiastici che hanno già
a sacerdoti, che hanno già un altro officio principale, ad esempio
a maestri di religione nelle scuole superiori, ecc.
La situazione giuridica di detti cappellani in Germania non è
stata tuttavia però nel passato
sinora del tutto chiara ed uniforme. La Conferenza vescovile di
Fulda dell'Agosto 1922 (cfr. Protocollo pag. 13 n. 61) stabilì al riguardo quanto
segue:
In considerazione di una proposta degli ecclesiastici, i quali esercitano la cura delle anime
il sacro ministero nelle prigioni come ufficio
principale (hauptamtlich), la Conferenza decide decide:
a) I
sacerdoti che con cura d'anime nelle prigioni "hauptamtlich" ricevono il
titolo di parroci (Pfarrer).
b) I Vescovi delegano servatis
servandis93r
i sacerdoti aventi cura d'anime nelle prigioni relativamente all'
per l'assistenza ai
matrimoni ad universitatem causarum, a condizione che abbia luogo una intesa col parroco di
origine o col parroco del domicilio circa l'assenza di impedimenti matrimoniali o di altre
diff
contrarie
obbiezioni.
altre
i
difficoltà ostacoli.
c) Il battesimo dei figli di donne o ragazze
carcerate deve aver luogo nella chiesa parrocchiale del luogo ed essere d'ordinario
amministrato dal cappellano della dal sacerdote, che esercita la cura della anime
nella prigione.
d) I sacerdoti con cura d'anime nelle prigioni debbono essere invitati
alle conferenze del decanato ed ad
alle altre riunioni, ed hanno nelle deliberazioni diritto di voto,
se si tratti di affari di comune interesse".
In conformità di ciò ed
in base al canone 45
64 § 2, in alcune
diocesi gli Or i Vescovi hanno sottratto
sottratto le carceri dalla
dalla giurisdizione parrocchiale.
Così93v
ad esempio, il Sinodo diocesano di Paderborn del 1922
decretò quanto appresso:
"Gli Istituti civili ed ecclesiastici, come carceri, asili
istituti di beneficenza, case di salute per malattie mentali, ove
siano deputato
i "hauptamtlich" un sacerdote
i per la cura delle anime, vengono
dal Vescovo a norma dal Vescovo a norma del can. 464 § 2 e dietro
domanda motivata sottratti dalla cura del parroco. I Detti sacerdoti portano il
titolo di "parroco
i". Essi prendono
parte alle conferenze dei parroci ed hanno fra
di e
i me
di loro
fra i medesimi la precedenza secondo l'epoca della loro loro
nomina (can. 105
6 nn. 3 e
6).
"I loro diritti e doveri ecclesiastici sono det determinati in particolare
dal mandato del Vescovo. - Anche questi parroci sottostanno nell'esercizio del loro ufficio
ecclesiastico (specialmente per ciò che riguarda il culto le funzioni del culto, la
cura delle anime, l'istruzione religiosa) alla ispezione ed alla visita del Vescovo
(can. 343 e 344).94r
I parroci "hauptamtlich"
nelle carceri sono autorizzati per l'assistenza ai matrimoni ad universitatem causarum. Il
battesimo dei figli di donne e ragazze carcerate deve tuttavia aver luogo nella chiesa
parrocchiale del luogo e deve essere amministrato ordinariamente dal cappellano della
prigione".
In altre diocesi invece le prigioni non sono esenti
dalla giurisdizione parrocchiale, come
ad es.
in
è,
quale
(ad esempio, la casa di pena
il grande penitenziario di Bruchsal nel Baden)
, e ciò sia nel caso in cui il cappellano vi
eserciti la cura delle anime come ufficio principale, sia anche come ufficio
accessorio.
Ciò premesso, sembrami subordinatamente
che
per parlare innanzi tutto
n
delle prigioni esenti dalla
giurisdizione parrocchiale, i relativi cappellani curati assisterebbero validamente ai
matrimoni dei carcerati,
senza delegazione del parroco o dell'Ordinario tuttavia "dummodo constet ipsis
commissam fuisse plenam potestatem parochialem" (S. C. Conc., 1 Febr. 1908,
ad X). Ora non sembra, salvo errore, che ciò siasi
verifichi
almeno finora, verificato nel caso attuale. Ed invero l'Emo Sig.
Cardinale Bertram parla in generale di carcere, "qui jacet intra
fines parochiae proprie dictae, ita ut incarcerati et officiales carceribus servientes non efforment separatam parochiam legitime cum pleno jure
erectam, sed communitatem in districtu parochiae domiciliantem", ed aggiunge
che94v
"civilia jura publica incarceratorum communitatem habent
tamquam veram quasiparochiam, licet e jure canonico vix possint titulo verae parochiae
ornari". Il fatto, poi, che,
i
secondo la succitata deliberazione della Conferenza di Fulda del 1922,
i Revmi Vescovi hanno creduto di dover delegare i cappellani curati
anche esenti (come nell'esempio della diocesi di Paderborn,
o "parroci" delle prigioni,
anche esenti (come nell'esempio della diocesi di Paderborn,
all'
d assistenza
ere ai
dei matrimoni conferma, se non erro,
che essi non li ritenevano come plena potestate parochiali [praediti
os], giacché in
tal
que altrimenti una
quella
tale delegazione sarebbe stata superflua. D'altra parte, una
delegazione generale non può essere data a norma
in virtù del can. 1096 § 1 se non ai vicarii
cooperatores; ora sembr
erebbe
a
dubbio
sembra alquanto
sembra
parrebbe incerto che come tali di possano essere considerati
ritenuti
gli anzidetti cappellani,
esenti
i cappellani in discorso, i quali, essendo
in quanto esenti, non [pare]
sembra
pare che subsint
parocho
a norma del
conformemente al can. 476 § 7. Si
pPotrebbe quindi, se non erro,
m'inganno, sorgere qualche dubbio circa la validità dell'anzidetta
delegazione.
Altr Diverso sarebbe invece, a
mio95r
subordinato avviso, il caso dei cappellani "hauptamtlich", ma non esenti. Questi, sebbene, la
secondo l'Esposto in esame, siano anch'essi considerati dallo Stato
come veri parroci e vogliano essere indipendenti e spesso anche
anzi praticamente lo siano, pure, a norma del diritto canonico,
dipendono dal parroco e possono
ed hanno
e sembrano quindi avere il carattere di
vicarii cooperatores pro determinata paroeciae parte
(cfr. can. 476 § 2).
e varrebbe quindi in tal caso
In tal caso perciò varrebbe la delegazione ad universitatem causarum generale data dai
l'
Vescovi.
Ordinario.
Questo per il passato. Per l'avvenire sarebbe forse
opportuno che i Revmi Vescovi dichiarassero
chiaramente costituissero e dichiarassero i
cappellani curati esenti come veri parroci, ai quali quindi competerebbe in forza del diritto la facoltà di assistere ai matrimoni,
mentre
che per i
i cappellani "hauptamtlich" non esenti,
, "hauptamtlich"
da considerarsi espressamente come vicarii cooperatores per la prigione,
rimarrebbe il sistema
della delegazione generale.
Chinato
Rimane Resta a consi-95v
derare
infine
la
la una
terza classe
categoria di cappellani delle prigioni, quelli cioè non esenti e
che esercitano tale ufficio "nebenamtlich". Questi possono essere, come si è
accennato, maestri di religione, beneficiati, o si ecc., e spesso
non di rado
talvolta non fanno parte del clero della parrocchia né risiedono
nella medesima.
(cfr. can. 476 § 5). Potrebbe quindi sembrar dubbio, se essi siano veri
vicarii cooperatores
(cfr. can. 476 § 5) e se quindi possano avere la
delegazione generale, e se sia invece necessaria una speciale delegazione per ogni
matrimonio. caso.
Nel sottomettere quanto sopra al superiore giudizio
dell'E. V., m'inchino
92r, oberhalb des Empfängers hds. in roter Farbe von unbekannter Hand, vermutlich
von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C"; unterhalb der Datumszeile hds. von
Pacelli notiert: "N.B. - La risposta della S. C. del Concilio trovasi nel
Kirchliches Amtsblatt della diocesi di Breslavia del 20 Febbraio
1926".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele vom 22. Juli 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18241, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18241. Letzter Zugriff am: 06.05.2024.