Dokument-Nr. 18241
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele
[München], 22. Juli 1925

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulla facoltà dei cappellani delle prigioni di assistere ai matrimoni dei carcerati
Insieme all'Esposto dell'Eminentissimo Sig. Cardinale Bertram, Vescovo di Breslavia, che qui accluso qui accluso compio il dovere di ritornare all'E. V., qui accluso, m Mi pervenne regolarmente il venerato Dispaccio dell'E. V. R. N. 2529/25 del 15 Maggio p. p., col quale con cui l'E. V. R. mi ordinava di esprimere il mio umile parere circa l'Esposto - che compio il dovere di ritornare qui accluso - indirizzato a cotesta S. Congregazione dall'Emo Sig. Cardinale Bertram a nome dei Vescovi della Germania, i quali i quali fanno parte della Conferenza di Fulda (1)
È da ricordare innanzi tutto che l'articolo 141 della Costituzione germanica del 1919 ha lasciato alla Chiesa la possibilità dell'esercizio del culto e del ministero ecclesiastico negli ospedali. In nelle carceri, ed in tal guisa sono stati potuti
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mantenere in esse nelle medesime in esse i relativi cappellani. (Strafanstaltspfarrer), la cui nomina, i quali, in quanto [sic] essi sono impiegati dello Stato, è fatta essi, vengono nominati dalle Di essi questi alcuni vi esercitano la cura della anime ivi il sacro ministero nelle come ufficio principale (hauptamtlich) - e ciò si verifica nelle prigioni di maggiore importanza -; essi essi, i medesimi, in quanto funzionari dello Stato, vengono nominati dalle competenti Autorità governative d'intelligenza col Vescovo, mentre che questo il quale da parte sua conferisce loro l'ufficio ecclesiastico e l'ufficio ecclesiastico e la cura delle anime le necessarie facoltà. In A altri casi invece lo [fanno] nelle case di pena, - e ciò ha luogo ordinariamente nelle prigioni carceri carceri, ove suole essere minore il numero dei cattolici - lo fanno vi esercit esercitano la cura delle anime viene affidata soltanto come ufficio accessorio (nebenamtlich) - affidato cioè ad ecclesiastici che hanno già a sacerdoti, che hanno già un altro officio principale, ad esempio a maestri di religione nelle scuole superiori, ecc.
La situazione giuridica di detti cappellani in Germania non è stata tuttavia però nel passato sinora del tutto chiara ed uniforme. La Conferenza vescovile di Fulda dell'Agosto 1922 (cfr. Protocollo pag. 13 n. 61) stabilì al riguardo quanto segue:
In considerazione di una proposta degli ecclesiastici, i quali esercitano la cura delle anime il sacro ministero nelle prigioni come ufficio principale (hauptamtlich), la Conferenza decide decide:
a) I sacerdoti che con cura d'anime nelle prigioni "hauptamtlich" ricevono il titolo di parroci (Pfarrer).
b) I Vescovi delegano servatis servandis
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i sacerdoti aventi cura d'anime nelle prigioni relativamente all' per l'assistenza ai matrimoni ad universitatem causarum, a condizione che abbia luogo una intesa col parroco di origine o col parroco del domicilio circa l'assenza di impedimenti matrimoniali o di altre diff contrarie obbiezioni. altre i difficoltà ostacoli.
c) Il battesimo dei figli di donne o ragazze carcerate deve aver luogo nella chiesa parrocchiale del luogo ed essere d'ordinario amministrato dal cappellano della dal sacerdote, che esercita la cura della anime nella prigione.
d) I sacerdoti con cura d'anime nelle prigioni debbono essere invitati alle conferenze del decanato ed ad alle altre riunioni, ed hanno nelle deliberazioni diritto di voto, se si tratti di affari di comune interesse".
In conformità di ciò ed in base al canone 45 64 § 2, in alcune diocesi gli Or i Vescovi hanno sottratto sottratto le carceri dalla dalla giurisdizione parrocchiale. Così
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ad esempio, il Sinodo diocesano di Paderborn del 1922 decretò quanto appresso:
"Gli Istituti civili ed ecclesiastici, come carceri, asili istituti di beneficenza, case di salute per malattie mentali, ove siano deputato i "hauptamtlich" un sacerdote i per la cura delle anime, vengono dal Vescovo a norma dal Vescovo a norma del can. 464 § 2 e dietro domanda motivata sottratti dalla cura del parroco. I Detti sacerdoti portano il titolo di "parroco i". Essi prendono parte alle conferenze dei parroci ed hanno fra di e i me di loro fra i medesimi la precedenza secondo l'epoca della loro loro nomina (can. 105 6 nn. 3 e 6).
"I loro diritti e doveri ecclesiastici sono det determinati in particolare dal mandato del Vescovo. - Anche questi parroci sottostanno nell'esercizio del loro ufficio ecclesiastico (specialmente per ciò che riguarda il culto le funzioni del culto, la cura delle anime, l'istruzione religiosa) alla ispezione ed alla visita del Vescovo (can. 343 e 344).
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I parroci "hauptamtlich" nelle carceri sono autorizzati per l'assistenza ai matrimoni ad universitatem causarum. Il battesimo dei figli di donne e ragazze carcerate deve tuttavia aver luogo nella chiesa parrocchiale del luogo e deve essere amministrato ordinariamente dal cappellano della prigione".
In altre diocesi invece le prigioni non sono esenti dalla giurisdizione parrocchiale, come ad es. in è, quale (ad esempio, la casa di pena il grande penitenziario di Bruchsal nel Baden) , e ciò sia nel caso in cui il cappellano vi eserciti la cura delle anime come ufficio principale, sia anche come ufficio accessorio.

Ciò premesso, sembrami subordinatamente che per parlare innanzi tutto n delle prigioni esenti dalla giurisdizione parrocchiale, i relativi cappellani curati assisterebbero validamente ai matrimoni dei carcerati, senza delegazione del parroco o dell'Ordinario tuttavia "dummodo constet ipsis commissam fuisse plenam potestatem parochialem" (S. C. Conc., 1 Febr. 1908, ad X). Ora non sembra, salvo errore, che ciò siasi verifichi almeno finora, verificato nel caso attuale. Ed invero l'Emo Sig. Cardinale Bertram parla in generale di carcere, "qui jacet intra fines parochiae proprie dictae, ita ut incarcerati et officiales carceribus servientes non efforment separatam parochiam legitime cum pleno jure erectam, sed communitatem in districtu parochiae domiciliantem", ed aggiunge che
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"civilia jura publica incarceratorum communitatem habent tamquam veram quasiparochiam, licet e jure canonico vix possint titulo verae parochiae ornari". Il fatto, poi, che, i secondo la succitata deliberazione della Conferenza di Fulda del 1922, i Revmi Vescovi hanno creduto di dover delegare i cappellani curati anche esenti (come nell'esempio della diocesi di Paderborn, o "parroci" delle prigioni, anche esenti (come nell'esempio della diocesi di Paderborn, all' d assistenza ere ai dei matrimoni conferma, se non erro, che essi non li ritenevano come plena potestate parochiali [praediti os], giacché in tal que altrimenti una quella tale delegazione sarebbe stata superflua. D'altra parte, una delegazione generale non può essere data a norma in virtù del can. 1096 § 1 se non ai vicarii cooperatores; ora sembr erebbe a dubbio sembra alquanto sembra parrebbe incerto che come tali di possano essere considerati ritenuti gli anzidetti cappellani, esenti i cappellani in discorso, i quali, essendo in quanto esenti, non [pare] sembra pare che subsint parocho a norma del conformemente al can. 476 § 7. Si pPotrebbe quindi, se non erro, m'inganno, sorgere qualche dubbio circa la validità dell'anzidetta delegazione.
Altr Diverso sarebbe invece, a mio
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subordinato avviso, il caso dei cappellani "hauptamtlich", ma non esenti. Questi, sebbene, la secondo l'Esposto in esame, siano anch'essi considerati dallo Stato come veri parroci e vogliano essere indipendenti e spesso anche anzi praticamente lo siano, pure, a norma del diritto canonico, dipendono dal parroco e possono ed hanno e sembrano quindi avere il carattere di vicarii cooperatores pro determinata paroeciae parte (cfr. can. 476 § 2). e varrebbe quindi in tal caso In tal caso perciò varrebbe la delegazione ad universitatem causarum generale data dai l' Vescovi. Ordinario.
Questo per il passato. Per l'avvenire sarebbe forse opportuno che i Revmi Vescovi dichiarassero chiaramente costituissero e dichiarassero i cappellani curati esenti come veri parroci, ai quali quindi competerebbe in forza del diritto la facoltà di assistere ai matrimoni, (1) mentre che per i i cappellani "hauptamtlich" non esenti, , "hauptamtlich" da considerarsi espressamente come vicarii cooperatores per la prigione, rimarrebbe il sistema della delegazione generale.
Chinato Rimane Resta a consi-
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derare infine la la una terza classe categoria di cappellani delle prigioni, quelli cioè non esenti e che esercitano tale ufficio "nebenamtlich". Questi possono essere, come si è accennato, maestri di religione, beneficiati, o si ecc., e spesso non di rado talvolta non fanno parte del clero della parrocchia né risiedono nella medesima. (cfr. can. 476 § 5). Potrebbe quindi sembrar dubbio, se essi siano veri vicarii cooperatores (cfr. can. 476 § 5) e se quindi possano avere la delegazione generale, e se sia invece necessaria una speciale delegazione per ogni matrimonio. caso.
Nel sottomettere quanto sopra al superiore giudizio dell'E. V., m'inchino
(1)Come è noto, i Revmi Vescovi della Baviera si riuniscono in separata Conferenza a Frisinga.
(1) Secondo informazioni avute da buona fonte Ho recentemente appreso che i Revmi Vescovi della Prussia stanno ora preparano ando ora d'accordo col Ministero della Giustizia una "Istruzione pastorale per i cappellani curati delle sacerdoti cattolici nelle carceri dell'amministrazione della giustizia in Prussia" (Pastoralinstruktion für die katholischen Geistlichen an den Gefangenenanstalten der Justizverwaltung in Preussen), nella quale essi vengono come parroci per si dichiara che il cappellano curato della prigione è, "come parochus proprius, autorizzato" all'assistenza ad assistere ai matrimoni.
92r, oberhalb des Empfängers hds. in roter Farbe von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C"; unterhalb der Datumszeile hds. von Pacelli notiert: "N.B. - La risposta della S. C. del Concilio trovasi nel Kirchliches Amtsblatt della diocesi di Breslavia del 20 Febbraio 1926".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele vom 22. Juli 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18241, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18241. Letzter Zugriff am: 06.05.2024.
Online seit 24.06.2016.