Dokument-Nr. 19372
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 15. August 1929

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Rispettose osservazioni in vista della pubblicazione del Concordato prussiano negli Acta Apostolicae Sedis
Mi do premura di trasmettere qui accluso all'E. V. R. il testo definitivo e la traduzione italiana delle Note scambiate col Sig. Dr   Ott Braun, Presidente del Ministero di Stato Prussiano, circa la questione scolastica. La S. Sede può pubblicarle insieme al testo del Concordato negli Acta Apostolicae Sedis.
Riguardo a tale pubblicazione mi sia altresì permesso di fare subordinatamente le seguenti proposte:
1º)  Nell'intestazione Nel titolo <in lingua> latina o<a> potrebbe, a mio umile avviso, porsi: "Inter Sanctam Sedem et Borussiae Rempublicam sollemnis Conventio seu Concordatum". – Come all'E. V. è ben noto, il S. Padre, non volendo fare una meschina questione di nome, concesse che, invece della parola "Concordato", si usasse "Vertrag" in nel testo tedesco e "Solenne Convenzione" in quello italiano. Tuttavia, durante le discussioni, cui diede luogo la pubblicazione del testo del Concordato, progetto sottoposto relativo testo, si diedero anche dai Ministri competenti delle spiegazioni false,
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di quel termine, quasi che cioè esso quasi che cioè quella diversa terminologia importasse una differenza essenziale. sostanziale. Così, per citare un solo esempio, si espresse il Ministro delle finanze, Dr Höpker Aschoff, in un articolo da lui pubblicato sulla Vossische Zeitung N. 282 del 18 Giugno 1929: "Se le parole hanno un senso, "Concordato" significa una Convenzione, che regola tutte le immaginabili relazioni giuridiche tra lo Stato e la Curia Romana. In questo senso la Convenzione, sottoscritta Venerdì, dallo Stato Prussiano colla Curia Romana non è un Concordato, giacché le sue disposizioni sono ristrette soltanto a poche ad alcune materie, vale a dire in sostanza a quelle che furono oggetto anche delle cosiddette Bolle di circoscrizione dell'anno 1821. Il testo della Convenzione Essa è perciò la designata perciò co come förmlicher Vertrag (in italiano: solenne Convenzione)" "" col quale è [nuovamente] [re] [in modo stabile] regolata la situazione [giuridica] della Chiesa cattolica, per conformarla alle mutate condizioni in Prussia". Per dimostrare la inesattezza di simili asserzioni, basterebbe di ricordare come uno dei primi e più famosi Concordati, quello di Worms, regolava soltanto la questione delle
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investiture. e dei beni ecclesiastici. Non risponde, del resto, nemmeno a verità che l'attuale Convenzione colla Prussia sia limitata ristretta alle materie regolate nelle Bolle di circoscrizione, giacché essa comprende, ad. es., anche il patronato dello Stato, sulle parrocchie, la nomina agli uffici parrocchiali, gli i rapporti delle Facoltà teologiche coll'Autorità ecclesiastica, ecc. La formula da me sopra subordinatamente proposta avrebbe lo scopo di correggere <rettificare> simili inesattezze que<gli>i non veri <falsi> <erronei> concetti e di mostrare la sostanziale equivalenza dei termini "solenne Convenzione" e "Concordato". D'altra parte, è qui di uso corrente nella stampa nella stampa, anche non cattolica, nelle Assemblee, ecc. di chiamare l'attuale Convenzione col suo vero nome, vale a dire Concordato.
2º) All'art. 4 capov. 34 sarebbe, a mio modesto parere, opportuno, , allo scopo <affine> di eliminare le false <false> interpretazioni date al riguardo, di apporre una nota a piedi della pagina del seguente tenore: "In forza virtù di questa disposizione la Chiesa ha diritto, nel caso di svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato, di chiedere la dotazione in beni stabili prevista nelle antiche Bolle di circoscrizione".
3º) Egualmente neall'articolo 6 capov. l, dopo le alle parole "Tenendo presenti queste liste", sarebbe conveniente utile una nota così concepita: "La S. Sede non è tenuta a queste liste, di guisa che Essa può, qualora lo giudichi necessario od opportuno, scegliere candidati anche al di fuori delle medesime". La ragione trovasi già esposta nel rispettoso Rapporto N. 41715 del 15 Giugno scorso avente per oggetto "Firma del Concordato colla Prussia".
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4º) Nell'articolo 9 capov. 1 lett. c alle parole "almeno per un triennio", sarebbe, se non erro, espediente, utile allo scopo di evitare malintesi od abusi, di apporre una nota così formulata: "Con questa disposizione concordataria non s'intende derogato all'obbligo del sessennio di studi filosofico-teologici a norma del canone 1365 del Codice di diritto canonico".
Chinato
384r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C"; rechts oberhalb des Textkörpers hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "Nº 90".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 15. August 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19372, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19372. Letzter Zugriff am: 18.05.2024.
Online seit 20.01.2020.