Dokument-Nr. 20045
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano
[Berlin], 21. Januar 1926

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulle Conferenze generali dell'Episcopato
Il venerato Dispaccio N. 229/24 in data del 21 Dicembre p. p. insieme ai relativi Allegati, che qui acclusi compio il dovere di ritornare all'E. V. R., mi è pervenuto il 1º  del corrente mese di Gennaio. Debbo innanzi tutto chiedere umilmente venia a V. E., se, a causa dei molti lavori cui debbo attendere attualmente, non mi è stato possibile di rispondere con quella sollecitudine e con quell'ampiezza, che il grave argomento delle Conferenze generali dell'Episcopato avrebbe richiesto. Poiché, come si rileva dalla Ponenza e dallo stesso sullodato Dispaccio, si tratta non di interdire e di sospendere le Conferenze medesime, ma di disciplinarle, vale a dire di fissare i limiti entro cui si debbono muovere, così, omessa qualsiasi osservazione g sulla <loro> convenenienza ed utilità in generale, prenderò per base delle mie rispettose e subordinate osservazioni, che avranno in vista soprattutto la Germania, lopportuno schema di regolamento riportato del Card. C.
Nell' a Art. 4.del sullodato menzionato schema si stabilisce che "dalle a Conferenze a debbono esulare gli argomenti di pura politica". Per quanto è a mia conoscenza, i Revmi Vescovi della Germania si sono
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sempre attenuti a tale principio. nelle loro deliberazioni. Così anche recentemente, avendo i Signori Conti Praschma e Magnis rimesso il 19 Giugno dello scorso anno all'Eminentissimo Bertram un Pro-Memoria sulla politica del Centro, affinché l'Episcopato lo prendesse ad esame nella Conferenza di Fulda, il menzionato Signor Cardinale, nel darmene notizia con foglio in data del 23 di quello stesso mese (da me comunicato alla mia volta comunicato all'Eminentissimo Segretario di Stato - Rapporto N. 33513), mi scriveva fra l'altro: "Consultum mihi videtur, ut Episcopalis Conferentia Fuldensis a suis deliberationibus officialibus, uti semper cautissime observavit, excludat quamvis deliberationem de quavis fractione politica". - Ove è pure da notare che, dicendosi "di " pura" politica, non rimarrebbero esclusi quegli argomenti, i quali, pur essendo politici, hanno tuttavia colla fede o colla rel morale o cogl'interessi religiosi una
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qualche relazione od un qualche legame. rapporto.
Il medesimo a Articolo aggiunge che, "se la S. Sede ha relazioni diplomatiche con il Governo della nazione, la Conferenza riserverà alla S. Sede le questioni, che toccano o i rapporti della Chiesa collo Stato o la politica generale del paese".
Per ciò che riguarda i rapporti fra Chiesa e Stato, tale questione prescrizione sembra a me del tutto necessaria ed opportuna. e conveniente. Da parte di vari Governi in Germania si è, invero, più volte tentato di sfuggire, in quanto fosse possibile, la via di Roma, considerata riguardata quale Potere straniero, nel regolamento di alcuni punti di legislazione ecclesiastica, preferendo di consultare piuttosto i Vescovi, come è accaduto, accadde, ad esempio, per il progetto di legge sull'amministrazione dei beni ecclesiastici in Prussia, di cui ebbi già occasione di far parola accennare nel mio precedente rispettoso Rapporto N. 30154 del 28 Marzo 1924. Dovrebbe naturalmente tuttavia, se non m'inganno, essere eccettuato il caso, in cui o la S. Sede domandi il parere o la cooperazione dell' Revmo Episcopato od in cui anche in cui le i relativi negoziati
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cui ta simili trattative trattative in queste materie fossero siano condotte i dai Vescovi Revmi Vescovi [consenziente od a] coll'approvazione intesa e secondo le istruzioni della S. Sede, come si verificò, ad es., per la recente legge del Württemberg del 3 Marzo 1924. Allorché, infatti, non è possibile di giungere, ad nell' regolamento ordinamento> dei rapporti fra Chiesa e Stato, ad un vero e proprio accordo, fra Chiesa e Stato quale è un Concordato vale a dire ad una Convenzione concordataria, può essere opportuno per la Santa Sede, affine di non compromettersi e di mantenere la piena sua libertà, di non agire direttamente, ma di ottenere, colle necessarie proteste e riserve, per mezzo dell'Episcopato, miglioramenti ad inevitabili a a progetti di leggi ecclesiastiche unilaterali, la cui emanazione sia impossibile di evitare. ma e che, d'altra parte, non sarebbero <contengano disposizioni non> in tutto positivamente accettabili.
Quindi, poiRiservando, inoltre, l'articolo in esame alla S. Sede la materia concernente i rapporti della Chiesa collo Stato, parmi che c subordinatamente che ciò debba intendersi delle questioni di principio, ed in primo luogo della conclusione, e della interpretazione ed esecuzione dei Concordati. Per ciò, inf invero, che concerne le questioni ([ein Wort unlesbar]) pratiche secondarie e di dettaglio, non sembra, salvo errore, che esse non non siano sempre sempre ed ed in ogni caso escluse dalla [loro] competenza
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dei Vescovi e che quindi non sia lecito in ogni caso vietato di discuterne nelle Conferenze episcopali. Almeno in Germania, ove ognuno dei numerosi Stati particolari regola, separatamente, pur nell'ambito delle linee norme generali fissate dalla Costituzione del Reich, molte simili materie con complicatissime leggi ed ordinanze, sarebbe ben difficile, per la S. Sede ed anzi in pratica forse impossibile, per la S. Sede di avocarne a sé la trattazione, salvo naturalmente, sempre, come si è accennato, le q le [ein Wort unlesbar] linee generali e le questioni di massima. Tale è, del resto, se non erro, il criterio seguito sinora dalla S. Sede medesima. Anche di recentemente, Essa ha fissato, ad esempio, nel i principii del nuovo regolamento dell'assistenza religiosa dei militari in Germania. , Essa (Dispaccio dell'Eminentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato N. 46322 del 13 novembre 1925), aggiungendo tuttavia però che "per gli affari, che riguardano tutti i militari cattolici della Germania, e in genere per tutti gli affari col Governo centrale di Berlino, i Vescovi di Germania daranno ad uno dei loro Colleghi, per esempio al Vescovo di Paderborn, il mandato di trattare col Governo e a lui esporranno i proprii casi, i quali, invero, non possono essere molto numerosi, dato lo scarso numero dei militari stessi. Il Vescovo Delegato può anche servirsi, per gli affari di poca importanza, di un sacerdote dimorante in Berlino".
Sapiente è parimenti la riserva circa "la
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politica generale del paese", della quale è pure parola nell'Art. 4 del progetto. Se tuttavia il regolamento fosse pubblicato reso di pubblica ragione od in altro modo venisse a conoscenza del pubblico, di elementi ostili alla Chiesa, esso potrebbe provocare, - almeno qui in - mi riferisco sempre alla Germania, ove il protestantesimo fanatico con morbosa diffidenza persegue l'azione p Pontificia in tale materia, - gravi sospetti ed aspri attacchi contro la S. Sede, che verrebbe accusata che di volersi ingerire nelle cose politiche della Nazione.
Circa l'Art. 5concernente il tempo, in cui debbano riunirsi le Conferenze, mi sia permesso di ricordare che in Germania esse sono state finora annuali, le essendo lematerie da trattarsi discutersi sempre assai numerose copiose. Anche nell'ultima conferenza dell'agosto 1925, la quale meritò gli speciali elogi dell'Aug del Sovrano Pontefice (cfr. Dispaccio dell'Emo Sig. Cardinale Segretario di Stato N. 46323 del 30 settembre s. a.), furono, come risulta dal relativo Protocollo, ben sessantaquattro i punti trattati.
Rilevo p altresì rispettosamente che nella Germania (senza la Baviera, la i Vescovi ove il Revmo Episcopato si riunisce a parte, come
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all'Art. 7), si hanno soltanto due Arcivescovi (Colonia e Friburgo). Non potrebbe quindi ad essa applicarsi la proposta disposizione relativa concernente a il voto parere del Presidente e dei quattro Arcivescovi più anziani.
Alla Conferenza di Fulda, vengono invitati, oltre tutti i Vescovi residenziali della Germania ed un rappresentante dell'VEpiscopato bavarese, vengono pure invitati, sebbene non insigniti del carattere vescovile, anche i Vicari capitolari, sede vacante, l'Amministratore Apostolico di tutte Tütz, i Vicari generali della terr parte prussiana delle Archidiocesi di Praga e di Olmüz. L'E. V. giudicherà se convenga di tenere conto nella redazione dell'Art. 6, ove si parla di "tutti e soli i Vescovi della Nazione".
Allorché via era un Vicario castrense per l'esercito prussiano, prendeva anche esso parte alle riunioni. I Gli altri Vescovi titolari non vi intervengono. sono inclusi.
Circa Riguardo alla delicata questione dell'intervento del Rappresentante della S. Sede alle Conferenze, le ragioni, che lo sconsigliano, sono già opportunamente opportunamente esposte
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nel voto del Card. L. (pag. 20) ed in quello del Consultore (pag. 29). Certamente la presenza del Nunzio potrebbe avere avrebbe [garantirebbe] <importerebbe> per sé notevolissimi vantaggi; egli p in molte importanti <gravi> questioni, nelle quali non tutti i Vescovi non sempre hanno sempre concetti pienamente esatti (ad es., circa la istruzione e la educazione del Clero) potrebbe dare il retto indirizzo secondo la mente della S. Sede; si eviterebbe il pericolo che il presidente <od un gruppo di Vescovi> si imponga e domini sugli altri; il prestigio e l'autorità della Rappresentanza Pontificia ne rimarrebbero grandemente accresciuti. Ma, d'altra parte, si richiederebbe per ciò tale compito che il Nunzio fosse Prelato dotato di medesimo possedesse [ein Wort unlesbar] eccezionali doti <doti > del tutto eccezionali<ssime> di scienza e di prudenza, ed inoltre, per ciò che quanto riguarda la Germania, avesse una perfetta conoscenza della difficile lingua e delle complicateissime<e> condizioni personali, locali, giuridiche del Paese., il che non sempre In considerazione di ciò, pare <Pare quindi> anche a me sommessamente che le ragioni contro prevalgano e che opportuna ben appropriata sia la redazione dell'Art. 8 dello schema, il la quale, pur salvando la questione di principio e lasciando liber integra <integra> la possibilità di un dell'intervento in qualche circostanza straordinaria,
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permette al Nunzio Rappresentante Pontificio di declinare l'invito; il che, se non erro, sarà nella massima parte dei casi la condotta più opportuna. opportuna <consigliabile.>
Per ciò che riguarda il programma della Conferenza, della quale di cui è parola nell'Art. 9, se si giudicasse necessario che esso venisse necessario che esso venga in precedenza trasmessopure alla S. Sede, sembrerebbemi conveniente la formula proposta nel Voto del Cardinale L. al n. V (pag. 20). Essa Questa infatti, mentre prescrive tale comunicazione, non esige una la previa positiva positiva approvazione, almeno positiva, da parte della stessa S. Sede, medesima la qQuale potrà, sempre, tuttavia, se qualora lo ritenessega opportuno, del caso, proporre invitare <ordinare> ai Revmi Vescovi di astenersi dal trattare l'una o l'altra questione o far pervenire loro su qualche punto ai medesimi le Sue superiori istruzioni.
Quanto al luogo della Conferenza sembrami pure adatta la redazione dell'Art. 11,
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secondo la quale esso rimane è quello usuale, pur essendo rimanendo libera l' la Conferenza l'Assemblea di sceglierne un altro a maggioranza di voti. In Germania, come è noto e mi permisi di spiegare nel succitato ossequioso Rapporto N. 30154, esse ha le Conferenze hanno luogo a in Fulda, città cattolica, ove trovasi la tomba di S. Bonifazio. , e che ha già locali adatti e preparati per <le riunioni e per> ospitare i Revmi Vescovi. <Prelati.> Anche nel "Regolamento per le Conferenze Vescovili" (Geschäftsordnung für die bischöflichen Conferenzen), proposto prima in via provvisioria e poi dai Vescovi definitivamente approvato nella seduta del 2 Settembre 1869, al § 2 si leggeva: "Il luogo della riunione è in Fulda presso la tomba di S. Bonifazio, salvo che ai ai Vescovi nella precedente Conferenza non piaccia di stabilirne un altro". Sarebbe, in questo Paese, se pur non m'inganno, poco consigliabile, sempre per ciò che riguarda la Germania, di prescrivere di trasferirle ne il luogo, ove risiede il Rappresentante Pontificio, vale a dire a Berlino., città in grande maggioranza protestante e in gr Tale mutamento potrebbe dare sull'occhio e provocare gli attacchi dei protestanti fanatici, i quali già tanto scalpore hanno menato per in seguito alla erezione erezione diella una Nunziatura Apostolica ed per alla nomina di un Vescovo ausiliare in questa Capitale.
Per ciò che si riferisce alla determinazione del di colui che deve presiedere all'Assemblea, (Art. 12), sembrerebbe espediente, per evitare gl'inconvenienti accennati nella Ponenza, la distinzione fra Presidente onorario e Presidente effettivo, di cui è parola nel Voto del Card. L. N. VII (pagg. 21-22) ed in
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quello del Consultore (pagg. 28-29). Essa appariva si trovava già, come ebbi altra volta occasione di rilevare nel (cfr. il più volte menzionato Rapporto N. 30154, ) nel suddetto nell'anzidetto Regolamento per le Conferenze vescovili", della Germania, in cui il cui § 3 capov. 1 era così concepito: "Il Presidente della prossima Assemblea viene eletto a maggioranza di voti. La presidenza onoraria è tenuta dal più eminente in Prelato costituito in maggior dignità ecclesiastica". In seguito venne aggiunta la disposizione che il Presidente ogni volta eletto rimanesse in funzione sino alla futura Assemblea e che allora si procederebbe alla nuova elezione.
Secondo il § 2 dello capov. 2 dello stesso § 3 "il Presidente avrebbe dovuto doveva scegliere alla sua volta due assistenti, coi quali insieme ai quali fu costitui formava la Presidenza, che aveva il compito di preparar tutto per la prossima Assemblea". Tale disposizione non ha viene più applicata, ed il Presidente e l'attuale Presidente, Emo Bertram, Prelato Principe della Chiesa dotato di ammirevole attività, zelo e santità di vita, ma di carattere alquanto autoritario, continua, anche fuori dell'Assemblea, a part par-
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lare e trattare in nome dei Vescovi, che fanno parte delle Conferenze vescovili di Fulda. Senza dubbio molte volte è necessario ed opportuno, massime ai nostri tempi, che l'Episcopato tedesco emani in determinate circostanze emani aAtti o compia passi collettivi, per dare maggior forza ed autorità ed efficacia alla sua azione; ma non sarebbe forse, a mio umilissimo giudizio, op non inutile di prescrivere che ciascun Prelato sia ogni volta precedentemente interrogato ed abbia il tempo conveniente per esprimere il suo avviso, e di suggerire anzi che i Documenti collettivi più importanti portasseroino sempre la firma di tutti i vescovi.
Sull'Art. 13 dello schema mi sia permesso di notare rispettosamente che come già il sunnominato Regolamento del 1869 stabiliva al § 10 che "la Conferenza cominci con una Messa un solenne ufficio per implorare la benedizione divina. Ogni seduta p si inizia e viene chiusa termina colla preghiera". Anche al presente la l'Assemblea ha principio con una solenne funzione nella cripta di S. Bonifazio per invocare lo Spirito Santo, e con una solenne funzione di azione di grazie parimenti si chiude. In quest'ultima viene esposta la reliquia del capo di
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S. Bonifazio, che il Presidente della Conferenza impone poi sulla testa di tutti i Vescovi. , quasi quasi per significare simbolicamente che lo spirito del grande Apostolico [sic] della Germania deve animare <l'attività pastorale di> ognuno di loro. Il Grande moltitudine di popolo vi assiste alla cerimonia, la quale, come diceva recentemente l'Eminentissimo Bertram ad un religioso di Berlino, è riesce profondamente commovente. Certamente sono sapientissime le ragioni, per le quali la S. Sede intenderebbe ora di prescrivere che le As queste Assemblee episcopali siano inaugurate e chiuse senza pubbliche funzioni religiose; è tuttavia da prevedere che simile tale proibizione dopo una sì lunghia anni consuetudine produrrà sarebbe difficilmente compresa e produrrebbe dolorosa impressione nell'Episcopato e nel popolo.
All'Art. 16 converrebbe, a mio modestissimo avviso, indicare che le conclusioni della Conferenza dell'Assemblea debbano essere sottoposte comunicate <sottoposte> alla S. Sede per mezzo del Rappresentante Po Pontificio. Siccome, poi, A tale In vista di ciò, siccome attualmente il relativo Protocollo o verbale delle Conferenze di Fulda viene spesso redatto in lingua tedesca ed in modo assai sommario e conciso, sarebbe, se non erro, espediente opportuno di pregare i Revmi Vescovi di compilarlo per la S. Sede in lingua latina ed esponendo brevemente, ma sufficientemente lo stato di ciascuna questione ed i motivi della relativa conclusione. Dubito se sarebbe opportuna o o possibile di richiedere una positiva approvazione della S. Sede medesima, sia perché, a differenza di quel che accadeva nei primi anni, i punti trattati discussi
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nelle Conferenze di Fulda degli ultimi tempi sono ora sempre assai numerosi (54 nel 1920, 57 nel 1921, 63 nel 1922, 54 nel 1923, 51 nel 1924, 64 nel 1925), e quindi il loro esame particolareggiato esigerebbe potrebbe importare lungo esigere un tempo notevole e causare così lunghi ritardi, sia perché si tratta anche sovente spesso talvolta talvolta anche di questioni minori mo mo argomenti <minuti o> d'importanza secondarie [sic] o ovvero di questioni non ancora abbastanza chiarite, sulle quali per la S. Sede sarebbe talvolta difficile <forse inopportuno> di p o prematuro di pronunciarsi, sia perché le conclusioni stesse non debbono sono destinate ad avere forza obbligatoria. Basterebbe quindi, perciò,se non m'inganno, - salvo sempre le istruzioni che la S. Sede giudicasse di dover impartire su qualche materia speciale - un nulla osta, avuto il quale, il Protocollo medesimo potrà essere comunicato confidenzialmente agli a ai singoli membri dell'Episcopato, [non] come pure potrà procedersi Vescovi e sarà lecito di procedere alla pubblicazione degli Atti o documenti, di cui l'Assemblea avesse eventualmente deliberato la divulgazione.
Nel sottomettere queste povere riflessioni all'alto senno dell'E. V., m'inchino
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano vom 21. Januar 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 20045, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/20045. Letzter Zugriff am: 27.04.2024.
Online seit 29.01.2018.