Betreff
Sulle Conferenze generali dell'Episcopato
Il venerato Dispaccio N. 229/24 in data del
21 Dicembre p. p. insieme ai relativi Allegati, che qui acclusi compio il
dovere di ritornare all'E. V. R., mi è pervenuto il 1º del corrente mese di
Gennaio. Debbo innanzi tutto chiedere umilmente venia a V. E., se, a causa dei molti
lavori cui debbo attendere attualmente, non mi è stato possibile di rispondere con quella
sollecitudine e con quell'ampiezza, che il grave argomento delle Conferenze generali
dell'Episcopato avrebbe richiesto. Poiché, come si rileva dalla Ponenza e dallo stesso
sullodato Dispaccio, si tratta non di interdire e di sospendere le Conferenze medesime, ma
di disciplinarle, vale a dire di fissare i limiti entro cui si debbono muovere, prenderò per base delle mie
rispettose e subordinate osservazioni, che avranno in vista soprattutto la Germania,
lopportuno schema di regolamento riportato del Card. C.
Nell'
a
rt. 4.del sullodato
schema si stabilisce che "dalle
Conferenze
debbono esulare gli argomenti di pura politica". Per quanto è a
mia conoscenza, i Revmi Vescovi della Germania si sono26v
sempre attenuti a tale principio
nelle loro deliberazioni. Così anche recentemente, avendo i
Signori Conti Praschma e Magnis rimesso il 19 Giugno dello scorso anno
all'Eminentissimo Bertram un Pro-Memoria sulla politica del Centro, affinché l'Episcopato lo
prendesse ad esame nella Conferenza di Fulda, il menzionato Signor Cardinale, nel darmene
notizia con foglio in data del 23 di quello stesso mese (da me comunicato alla mia
volta comunicato all'Eminentissimo Segretario di Stato - Rapporto N. 33513), mi
scriveva fra l'altro: "Consultum mihi videtur, ut Episcopalis Conferentia Fuldensis a suis
deliberationibus officialibus, uti semper cautissime observavit, excludat quamvis
deliberationem de quavis fractione politica". - Ove è pure da notare che, dicendosi di "
pura" politica, non rimarrebbero esclusi quegli argomenti, i quali, pur essendo
politici, hanno tuttavia colla fede o colla rel morale o cogl'interessi religiosi
una
27r
qualche relazione od un qualche legame.
Il medesimo a
rticolo aggiunge che, "se la S. Sede ha relazioni diplomatiche
con il Governo della nazione, la Conferenza riserverà alla S. Sede le questioni, che
toccano o i rapporti della Chiesa collo Stato o la politica generale del paese".
Per ciò
che riguarda i rapporti fra Chiesa e Stato, tale questione
sembra a me del tutto necessaria ed opportuna.
Da parte di vari Governi in Germania si è, invero,
più volte tentato di sfuggire, in quanto fosse possibile, la via di Roma, considerata
quale Potere straniero, nel regolamento di alcuni punti
di legislazione ecclesiastica, preferendo di consultare piuttosto i Vescovi, come è accaduto,
ad esempio, per il progetto di legge sull'amministrazione
dei beni ecclesiastici in Prussia, di cui ebbi già occasione di far parola
accennare nel mio precedente rispettoso Rapporto N. 30154 del 28 Marzo 1924.
Dovrebbe naturalmente
essere eccettuato il caso, in
27v
cui
ta
simili trattative
fossero
condotte
dai Vescovi Revmi Vescovi [consenziente od a]
coll'approvazione
e secondo le istruzioni della S. Sede, come si verificò,
ad es., per la legge del Württemberg del
3 Marzo 1924. Allorché, infatti, non è possibile di giungere
ad
un vero e
proprio accordo, fra Chiesa e Stato quale è un Concordato
può essere opportuno
per la Santa Sede, affine di non compromettersi e di mantenere la piena sua libertà, di non
agire direttamente, ma di ottenere, colle necessarie
riserve, per mezzo dell'Episcopato, miglioramenti ad inevitabili
a
progetti di leggi ecclesiastiche unilaterali, la cui emanazione
sia impossibile di evitare.
Quindi, poiRiservando, inoltre, l'articolo in esame alla S. Sede la materia
concernente i rapporti della Chiesa collo Stato, parmi che c subordinatamente che ciò
debba intendersi delle questioni di principio, ed in primo luogo della conclusione
e della
esecuzione dei Concordati. Per ciò, inf
invero, che concerne le questioni
pratiche
e di dettaglio, non
sembra che esse non
siano sempre
escluse dalla [loro] competenza28r
dei Vescovi e
che quindi non sia lecito
di discuterne nelle Conferenze episcopali.
Almeno in Germania, ove ognuno dei numerosi Stati particolari regola,
pur nell'ambito delle linee
generali fissate dalla Costituzione del Reich, molte simili
materie con complicatissime leggi ed ordinanze, sarebbe ben difficile, per la
S. Sede ed anzi in pratica forse impossibile, per la S. Sede di avocare a sé la trattazione, salvo naturalmente,
come si è accennato, le q
le questioni di
massima. Tale è,
se non erro, il criterio seguito sinora dalla
S. Sede medesima. Anche recentemente,
ad esempio, nel
nuovo regolamento dell'assistenza religiosa dei
militari in Germania.
,
Essa (Dispaccio dell'Eminentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato N. 46322
del 13 novembre 1925), aggiungendo tuttavia
che "per gli affari, che riguardano tutti i militari cattolici
della Germania, e in genere per tutti gli affari col Governo centrale di Berlino, i Vescovi
di Germania daranno ad uno dei loro Colleghi, per esempio al Vescovo di Paderborn, il
mandato di trattare col Governo e a lui esporranno i proprii casi, i quali, invero,
non possono essere molto numerosi, dato lo scarso numero dei militari stessi. Il Vescovo
Delegato può anche servirsi, per gli affari di poca importanza, di un sacerdote dimorante in
Berlino".
Sapiente è parimenti la riserva circa
"la28v
politica generale del paese", della quale è pure parola
nell'Art. 4 del progetto. Se tuttavia il regolamento fosse pubblicato
od in altro modo venisse a conoscenza
del pubblico, di elementi ostili alla Chiesa, esso potrebbe provocare,
- almeno qui in
Germania gravi attacchi contro la S. Sede, che
verrebbe accusata che di volersi ingerire nelle cose politiche della
Nazione.
Circa l'Art. 5concernente il tempo, in cui debbano riunirsi le
Conferenze, mi sia permesso di ricordare che in Germania esse sono state finora annuali,
le
materie da trattarsi
sempre assai numerose
. Anche nell'ultima conferenza dell'agosto 1925, la quale
meritò speciali elogi dell'Aug del Sovrano Pontefice (cfr. Dispaccio dell'Emo Sig.
Cardinale Segretario di Stato N. 46323 del 30 settembre s. a.), furono,
come risulta dal relativo Protocollo, ben sessantaquattro i punti trattati.
Rilevo
p altresì rispettosamente che nella Germania (senza la Baviera, la
i Vescovi ove il Revmo Episcopato si riunisce a parte,
come29r
all'Art. 7), si hanno soltanto due
Arcivescovi (Colonia e Friburgo). Non potrebbe quindi ad essa applicarsi la disposizione relativa
a
l voto
del Presidente e dei quattro Arcivescovi più
anziani.
Alla Conferenza di Fulda
vengono invitati, oltre tutti i Vescovi residenziali della
Germania ed un rappresentante dell'VEpiscopato bavarese,
anche i Vicari capitolari, sede vacante, l'Amministratore
Apostolico di tutte Tütz, i Vicari generali della terr parte prussiana delle
Archidiocesi di Praga e di Olmüz. L'E. V. giudicherà se convenga di tenere conto nella
redazione dell'Art. 6, ove si parla di "tutti e soli i Vescovi della
Nazione".
Allorché via era un Vicario castrense per l'esercito prussiano, prendeva anche
esso parte alle riunioni. I
Vescovi titolari non vi intervengono.
Circa
la questione dell'intervento del
Rappresentante della S. Sede alle Conferenze, le ragioni, che lo sconsigliano, sono già
opportunamente
esposte29v
nel voto del Card. L. (pag. 20) ed in
quello del Consultore (pag. 29). Certamente la presenza del Nunzio potrebbe avere
per sé notevolissimi
vantaggi; egli p in molte questioni, nelle quali i Vescovi non sempre hanno sempre concetti pienamente esatti (ad es.,
circa la istruzione e la educazione del Clero) potrebbe dare il retto indirizzo secondo la
mente della S. Sede; il prestigio e
l'autorità della Rappresentanza Pontificia ne rimarrebbero grandemente accresciuti. Ma,
d'altra parte, si richiederebbe per ciò
che il Nunzio fosse Prelato
dotato di
di scienza e
di prudenza, ed inoltre, per ciò che
riguarda la Germania, avesse una perfetta conoscenza della
difficile lingua e delle complicate condizioni del Paese., il
che non sempre
anche a me sommessamente
che le ragioni contro prevalgano e che opportuna
sia la redazione dell'Art. 8 dello
schema, il la quale, pur salvando la questione di principio e lasciando liber
la possibilità di un
intervento in qualche circostanza
straordinaria,30r
permette al Nunzio
di declinare l'invito; il che, se non
erro, sarà nella massima parte dei casi la condotta più opportuna.
Per ciò che riguarda il programma della Conferenza, della quale
è parola nell'Art. 9, se si giudicasse necessario che esso venisse
trasmessopure alla S. Sede, sembrerebbemi conveniente la formula
proposta nel Voto del Cardinale L. al n. V (pag. 20). Essa
infatti, mentre prescrive tale comunicazione, non esige una
previa positiva approvazione, almeno positiva, da parte della S. Sede
medesima la quale potrà
sempre, tuttavia, se
lo ritenesse
opportuno,
proporre
ai Revmi Vescovi di astenersi dal trattare l'una
o l'altra questione o far pervenire su qualche punto le Sue superiori istruzioni.
Quanto al luogo della Conferenza sembrami pure adatta
la redazione dell'Art. 11,30v
secondo la quale esso
rimane
quello usuale, pur essendo
libera l'
la Conferenza
di sceglierne un altro a maggioranza di voti. In
Germania, come è noto e mi permisi di spiegare nel succitato ossequioso Rapporto
N. 30154, esse ha le Conferenze hanno luogo a
Fulda, città cattolica, ove trovasi la tomba di
S. Bonifazio.
Sarebbe, in questo Paese, se pur non m'inganno, poco consigliabile
di trasferirle
ne
l ove risiede il Rappresentante
Pontificio, vale a dire a Berlino., città in grande
maggioranza protestante e in gr Tale mutamento potrebbe dare sull'occhio e provocare
gli attacchi dei protestanti fanatici, i quali già tanto scalpore hanno menato per
la erezione
di
una Nunziatura Apostolica e
per
la nomina di un Vescovo ausiliare in questa
Capitale.
Per ciò che si riferisce alla determinazione del di colui che deve
presiedere all'Assemblea,
sembrerebbe espediente, la distinzione fra Presidente
onorario e Presidente effettivo, di cui è parola nel Voto del Card. L. N. VII
(pagg. 21-22) ed in31r
quello del Consultore
(pagg. 28-29). Essa appariva
già, come ebbi
occasione di rilevare nel
più volte menzionato Rapporto N. 30154,
nel suddetto
Regolamento per le Conferenze vescovili",
in cui il § 3 capov. 1
era così concepito: "Il Presidente della prossima Assemblea viene eletto a maggioranza di
voti. La presidenza onoraria è tenuta dal più eminente in
dignità ecclesiastica". In seguito
venne aggiunta la disposizione che il Presidente ogni volta eletto rimanesse in funzione
sino alla futura Assemblea e che allora si procederebbe alla nuova elezione.
Secondo il
§ 2 dello capov. 2 dello stesso § 3 "il Presidente avrebbe dovuto
scegliere alla sua volta due assistenti, coi quali
insieme ai quali fu costitui formava la Presidenza, che aveva il compito di preparar
tutto per la prossima Assemblea". Tale disposizione non ha viene più applicata, ed
il Presidente e l'attuale Presidente, Emo Bertram, di ammirevole attività, zelo e santità di vita, ma di carattere alquanto autoritario, continua, anche fuori dell'Assemblea, a
part par-31v
lare e trattare in nome dei Vescovi, che
fanno parte delle Conferenze vescovili di Fulda. Senza dubbio molte volte è necessario ed
opportuno che l'Episcopato
emani
atti
collettivi, per dare maggior forza ed autorità alla sua azione; ma non sarebbe forse, a mio umilissimo giudizio, op
inutile di prescrivere che ciascun Prelato sia precedentemente interrogato ed abbia il tempo conveniente per
esprimere il suo avviso, e di suggerire anzi che i Documenti collettivi più importanti portassero sempre la firma di tutti i vescovi.
Sull'Art. 13 dello schema mi sia
permesso di notare rispettosamente che
già il sunnominato Regolamento del 1869 stabiliva al § 10
che "la Conferenza cominci con
un solenne ufficio per implorare
la benedizione divina. Ogni seduta p si inizia e viene
chiusa
colla preghiera". Anche al presente la l'Assemblea ha
principio con una solenne funzione nella cripta di S. Bonifazio per invocare lo Spirito
Santo, e con una solenne funzione di azione di grazie parimenti si chiude. In quest'ultima
viene esposta la reliquia del capo di32r
S. Bonifazio, che
il Presidente della Conferenza impone sulla testa di tutti i
Vescovi.
Il
popolo vi assiste alla cerimonia, la
quale, come diceva recentemente l'Eminentissimo Bertram ad un religioso di Berlino, è
riesce profondamente commovente. Certamente sono sapientissime le ragioni, per le quali la
S. Sede intenderebbe ora di prescrivere che le As queste Assemblee episcopali
siano inaugurate e chiuse senza pubbliche funzioni religiose; è tuttavia da prevedere che
simile
proibizione dopo sì lunghia
anni consuetudine produrrà
dolorosa impressione
nell'Episcopato e nel popolo.
All'Art. 16 converrebbe, a mio modestissimo
avviso, indicare che le conclusioni della Conferenza
debbano essere sottoposte
alla S. Sede per mezzo del
Rappresentante Po Pontificio. Siccome, poi,
attualmente il relativo Protocollo o verbale
viene redatto in lingua tedesca
ed in modo assai sommario e conciso, sarebbe
opportuno di pregare i Revmi Vescovi di compilarlo in lingua latina ed esponendo sufficientemente lo stato di ciascuna questione ed i motivi della
relativa conclusione. Dubito se sarebbe opportuna
o possibile
una positiva approvazione della S. Sede sia perché, a differenza di quel che accadeva nei primi
anni, i punti trattati
32v
nelle Conferenze
degli ultimi tempi sono sempre
assai numerosi (54 nel 1920, 57 nel 1921, 63 nel 1922, 54 nel 1923, 51 nel 1924, 64 nel
1925),
sia perché si tratta anche
talvolta
di questioni
minori
mo
mo
secondarie [sic] o
di questioni non ancora abbastanza chiarite, sia perché le conclusioni
stesse non debbono
avere forza obbligatoria. Basterebbe quindi,
se non m'inganno, un nulla osta, avuto il quale, il Protocollo medesimo
potrà essere comunicato confidenzialmente agli a ai singoli membri dell'Episcopato, [non] come pure
procedersi
alla pubblicazione degli Atti o
documenti, di cui l'Assemblea avesse eventualmente deliberato la divulgazione.
Nel
sottomettere queste povere riflessioni all'alto senno dell'E. V., m'inchino
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano vom 21. Januar 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 20045, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/20045. Letzter Zugriff am: 10.05.2024.