Dokument-Nr. 20045
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano
[Berlin], 21. Januar 1926

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulle Conferenze generali dell'Episcopato
Il venerato Dispaccio N. 229/24 in data del 21 Dicembre p. p. insieme ai relativi Allegati, che qui acclusi compio il dovere di ritornare all'E. V. R., mi è pervenuto il 1º  del corrente mese di Gennaio. Debbo innanzi tutto chiedere umilmente venia a V. E., se, a causa dei molti lavori cui debbo attendere attualmente, non mi è stato possibile di rispondere con quella sollecitudine e con quell'ampiezza, che il grave argomento delle Conferenze generali dell'Episcopato avrebbe richiesto. Poiché, come si rileva dalla Ponenza e dallo stesso sullodato Dispaccio, si tratta non di interdire e di sospendere le Conferenze medesime, ma di disciplinarle, vale a dire di fissare i limiti entro cui si debbono muovere, prenderò per base delle mie rispettose e subordinate osservazioni, che avranno in vista soprattutto la Germania, lopportuno schema di regolamento riportato del Card. C.
Nell' a rt. 4.del sullodato schema si stabilisce che "dalle Conferenze debbono esulare gli argomenti di pura politica". Per quanto è a mia conoscenza, i Revmi Vescovi della Germania si sono
26v
sempre attenuti a tale principio nelle loro deliberazioni. Così anche recentemente, avendo i Signori Conti Praschma e Magnis rimesso il 19 Giugno dello scorso anno all'Eminentissimo Bertram un Pro-Memoria sulla politica del Centro, affinché l'Episcopato lo prendesse ad esame nella Conferenza di Fulda, il menzionato Signor Cardinale, nel darmene notizia con foglio in data del 23 di quello stesso mese (da me comunicato alla mia volta comunicato all'Eminentissimo Segretario di Stato - Rapporto N. 33513), mi scriveva fra l'altro: "Consultum mihi videtur, ut Episcopalis Conferentia Fuldensis a suis deliberationibus officialibus, uti semper cautissime observavit, excludat quamvis deliberationem de quavis fractione politica". - Ove è pure da notare che, dicendosi di " pura" politica, non rimarrebbero esclusi quegli argomenti, i quali, pur essendo politici, hanno tuttavia colla fede o colla rel morale o cogl'interessi religiosi una
27r
qualche relazione od un qualche legame.
Il medesimo a rticolo aggiunge che, "se la S. Sede ha relazioni diplomatiche con il Governo della nazione, la Conferenza riserverà alla S. Sede le questioni, che toccano o i rapporti della Chiesa collo Stato o la politica generale del paese".
Per ciò che riguarda i rapporti fra Chiesa e Stato, tale questione sembra a me del tutto necessaria ed opportuna. Da parte di vari Governi in Germania si è, invero, più volte tentato di sfuggire, in quanto fosse possibile, la via di Roma, considerata quale Potere straniero, nel regolamento di alcuni punti di legislazione ecclesiastica, preferendo di consultare piuttosto i Vescovi, come è accaduto, ad esempio, per il progetto di legge sull'amministrazione dei beni ecclesiastici in Prussia, di cui ebbi già occasione di far parola accennare nel mio precedente rispettoso Rapporto N. 30154 del 28 Marzo 1924. Dovrebbe naturalmente essere eccettuato il caso, in
27v
cui ta simili trattative fossero condotte dai Vescovi Revmi Vescovi [consenziente od a] coll'approvazione e secondo le istruzioni della S. Sede, come si verificò, ad es., per la legge del Württemberg del 3 Marzo 1924. Allorché, infatti, non è possibile di giungere ad un vero e proprio accordo, fra Chiesa e Stato quale è un Concordato può essere opportuno per la Santa Sede, affine di non compromettersi e di mantenere la piena sua libertà, di non agire direttamente, ma di ottenere, colle necessarie riserve, per mezzo dell'Episcopato, miglioramenti ad inevitabili a progetti di leggi ecclesiastiche unilaterali, la cui emanazione sia impossibile di evitare.
Quindi, poiRiservando, inoltre, l'articolo in esame alla S. Sede la materia concernente i rapporti della Chiesa collo Stato, parmi che c subordinatamente che ciò debba intendersi delle questioni di principio, ed in primo luogo della conclusione e della esecuzione dei Concordati. Per ciò, inf invero, che concerne le questioni pratiche e di dettaglio, non sembra che esse non siano sempre escluse dalla [loro] competenza
28r
dei Vescovi e che quindi non sia lecito di discuterne nelle Conferenze episcopali. Almeno in Germania, ove ognuno dei numerosi Stati particolari regola, pur nell'ambito delle linee generali fissate dalla Costituzione del Reich, molte simili materie con complicatissime leggi ed ordinanze, sarebbe ben difficile, per la S. Sede ed anzi in pratica forse impossibile, per la S. Sede di avocare a sé la trattazione, salvo naturalmente, come si è accennato, le q le questioni di massima. Tale è, se non erro, il criterio seguito sinora dalla S. Sede medesima. Anche recentemente, ad esempio, nel nuovo regolamento dell'assistenza religiosa dei militari in Germania. , Essa (Dispaccio dell'Eminentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato N. 46322 del 13 novembre 1925), aggiungendo tuttavia che "per gli affari, che riguardano tutti i militari cattolici della Germania, e in genere per tutti gli affari col Governo centrale di Berlino, i Vescovi di Germania daranno ad uno dei loro Colleghi, per esempio al Vescovo di Paderborn, il mandato di trattare col Governo e a lui esporranno i proprii casi, i quali, invero, non possono essere molto numerosi, dato lo scarso numero dei militari stessi. Il Vescovo Delegato può anche servirsi, per gli affari di poca importanza, di un sacerdote dimorante in Berlino".
Sapiente è parimenti la riserva circa "la
28v
politica generale del paese", della quale è pure parola nell'Art. 4 del progetto. Se tuttavia il regolamento fosse pubblicato od in altro modo venisse a conoscenza del pubblico, di elementi ostili alla Chiesa, esso potrebbe provocare, - almeno qui in Germania gravi attacchi contro la S. Sede, che verrebbe accusata che di volersi ingerire nelle cose politiche della Nazione.
Circa l'Art. 5concernente il tempo, in cui debbano riunirsi le Conferenze, mi sia permesso di ricordare che in Germania esse sono state finora annuali, le materie da trattarsi sempre assai numerose . Anche nell'ultima conferenza dell'agosto 1925, la quale meritò speciali elogi dell'Aug del Sovrano Pontefice (cfr. Dispaccio dell'Emo Sig. Cardinale Segretario di Stato N. 46323 del 30 settembre s. a.), furono, come risulta dal relativo Protocollo, ben sessantaquattro i punti trattati.
Rilevo p altresì rispettosamente che nella Germania (senza la Baviera, la i Vescovi ove il Revmo Episcopato si riunisce a parte, come
29r
all'Art. 7), si hanno soltanto due Arcivescovi (Colonia e Friburgo). Non potrebbe quindi ad essa applicarsi la disposizione relativa a l voto del Presidente e dei quattro Arcivescovi più anziani.
Alla Conferenza di Fulda vengono invitati, oltre tutti i Vescovi residenziali della Germania ed un rappresentante dell'VEpiscopato bavarese, anche i Vicari capitolari, sede vacante, l'Amministratore Apostolico di tutte Tütz, i Vicari generali della terr parte prussiana delle Archidiocesi di Praga e di Olmüz. L'E. V. giudicherà se convenga di tenere conto nella redazione dell'Art. 6, ove si parla di "tutti e soli i Vescovi della Nazione".
Allorché via era un Vicario castrense per l'esercito prussiano, prendeva anche esso parte alle riunioni. I Vescovi titolari non vi intervengono.
Circa la questione dell'intervento del Rappresentante della S. Sede alle Conferenze, le ragioni, che lo sconsigliano, sono già opportunamente esposte
29v
nel voto del Card. L. (pag. 20) ed in quello del Consultore (pag. 29). Certamente la presenza del Nunzio potrebbe avere per sé notevolissimi vantaggi; egli p in molte questioni, nelle quali i Vescovi non sempre hanno sempre concetti pienamente esatti (ad es., circa la istruzione e la educazione del Clero) potrebbe dare il retto indirizzo secondo la mente della S. Sede; il prestigio e l'autorità della Rappresentanza Pontificia ne rimarrebbero grandemente accresciuti. Ma, d'altra parte, si richiederebbe per ciò che il Nunzio fosse Prelato dotato di di scienza e di prudenza, ed inoltre, per ciò che riguarda la Germania, avesse una perfetta conoscenza della difficile lingua e delle complicate condizioni del Paese., il che non sempre anche a me sommessamente che le ragioni contro prevalgano e che opportuna sia la redazione dell'Art. 8 dello schema, il la quale, pur salvando la questione di principio e lasciando liber la possibilità di un intervento in qualche circostanza straordinaria,
30r
permette al Nunzio di declinare l'invito; il che, se non erro, sarà nella massima parte dei casi la condotta più opportuna.
Per ciò che riguarda il programma della Conferenza, della quale è parola nell'Art. 9, se si giudicasse necessario che esso venisse trasmessopure alla S. Sede, sembrerebbemi conveniente la formula proposta nel Voto del Cardinale L. al n. V (pag. 20). Essa infatti, mentre prescrive tale comunicazione, non esige una previa positiva approvazione, almeno positiva, da parte della S. Sede medesima la quale potrà sempre, tuttavia, se lo ritenesse opportuno, proporre ai Revmi Vescovi di astenersi dal trattare l'una o l'altra questione o far pervenire su qualche punto le Sue superiori istruzioni.
Quanto al luogo della Conferenza sembrami pure adatta la redazione dell'Art. 11,
30v
secondo la quale esso rimane quello usuale, pur essendo libera l' la Conferenza di sceglierne un altro a maggioranza di voti. In Germania, come è noto e mi permisi di spiegare nel succitato ossequioso Rapporto N. 30154, esse ha le Conferenze hanno luogo a Fulda, città cattolica, ove trovasi la tomba di S. Bonifazio. Sarebbe, in questo Paese, se pur non m'inganno, poco consigliabile di trasferirle ne l ove risiede il Rappresentante Pontificio, vale a dire a Berlino., città in grande maggioranza protestante e in gr Tale mutamento potrebbe dare sull'occhio e provocare gli attacchi dei protestanti fanatici, i quali già tanto scalpore hanno menato per la erezione di una Nunziatura Apostolica e per la nomina di un Vescovo ausiliare in questa Capitale.
Per ciò che si riferisce alla determinazione del di colui che deve presiedere all'Assemblea, sembrerebbe espediente, la distinzione fra Presidente onorario e Presidente effettivo, di cui è parola nel Voto del Card. L. N. VII (pagg. 21-22) ed in
31r
quello del Consultore (pagg. 28-29). Essa appariva già, come ebbi occasione di rilevare nel più volte menzionato Rapporto N. 30154, nel suddetto Regolamento per le Conferenze vescovili", in cui il § 3 capov. 1 era così concepito: "Il Presidente della prossima Assemblea viene eletto a maggioranza di voti. La presidenza onoraria è tenuta dal più eminente in dignità ecclesiastica". In seguito venne aggiunta la disposizione che il Presidente ogni volta eletto rimanesse in funzione sino alla futura Assemblea e che allora si procederebbe alla nuova elezione.
Secondo il § 2 dello capov. 2 dello stesso § 3 "il Presidente avrebbe dovuto scegliere alla sua volta due assistenti, coi quali insieme ai quali fu costitui formava la Presidenza, che aveva il compito di preparar tutto per la prossima Assemblea". Tale disposizione non ha viene più applicata, ed il Presidente e l'attuale Presidente, Emo Bertram, di ammirevole attività, zelo e santità di vita, ma di carattere alquanto autoritario, continua, anche fuori dell'Assemblea, a part par-
31v
lare e trattare in nome dei Vescovi, che fanno parte delle Conferenze vescovili di Fulda. Senza dubbio molte volte è necessario ed opportuno che l'Episcopato emani atti collettivi, per dare maggior forza ed autorità alla sua azione; ma non sarebbe forse, a mio umilissimo giudizio, op inutile di prescrivere che ciascun Prelato sia precedentemente interrogato ed abbia il tempo conveniente per esprimere il suo avviso, e di suggerire anzi che i Documenti collettivi più importanti portassero sempre la firma di tutti i vescovi.
Sull'Art. 13 dello schema mi sia permesso di notare rispettosamente che già il sunnominato Regolamento del 1869 stabiliva al § 10 che "la Conferenza cominci con un solenne ufficio per implorare la benedizione divina. Ogni seduta p si inizia e viene chiusa colla preghiera". Anche al presente la l'Assemblea ha principio con una solenne funzione nella cripta di S. Bonifazio per invocare lo Spirito Santo, e con una solenne funzione di azione di grazie parimenti si chiude. In quest'ultima viene esposta la reliquia del capo di
32r
S. Bonifazio, che il Presidente della Conferenza impone sulla testa di tutti i Vescovi. Il popolo vi assiste alla cerimonia, la quale, come diceva recentemente l'Eminentissimo Bertram ad un religioso di Berlino, è riesce profondamente commovente. Certamente sono sapientissime le ragioni, per le quali la S. Sede intenderebbe ora di prescrivere che le As queste Assemblee episcopali siano inaugurate e chiuse senza pubbliche funzioni religiose; è tuttavia da prevedere che simile proibizione dopo sì lunghia anni consuetudine produrrà dolorosa impressione nell'Episcopato e nel popolo.
All'Art. 16 converrebbe, a mio modestissimo avviso, indicare che le conclusioni della Conferenza debbano essere sottoposte alla S. Sede per mezzo del Rappresentante Po Pontificio. Siccome, poi, attualmente il relativo Protocollo o verbale viene redatto in lingua tedesca ed in modo assai sommario e conciso, sarebbe opportuno di pregare i Revmi Vescovi di compilarlo in lingua latina ed esponendo sufficientemente lo stato di ciascuna questione ed i motivi della relativa conclusione. Dubito se sarebbe opportuna o possibile una positiva approvazione della S. Sede sia perché, a differenza di quel che accadeva nei primi anni, i punti trattati
32v
nelle Conferenze degli ultimi tempi sono sempre assai numerosi (54 nel 1920, 57 nel 1921, 63 nel 1922, 54 nel 1923, 51 nel 1924, 64 nel 1925), sia perché si tratta anche talvolta di questioni minori mo mo secondarie [sic] o di questioni non ancora abbastanza chiarite, sia perché le conclusioni stesse non debbono avere forza obbligatoria. Basterebbe quindi, se non m'inganno, un nulla osta, avuto il quale, il Protocollo medesimo potrà essere comunicato confidenzialmente agli a ai singoli membri dell'Episcopato, [non] come pure procedersi alla pubblicazione degli Atti o documenti, di cui l'Assemblea avesse eventualmente deliberato la divulgazione.
Nel sottomettere queste povere riflessioni all'alto senno dell'E. V., m'inchino
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano vom 21. Januar 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 20045, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/20045. Letzter Zugriff am: 10.05.2024.
Online seit 29.01.2018.