Dokument-Nr. 4258
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 31. August 1917

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Per la Sede di Vilna
Facendo seguito al mio rispettoso Rapporto N. 1051 del 20 corrente, compio il dovere ho l'onore di comunicare all'E. V. R. che Sua Altezza il Signor Principe von Isenburg, come mi aveva già annunziato, di ritorno da Vienna, venne ieri a visitarmi per affine di conoscere la risoluzione della S. Sede circa i due primi candidati proposti per la Sede diocesi di Vilna, Rmo Prelati Giovanni Matsulevic e decano Ladislao Mironas.
Riposi a Sua Altezza che avevo trasmesso senza indugio alla S. Sede i nomi dei candidati degli ecclesiastici suddetti, ma che la risposta decisione avrebbe richiesto necessariamente qualche tempo, giacché la S. Sede non procede alla nomina di un Vescovo o di un Amministratore Apostolico senza aver prima assunto al riguardo accurate informazioni; il che nelle circostanze attuali sarebbe stato anche riuscirà ancor più lungo e malagevole, a causa della difficoltà delle comunicazioni.
Il Sig. Principe mostrò di riconoscere la ragionevolezza di tale risposta. Aggiunse, poi, che, secondo il punto di vista delle Autorità tedesche germa-
54v
niche
, lo stato di occupazione non ha portato alcun cambiamento nella ripartizione dei poteri dei diritti spettanti fra la potestà ecclesiastica e la civile fra i due Poteri relativamente alle nomine ecclesiastiche nelle provincie occupate dell'Est. Rimangano quindi in vigore le disposizioni della legislazione russa in materia; soltanto i diritti delle le facoltà spettanti alle Autorità russe vengono interinalmente esercitate dai funz da quelle della Germania, e quindi, i diritti degli Zar da Sua Maestà il Kaiser come Supremo Signore durante la guerra. In base a ciò, Sua Altezza mi pregava di trasmettere al S. Padre, insieme ai sensi della sua più fedele devozione e filiale obbedienza, la sua preghiera personale che nella provvista della Sant Sede vescovile di Vilna a Sua Maestà il Kaiser come Supremo S durante la guerra venga concessa una partecipazione eguale a quella che allo scoppio della era all'iniz era prima della guerra competeva allo Zar, e che secondo la legislazione russa consisteva nella nomina regn imperiale ai vescovati vacanti. Concluse che una tale grazie da parte di Sua Santità dell'Augusto Pontefice sarebbe stata altamente apprezzata da Sua Maestà, come
55r
anche dall'intera popolazione cattolica della Germania.
Risposi che avrei fedelmente trasmesso, com'era mio dovere, alla S. Sede tale preghiera; intanto, però, mi permettevo fare in proposito le seguenti osservazioni:
1°) che <N>non sarebbe esatto ritenere che il diritto di nomina o presentazione si trasmetta allo Stato, a un potere od anche al Potere allo Stato, il quale a quello che stabil [necessaria] mente succeda e al primo, a quello che godeva del diritto medesimo (salvo naturalmente il caso di una nuova concessione della S. Sede). Giacché qui si tratta non già di privilegi reali inerenti ad un determinato territorio o spettanti ad una determinata popolazione, la quale li esercita per mezzo dei suoi degli attuali suoi rappresentanti politici, ma di privilegi personali concessi ad una determinata dinastia o ad una determinata Corona o al Capo di un determinato Stato per la particolare loro benemerenza verso la Chiesa o in vista dei vantaggi derivati, ad esempio, dalla conclusione di un Concordato colla S. Sede, e che quindi per natura loro non sono trasmissibili a vantaggio di un altro Stato che occupi si annetta quel territorio o di un nuovo
55v
Stato che sorga nel territorio medesimo, come si ereditano i diritti politici essenziali all'esercizio della Suprema Autorità pubblica od anche i diritti e le obbligazioni patrimoniali che inerenti al territorio stesso.
2°) Le suesposte considerazioni valgono a fortiori per il caso di semplice occupazione militare.
2 3°) L'Imperatore di Russia non godeva un vero e proprio diritto di nomina alle Sedi vescovili, ma soltanto, in virtù del Concordato del 1847 (art. 12), la designazione dei Vescovi doveva aver luogo consiliis ante habitis inter Imperatorem et Sa S. Sedem. È vero che la legislazione russa attribuiva allo Zar tale diritto tale diritto di nomina , che allo Zar, il quale effettivamente lo esercitava per mezzo di apposito Ukase imperiale; ma essa non ha avuto mai l'approvazione della S. Sede, che si atteneva invece ai termini del Concordato. e considerava suddetto.
4°) La S. Sede non ha mai concesso il diritto di nomina o presentazione ad alcun a Sovrano i acattolico i, il i quale i è sono considerato i come incapace i di tale simile privilegio. Ciò Tale principio trovasi anche espressamente dichiarato confermato dichiarato in varie Note del Cardinale Consalvi, ed in particolar modo in una diretta nel 1818 agli Inviati della Svizzera. Ed è per ciò che per l'Alsazia-Lorena, passata nel 1870 alla Germania, non fu confermato
56r
all'Imperatore il diritto di nomina. Tuttavia devesi riconoscere che anche agli Stati acattolici è stata talvolta concessa dalla S. Sede una qualche partecipazione nelle nomine vescovili, come nell'esempio della Russia e nelle elezioni capitolari della Germania.
Non vi è dubbio Alla fine della conversazione, su domanda del Sig. Principe, gli promisi che gli avrei senza ritardo comunicata la risposta della S. Sede, non appena mi fosse giunta.
Non vi è dubbio che se il S. Padre la S. Sede stimerà stimasse di potere in qualche modo fare alcuna concessione form alcun modo dare alla Germania una qualche soddisfazione su <in> questo<a> argomento materia, ciò riuscirebbe di vivo compiacimento per Sua Maestà e per il Governo Imperiale. Da parte mia, sottoponendo il tutto all'alto e superiore giudizio dell'E. V., m'inchino al bacio ecc.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 31. August 1917, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4258, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4258. Letzter Zugriff am: 06.05.2024.
Online seit 24.03.2010.