Dokument-Nr. 5099
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 13. August 19191

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulle elezioni vescovili in Prussia
Non appena mi giunse, per il tramite del Mons. Maglione, il venerato cifrato dell'E. V. R. del 2  corrente, mi diedi premura di scrivere al Revmo Monsignor Hollweck, chiedendogli a nome di V. E. un "breve e sollecito Voto" circa la questione delle elezioni vescovili in Prussia.
A causa Essendo le comunicazioni colla G A causa della difficoltà e della lunghezza delle comunicazioni, nei tempi [zwei Wörter unlesbar] l a risposta del sullodato Mgr. Hollweck mi è pervenuta soltanto oggi in una lettera in data del 22 corrente, che senza indugio compio il dovere di trasmettere qui acclusa all'E. V.
Il Voto del dotto canonista, contenuto nella lettera medesima, compren-
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de due parti.
Nella prima parte egli dimostra con argomenti storici e giuridici che la esclusiva da parte dallo Stato nelle elezioni anzidette non è no e non può dirsi in alcun modo un diritto della Corona (Kronrecht), e su ciò non vi è alcun dubbio. Evidentemente Mons. Hollweck è stato mosso a fare una tale dimostrazione dal brano della lettera del Card. von Hartmann in data del 29 Marzo scorso, (da me comunicatogli all a o scopo anzidetto), – in cui l'Emo parla appunto di Kronrecht, ma evidentemente, come risulta dal contesto, non già nel senso nel senso di un jus majestaticum circa sacra secondo la dottrina dei canonisti protestanti, ma in quello di un privilegio accordato dalla S. Sede alla Corona di Prussia. Del resto, secondo che mi permisi già di accennare nel mio precedente rispettoso Rapporto N. 12537 in data del 6 Aprile p. p., stimo del tutto superfluo di ricordare i notissimi precedenti storici storico-giuri-
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dici della presente questione della presente questione.
Nella seconda parte il più volte menzionato Pre Monsignor Hollweck così si esprime: "In con onsiderazione della nostra attuale situazione, la quale soltanto lentamente si chiarisce e si consolida e che probabilmente è ancora esposta a nuovi sconvolgimenti, sarebbe, a mio parere, in caso di vacanza delle Sedi vescovili sommamente desiderabile che la S. Sede avocasse subito completamente a sé ed attuasse la nuova provvista . Si richiede diff difatti per essa una ferma ed unica direzione, che sola può rimaner garantita venir sicuramente soltanto dalla S. Sede. Occorre invero eliminare anche le influenze dei cosiddetti uomini politici cattolici, i quali pure durante la guerra hanno cercato di immischiarsi negli nelle cose ecclesiastiche, arrecando alla Chiesa più danno che utilità. Le varie opinioni, gli interessi politici ben spesso nascosti, le influenze di circoli scientifici, ed anche i rapporti con acattolici, sono così moltiformi, che
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la provvista assai meglio riesce mediante proposte avanzate alla S. Sede, la quale, poi, esaminando valutando liberamente e complessivamente tutte le circostanze, procede alla nomina dei Vescovi, anziché mediante le elezioni e le precedenti trattative dei corpi elettorali coi Governi. Inoltre s arebbe in generale raccomandabile di procurare un ordinamento unico delle cose ecclesiastiche per tutto l'Impero, forse in un Concordato coll'Impero, come ebbe già in mira il Cardinale Consalvi al Congresso di Vienna nel 1815".
A complemento delle surriferite osservazioni di Monsignor Hollweck, e poiché Vostra Eminenza si è degnata ordinarmi di manifestarLe in proposito anche il mio modesto parere, compio il dovere di aggiungere quanto appresso:
Conviene, a mio avviso, distinguere due questioni:
La prima, proposta dall'Emo von Hartmann, consiste nel vedere se i Capitoli della Prussia siano ancora vincolati dalle disposizioni pontificie (ricordate nel mio precedente rispettoso Rapporto N. 12537 del
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6 Aprile scorso), che prescrivevano loro di assicurarsi, prima di procedere all'atto dell'elezione, che il su i candidati non fossero men grati al Governo alla potestà civile, in altri termini se tale concessione da lla Santa Sede agli antichi Principi della Germania sia passata al nuovo Governo repubblicano.
Nella lettera del 7 corrente, Mons. Hollweck svolge i punti seguenti:
a) A nessun patto conviene più ammettere un diritto di nomina dello Stato od una qualsiasi altra ingerenza dello Stato, in qualsiasi forma. Gli uffici ecclesiastici debbono essere provvisti con piena libertà e con riguardo soltanto agli interessi della Chiesa. Gli assegni da parte dello Stato, i quali rappresentano soltanto una parziale restituzione dei beni tolti alla Chiesa all'epoca della secolarizzazione (1 anno 1802 e seguenti), non debbono in nessun modo esse valere come fondamento p a per una qualsivoglia ingerenza. Quindi occorre escludere senz'altro sia la previa presentazione della lista dei candidati al Governo
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sia la partecipazione di un Commissario governativo all'elezione in occasione delle elezioni , [ein Wort unlesbar] sia precedenti proposte.
b) Le elezioni capitolari, laddove i Capitoli hanno saputo mantenere la loro libertà, hanno fatto generalmente buona prova, e di regola sono stati scelti Vescovi idonei. Questa libertà deve essere ai Capitoli assicurata con ogni mezzo; essi quindi non debbono essere legati da istruzioni segrete, che i Governi ottengono in via diplomatica dalla S. Sede, a presentare la lista dei candidati prima della elezione od a tollerare la presenza di un Commissario governativo, d all'elezione , di guisa. I Capitoli debbono vot compiere tale atto liberamente; ma la diplomazia ha già prima spianato tutte le vie ai nemici della libera elezione, contro i quali occorre quasi sempre sostenere una vera lotta. Ciò riesce naturalmente spiacevole ai Capitoli per quanto essi stimino importante il diritto alla elezione dei Vescovi.
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c) Considerando tutte queste difficoltà (conclude Mons. Hollweck) sarebbe assai desiderabile, se in tutti i territori i quali son stati in seguito alla guerra sciolti dall'antico ordinamento della Chiesa di Stato (Germania, Austria), la provvista delle Sedi vescovili avesse luogo per istituzione pontificia juxta modum in Codice praevisum (can. 3 329 § 2), dietro proposta del Capitolo cattedrale . Questo dovrebbero presentare almeno tre candidati; la S. Sede però non avrebbe da essere legata dalle proposte del Capitolo. La S. Sede può il più facilmente respingere alle importunità degli ecclesiastici bramosi di far carriera, dei partiti politici e dei Governi, e di avere nella scelta dinanzi agli occhi soltanto gl'interessi della Chiesa. Essa può eleggere eventualmente anche religiosi, qualora ciò sembri utile. Ma l'influenza dei partiti politici, i quali sogliono in tali occasioni farsi innanzi come precipui difensori degli interessi della Chiesa, deve essere esclusa, al pari di
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qualsiasi altra. Gli ecclesiastici di carriera sanno ben servirsi dei detti partiti per le loro mire. Bando a tutte queste camarille! La Chiesa abbisogna di uomini, che siano si ispirino unicamente alle idee religiose, e non di persone, per cui lo Stato è tutto o quasi e che sono piuttosto uomini governativi che uomini di Chiesa. Il pop Anche il popolo non li vuole. Il popolo vuole nella Chiesa di Dio uomini di Chiesa, solleciti sopra ogni cosa degli interessi religiosi, qui sentiunt cum Ecclesia Ecclesia. Essi debbono essere non funzionari dello Stato, ma sacerdoti. La suprema Autorità della Chiesa, riservandosi la provvista delle Sedi vescovili, non deve più tollerare alcuna ingerenza dello Stato non solo diretta, ma anche indiretta, la quale è anzi più pericolosa e più facilmente corrompe gli ecclesiastici.
Nell'ultima parte della sua lettera Mons. Hollweck svolge alcune considerazioni generali sulla nuova
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Costituzione dell'Impero; ma, non rientrando esse propriamente nell'argomento, del presente rispettoso Rapporto, ne farò a suo tempo oggetto di separato Rapporto.
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Il Voto del più volte lodato Mons. Hollweck, da me qui sopra riassunto, è così ampio, che basterà a me basta aggiungere soltanto poche osservazioni in obbedienza a ll'ordine impartitomi da Vostra Eminenza di manifestare in proposito anche il mio modesto parere.
Conviene, a mio avviso, distinguere due questioni:
La prima, proposta dall'Emo Cardinale Arcivescovo di Colonia, consiste nel definire se i Capitoli della Prussia siano ancora vincolati dalle disposizioni pontificie (ricordate nel mio precedente rispettoso Rapporto N. 12537 del 6 Aprile scorso), le quali insinuavano o prescrivevano in vario modo di assicurarsi,
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prima di procedere all'atto della elezione, che la scelta non cadesse sopra soggetti men grati alla potestà civile; in altri termini, se tale concessione della S. Sede agli antichi Principi della Germania sia passata al nuovo Governo repubblicano.
Dal punto di vista del diritto canonico, a me pare che la risposta debba essere negativa. Trattasi, infatti, di privilegio odioso, il quale restringe la libertà della Chiesa in uno degli atti più delicati ed importanti, quale è la scelta dei Vescovi, e quindi sembra che non passi dagli antichi Principi, al nuo cui fu concesso, al nuovo Governo senza una concessione almeno tacita della S. Sede. Ora, dato soprattutto il carattere dei nuovi nuovi sovrani reggitori della cosa pubblica in Germania, addetti in maggioranza al partito socialista, tale concessione apparisce sommamente inopportuna. Ma inoltre, nella Costituzione dell'Impero, approvata dall'Assemblea Nazionale di Weimar (sebbe-
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ne non ancora promulgata) e la quale vincola anche i singoli Stati, si dispone espressamente: "Ciascuna società religiosa ordina ed amministra da sé stessa i suoi affari nell'ambito del diritto comune. In particolare e ssa conferisce i suoi uffici senza alcuna cooperazione dello Stato e dei Comuni". Con ciò il potere civile ha rinunziato spontaneamente a qualsiasi partecipazione nella provvista degli uffici ecclesiastici. Tuttavia, a mio umile parere, affine di evitare sempre possibili, difficoltà e complicazioni, occorrerebbe, prima che la S. Sede si pronunzi, in senso attendere che sia la suddetta Costituzione venga promulgata per l'Impero ed applicata nei singoli Stati della Prussia.
La seconda questione, cui già accennavo nel succitato mio ossequioso Rapporto N. 12537, consiste nel deliberare se, eliminata l'ingerenza governativa in discorso, convenga che la S. Sede lasci in vigore nella Prussia il diritto dell'elezione capitolare per le Sedi vescovili
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o se invece sia più conveniente che anche colà si applichi il diritto comune (can. 329 parag. 2).
Certamente, come opina Mons. Hollweck, sarebbe assai desiderabile che la nomina dei Vescovi venisse fatta anche per la Prussia dalla S. Sede. Tuttavia occorre pur notare 1) che le elezioni capitolari, secondo che ammette lo stesso sunnominato Canonista , non può dirsi abbiano dato di fatto cattivi risultati. Bisogna anzi riconoscere che i Vescovi della Prussia sono, almeno presentemente, tutti, senza eccezione, degni e zelanti Pastori. 2º) che trattasi di antico privilegio, proprio non soltanto dei suddetti Capitoli, ma anche di quelli di Olmütz (Moravia), di Salisburgo, e di S. Gallo, di Coira e di Basilea nella Svizzera. Arrecherebbe quindi, io penso , sorpresa e dolore in Germania, se fosse qui tolto un diritto conservato altrove.
Qualora quindi la S. Sede decidesse
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di procedere alla detta riforma, converrebbe a mio subordinato parere, prudente, anche affine affine di evitare od almeno di diminuire il suaccennato malcontento, 1º) di interrogare chiedere il parere precedentemente il parere di tutti o dei principali Vescovi delle diocesi interessate sul miglior modo di attuare la riforma medesima e 2º) di lasciare ai Capitoli una partecipazione nella scelta del novello Pastore, accordando loro, ad esempio (come propone Mons. Hollweck), la facoltà di presentare
una terna di candidati alla S. Sede, pur senza vincolare con questo la libera elezione ed il supremo giudizio del S. Padre.
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Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della S. Porpora, con profondissimo ossequi
1Datum "29 Luglio 1919" von Pacelli hds. gestrichen; Datum "11 Agosto 1919" von Pacelli hds. korrigiert.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 13. August 19191, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 5099, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/5099. Letzter Zugriff am: 27.04.2024.
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 30.04.2013.