Dokument-Nr. 5099
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 13. August 19191
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Sulle elezioni vescovili in Prussia
Il Voto del dotto canonista, contenuto nella lettera medesima, compren-
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de due parti.Nella prima parte egli dimostra con argomenti storici e giuridici che la esclusiva da parte dallo Stato nelle elezioni anzidette non è
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dici
Nella seconda parte
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la
provvista assai meglio riesce mediante
proposte
avanzate
alla S. Sede, la
quale, poi,
A complemento delle surriferite osservazioni di Monsignor Hollweck, e poiché Vostra Eminenza si è degnata ordinarmi di manifestarLe in proposito anche il mio modesto parere, compio il dovere di aggiungere quanto appresso:
Conviene, a mio avviso, distinguere due questioni:
La prima, proposta dall'Emo von Hartmann, consiste nel vedere se i Capitoli della Prussia siano ancora vincolati dalle disposizioni pontificie (ricordate nel mio precedente rispettoso Rapporto N. 12537 del
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6 Aprile scorso), che prescrivevano
loro di assicurarsi, prima di procedere all'atto
dell'elezione, che
Nella lettera del 7 corrente, Mons. Hollweck svolge i punti seguenti:
a) A nessun patto conviene più ammettere un diritto di nomina
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sia la
partecipazione
di un Commissario governativo
b) Le elezioni capitolari, laddove i Capitoli hanno saputo mantenere la loro libertà, hanno fatto generalmente buona prova, e di regola sono stati scelti Vescovi idonei. Questa libertà deve essere ai Capitoli assicurata con ogni mezzo; essi quindi non debbono essere legati da istruzioni segrete, che i Governi ottengono in via diplomatica dalla S. Sede, a presentare la lista dei candidati prima della elezione od a tollerare la presenza di un Commissario governativo
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c) Considerando tutte queste difficoltà (conclude Mons. Hollweck) sarebbe assai desiderabile, se in tutti i territori i quali son stati in seguito alla guerra sciolti dall'antico ordinamento della Chiesa di Stato (Germania, Austria), la provvista delle Sedi vescovili avesse luogo per istituzione pontificia juxta modum in Codice praevisum (can.
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qualsiasi altra. Gli ecclesiastici di carriera sanno ben servirsi dei detti partiti per le
loro mire. Bando a tutte queste camarille! La Chiesa abbisogna di uomini, che Nell'ultima parte della sua lettera Mons. Hollweck svolge alcune considerazioni generali sulla nuova
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Costituzione dell'Impero; ma, non rientrando
esse propriamente
nell'argomento, *
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Il Voto del più volte lodato Mons. Hollweck, da me qui sopra riassunto, è così ampio, che
Conviene, a mio avviso, distinguere due questioni:
La prima, proposta dall'Emo Cardinale Arcivescovo di Colonia, consiste nel definire se i Capitoli della Prussia siano ancora vincolati dalle disposizioni pontificie (ricordate nel mio precedente rispettoso Rapporto N. 12537 del 6 Aprile scorso), le quali insinuavano o prescrivevano in vario modo di assicurarsi,
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prima di procedere all'atto
della elezione, che la scelta non cadesse sopra soggetti men grati alla potestà civile; in
altri termini, se tale concessione della S. Sede agli antichi Principi della Germania
sia passata al nuovo Governo repubblicano.Dal punto di vista del diritto canonico, a me pare che la risposta debba essere negativa. Trattasi, infatti, di privilegio odioso, il quale restringe la libertà della Chiesa in uno degli atti più delicati ed importanti, quale è la scelta dei Vescovi, e quindi sembra che non passi dagli antichi Principi,
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ne non ancora promulgata) e
la quale vincola
anche i singoli Stati, si dispone espressamente:
"Ciascuna società religiosa ordina ed
amministra da sé stessa i suoi affari nell'ambito del diritto comune. In particolare e
ssa conferisce
i suoi uffici senza alcuna cooperazione dello Stato e dei
Comuni". Con ciò il potere
civile ha rinunziato spontaneamente a qualsiasi
partecipazione nella provvista degli uffici ecclesiastici. Tuttavia, a mio umile parere,
affine di evitare sempre
possibili,
difficoltà e complicazioni, occorrerebbe, prima
che la S. Sede si pronunzi, La seconda questione, cui già accennavo nel succitato mio ossequioso Rapporto N. 12537, consiste nel deliberare se, eliminata l'ingerenza governativa in discorso, convenga che la S. Sede lasci in vigore nella Prussia il diritto dell'elezione capitolare per le Sedi vescovili
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o se invece sia più conveniente che anche colà si applichi il
diritto comune (can. 329 parag. 2). Certamente, come opina Mons. Hollweck, sarebbe assai desiderabile che la nomina dei Vescovi venisse fatta anche per la Prussia dalla S. Sede. Tuttavia occorre pur notare 1) che le elezioni capitolari, secondo che ammette lo stesso sunnominato Canonista , non può dirsi abbiano dato di fatto cattivi risultati. Bisogna anzi riconoscere che i Vescovi della Prussia sono, almeno presentemente, tutti, senza eccezione, degni e zelanti Pastori. 2º) che trattasi di antico privilegio, proprio non soltanto dei suddetti Capitoli, ma anche di quelli di Olmütz (Moravia), di Salisburgo, e di S. Gallo, di Coira e di Basilea nella Svizzera. Arrecherebbe quindi, io penso , sorpresa e dolore in Germania, se fosse qui tolto un diritto conservato altrove.
Qualora quindi la S. Sede decidesse
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di procedere alla detta riforma, converrebbe
a mio subordinato parere,
prudente, anche una terna di candidati alla S. Sede, pur senza vincolare con questo la libera elezione ed il supremo giudizio del S. Padre.
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Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della S. Porpora, con profondissimo ossequi
1↑Datum "29 Luglio 1919" von Pacelli hds. gestrichen; Datum "11
Agosto 1919" von Pacelli hds. korrigiert.