Dokument-Nr. 6536

Pacelli, Eugenio: [Vorlage zur Pacelli-Punktation II]. [München], vor dem 24. Januar 1920

I. Alla Chiesa spetta il diritto di piena e libera provvista di tutti gli uffici ecclesiastici senza cooperazione dello Stato e dei Comuni. Il patronato privato rimane nei limiti delle prescrizioni del diritto canonico.
II. Per la nomina dei professori delle Facoltà teologiche nelle Università è necessario il previo consenso del Vescovo diocesano. Inoltre, per riguardo agli studenti di filosofia, i quali intendono dedicarsi poi allo studio della teologia, vi dovranno essere nella Facoltà filosofica di ambedue le Università di Monaco e di Würzburg almeno un professore di filosofia ed uno di storia di sicura dottrina cattolica a giudizio del Vescovo.
III. I professori dei Licei sono nominati dal Governo su proposta del Vescovo diocesano. Nel loro ordinamento interno i Licei medesimi dipendono dal Vescovo.
IV. L'istruzione religiosa rimane in tutte le scuole medie come materia ordinaria d'insegnamento. I maestri di religione sono nominati su proposta del Vescovo dal Governo, il quale provvede i mezzi finanziari necessari.
V. I professori delle Facoltà teologiche o dei Licei ed i maestri di religione, i quali dal Vescovo diocesano fossero giudicati incapaci od inadatti a proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, saranno rimossi dal loro ufficio.
VI. Lo Stato provvede a che vi sia un numero sufficiente d'istituti cattolici per la formazione dei maestri e delle maestre delle scuole elementari.
I maestri e le maestre, che intendono di essere impiegati in scuole cattoliche, debbono frequentare gli anzidetti istituti e sono obbligati a seguire durante tutto il tempo della loro formazione l'insegnamento religioso.
Gl'istituti privati per la formazione anzidetta sono pareggiati a quei dello Stato, se ne hanno gli stessi requisiti.
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VII. Per l'ammissione all'insegnamento e per l'impiego nelle scuole elementari e superiori di insegnanti appartenenti ad Ordini o Congregazioni religiose non si richiede alcun altro requisito che per i laici.
VIII. In tutti i Comuni, nei quali i genitori, o chi per essi, lo richieggano e vi sia per ciò un numero sufficiente di fanciulli, debbono essere fondate scuole elementari cattoliche.
IX. Nelle scuole elementari l'istruzione religiosa rimane come finora materia ordinaria d'insegnamento.
Agli scolari di tutti gl'istituti elementari e superiori deve essere dato modo di adempiere i loro doveri religiosi.
X. La ispezione sull'insegnamento religioso e sulla vita religiosa e morale nelle scuole elementari e medie appartiene al Vescovo diocesano, il quale esercita tale diritto o per se stesso o per mezzo di suoi delegati. Il Vescovo presenta le sue rimostranze o proposte al Governo, il quale farà quanto è necessario per soddisfarle.
XI. Gli Ordini e le Congregazioni religiose sono autorizzati a fondare e dirigere scuole private secondo le prescrizioni generali del diritto comune. Queste scuole private sono pareggiate a quelle dello Stato.
XII. Lo Stato bavarese adempierà anche per l'avvenire verso la Chiesa cattolica i suoi obblighi di prestazioni finanziarie fondati su legge, contratto o particolare titolo giuridico. Come titoli giuridici vengono, fra gli altri, espressamente annoverati il Concordato del 1817 ed i diritti patrimoniali della Chiesa riconosciuti dallo stesso Reichsdeputationshauptschluss. Nello svincolo delle anzidette prestazioni lo Stato bavarese terrà conto del mutato valore del danaro e dei bisogni attuali, ed in particolare resteranno comprese anche le prestazioni cosiddette facoltative e revocabili. Inoltre nello svincolo verranno prese in considerazione anche quelle obbligazioni concordatarie, che non sono state sinora in tutto od in
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parte adempiute.
Lo svincolo avrà luogo in una forma tale, che escluda un rapido deprezzamento.
Le obbligazioni di diritto privato rimangono conservate e non saranno svincolate.
XIII. Gli edifici ed i fondi dello Stato, che al presente servono immediatamente o mediatamente a scopi ecclesiastici, sono lasciati gratuitamente alla Chiesa in uso perpetuo ed illimitato. Lo Stato continuerà a sostenere nella misura osservata finora le spese di manutenzione ed in caso di bisogno provvederà anche alla ricostruzione degli edifici.
XIV. Alla Chiesa rimangono garantiti in perpetuo i suoi beni ed i suoi diritti patrimoniali. Essa ne dispone liberamente.
XV. La Chiesa ha diritto di riscuotere imposte. Lo Stato esigerà insieme alle sue le dette imposte ecclesiastiche dietro equo compenso.
XVI. Nell'esercito, nelle carceri, nelle case di cura e negli ospedali sarà costituita una regolare assistenza religiosa, per la quale il vescovo diocesano deputerà un corrispondente numero di ecclesiastici. In quelli degli istituti sunnominati, che dipendono dallo Stato, questo provvederà i mezzi necessari per l'anzidetta assistenza religiosa e per il culto.
XVII. Lo Stato si obbliga a riconoscere i decreti delle Autorità ecclesiastiche nell'ambito della loro competenza ed in caso di bisogno a prestare su richiesta delle Autorità stesse il suo appoggio per la esecuzione dei medesimi.
XVIII. Gli ecclesiastici nell'esercizio del loro ufficio godono della protezione dello Stato, il quale impedirà che vengano oltraggiati nelle loro persone o disturbati nelle loro funzioni.
XIX. Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono essere liberamente fondati né soggiacciono ad alcuna limitazione da
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parte dello Stato riguardo alle loro residenze od al numero dei loro membri. Quelli, che godevano finora del diritto di pubbliche corporazioni, lo conservano; gli altri acquistano e conservano la capacità giuridica od il diritto di pubbliche corporazioni a norma delle prescrizioni vigenti per tutti cittadini ed associazioni. La loro proprietà e gli altri loro diritti sono garantiti. Essi amministrano i loro beni e regolano i loro affari indipendentemente dallo Stato.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio, [Vorlage zur Pacelli-Punktation II], [München] vom vor dem 24. Januar 1920, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 6536, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/6536. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 14.01.2013.