Dokument-Nr. 20586
Pacelli, Eugenio an Perosi, Carlo
[Berlin], 28. Januar 1929

Regest
Pacelli sendet dem Sekretär der Konsistorialkongregation Perosi die Supplik des Passauer Bischofs Ow-Felldorf betreffend die Wiedereinrichtung des Kollegiatstifts Altötting sowie das Votum des Münchener Nuntius Vassallo di Torregrossa zurück. Auch dem Nuntius erscheint die Bitte eigenartig, da sie wie der Bischof selbst zugibt, nicht mit den Bestimmungen des Kirchenrechts übereinstimmt. In Deutschland gibt es kein Kollegialkapitel, das sich aus emeritierten Priestern zusammensetzt, lediglich in der Schweiz. Die Wiedereinrichtung des Kapitels scheint Pacelli auch nicht einem wirklichen Bedarf zu entsprechen. Einerseits scheint ihm, dass Ow-Felldorf die Bedeutung Altöttings als Pilgerort übertreibt. Andererseits wird die Seelsorge in Altötting durch die beiden Konvente der Kapuziner sichergestellt. Pacelli verweist auf die Stellungnahme Vassallo di Torregrossas, wenngleich ihm nicht alle der darin aufgeführten Argumente als geeignet erscheinen, die Bitte Ow-Felldorfs abschlägig zu beantworten. So ist es zwar richtig, dass die emeritierten Priester kein Amt mehr übernehmen können, aber sie können dennoch eine gewisse Unterstützung bei der Beichte oder bei Gottesdienstbesuchen leisten. Der Nuntius geht auf die hohen Zahlungen der bayerischen Regierung ein. Die Regierung unterscheidet zwischen solchen Leistungen, zu denen sie durch das Konkordat verpflichtet ist, worunter auch die Zahlungen an die emeritierten Geistlichen zählen, und fakultativen Leistungen. Kommt die Regierung den obligatorischen Zahlungen ohne vorherige Absprache mit dem Heiligen Stuhl nicht nach, hat dieser das Recht, Beschwerde einzulegen. Pacelli bezeichnet die Gefahr von Leistungskürzungen aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage der Regierung als vorhanden. Aus der Supplik Ow-Felldorfs geht hervor, dass die Priester im Rupertus-Stift in Altöttingen gut versorgt werden. Solange dies der Fall ist, ist zu erwarten, dass die Regierung ihre Pensionen kürzt. Dem Nuntius scheint es, dass für die anderen Schwierigkeiten keine Lösung gefunden werden können. Für die nichtdiözesanen Priester könnten möglicherweise die Ordinarien im Voraus Regelungen für die Pensionen treffen. Dem Propst des Kapitels könnte aus Alters- oder Krankheitsgründen möglicherweise ein Koadjutor an die Seite gestellt werden. Pacelli überlegte, Ow-Felldorf um präzisere Antworten zu bitten, unterließ es aber, weil Perosis Weisung als geheim gekennzeichnet war. Der Nuntius bittet den Sekretär, die Unzulänglichkeiten seiner Ausführungen zu entschuldigen.
Betreff
Sulla istanza del Vescovo di Passavia per la ricostruzione del Capitolo collegiale di Altötting
Insieme ai relativi Allegati, che compio il dovere di ritornare qui acclusi, mi è pervenuto il venerato Dispaccio N. 751/28 in data del 29 Dicembre p. p., col quale l'E. V. R. si degnava di chiedere il mio umile avviso circa la istanza del Revmo Mons.  Vescovo di Passavia per la ricostituzione dell'antico Capitolo collegiale di Altötting.
Confesso che anche a me tale domanda è sembrata alquanto singolare e non conforme alle disposizioni del diritto canonico, come del resto ammette lo stesso Vescovo. In Germania non si ha, per quanto io sappia, alcun Capitolo collegiale costituito da sacerdoti emeriti. Ne esiste invece uno nella Svizzera, in Münster per il cantone di Lucerna (diocesi di Basilea), composto di due dignità (Prepositura e Custodia) e di 16 canonici; ma esso, a differenza di quanto si propone nella istanza in esame, ha un regolare servizio corale quotidiano e proprie prebende, ricevendo ogni canonico, oltre l'abitazione, una rendita annua di 3600 franchi dal patrimonio di fondazione. La ricostituzione di quello summenzionato non pare che risponda ad un vero bisogno. Da una parte, infatti, sembra esagerato l'affermare che il Santuario di Altötting, piccola località della Baviera, "quod ad numerum peregrinantium et frequentiam Sacramentorum attinet, secundum post Lourdensem Sanctuarium locum
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obtinet", giacché senza voler parlare di altri insigni Santuari Mariani (quali, ad esempio, Loreto, Pompei od Einsiedeln), nella stessa Germania quello di Kevelaer ha maggiore celebrità ed un più gran numero di pellegrini; dall'altra, al sacro ministero in Altötting attendono i RR. PP. Cappuccini, che hanno colà due conventi, vale a dire quello di S. Anna con 16 Padri e 34 fratelli conversi, e la Custodia con 13 Padri e 22 conversi ( Kirchliches Handbuch , XV. Band, 1927/1928, pag. 320). Le anormali condizioni, in cui il Capitolo verrebbe ripristinato, danno luogo ad alcuni inconvenienti segnalati giá nel Rapporto dell'Eccmo Mons.  Nunzio Apostolico di Baviera; a mio modesto avviso, però, essi non sono almeno tutti tali da impedire per sé stessi l'accoglimento della istanza del Vescovo di Passavia.
Così, ad esempio, è ben vero che i sacerdoti emeriti sono per età o per stato di salute impotenti a ricoprire un posto con cura d'anime od altro simile ufficio ecclesiastico; ciò tuttavia non esclude che essi possano ancora prestare qualche aiuto nell'ascoltare le confessioni o nell'assistere alle sacre funzioni.
Quanto ai pagamenti dello Stato, il Governo
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bavarese
, nonostante le ristrettezze economiche, versa tuttora elevate somme alla Chiesa cattolica; nel bilancio del 1929 sono a questo scopo assegnati Marchi 28.467.100. Anche per i sacerdoti emeriti esso ha dato sinora sussidi in misura tale da permettere loro di vivere convenientemente, né si oppone al collocamento a riposo dei parroci che ne hanno il diritto; così, ad esempio, per la sola diocesi di Regensburg detti sussidi hanno ammontato nell'anno 1926/27 a Marchi 323.000 (cui si sono aggiunti Marchi 83.000 come contributo dei sacerdoti con cura d'anime in servizio attivo e Marchi 13.000 ricavati dalle imposte ecclesiastiche). È noto che il Governo medesimo distingue due specie di prestazioni finanziarie: le obbligatorie, fra cui sono comprese quelle esplicitamente indicate nell'articolo 10 § 1 del Concordato del 1924, e le facoltative, col qual termine esso designa - contrariamente alla tesi giustamente sostenuta dalla S. Sede - i supplementi di congrua agli ecclesiastici aventi cura d'anime in generale. Ora, checché sia di tale distinzione, le prestazioni per gli emeriti sono indubbiamente incluse nella prima categoria, giacché nel succitato articolo si prescrive espressamente: "Agli ecclesiastici emeriti lo Stato provvede destinando a tale scopo istituti con sufficiente dotazione o prestando un supplemento alla relativa pensione". Se quindi lo Stato, senza previa intesa colla S. Sede, non soddisfacesse adeguatamente a tale obbligo, Questa avrebbe diritto di reclamare in base al Concordato. È vero che il pericolo di una diminuzione dei pagamenti del Governo si è già presentato a causa delle suaccen-
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nate difficoltà economiche, e potrebbe di nuovo presentarsi, massime qualora in seguito divenisse peggiore la costituzione del Landtag o Parlamento bavarese; ma ciò varrebbe probabilmente anche per altre categorie di prestazioni. - Dalla istanza del Vescovo di Passavia sembra dedursi che i sacerdoti raccolti nel Rupertus-Stift di Altötting avrebbero belle e comode abitazioni, in principio a medio prezzo, e poi del tutto gratuitamente, e che inoltre verrebbe altresì provveduto al loro vitto e vestito mediante fondazioni diocesane. Se così è, e poiché nel Concordato non è fissata la somma da versarsi agli emeriti, è da prevedere che il Governo ridurrebbe loro, proporzionalmente al bisogno, la relativa pensione. Ma, purché sia ai medesimi assicurata una onesta sostentazione, non pare che ciò costituisca un inconveniente, e lo stesso si verifica del resto anche altrove, come, ad esempio, in Regensburg per il Capitolo chiamato "Stift der Alten Kapelle", i cui membri, aventi diritto
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alla pensione per gli emeriti, la ricevono soltanto in quanto la fondazione medesima non è in grado di provvedere coi propri mezzi all'assegno dei Canonici.
Anche agli altri inconvenienti indicati nel sullodato Rapporto sembra, se pur non m'inganno, che non sarebbe possibile di trovare un rimedio. Così, quanto ai sacerdoti extradiocesani, potrebbe provvedersi mediante previo accordo fra i rispettivi Ordinari, anche per ciò che riguarda la pensione. Egualmente, se il parroco, che dovrebbe essere anche Preposto del Capitolo, divenisse per età o malattia incapace di adempiere il suo ufficio, sarebbe possibile all'Ordinario, a norma del canone 475 § 1, di dargli un vicario coadiutore, che potrebbe essere uno dei due beneficiati di Altötting, dei quali è parola nell'istanza in discorso.
Affine di chiarire meglio questi punti ed essere in tal guisa in grado di eseguire meno imperfettemante l'ordine impartitomi dall'E. V., avevo pen-
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sato di chiedere informazioni al più volte menzionato Vescovo di Passavia, ma non mi sono creduto autorizzato a farlo, essendo l'ossequiato Dispaccio di V. E. sub secreto. Mentre pertanto La supplico di voler perdonare le deficienze di questo ossequioso Rapporto, m'inchino
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Perosi, Carlo vom 28. Januar 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 20586, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/20586. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 20.01.2020, letzte Änderung am 01.02.2022.