Dokument-Nr. 4134
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 14. November 1920

Regest
Bezug nehmend auf sein verschlüsseltes Telegramm vom 12. November 1920 übersendet Pacelli eine Erklärung des Reichsaußenministeriums zum Konkordat mit Bayern. Laut Pacelli ist damit die Kontroverse über die Priorität eines Reichskonkordats gegenüber einem Konkordat mit Bayern beendet und es scheine im Interesse der Kirche zu sein, zuerst mit Bayern ein Konkordat abzuschließen. Dieses kann auch vor der Verabschiedung des Reichsschulgesetzes geschlossen werden. Jegliche Norm, die nicht gegen die Weimarer Reichsverfassung verstößt, darf in das Konkordat mit Bayern aufgenommen werden. Bevor das Konkordat in den bayerschen Landtag eingebracht wird, wird es von der Reichsregierung auf seine Kompatibilität mit der Weimarer Reichsverfassung geprüft. Sobald das Konkordat abgeschlossen ist, darf es nicht mehr von unilateralen Reichsgesetzen berührt werden.
Betreff
Il Governo del Reich e le trattative per il Concordato bavarese
Eminenza Reverendissima,
Facendo seguito al mio rispettoso cifrato da Berlino Nr. 374 del 12 corrente1, compio il dovere di trasmettere senza indugio qui acclusa all'Eminenza Vostra Reverendissima copia della dichiarazione, che, sebbene non senza contrasti, ho potuto ottenere da quel Ministero degli Esteri. Detta dichiarazione, tradotta in italiano, è del seguente tenore:
"Il Governo del Reich non ha alcuna difficoltà a che le trattative per il Concordato fra la S. Sede ed il Governo bavarese siano proseguite e concluse. Venendo il relativo progetto presentato al Gabinetto del Reich 2 prima che sia sottoposto al Landtag bavarese, il Gabinetto medesimo avrà occasione di esaminare se qualche disposizio-
121v
ne di esso trovisi in opposizione colla Costituzione germanica.
Resta inteso che il Concordato concluso colla Baviera non verrà toccato da posteriori leggi del Reich".
Da essa deriva quanto appresso:
1°) È definitivamente eliminata qualsiasi controversia circa la priorità o meno del Concordato per il Reich di fronte a quello bavarese, che, data l'attuale situazione, sembra invece per gl'interessi della Chiesa espediente sia trattato e concluso per primo.
2°) Il Concordato bavarese potrà essere concluso, anche senza attendere la pubblicazione della futura legge scolastica, prevista dall'articolo 146 capoverso 2 della Costituzione germanica.
3°) Il Concordato bavarese potrà contenere qualsiasi norma, che non si trovi in opposizione colla Costituzione; in altri termini, è necessario che le sue disposizioni non siano contra, ma potranno ben essere praeter la Costituzione medesima, come ha ammesso espressamente il signor Ministro degli Esteri Dr.  Simons, anche in un colloquio da me avuto ieri con lui prima della mia partenza da Berlino. Inoltre nella dichiarazione in discorso non si accenna, almeno espressamente, ad altro limite all'infuori della Costituzio-
122r
ne, né vi si parla della futura legge scolastica summenzionata o di qualsivoglia altra. Quanto all'esame, che il Governo di Berlino farà del progetto del Concordato anzidetto, prima che venga presentato al Landtag bavarese (cfr. Rapporto N. 17406 del 19 Luglio 1920), esso non importerà una positiva approvazione o consenso, ma sarà piuttosto negativo, allo scopo cioè di accertare che nessun punto del medesimo progetto è <sia>3 in contraddizione colla Costituzione del Reich.
4.) Il Concordato bavarese, una volta concluso, non potrà essere (conformemente del resto ai principi del diritto internazionale) toccato da posteriori leggi unilaterali del Reich; il che costituisce una importantissima garanzia di fronte ad eventuali future disposizioni legislative, ad esempio sulla scuola, sui beni ecclesiastici, ecc., che fossero contrarie ai diritti della Chiesa.
Ottenuta questa dichiarazione (che – debbo confessare a Vostra Eminenza – osavo appena di sperare, e la quale è stata appresa con viva soddisfazione, mista ad un certo senso di stupore, dal Governo bavarese)4, e tolto così un notevole ostacolo per la rapida conclusione delle trattative concordatarie, è da augurarsi che questo Sig. Ministro del Culto potrà ora procedere colla desiderata sollecitudine. Da parte mia assicuro Vostra Eminenza che non mancherò di continuare ad insistere a tale scopo.
122v

D'altra parte, godo pure di riferire a Vostra Eminenza che, secondo informazioni pervenutemi, nella Conferenza scolastica di Bamberga, cui accennavo nel predetto mio cifrato N. 374, il rappresentante del Ministero dell'Interno di Berlino si sarebbe mostrato disposto ad introdurre importanti e favorevoli modificazioni nel nuovo progetto, già alquanto migliore del precedente. Così la resistenza degli elementi cattolici, ed in prima linea della Baviera, avvalorata dall'autorevole intervento della S. Sede, sembra abbia portato i frutti desiderati.
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1Am linken Seitenrand mit "[unleserlich]" vermerkt.
2"Gabinetto del Reich" hds. unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
3Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
4Textpassage "(che debbo […] Governo bavarese)" hds. am rechten Seitenrand markiert, vermutlich vom Empfänger.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 14. November 1920, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4134, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4134. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 14.01.2013, letzte Änderung am 01.10.2013.