Dokument-Nr. 74
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 24. August 1929

Regest
Pacelli teilt mit, dass er den Meißener Bischof Schreiber weisungsgemäß damit beauftragte, der sächsischen Regierung gegenüber zu erklären, dass der Abschluss und die Unterzeichnung des Vertrags über die Beziehungen zwischen Kirche und Staat und die Staatsleistungen in die Zuständigkeit des Heiligen Stuhls fällt. Schreiber kam dieser Aufforderung nach, doch aus den beiliegenden Antworten der sächsischen Regierung geht wie erwartet hervor, dass sie sich weigert, mit dem Heiligen Stuhl oder der Nuntiatur zu verhandeln. Schreiber schlägt deshalb vor, dass der Heilige Stuhl ihn beauftragen könnte, den Vertrag abzuschließen, damit dessen Abschluss nicht scheitert. Pacelli verweist wie bereits in seinem vorausgehenden Bericht auf die Schwierigkeiten, die selbst in diesem Vorgehen liegen. Schließlich ist, wie auch der Meißener Bischof schreibt, davon auszugehen, dass ein Präzedenzfall geschaffen wird und auch andere Staaten wie Baden, Württemberg und Hessen bei zukünftigen Konkordatsverhandlungen darauf drängen werden, direkt mit dem Ortsbischof und nicht mit dem Heiligen Stuhl zu verhandeln. Der Nuntius erinnert daran, dass die Staatsleistungen Sachsens lediglich 64.000 Mark betragen. Außerdem könnten die Staatsleistungen im Falle eines Scheiterns des Vertrags lediglich verringert, aber nicht ohne Weiteres abgeschafft werden, da dies im Widerspruch zur Weimarer Reichsverfassung stünde. Pacelli wertet den möglichen finanziellen Verlust als gering und hält es nicht für angebracht, dafür den Grundsatz zu beeinträchtigen, dass der Heilige Stuhl für die Verhandlungen mit den Regierungen zuständig ist. Der Nuntius gibt allerdings auch zu bedenken, dass sich die Lage des Bistums Meißen von der Situation der Bistümer in anderen deutschen Staaten wie Preußen, Baden, Württemberg und Hessen unterscheidet. Schließlich beruhen letztere auf den Zirkumskriptionsbullen des 19. Jahrhunderts und mit Sachsen schloss der Heilige Stuhl keine solche Vereinbarung. Pacelli bittet um Weisung.
Betreff
Rapporto fra Chiesa e Stato in Sassonia
Eminenza Reverendissima
In conformità degli ordini impartitemi dall'Eminenza Vostra Reverendissima col venerato telegramma cifrato N. 86 del 15 Febbraio c. a., mi diedi premura di pregare nuovamente il Revmo Mons.  Schreiber, Vescovo di Meißen, di far comprendere al Governo sassone come la definitiva conclusione e la sottoscrizione del contratto relativo agli obblighi finanziari dello Stato verso la Chiesa cattolica era di competenza della S. Sede.
Il sullodato Vescovo non mancò di conformarsi a tale istruzione con Foglio diretto al Ministero per l'istruzione pubblica in Dresda in data del 29 Luglio p. p.; tuttavia (secondo che risulta dalle qui accluse lettere del 14 e del 16 corrente - Allegati  I e II ) sembra, come era da prevedere, che il Governo sassone persista ancora nel suo rifiuto di trattare colla S. Sede o colla Nunziatura. Allo scopo di non far naufragare il contratto, Mons. Schreiber proporre un modo di suddelegazione, grazie al quale egli potrebbe essere autorizzato al-
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la conclusione del medesimo.
Tuttavia anche all'accettazione di questa proposta parmi ostare sempre la difficoltà, già da me rispettosamente accennata nell'ossequioso Rapporto N. 40619 del 23 Dicembre 1928, e che lo stesso Vescovo di Meißen riproduce nella citata lettera del 14 corrente coi seguenti termini: "A questa soluzione si oppone la considerazione che altri Governi tedeschi, appoggiandosi sull'esempio della Sassonia, non vorranno trattare colla S. Sede in materie di competenza della medesima, ma soltanto coi rispettivi Vescovi, lasciando a questi di farsi dare dalla S. Sede le autorizzazioni, di cui abbiano eventualmente bisogno per i negoziati e la conclusione di contratti, di guisa che i Governi anzidetti non abbiano nulla da fare direttamente colla S. Sede". Un simile precedente potrebbe riuscire in realtà dannoso per le trattative concordatarie, che si ritiene possano essere prossimamente iniziate col Baden, e forse anche col Württemberg e coll'Hessen.
Occorre altresì di riflettere che, come appariva dall'Esposto del Revmo Mons. Schreiber da me trasmesso col menzionato Rapporto, le prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa
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cattolica in Sassonia, le quali dovrebbero essere assicurate nel contratto in questione, non ammonterebbero se non a 64.000 marchi, e che inoltre, anche qualora non si concludesse il contratto, le prestazioni medesime non potrebbero essere dal Governo semplicemente soppresse (giacchè ciò sarebbe in opposizione coll'articolo 138 della Costituzione del Reich), ma soltanto diminuite. Sembrerebbe quindi che per una perdita, in sè poco rilevante, non sarebbe opportuno di compromettere o pregiudicare il principio della competenza della S. Sede nelle trattative coi Governi.
D'altra parte, devesi pure riconoscere che il caso della diocesi di Meißen differisce dagli altri, in quanto <che>1 le anzidette prestazioni non si basano, come negli Stati di Prussia, Baden, Württemberg, Hessen, sulle antiche Bolle concordate di circoscrizione, non avendo la Sassonia concluso colla S. Sede nello scorso secolo una simile Convenzione.
Nel supplicare pertanto l'Eminenza Vostra a volersi degnare di significarmi quale risposta debba dare al più volte menzionato Vescovo, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora, e con sensi di profondossima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1Hds. von Pacelli eigefügt.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 24. August 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 74, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/74. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 20.01.2020, letzte Änderung am 01.02.2022.