TEI-P5
Document no. 19083
Voglia l'E. V. R. perdonarmi, se mi permetto di ritornare sulla Nota del
Governo prussiano circa il Concordato polacco, da me trasmessa coll'ossequiosorispettoso Rapporto N. 32520 del
3 corrente.
Siccome, in esso,Ind
DettoIn detto documento
infattisisi afferma in sostanza
infattiin sostanza che la S. Sede ha violato le disposizioni
concordatarie contenute nelle Bolle di circoscrizione, mentre che ad esse èil Governo prussiano sarebbe rimasto invece
fedele anche nelle più difficili circostanze,. Se una simile asserzione rimanesse
senza replica, sembrami subordina
manifesto
indubitato che la S. Sede rimarrebbeverrebbe a trovarsi nelle già così difficili trattative
concor per una nuova Convenzione colla Prussia, in condizione di inferiorità. A
mio subordinato avviso, occorrerebbe quindi di rispondere alla'anzidetta
=Prescindendo [sia]
dalla questione della permanenza in vigore delle Bolle di circoscrizione, sulla quale la
S. Sede ha già altra volta espressomanifestato il suo punto di vista, - non può ad ogni modo
ammettersi l'opinione del Governo prussiano che il Concordato colla Polonia abbia leso le
Convenzioni, le qualiformano
costituisconola base dellasu cui è basata la Bolla De salute animorum. Una tale opinione parte
infatti dal presupposto che dette Convenzioni valgano ancora per i territori distaccati
dalla Prussia. Orai
InveceAl contrario però lo stesso Governo prussiano nella Nota
G II Nr. 432. 1 del 18del 28 Aprile 1922 del Sig. Ministro per la
pubblica Istruzi scienza, l'arte e l'istruzione pubblica si esprimeva come
appresso:
"Il Governo prussiano riguardaein Wort unlesbar]rimaste completamente in vigore per l'attuale territorio dello
Stato(für das jetzige Staatsgebiet) la Bolla De salutate animorum
e le altre Convenzioni concluse colla S. Sede circa la circoscrizione delle diocesi e
la provvista delle sSedi vescovili, delle Dignità e dei Canonicati entro la
Prussia (innerhalb Preussens)".
Ora invece le disposizioni del Concordato colla Poloniacon toccano esclusivamente territori,regioni, le quali si trovano al di fuori degli attuali confini
dello Stato prussiano. Dunque il Governo prussiano non può, secondo la sua
prop stessa teoria, muovere eccezioni contro un mutamento della circoscrizione
diocesana nei limiti d delle regioni medesime.
Questa conclusione apparisce ancor più evidente, qualora si consideri cherifletta che per le regioni in discorso non vengono più in considerazioneattuatiin considerazione gli obblighi finanziari dello Stato prussiano fissaticontemplati
in nella Bolla. Dunque
Che
se
il Governo prussiano crede di poter
aff
opporre Del resto, poichésiccome la Nota del in esame, mettendo in opposizione alla
asserita condotta della S. Sede nel Concordato polacco
quella del Governo prussiano, crede di poter affermare che questo
esso
esso
questolo Stato ha sempre adempiuto gli obblighi assunti nella Bolla, in
particolar modo le dotazioni, così come esse
eranofuronoesse erano ivi fissate e venivano richieste dalla S. Sede, una tale dichiarazione non può essere ammessa dalla S. Sede
medesima, perché non è in armoniaQuesta si trova nella necessità di dichiarare che una tale <non
può> potrebbe aderire ad un tal <siffatto> punto di vista, perché
non conforme <conforme> coalla storia della
esecuzione della Bolla anzidetta.= La risposta al Governo prussiano dovrebbepotrebbe poi, a mio umile avviso, ritoccarechiarire anche i due altri argomenti, che formano pure oggetto della
più volte menzionata Nota, vale a dire la erezione della diocesi
di Slesia e la questione dei beni ecclesiastici situati in Polonia.
Nel sottoporre tali rispettose osservazioni al superiore giudizio dell'E. V., m'inchino
72r, links oberhalb des Empfängers hds. von unbekannter Hand,
vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Online since 24-06-2016.
Document no. 19083
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 23 April 1925
Writer (text genesis)
PacelliPacelliSubject
Sulla Nota del Governo prussiano relativamente al Concordato polacco
72v
Nota,
confutandola presso a poco coi seguenti argomenti:=Prescindendo [
"Il Governo prussiano riguarda
73r
come rimaste[Ora invece le disposizioni del Concordato colla Polonia
Questa conclusione apparisce ancor più evidente, qualora si consideri cherifletta che per le regioni in discorso non vengono più in considerazione
73v
già per ciò stesso lo Stato stesso non
può più nemmeno reclamare i corrispondenti diritti.Nel sottoporre tali rispettose osservazioni al superiore giudizio dell'E. V., m'inchino