TEI-P5
Document no. 12076
Mi affretto a rendere conto alla S.V. della conversazione avuta oggi stesso con questo
Ambasciatore di Germania
relativamente alla prima parte della
ultima Allocuzione pontificia
dove il S. Padre
dichiara cess decaduti i Concordati conclusi con vari
Governi. L'Ambasciatore desiderava sapere se questa decadenza si applicava anche alle
Bolle concordate e ai Concordati o Bolle concordate con la
Germania
. Io ho risposto nel modo seguente.
Il primo periodo: Etenim ... contiene una verità giuridica evidente e si applica sia (novas Respublicas emensisse) alla Repubblica Greco-Slovaccasia e alle altre Republiche [sic]
che si sono formate <o si formeranno>, distaccandosi dalla Russia, sia
(provinciis sibi adjunctis crevisse) allaPolonia <etc.>, che si sono aggregate
territori che prima appartenevano all'Impero Austriaco o all'Impero Russo. Questo primo
periodo non si applica dunque alla Germania.
Il periodo seguente: Item ... enuncia egualmente un principio incontestabile, perché se uno Stato è talmente cambiato da non rispecchiare più lo Stato con cuila Santa Se
fu concluso il Concordato <la Santa Sede trattò e convenne,> è chiaro che
questo <il Concordato> è decaduto. Ciò Questo secondo periodo si
applica <evidentemente> all'Austria attuale e alla Russia attuale, che non sono
certamente l'Impero Austriaco e l'Impero Russo con i quali furono conclusi i
Concordati
. La Chiesa <D>dallConcordato austriaco
<la Chiesa> è libera anche per un [sic]
altra ragione, cioè perché <il Concordato> fu denunziato
dall'Austria
Questo secondo periodocon si applica anche alla Germania? Il
principio in es annunziato è teorico, è generale, <e> non scende
alle applicazioni par pratiche che debbono discutersi caso per caso. Quindi tanto
coloro che dicono che il periodo si applica alla Germania, quanto coloro [sic] dicono il
contrario, esprimono una loro opinione particolare, e non possono che non trova
appoggio nell'Allocuzione<: la questione controversia si riduce a questo, cioè se
le mutazioni sopravvenute in seguito alla guerra in Germania, hanno <abbiano>
cambiato la persona morale che firmò il Concor stipulò le convenzioni.> Però io
ricordavo <pregavo l'>all'Ambasciatore <di non dimenticare>
che alcuni di fatto alcuni sostengono che quel principio si applica anche alla
Germania, e la <che> perciò <secondo essi> la Santa Sede non è più
tenuta a rispettare le circoscrizioni territoriali diocesane fissate nei Concordati
o
un mezz
un qua un argomento molto semplice ed efficace per raggiungere i noti
postulati.
L'Ambasciatore si è mostrato soddisfatto ed ha promesso ancora una volta di insistere presso il suo Governo
per una sollecita nel senso della conclusione
indicata.
Col <Anche col> Ministro di Baviera
ho avuto la
stessa conversazione con lo stesso risultato.
Passando ad altro soggetto, ma sempre nell'Allocuzione pontificiaio non so se la S. V.
ha
è venuto a
ha saputo che buon numero di giornali liberali d'Italia italiani ha affermato
che il S. Padre nell'Allocuzione si diceva disposto a concludere un Concordato con i
diversi Stati dei quali aveva pertanto non esclusa l'Italia
. Per
norma della S.V. è vero il contrario: le parole: <la restrizione:> nisi
<[dum]> ne quid aliam ob causam sit impedimento, riguardano
direttamente e principalmente l'Italia, finché perdura la questione
romana
.
Profitto
40r, oben links des Textkörpers hds. von unbekannter
Hand, vermutlich von einem Mitarbeiter des Staatssekretariats, in roter Farbe notiert:
"Urge"; links des Textkörpers hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem
Mitarbeiter des Staatssekretariats, notiert: "Silvestrini".
Online since 14-05-2013, last modification 10-09-2018.
Document no. 12076
Gasparri, Pietro
to Pacelli, Eugenio
Vatican, 25 November 1921
Summary
Gasparri teilt mit, dass er mit dem deutschen Botschafter beim Heiligen Stuhl von Bergen sowie mit dem bayerischen Gesandten und bevollmächtigten Minister beim Heiligen Stuhl Freiherr von Ritter zu Groenesteyn Gespräche über die Interpretation der Allokution Benedikts XV. 'In hac quidem' vom 21. November 1921 führte, in der der Papst die mit verschiedenen Ländern geschlossenen Konkordate für nicht mehr gültig erklärte. Der erste Teil der Ansprache bezieht sich nach Gasparri auf die aus den ehemaligen Kaiserreichen Österreich-Ungarn und Russland hervorgegangenen Staaten und nicht auf Deutschland. Der zweite Teil beinhaltet das Prinzip, dass ein Konkordat für aufgehoben erklärt wird, wenn sich der Staat, mit dem es abgeschlossen wurde, stark verändert hat. Dieser Teil meint die beiden Kaiserreiche Österreich-Ungarn und Russland und die entsprechenden Konkordate; ob er sich auch auf Deutschland bezieht, wird unterschiedlich bewertet. Daraus folgerte der Kardinalstaatssekretär, dass neue Konkordate geschlossen werden sollten, um die theoretische Diskussion zu vermeiden. Abschließend weist er den Nuntius darauf hin, dass Benedikt XV. in der Allokution Italien, mit dem die Römische Frage weiterhin nicht gelöst ist, von der Aufforderung, in Konkordatsverhandlungen mit dem Heiligen Stuhl einzugehen, ausdrücklich ausschloss.[no subject]




Il primo periodo: Etenim ... contiene una verità giuridica evidente e si applica sia (novas Respublicas emensisse) alla Repubblica Greco-Slovacca
40v
Rumenia,
Jugoslavia, Italia, <Polonia> Il periodo seguente: Item ... enuncia egualmente un principio incontestabile, perché se uno Stato è talmente cambiato da non rispecchiare più lo Stato con cui


41r
nel 1821, ma da questa ragione si prescinde
nell'Allocuzione.Questo secondo periodo
41v
Bolle concordate con la Germania. La conclusione pratica <e molto importante per
la Germania> deve essere <dunque> questa: concludere quanto prima i nuovi
Concordati che eliminino ogni questione e diano alla Santa Sede L'Ambasciatore si è mostrato soddisfatto ed ha promesso ancora una volta di insistere presso il suo Governo



Passando ad altro soggetto, ma sempre nell'Allocuzione pontificia


Profitto