Document no. 15283
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 29 December 1924
Writer (text genesis)
PacelliPacelliSubject
Il Concordato bavarese dinanzi al Landtag
685v
curato
si erano impegnati,dal686r
pedanteria minuziosa, propria dei tedeschi, acuita dalla
passione anticattolica, il 686v
nessuno, pur in mezzo a tanti sofismi, ha trovato alcunché
a ridire contro le alte scuole filosofico-teologiche degli Ordini religiosi (art. 13
§ 2), né ha Contro tale furi
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anchepur prescindendo dai partiti, che rimangono in un atteggiamento di
irriducibile opposizione – anche i tedesco-nazionali, facenti (come si è già detto) parte
dell'attuale coalizione ed i cui voti sono indispensabili per raggiungere la maggioranza,
non si sono contentati di tali dichiarazioni, ma hanno chiesto che esse ed altre simili fossero vengano fissate per sempre in
modo indiscutibilmente obbligatorio ed avessero quindiabbiano per ciò il consenso anche dell'altra Parte contraente. Il
Ministro Presidente, il cui ottimismo, come ho sopra
accennato,era
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chiesto, se fosse in massima possibile per parte della
S. Sede una soluzione nel senso indicato.suaccennato. Avendomi egli espresso,
La mattina seguente, Mercoledì 24,corrente,avrebbe avuto,
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il testo di una
dichiarazione"Essendo
Come ho già sopra accennato, non appena pubblicato il Concordato, cominciarono gligli attacchi contro l'uso della lingua italiana.
688v
In un articolo della
Münch698r
ministeriale Sig. Barone von Stengel e poi
allo stesso Ministro Presidente) a chi si dia la pena di prendere in mano il volume della
"Raccolta di Concordati in materia ecclesiastica tra la S. Sede e le Autorità civili",
dal quale apparisce come i Concordati, massime i più recenti, sono redatti nelle lingue più
diverse, ed anzi per la Convenzione sulla erezione della Facoltà teologica della Università
di Strasburgo, conclusa col Governo germanico il 5 Dicembre 1902, venne usata la sola
lingua francese. – Si sono poi volute trovare (come pure ho già detto) differenze tra i due
testi, massime
689v
perché furono oggetto di
trattative – nell'articolo 14 § 2, ove nel testo italiano si parla espressamente
di "conferma
Essendosi le obbiezioni contro il testola lingua italianoa ripetute anche nella Commissione del Landtag, il Ministro Presidente nella seduta del 12 corrente ricordò, tra l'altro, che il Concordato del 1817 non aveva alcun testo tedesco, ma soltanto il latino. "È dunque un progresso (egli esclamò) di fronte all'antico Concordato che questa volta si abbia anche un testo tedesco, il quale naturalmente per noi è il solo decisivo". Ora si tratta appunto di fissare in modo autentico tale dichiarazione.
A mio subordinato avviso, questo punto, per quanto ingiustificato, non presenterebbe tuttavia per sé una insormontabile
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difficoltà e potrebbe
tollerarsi. Sembrami tuttavia che nella proposizione introduttiva dovrebbe
almeno dirsi "… è anche legge del Paese", essendo il Concordato in primo luogo
una solenne Convenzione fra i due Poteri, "Sull'articolo 1 § 2 = Le disposizioni(delle leggi e decreti emanati dalla Chiesa)(di questo paragrafo)valgono nell'ambito dell'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich".
Il citato capoverso della Costituzione del Reich è, secondo che
Alcuni tedesco-nazionali, e specialmente i
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concerne la scuola. Il Ministro Presidente
A mio umile avviso, essa
"Sull'Articolo 5 §§ 1 e 2:
Alla libertà di coscienza e di associazione dei maestri (e delle maestre) nelle scuole confessionali non sono posti altri limiti, che quelli cui sono sottomessi per i loro doveri di ufficio e di stato".
Il Dr. Held mi ha spiegato che per doveri di ufficio (Amtspflichten) si intendono quelli indicati nell'art. 5 § 1 del Concordato, e
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"La nomina di nuovi maestri (e maestre) è condizionata alla esistenza dei requisiti dellecitatedisposizionicontrattuali [precendentemente] citate.concordatarie<.>
QuestoAnche questo punto non sembraparmi presentare per séper sé difficoltà., essendo anzi una conferma dell'articolo 5 §§ 1 e 2 del Concordato.
È da ricordare
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come mi ha detto il Ministro Presidente, a circa
700.La surriferita formula non sembrasarebbe tuttavia, se non erro, inaccettabile. Infatti nel Memoriale dell'Episcopato germanico del 20 Novembre 1920 (da me già a suo tempo trasmesso col rispettoso Rapporto N. 18718) si legge: "Se un insegnante nelle scuole cattoliche rifiuti per ostilità di principio contro la religione cattolica (aus grundsätzlicher Gegnerschaft gegen die katholische Religion) di impartire l'istruzione religiosa, … deve essere, dietro reclamo della Chiesa eo degli aventi diritto all'educazione, rimosso dalla scuola confessionale". Il Memoriale stesso ammette dunque implicitamente che vi possono essere altri motivi all'infuori della anzidetta ostilità di principio, per es. ragioni di salute, di occupazioni, ecc., le quali inducano il maestro a non impartire talequella istruzione, senza che per ciò solo debba esigersi la sua rimozione dalla scuola confessio-
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nale. Del resto,
"Sull'aArticolo 8 § 1:
L'ispezione dello Stato nella scuola rimane conservata; non è questione di un ristabilimento dell'antica ispezione scolastica degli ecclesiastici (geistliche Schulaufsicht). Resta fermo il § 28 della legge sulla ispezione scolastica(Schulaufsichtsgesetz)del 1° Agosto 1922; le sue disposizioni vengono corrispondentemente applicate alla istruzione religiosa negli altri istituti scolastici".
È risaputo che in Baviera prima della rivoluzione i parroci esercitavano la cosiddetta geistliche Schulaufsicht, vale a dire che essi, oltre alla vigilanza sulle cose riguardanti la fede ed i costumi a norma dell'articolo V capov.
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sempre è
riuscito di utilitàvantaggio per la Chiesa, giacché in molti casi ha suscitato
l'ostilità dei maestri contro i parroci. Caduta la Monarchia, il socialista ed antireligioso
Ministro del Culto Giovanni Hoffmann con ordinanza del 16 Dicembre 1918 soppresse
intieramente la geistliche Schulaufsicht nelle scuole elementari. L'Episcopato
bavarese nel Memoriale del 25 Maggio 1919 così si espresse al riguardo: "La profonda
ingiustizia dell'atto di violenza, con cui il Governo provvisorio eliminò la geistliche
Schulaufsicht
693r
lare; tuttavia questa parte della
geistliche Schulaufsicht non rientra per sé nel compito della ChiesaQuanto al § 28 della legge del 1° Agosto 1922,(Allegato II), esso, tradotto in italiano, suona come appresso:
"I. – La ispezione dello Stato sulla istruzione religiosa nelle scuole elementari è limitata alla sorveglianza dell'ordine scolastico esterno, della disciplina scolastica e della frequenza della scuola. La determinazione del
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contenuto e del metodo d'insegnamento per l'istruzione
religiosa è cosa delle competenti Autorità delle società religiose. Le società religiose
possono mediante loro delegati far visitare l'istruzione religiosa della loro confessione
nelle scuole elementari ed accertarsi in tal guisa dello stato delle cognizioni nella
dottrina della religione e della educazione religioso-morale degli scolari appartenenti alla
propria confessione.694r
"Sull'Articolo 8
§ 2."Alle Autorità superiori ecclesiastiche od ai loro delegati
Questo punto non sembra presentare eccessiva difficoltà quanto alla sostanza, giacché esso corrisponde alle condizioni attualmente vigenti.e non contraddice il Concordato. Le Autorità ecclesiastiche non hanno infatti ora poteri disciplinari sui maestri, non sono cioè leesse le Autorità ispettrici scolastiche, né possono direttamente infliggere pene al personale insegnante. Esse hanno bensì il diritto di reclamo contro inconvenienti nella vita religiosa o morale degli studenti cattolici ecc., ma la decisione circa
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tali ricorsi spetta allo Stato. – In una prima
redazione 695r
"Sull'Articolo 10L'obbligo dello Stato bavarese di dotare la Chiesa cattolica con beni e fondi stabili in base all'articolo IV dell'antico Concordato rimane fermo, è garantito dall'articolo 138 della Costituzione del Reich(1)e dal § 18 della Costituzione bavarese (2), come pure è protetto contro mutamenti unilaterali da parte dello Stato bavarese.
Per il caso di una [sic] eventuale adempimento della dotazione reale, i valori patrimoniali
Il primo capoverso è una conferma del diritto della Chiesa cattolica di avere una dotazione in bonis fundisque stabilibus. Nel secondo si stabilisce che, nel caso di eventuale adempimento di tale dotazione,reale, la scelta dei singoli beni eVermögenswerte o valori patrimoniali (= fondi stabili ovvero anche [
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intatto, e, d'altronde, trattasi di
una eventualitàun obbligo dello Stato,cui
Il Dr. Hilpert ha dichiarato di accettare personalmente le sopra riferite dichiarazioni personalmente
Poiché la discussione nelle Commissione del
30 Dicembre – All'ultimo momento mi giunge la lettera ufficiale del Sig. Ministro Presidente N. 33418 in data di oggi, che
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Prima di
chiudere questo rispettoso Rapporto, debbo ancorasono costretto a molestare ancora una volta
l'E. V. circa la questione (senza dubbio meno grave delle precedenti) delle parrocchie
di patronato dello Stato. Ripetuteamentevolte nel corso delle trattative, come è ben noto a
V. E., ho chiesto al Governo in nome della S. Sede (cfr. Dispaccio N. 17738
del 16 Maggio 1923) di dichiarare che colla frase "nella forma sin qui usata"
(art. 14 § 3) si intendeva la presentazione di una terna da parte del Vescovo. Il
Governo ha ammesso bensì che continuavadoveva continuare l'uso di detta terna, ma si è sempre rifiutato a
ritenersiriconoscersi legato alla medesima, asserendo che 696v
bavarese esprimevaconfermava il suo punto di vista nei seguenti termini: "Nell'ultimo
periodo dell'art. 14 § 3 la S. Sede desidera parimenti che per maggior
chiarezza venga sostituita con altra la dizione =in forma usitata=. Nel secolo
passato la prassi era che i concorrenti ad una parrocchia cosìcosiddetta di Stato presentassero le loro istanze al Governo del
distretto, il quale alla sua volta partecipava alla Curia diocesana i nomi di tutti i
concorrenti, affinché questa desse il suo parere sotto forma della proposta di una terna; il
Governo procedeva alla nomina, senza essere vincolato a detta terna, sebbene di regola la
scelta si facesse in base alla medesima. Solo in casi rari e per forti ragioni il Governo si
discostò nella scelta dalla terna dell'Autorità ecclesiastica. Tale modo deve essere
osservato anche in avvenire, colla sola differenza che in luogo della nomina governativa
subentra la presentazione di un candidato degno ed idoneo. Se alla S. Sede fanno
difficoltà le parole =in forma usitata=, esse possono venir
soppresse.697r
Ne seguirà che allora l'esercizio del diritto di
patronato o di presentazione dello Stato si conformerà al gius comune del Codice di diritto
canonico". – La S. Sede, di fronte alla impossibilità di indurre il Governo a
dichiararsi vincolato nella presentazione ai benefici dalla terna della rispettiva Curia
vescovile, Dopoché, tuttavia, èsono statoe pubblicatoeil testo dellele Convenzioni coi protestanti, nelle quali manca completamente una disposizione corrispondente al periodo secondo del § 3 art. 14 del Concordato, non
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a danno della Chiesa cattolica,
ed egli mi si dimostrò non contrario a studiare di nuovo anche questo punto, come ebbi a
riferire nel mio rispettososuccitato Rapporto N. 31690 del 3 corrente, nel quale
imploravo in pari tempo le venerate istruzioni dell'E. V.698r
non vieneveniva più preso in considerazione. Il Cardinale v. Faulhaber
ha affermatocheessere, nei suoi tredici anni di Episcopato,
questa la prima volta che il Governo non ha presentatoscelto nessuno dei tre ecclesiastici inclusi nella terna,terna, ed ha perciò dichiarato per iscritto ed a voce,
698v
non ha
messo nella lista medesima questo o quel candidato. Le eccezioni, come questoil presente caso del Sac. Bauer, sono sotto l'attuale Ministero
estremamente rare; potrebbero tuttavia venire al potere persone meno
ben disposte verso la Chiesa ed il Concordato dovrebbe presentareoffrire
In seguito a ciò, sebbene non
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contro il Sig. Goldenberger, il quale hanaturalmente ha subito ricordato 699v
alcuno dei tre ecclesiastici
inclusi nella terna, a ritornarla,
Chinato
(1)↑
In una risoluzione
votata <il 10 Dec. corr.> da una Assemblea straordinaria di
de della suddetta "Lega evangelica" in Norimberga si diceva che "
[sic] l'attuale Concordato" " [sic] è un peggioramento ed una perpetuazione
dell'antico Concordato, il quale, nonostante il suo dubbio valore giuridico, ha
avuto per conseguenza, durante lunghi anni, gravi oppressioni degli Evangelici in
Baviera", "dà alla Chiesa romana una lettera di franchigia per la controriforma, da
essa al presente condotta su tutta la linea<,>"
"rappres e per la sistematica, grande lotta contro il protestantismo
tedesco", "rappresenta una capitolazione dello Stato di fronte alla Chiesa",
ecc.
(1)↑
Nel N. 3 di detta risoluzione della "Lega evangelica" si
legge: "Il Concordato rappresenta una capitolazione dello Stato di fronte alla
Chiesa, poiché, contrariamente alla situazione attuale, le concede, nell'ambito
della competenza che essa stessa determina ed è quindi di fatto sconfinata, un
illimitato potere legislativo sui suoi membri. Con ciò viene preparata per la
Baviera e per tutta la Germania la f
creazione <creazione formazione> di uno Stato cattolico nello Stato
e creato un irriducibile contrasto fra i connazionali evangelici e
cattolici".
(1)↑
"Le prestazioni dello
Stato alla Chiesa, fondate su legge, convenzione o particolari titoli giuridici,
saranno svincolate in via legislativa dai singoli Stati, su basi che verranno
fissate con legge del Reich. – La proprietà e gli altri diritti delle società
ed unioni religiose sui loro stabili, <istituti,> fondazioni ed altri
beni, destinati a scopi di culto, di istruzione e di beneficenza, sono
garantiti".
(2)↑
"La nomina "… Le società religiose, le comunità religiose o le associazioni
ecclesiastiche già esistenti, come pure i loro stabilimenti, fondazioni od altre
istituzioni, conservano la capacità giuridica, come l'avevano finora. Le nuove
possono acquistarla a norma del diritto vigente. Le loro proprietà e gli altri loro
diritti, come pure il loro carattere confessionale sono garantiti… –. Sino allo
svincolo previsto dall'art. 138 della Costituzione del Reich, rimangano
conservate le prestazioni dello Stato alle società religiose, basate fondate
su legge, convenzione o speciale titolo giuridico…".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 29 December 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 15283, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/15283. Last access: 19-05-2025.Linking document(s)
- Faulhaber to Pacelli, 23-12-19245431Attachment (letter)[no subject]
- Held, Heinrich, Denkschrift, [29-12-1924]5139Attachment (memorandum)[no subject]
- Document no. 51405140Attachment (memorandum)Gesetz über Schulpflege, Schulleitung und Schulaufsicht an den Volksschulen vom 1. Aug. 1922 (Schulaufsichtsgesetz)
- Held to Pacelli, 30-12-19245430Attachment (letter)[no subject]