Document no. 138
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
Munich, 25 January 1925

Summary
Pacelli erinnert an die Weisung aus dem Jahr 1919, mit der Gasparri mitteilte, dass der Heilige Stuhl den preußischen Bischöfen die Fakultät erteilt, die vakanten Domherrenstellen zu besetzen, wenn nötig auch in Absprache mit der Regierung, wenngleich unter dem Vorbehalt, dass dies kein Präjudiz für eine zukünftige Lösung darstellt. Der Nuntius leitete diese Informationen an den damaligen Kölner Erzbischof Kardinal von Hartmann weiter, im Jahr 1921 erläuterte er die Entscheidung nochmals dem Fuldaer Bischof Schmitt. Pacelli erinnert weiterhin daran, dass der Heilige Stuhl den Bischöfen mehrfach die Fakultät erteilte, die Dignitäten der Domkapitel zu ernennen, jeweils unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass damit kein Präjudiz für eine zukünftige Lösung geschaffen wird. Nun teilte der Fuldaer Bischof Schmitt dem Nuntius mit, dass die Stelle des Domdekans nach dem Tod des bisherigen Inhabers Herbener vakant ist. Das Domkapitel, dem nach der Bulle "Ad Dominicis gregis" das Recht der Besetzung zukommt, legte dem preußischen Kultusministerium eine Kandidatenliste vor mit dem Hinweis "salvi diritti della Sede Apostolica". Das Ministerium wiederum antwortete, dass die Bulle weiterhin gültig sei, wie der Kardinalstaatssekretär dem preußischen Gesandten beim Heiligen Stuhl von Bergen erklärt habe. Das Domkapitel führte die Angelegenheit daraufhin fort, allerdings bat Bischof Schmitt den Nuntius um seine Einschätzung. Pacelli antwortete Schmitt, ohne auf die komplexe Frage der Fortgeltung der Zirkumskriptionsbullen aus dem 19. Jahrhundert einzugehen, dass der Heilige Stuhl in den letzten Jahren mehrfach die Ernennung oder Wahl von Domdekanen erlaubte, ohne dass damit ein Präjudiz für eine zukünftige Lösung geschaffen wurde. Der Nuntius regte an, dass der Bischof um die entsprechende Fakultät bitten möge, was er in der beiliegenden Supplik tut. Pacelli bittet um eine schnelle Antwort.
Subject
Provvista della Dignità di Decano nel Capitolo cattedrale di Fulda
Eminenza Reverendissima,
Col venerato Dispaccio N. 97515 del 14 Ottobre 1919 l'Eminenza Vostra Reverendissima si degnava di comunicarmi che "la S. Sede, attese le attuali speciali circostanze, lasciava facoltà ai Vescovi della Prussia di nominare ai Canonicati vacanti, anche se fosse necessaria un'intesa col Governo; però coll'esplicita dichiarazione che ciò non potrebbe costituire un precedente nei riguardi della S. Sede, la quale si riservava di studiare la questione e di dare la sua decisione a tempo opportuno". Tale benigna disposizione fu da me comunicata al Revmo Episcopato prussiano per mezzo di lettera indirizzata al compianto Emo Sig. Cardinale von Hartmann, Arcivescovo di Colonia, in data del 20 dello stesso mese di Ottobre. - Con posteriore lettera del 2 Gennaio 1921 inculcai di nuovo al Revmo Mons. Schmitt, Vescovo di Fulda, in seguito ad una <sua>1interrogazione in proposito, la necessità della surriferita espressa dichiarazione.
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D'altra parte, per ciò che riguarda le Dignità, la S. Sede ha più volte concesso ai Vescovi od ai Capitoli la facoltà di nomina o di elezione, tuttavia colla clausola: "pro illa vice et sine praeiudicio futuri temporis" (cfr., ad es., per l'Archidiocesi di Friburgo nel Baden, Dispaccio N. 17575 dell'11 Marzo 1921; – per la diocesi di Münster in Prussia, Dispaccio N. 18634 del 6 Giugno 1923; - per la diocesi di Magonza, Cifrato N. 57 del 12 Novembre 1923; - per la diocesi di Rottenburg, Cifrato N. 72 del 15 Febbraio 1924).
Ciò premesso, mi occorre ora di riferire all'Eminenza Vostra come con foglio in data del 9 corrente il sullodato Mons. Vescovo di Fulda mi comunicava che, in seguito alla morte del Revmo Giuseppe Herbener, avvenuta il 28 Ottobre 1924, era rimasta vacante in quella Chiesa cattedrale la Dignità di Decano. Il Capitolo, cui questa volta spettava la elezione a norma della Bolla "Ad Dominici gregis custodiam", aveva presentato al Ministero del Culto la consueta lista di candidati colla riserva: "salvi i diritti della Sede Apostolica". Il Ministero anzidetto però, nel restituire la lista stessa, aveva osservato "essere la succitata Bolla ancora in vigore, come era stato dichiarato in altra occasione dall'Emo Sig. Cardinale Se-
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gretario di Stato all'Ambasciatore Sig. von Bergen". Il Capitolo stimava quindi di poter senz'altro procedere all'elezione. Mons. Schmitt chiedeva il mio avviso al riguardo.
Senza entrare nella delicata questione della permanenza o meno in vigore delle Bolle di circoscrizione, risposi al più volte menzionato Vescovo che la S. Sede (come ho sopra ricordato) aveva negli scorsi anni più volte concesso la nomina od elezione del Decano, però colla predetta clausola: "pro illa vice et sine praeiudicio futuri temporis". Consigliavo quindi di implorare anche in questo caso dalla S. Sede medesima la opportuna facoltà. Mons. Schmitt mi ha infatti rimesso testé la relativa istanza (che l'Eminenza Vostra troverà qui acclusa), supplicando al tempo stesso per una rispostail più possibile sollecita.
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1Hds. eingefügt von Pacelli.
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 25 January 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 138, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/138. Last access: 21-12-2024.
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