Document no. 5252
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 30 October 1919
Writer (text genesis)
PacelliPacelliSubject
Colloquio col Sig. Ministro Hoffmann – Sui futuri rapporti fra Chiesa e
Stato in Baviera
Il Sig. Ministro ha cominciato col comunicarmi essersi egli nella settimana scorsa recato a Berlino, ove i vari Ministri deilcCultiodei singoli Stati erano stati convocati
3v
[sic] Impero per una Conferenza circa i rapporti fra Chiesa
e Stato e la questione scolastica secondo la nuova Costituzione. Coll'attuale ordinamento,
infatti, Per ciò che riguarda il primo punto, ossia i rapporti fra lo Stato e le cosidette società religiose (Religionsgesellschaften), il Sig. Hoffmann mi ha detto che,
4r
può
essere effettuato sia per mezzo di semplice ordinanza ministeriale sia per mezzo di legge
coll'intervento del Landtag. Inoltre nella stessa Conferenza è stato egualmente dichiarato che i trattati internazionali, fra i
quali la maggioranzai più annoverano anche i
Concordati, rimangono in vigore, in quanto però le loro disposizioni non trovansi in
opposizione con quelle della Costituzione. Secondo questa autentica interpretazione e dentro
il limite suaccennato vige
Ho risposto dichiarando che io non avevo avuto ancora occasione di ricevere istruzioni in proposito istruzioni da parte della S. Sede
4v
seguenti
ragioni: lº) perché l'E. V., nel trasmettermi col sullodato dispaccio N. 95238
5r
3º) perché mi consta che di fatto la [Evitando quindi di rispondere direttamente alla questione della permanenza o cessazione del Concordato bavarese dopo le recenti mutazioni politiche, ho detto al Sig. Hoffmann che, a mio avviso,personale, converrebbe concludere una nuova convenzione od accordo e gli ho indicato altresì i punti, i quali,che, sempre secondo il mio modo esclusivamente personale di vedere, converrebbe toccare nella medesima. Questi punti erano stati già da me preparati, ricavandoli soprattutto, con opportune modificazioni ed aggiunte, da un importante Memoriale rimessomidirettomi da Mons. Arcivescovo di Bamberga dopo la Conferenza vescovileepiscopale di Frisinga dello scorso Settembre, e di cui ho l'onore di trasmettere qui acclusa copia all'E. V. Detto Memoriale è redatto a nome di tutti idegli Arcivescovi e Vescovi didella Baviera; di fatto però, come
5v
a
dichiararmi Mons. Arcivescovo di Monaco, – il quale perciò non lo
ha sottoscritto –, non tutti i Prelati, egli compreso, convengono pienamente
con le idee ivi manifestateesso per ciò che riguarda le
concessioni da farsi eventualmente circa l'ingerenza governativa nella provvista
degli uffici ecclesiastici. In esso infatti si inclinasi inclinaTornando al mio colloquio col Sig. Ministro Hoffmann, ho premesso che la Chiesa avevain seguitonealle nuove Costituzioni dell'Impero e bavarese ha perduto la situazione privilegiata, che le spettavacompeteva a norma dell'articolo I del Concordato; essa avevaha quindi ben fondato diritto di esigere
*
* *
I. La Chiesa nomina liberamente a tutti
6r
gli uffici ecclesiastici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Lo Stato
continua a prestare come finora le sue contribuzioni, comprese le cosiddette libere o
volontarie (freiwillige), le quali dovranno essere calcolate nella somma per il loro
svincolo.Questo punto non abbisogna di schiarimentispiegazioni dopo quanto ho avuto ad esporre circa gli articoli 137 e 138 della Costituzione dell'Impero (cfr. Rapporto N. 13822 [
II. Per le nomine dei professori delle Facoltà teologiche nelle Università, lo Stato
III. I Licei per la formazione filo-
6v
sofica e teologica dei chierici
sono istituti vescovili, dipendenti come tali
dall'Ordinario, il quale nomina liberamente i direttori ed i
professori. (Ovvero: Per la nomina dei professori nei Licei il Vescovo propone i candidati
allo Stato, che ne fa la nomina). IV. Se un Professore della Facoltà teologica (o dei Licei) è dall'Ordinario giudicato incapace di proseguire il suo insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, sarà rimosso.
Il Concordato del 1817 stabiliva all'articolo V:
"Sua singulis dioecesibus Seminaria episcopalia conserventur et dotatione congrua in bonis fundisque stabilibus provideantur; in iis autem dioecesibus, in quibus desunt, sine mora cum eadem pariter dotatione in bonis fundisque stabilibus fundentur.
In Seminariis autem admittentur atque ad normam Sacri Concilii Tridentini efformabuntur atque instituentur adolescentes, quos Archiepiscopi et Episcopi pro necessitate vel utilitate dioecesium in iis recipiendos indicaverint. Horum Seminariorum ordinatio,
7r
doctrina, gubernatio et administratio Archiepiscoporum et Episcoporum
auctoritati pleno liberoque iure subiectae erunt iuxta formas canonicas.Rectores quoque et professores Seminariorum ab Archiepiscopis et Episcopis nominabuntur et, quotiescumque necessarium aut utile ab ipsis iudicabitur, removebuntur".
Queste disposizioni non vennero però osservate dal Governo bavarese, il quale non adempì la prestazione dei fondi convenuti; obbligò gli alunni dei Seminari a compiere i loro studi in pubblici istituti dello Stato, sulla cui direzione i Vescovi avevano spesso scarsa influenza ed i cui professori non potevano essere dai medesimi nominati od in caso di bisogno liberamente rimossi; pretese di sorvegliare e di limitare la nomina dei rettori e dei vice-rettori dei Seminari, l'ammissione degli alunni e l'amministrazione dei beni.
In seguito a ciò, anche presentemente i Seminari della Baviera non hanno scuole proprie dipendenti dai Vescovi. Gli alunni
7v
compiono i loro studi di umanità per nove
anni nei pubblici Ginnasi dello Stato. Per lo studio della filosofia e della teologia
essi debbono frequentare od una Università dello Stato, ove sia eretta la facoltà teologica,
o i cosidetti Licei. Facoltà teologiche in Baviera trovansi istituite a Monaco ed a
Würzburg. L'insegnamento della filosofia nelle suddette
medesime Università anche per i futuri studenti di teologia non
appartiene alla I Licei "sono scuole superiori per lo studio filosofico e teologico cattolico ed hanno come tali soprattutto lo scopo di provvedere alla formazione accademica dei Chierici, i quali non frequentano una Università" (Disposizioni organiche per i Licei bavaresi § l). Essi sono quindi istituti governativi, eretti accanto ai Seminari clericali e che suppliscono le scuole di filosofia e di teologia, le quali a norma del Concordato avrebbero dovuto essere erette nei Seminari medesimi. Non godono della facoltà di conferire i gradi accademici, di guisa che i Vescovi provvedono inviando a tal uopo i migliori alunni in qualche Università. Se ne contano cinque in Baviera, ossia a Bamberga, a Dillingen (diocesi di Augsburg), a
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Frisinga, a Passavia ed a Ratisbona.
Sebbene i detti Licei, come si è accennato, siano destinati anzitutto alla formazione scientifica dei sacerdoti, tuttavia anche studenti laici possono frequentarne il corso filosofico ed il tempo da essi ivi impiegato viene loro computato regolarmente (§ 31 degli Statuti dei Licei – Novembre 1910). Gl'Istituti medesimi, essendo governativi, non si trovano sotto la dipendenza dei Vescovi; ciò nondimeno questi hanno esercitato finora su di essi una più o meno larga influenza, e quindi venivano richiesti del loro parere per la nomina dei professori, come pure erano interrogati per le disposizioni relative al programma degli studi e dell'insegnamento, agli esami, alle ferie, ecc. e per l'erezione di nuove cattedre.
Per ciò che riguarda in particolare la summenzionata nomina dei professori, l'Episcopato della Baviera nel Memorandum diretto al Re in data del 20 Ottobre 1850 domandò che in esecuzione del Concordato venissero dati dallo Stato i fondi per erigere nei Seminari le scuole destinate alla formazione dei chierici o che, al-
8v
meno, i Licei fossero dichiarati istituti vescovili ed indissolubilmente uniti ai
Seminari, e che quindi le nomine dei professori nei medesimi venissero lasciate alla libera
elezione dei Vescovi a norma dell'articolo V del Concordato stesso. Chiese inoltre che per
la nomina dei professori delle Facoltà teologiche nelle
Università fosse necessario il previo parere e consenso dell'Ordinario.Quantunque queste giustissime richieste dell'Episcopato non ottenessero l'effetto voluto, tuttavia, in virtù di ordine sovrano del 30 Marzo 1852 e per conseguente decisione ministeriale dell'8 Aprile dello stesso anno, il Governo dichiarò che nella nomina dei professori dei Licei avrebbe avuto riguardo ai desideri dei Vescovi; e tale assicurazione venne ripetuta nella successiva decisione suprema del 9 Ottobre 1854, la quale anzi affermò espressamente che essa valeva per tutti i professori dei Licei, e non solo per quelli di teologia, e che anche per il conferimento delle cattedre di teologia nelle Università si sarebbe dovuto richiedere il parere dell'Ordinario circa la dottrina teologica e la condotta morale di ciascun candidato.
9r
Allorché poi al tempo del Kulturkampf la surriferita concessione venne revocata con decisione ministeriale del 20 Novembre 1872, cominciò una violenta campagna, specialmente nella stampa, la quale però non riuscì ad indurre il Governo a cedere. Soltanto dopo il Memorandum dell'Episcopato bavarese in data del 14 Giugno 1888, nel quale esso pregava S. A. R. il Principe Reggente di Baviera "che in occasione delle nomine degli insegnanti nei Licei e dei professori di teologia nelle Università venissero dal R. Ministero di Stato comunicati ai rispettivi Ordinari i nomi dei concorrenti o delle persone prese in considerazione e che al parere degli Ordinari medesimi si desse il dovuto peso", fu di nuovo riconosciuto il dovereiritto dei Vescovi in proposito. Difatti nella risposta del 28 Marzo 1889 al suddetto Memorandum il Ministro von Lutz dichiarò in nome del Sovrano che "nella nomina degli insegnanti nei Licei si sarebbe avuto il maggior possibile riguardo ai pareri ed ai desideri dei Vescovi", e che parimenti "per la collazione delle cattedre di teologia nelle Università si prenderebbe, oltre al pa-
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rere della Facoltà teologica e del Senato della Università medesima, anche
quello del Vescovo per ciò che riguarda la dottrina e la condotta morale del candidato" (l)I professori dei Licei ricevono il loro stipendio dallo Stato, come pure con mezzi da questo forniti si provvede al mantenimento degli Istituti stessi, sebbene a tale scopo vengano impiegate anche le rendite, relativamente però assai piccole, di speciale fondazioni. Così, ad esempio, la spesa annua per il Liceo di Bamberga ammonta a circa
In tempi recenti venne spesso proposta, alcune volte anzi richiesta tumultuosamente la soppressione dei Licei, i quali per la natura loro contano pochi alunni; ma poiché il Centro aveva la maggioranza, questi tentativi rimasero vani.
In una situazione eccezionalmente favorevole si trova il Liceo di Eichstätt, fondato nel 1838 col consenso del Re Ludovico I dal
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Cardinale Carlo
Augusto di Reisach, allora Vescovo di quella diocesi e poi Arcivescovo di Monaco. Mentre,
invero, gli altri Licei bavaresi sono, come si è detto, istituti dello Stato, esso è invece
vescovile e come tale sottostà intieramente all'Ordinario, il quale sceglie e nomina i
professori. Il Rettore del Seminario è al tempo stesso Rettore del Liceo. Le annue rendite provengono nella massima parte da fondazioni
(60.000 Marchi), da beni immobili (15.000 M.), da legati pii e donazioni (30.000 M.), dalla
Pia Unione di S. Williboldo, Patrono della diocesi (10.000 M). Da vario tempo però
anche il pubblico erario ha concorso al mantenimento del Liceo colla contribuzione annua di
Marchi 20.000, acquistando così un diritto di confermare le nomine dei
professori.10v
sarebbe esposta la formazione scientifica del clero, se al delicato ufficio di professori,
così di teologia come di filosofia, in quellegli istituti 11r
Essendo norma elementare perin qualsiasi trattativanegoziato di presentare al principio il programma massimomassimo, salvo poi a recedere da esso in caso di bisogno nei limiti del possibile, ho proposto, aicosì i punti II, III e IV surriferiti
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del tutto ai
Vescovi i mezzi finanziari per sostenerle, il che, del
resto, trattandosisia perché si tratta di prestazione espressamente
contemplata nel succitato articolo del Concordato, Finalmente ho creduto necessario di fissare altresì un punto riguardante la rimozione dei professori delle Facoltà teologiche (come pure(e dei Licei, qualora questi rimanessero istituti governativi), chei quali dall'Ordinario fossero giudicati incapaci di proseguire il loro insegnamento per ragione di dottrina o di condotta morale. Una simile disposizione
12r
V. – Anche i maestri di religione nelle scuole medie sono nominati dallo Stato su proposta del Vescovo e verranno rimossi, a domanda di questo per le ragioni indicate al numero precedente.
a) Maestri di religione nelle scuole medie
I posti di maestro di religione nelle scuole medie erano finora sempre
Un simile procedimento corrispondeva del resto altresì alle pubbliche dichiarazioni
12v
del Governo bavarese. – Così infatti si espresse, ad esempio, il
Ministro deil Cultio Dr. von Müller in una
lettera a Mons. Arcivescovo di Monaco del 9 Dicembre 1891: "Già ora, prima della
nomina di un maestro di
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Oltre alla suaccennata partecipazione nella nomina dei menzionati maestri,di religione, nelle scuole medie, lo Stato riconosceva altresì il diritto dei Vescovidegli Ordinari di sorvegliarli, anche per mezzo di speciali Commissari vescovili, relativamente al detto insegnamento ed alla celebrazione del culto divino per le scuole, di dar loro prescrizioni al riguardo e di chiedere relazionirapporti sulloestatocondizioni dellao studioconoscenza della religione e della educazione morale nei singoli Istituti. I Vescovi potevano esercitare [ora] liberamente tale diritto d'ispezione sull'istruzioneinsegnamento religiosao nelle scuole medie; così, ad esempio, essi emanarono il 1º Ottobre 1885 una Istruzione pastorale per i maestri di religione negli Istituti della Baviera, nella quale prescrivevano per tutteile classii Gginnasiali un nuovo testo di religione e la materia per le singole classi, e davano ai maestri medesimi norme adatte per l'adempimento del loro ufficio.
Ciò
13v
alla nomina dei maestri di religione nelle scuole medie – i quali
Nella redazione da me propostapresentata si chiede anzi che l'Ordinario stesso proponga il candidato allo Stato ed abbia inoltre il diritto di
14r
VI. La Chiesa è autorizzata ad amministrare liberamente i suoi beni. Ad essa spetta il diritto di riscuotere imposte dai suoi membri e di disporre liberamente circa l'impiego delle medesime. Lo Stato esigerà insieme alle sue le dette imposte ecclesiastiche dietro equo compenso.
VII. Gli edifizi ed i fondi dello Stato, che attualmente servono a scopi ecclesiastici, vengono trasferiti in proprietà della Chiesa; l'obblig
I due punti VI e VII riguardano la sSituazione giuridico-patrimoniale della Chiesa in Baviera.
Su questo punto i desiderata espostiA questo riguardo i postulati contenuti nel Memoriale di Mons. Arcivescovo di Bamberga soerano i seguenti:
a) Che la Chiesa sia autorizzata ad amministrare liberamente i suoi beni. L'ispezioneLa soprintendenza dello Stato
Su la [
14v
14369.in data rispettivamente del 18 Agosto e del 6 Ottobre
scorso. Sarebbe senza dubbio assai desiderabile che in virtù del nuovofuturo accordo col Governo bavarese la Chiesa potesse
amministrare indipendentemente i suoi beni e che perciò il controllo e la conferma degli
atti di amministrazionecompiuti dai singoli enti
b) Che alla Chiesa spetti il diritto di riscuotere imposte dai suoi membri e di disporre liberamente circa l'impiego delle medesime. Lo Stato dovrebbe dal canto suoesser pronto ad esigerea riscuotere insieme alle sue le dette imposte ecclesiastiche dietro equo compenso, giacché rappresenterebbe per laalla Chiesa costerebbe troppo caro
Questa modalità nella riscossione
c) Che siano mantenuteconservatesia
15r
previsto dall'art. 138 della
Costituzione dell'Impero, riuscirebbe vantaggiosao alla indipendenza della Chiesa. La
corrispondente sommaIl relativo importo dovrebbe essere rimesso alle singole
diocesi in beni stabili od in rendita fondiaria; in caso di bisogno potrebbe anche
convenirsi per il pagamento Questo postulato è già compreso in
d) Un altro punto, che, sebbene non indicato nel Memoriale, è a mio avviso di notevole importanza, concerne gli edifici ecclesiastici. Nell'articolo IV del Concordato si stabilivaconveniva che le rendite delle mense vescovili e dei Capitoli dovessero essere stabilitecostituite "in bonis fundisque stabilibus" e che fosse assegnata una conveniente abitazione ai Vescovi, alle Dignità, ai Canonici ed ai Vicari seniori, come pure un locale adatto per le Curie vescovili, per il Capitoloi e per glil'archivio. La prima disposizione relativa alle rendite non è stata eseguita; le abitazioni (salvo alcune eccezioni)eccetto che in Mo-
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naco sono
state assegnate, ma i relativi edifizi non sono passati in proprietà della Chiesa. Sarebbe
assai desiderabile che in occasione delle attuali trattative essi fossero dichiarati di
proprietà ecclesiastica, restando così svincolato l'obbligo dello Stato a tale riguardo. Lo
stesso dovrebbe chiedersi in base all'articolo VII del
Concordato per gli antichi conventi, i quali Per regolare questo punto potrebbe prendersi a
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VIII. – Lo Stato devesi obbliga a riconoscere ed in caso di bisogno ad eseguire i decreti delle aAutorità ecclesiastiche nell'ambito della loro competenza.
Nel più volte menzionato Memorandumiale si esprime il timore, che possano sorgere in nell'avvenire difficoltà
Sarebbe quindi di grandissimo vantaggio per l'amministrazione delle diocesi, se lo Stato riconoscesse il valore delle disposizioni dellae Autorità ecclesiasticahe nell'ambito della loro competenza e si prestasse in caso di bisogno a
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sione di dichiarare ampiamenteesporre nei più volte citati Rapporti NN. 13822 e
14369.IX. – Nell'esercito, nelle carceri, nelle case di cura e negli ospedali sarà costituita una regolare assistenza religiosa e lo Stato fornirà i mezzi finanziari a ciò necessari, come pure i locali ed i paratiparamenti sacri occorrenti.
Secondo il medesimo Memorandumiale, sarebbe assai utile che in detti istituti non solo fossero permessei gli atti di cultole funzioni religiose e l'assistenza a norma dell'articolo 141 della Costituzione dell'Impero, ma
X. – Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono essere liberamente fondati, hannogodono della capacità giuridica a norma del diritto vigente per tutti cittadini edle associazioni, hanno di fronte allo Stato il regolamento e l'amministrazione indipendente dei loro affari. Lea loro proprietà e gli altri loro diritti, come pure il loro carattere confessionale sono garantiti.
17r
Sebbene la libertà degli Ordini e delle Congregazioni religiose fossesia già
*
* *
Il Sig. Hoffmann ascoltò la mia esposizione con attenzione,ha ascoltato attentamente la mia esposizione,e sebbene none quantunque non siasi pronunziato
17v
bavarese Sig. von Preger nella discussione
dell'articolo 137 cap. 3 della Costituzione dell'Impero. Ma, 18r
libera provvista delle parrocchie di (preteso) patronato dello Stato. Per non ritardareprolungare quindi più oltre il ritardo
nellala nomina dei parroci, cheil quale produce sì grave disagio e malcontento nel clero,
il Sig. Hoffmann mi ha proposto che sino al definitivo
regolamento della questione rimanga formalmente (comecosì egli si è espresso) il diritto di presentazione dello
Stato, sebbene materialmente i Vescovi eserciteranno la libera provvista, in quanto
che il Governo non presenterà alcun candidato senza il previo consenso del Vescovodell'Ordinario. Ho risposto al Sig. Ministro che avrei
riflettuto circa tale proposta, ma Quanto alle prestazioni dello Stato – obbligatorie e libere – il Sig. Hoffmann ha notato che su tal punto (come ho avuto
18v
già a ricordare più sopra) dovrà
essere emanata una speciale legge dell'Impero; si è
mostrato tuttavia disposto a convenire che fino a
quell'epoca le cose rimangano immutate.Per ciò che riguarda i Licei, non mi è parveso contrario alla loro trasformazione in istituti vescovili. – Circa la libera nomina dei Vescoviprovvista delle Sedi vescovili da parte della S. Sedeegli feceegli ha fatto qualche vaga ad oscura riserva, senza però esprimere chiaramente il suo pensiero al riguardo.
Infine ho credevouto necessario d'interrogarlo
19r
concordataria. Egli ha risposto – e non mi ha
certo sorpreso di udire una tale affermazione da lui, antico maestro di scuola, ed anticlericale convinto, ilil cui supremo ideale nella vita passata eraè stato appunto la lotta contro l'ispezione ecclesiastica
nelle scuole – che non ammetteva una talesiffatta ispezione o vigilanza sulle materie profane, ma
ha aggiunto – ed in ciò son rimasto meravigliato – che
la riconosceva
19v
egli stesso,
l'anticlericale Hoffmann, a tirare l'assurda conseguenza –, siccome d'ora innanzi gli
ispettori scolastici saranno laici, accadrà che, ove il detto
ispettore è protestante,
20r
sull'estrema gravità della cosa
l'attenzione di questo Incaricato d'Affari di Prussia, Sig. Conte von Zech, affinché ne
renda consapevole il Governo Imperiale. – Il Sig. Hoffmann ha osservato pureanche che, se i Licei bavaresi rimanessero istituti
governativi, essi cadrebbero pure sotto la piena ispezione
dello Stato, e si è perciò mostrato alquantointeressatopropenso verso la mia prima proposta di trasformarli possibilmente in istituti Nel congedarmi, ho espresso la mia viva speranza che, malgrado le profonde divergenze teoriche, si sarebbe trovat
20v
aspre lotte fra i partiti su queste
difficilissime questioni. Anche nellacirca la situazione interna egli vede assai neroSarei perciò ben grato all'E. V., se si degnasse di farmi pervenire colla m aggior possibile sollecitudine quelle istruzioni, che nel Suo superiore giudizio stimerà del caso., ed in tale attesa,
21r
quali ho richiamato l'attenzione anche sopra un
altro punto d'importanza In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'E. V., m'inchino
3v
(l) Mons. Prof. Mausbach,
deputato all'Assemblea Nazionale di Weimar e relatore 9v
(1) Cfr. Systematische
Zusammenstellung der Verhandlungen des bayerischen Episkopates mit de15v
(1) "Die Gebäude und Grundstücke des Staates, die derzeit kirchlichen Zwecken
dienen, werden in das Eigentum der Kirche übertragen".
3r-5r, hds von Beginn des Textes bis "Frisinga dello scorso Settembre" am linken Seitenrand entlang markiert;
3v, links oberhalb der Einfügung hds. vermutlich von Schioppa notiert: "Nota";
4v, links am Rand des Textes auf der Höhe des Satzes: "diceva di farne sue conclusioni" hds. vermutlich von Schioppa notiert: "?";
5r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds notiert: "2"; unten links vermutlich von Schioppa hds. notiert: "p. 5";
5v, links von "Tornando al mio" bis "i necessari schiarimenti" hds. mit einer Linie entlang markiert vermutlich von Schioppa: "Disp.";
6v, links auf der Höhe des Punkts "IV." hds. vermutlich von Schioppa mit einem Pfeil hervorgehoben; links neben dem Absatz "Il Concordato del 1817" hds. vermutlich von Schioppa mit Zeichen einer Einfügung notiert: "[a pag. 1
7r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "3";
7v, nach dem Satz "il corpo dei professori, come tale, non dipende dallOrdinario" hds. von Pacelli notiert: "(a capo)";
9r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "4"; 11r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "5"; rechts der Passage von "Essendo norma" bis "come minimum" hds. vermutlich von Schioppa mit doppelter Linie seitlich hervorgehoben und notiert: "[n II]";
12r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "6"; am linken oberen Seitenrand hds. vermutlich von Schioppa notiert: "[pag. 20 D]";
13r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "7";
14r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "8"; am mittleren Seitenrand hds. vermutlich von Schioppa notiert: "pag. 21";
14v, untere Seitenecke hds. von Pacelli notiert: "(a capo)";
15r, mittlere Seitenecke hds. von Pacelli notiert: "(a capo)";
15v, links oberhalb der Einfügung hds. vermutlich von Schioppa notiert: "Nota";
16r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "9"; am linken Seitenrand auf der Höhe des Punkts "VIII." hds. vermutlich von Schioppa mit einem Pfeil hervorgehoben;
16v, am linken Seitenrand auf der Höhe des Punkts "IX." und des Punkts "X." hds. vermutlich von Schioppa mit einem Pfeil hervorgehoben;
17r-18r, links entlang der Passage von "Il Sig. Hoffmann" bis "un'analoga dichiarazione" hds. vermutlich von Schioppa mit einer Linie hervorgehoben; 18r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "10";
links am unteren Seitenrand hds. vermutlich von Schioppa notiert: "pag. 23"; innerhalb des Textes "Quanto alle prestazioni" hds. vermutlich von Schioppa unterstrichen;
18v, links Textpassage von "Infine" bis "per ciò che si riferisce alla" hds. vermutlich von Schioppa mit einer Linie entlang hervorgehoben; 20r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "11";
links Textpassage von "Nel congedarmi" bis "nella popolazione quella" hds. vermutlich von Schioppa mit einer Linie entlang hervorgehoben.