TEI-P5
Document no. 5252
Nel pomeriggio di ieri il Sig. Hoffmann, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro degli Esteri e del Culto in Baviera, mi hainvitòfinalmente per oggiinvitato
per oggi ad una prima conversazione con lui sui
futuri rapporti fra Chiesa e Stato in Baviera. In conformità colle venerate istruzioni
impartitemi dall'E. V. R. nell'ossequiato Dispaccio N. 95238 del
23 Agosto scorso, ho accettato senz'altro l'invito, e stamane alle ore nove e mezzo precise (ora
indicatami dal medesimo Sig. Mi Hoffmann) mi sono recato al Ministero degli Esteri.
La conversazion Il colloquiocolloquio, improntato sempre a cortesia, è durato un'ora
precisa, ossia fino alle 10½.
Il Sig. Ministro ha cominciato col comunicarmi essersi egli nella settimana scorsa recato a Berlino, ove i vari Ministri deilcCultiodei singoli Stati erano stati convocatiper una Conferenzanel Ministero dell'Interno dell'Im-è a Berlino, e non a Monaco, – ridotta
in realtàad essere una semplice capitale di provincia –, s'interpreta
la cCostituzione anzidetta e
si danno le norme perconcernenti la sua esecuzione; il che, anche per la sola
Baviera, rende assai più difficile l'opera del Nunzio Apostolico. P
Per ciò che riguarda il primo punto, ossia i rapporti fra lo Stato e le cosidette società religiose (Religionsgesellschaften), il Sig. Hoffmann mi ha detto che,contrariamente alla
s contrariamente a quanto egli stesso si attendeva, è stato colà dichiarato che esser bensì già entrato in vigore il capoverso secondo dell'articolo 137 della
menzionata Costituzione, ma non già il capoverso terzo,
[cioè] secondo il quale "le società medesime conferiscono i loro uffici senza
cooperazione dello Stato o dei Comuni". Per ciòquesto si richiede, (così è stato
stranamente interpretato quell'articolo) quell'allarticolo
(l)) a norma del paragrafo ultimo, un ulteriore regolamento da parte della
legislazione dei singoli Stati; regolamento che, a parere del Sig. Hoffmann, vige perdura quindi tuttora il Concordato
bavarese del 1817, ed il Sig. Ministro mi ha domandato
"quali [erano] fossero in proposito le vedute della
S. Sededi Roma", e se questa intendesse [ein Wort unlesbar]dichiarare decaduto il Concordatoconsiderare il Concordato come perdurante vigente o
decaduto, ovvero se volesse procedere ad una
nuova Convenzione colla Baviera.
Ho risposto dichiarando che io non avevo avuto ancora occasione di ricevere istruzioni in proposito istruzioni da parte della S. Sededa parte della S. Sede e che quindi parlavo
esclusivamente a mio nome e N, senza che ciò costituisse alcun
impegno, riservandomi
del resto di
riferire, come di dovere, alla S. Sede.pred
medesima. Non ho credettiuto opportuno tuttavia
di ammettere di rispon di affermare
, nemmeno come opinione
perso la cessazione del Concordato suddetto per le un dotto copia del dotto Voto di un Consultore della S. Congregazione degli
Affari EE. SS., in cui si sostiene tale cessazione, non f ne faceva diceva,
almeno [espressamente], di farne
sue le conclusioni,; 2º)
perché una simile esplicita asserzione porterebbe in pratica gravissimi danni alla Chiesa in Baviera. Sebbene, infatti,A me invero non spettia
a me certamente di fare a me un esame teorico critico degli argomenti addotti dall'eminente Canonista autore
del menzionato Voto; è ciò nondimeno mio dovere di segnalare
all'E. V. come, dichiarandosi decaduto il Concordato, si verrebbe a perdere forse l'unica, od almenocertosenza dubbio la più solida e sicura base per salvare quello
che ancora si può dei diritti della Chiesa in Baviera.
Inverofatti è in base alforza del Concordato che si è possibile di conservare le varie
prestazioni finora dello Stato a favore delle mense vescovili,
dei capitoli, delle parrocchie, dei Seminari, ecc., previste nell'articolo 138 della
Costituzione dell'Impero;e senza le qualidi affermare il diritto della Chiesa ad avere scuole proprie
di filosofia e di teologia nei Seminari, ecc. e così di seguito. D'altra parte, per svincolare la Chiesa nella maggior misura possibile dal diritto
di nomina o presentazione dello Stato agli uffici ecclesiastici, si ha già una base
ind un argomento efficacissimo nella Costituzione dell'Impero.
ein Wort
unlesbar] suddetta asserzione sarebbe,, (come mi
consta),
interpretata,(sebbene quantunque(senza dubbio a torto) ma di
fatto interpretata dal Governo come un atteggiamento ostile della S. Sede
verso la nuova forma di governo repubblicana di governo.
Evitando quindi di rispondere direttamente alla questione della permanenza o cessazione del Concordato bavarese dopo le recenti mutazioni politiche, ho detto al Sig. Hoffmann che, a mio avviso,personale, converrebbe concludere una nuova convenzione od accordo e gli ho indicato altresì i punti, i quali,che, sempre secondo il mio modo esclusivamente personale di vedere, converrebbe toccare nella medesima. Questi punti erano stati già da me preparati, ricavandoli soprattutto, con opportune modificazioni ed aggiunte, da un importante Memoriale rimessomidirettomi da Mons. Arcivescovo di Bamberga dopo la Conferenza vescovileepiscopale di Frisinga dello scorso Settembre, e di cui ho l'onore di trasmettere qui acclusa copia all'E. V. Detto Memoriale è redatto a nome di tutti idegli Arcivescovi e Vescovi didella Baviera; di fatto però, comemi ebbe , a tale riguardo, non solo si aff
subordinatamente però sempre al superiore giudizio della S. Sede,
ad ammettere dellela opportunità di una più o meno ampia concessioni
in tal senso all'attuale Governo bavarese, come pure,
si propende dopo aversi propende per lasi propende piuttosto a favore della sentenza, della quale sostiene il passaggio al Governo stesso del diritto
di patronato sulle parrocchie contemplato nell'articolo
XI del Concordato.
Tornando al mio colloquio col Sig. Ministro Hoffmann, ho premesso che la Chiesa avevain seguitonealle nuove Costituzioni dell'Impero e bavarese ha perduto la situazione privilegiata, che le spettavacompeteva a norma dell'articolo I del Concordato; essa avevaha quindi ben fondato diritto di esigereuna in compenso una maggior libertà nel campo a lei spettante. Dopo ciò ho
esposto ed illustrato,i seguenti punti,
che come basi per illa futura convenzione:, i seguenti punti, che compio il dovere di riprodurre qui appresso,
colle aggiungendo, per migliore intelligenza dei medesimi, i
le necessari schiarimenti.
*
* *
I. La Chiesa nomina liberamente a tutti
Questo punto non abbisogna di schiarimentispiegazioni dopo quanto ho avuto ad esporre circa gli articoli 137 e 138 della Costituzione dell'Impero (cfr. Rapporto N. 13822 [dell] del 18 Agosto scorso) e circa il ca §
18 della Costituzione bavarese (cfr. Rapporto 14369 del
6 Ottobre corrente). Debbo soltanto aggiungere che nella
suddetta Conferenza episcopale di Frisinga i Vescovi sono stati, circa la
questione delle prestazioni libere, di opinione alquanto diversa, corrispondentemente
alla differente condizione delle loro rispettive diocesi. I Prelati, invero, nel
cui territorio trovasi la Diaspora, qui vale a dire soprattutto Bamberga, Spira e
Würzburg, tengono molto più a quelle prestazioni, che non i Vescovi dellae
Bav diocesi puramente cattoliche della Baviera del Sud. Tutti però sono stati
unanimi nel ritenere che, colla attuale data la crescente miseria ed
il col gravissimo sovraccarico d'imp di tasse, cui soggiace la
popolazione, è impossibile di sperare d'ottenere sperare sarebbe assurdo lo
sperare di supplire sostituire con libere offerte e con imposte
ecclesiastiche i sette alla perdita eventuale di sette milioni di Marchi
annui, rappresentati finoraal presente da dette prestazioni, e
che quindi occorre necessariamente è indispensabile siano computati nello
svincolo.
II. Per le nomine dei professori delle Facoltà teologiche nelle Università, lo Statoprima della nomina propone uno o più candidati idonei
all'Ordinario, del quale è necessario il consenso prima che la nomina da parte dello Stato
stesso medesimo possa essere effettuata. Inoltre
in ognuna ndellea Facoltà
filosofica di ognuna delle stesse Università dovette esse vi
dovranno essere almeno un professore di filosofia ed uno di
storia di sicura dottrina cattolica a giudizio
dell'Ordinario.
III. I Licei per la formazione filo-
IV. Se un Professore della Facoltà teologica (o dei Licei) è dall'Ordinario giudicato incapace di proseguire il suo insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, sarà rimosso.
Il Concordato del 1817 stabiliva all'articolo V:
"Sua singulis dioecesibus Seminaria episcopalia conserventur et dotatione congrua in bonis fundisque stabilibus provideantur; in iis autem dioecesibus, in quibus desunt, sine mora cum eadem pariter dotatione in bonis fundisque stabilibus fundentur.
In Seminariis autem admittentur atque ad normam Sacri Concilii Tridentini efformabuntur atque instituentur adolescentes, quos Archiepiscopi et Episcopi pro necessitate vel utilitate dioecesium in iis recipiendos indicaverint. Horum Seminariorum ordinatio,
Rectores quoque et professores Seminariorum ab Archiepiscopis et Episcopis nominabuntur et, quotiescumque necessarium aut utile ab ipsis iudicabitur, removebuntur".
Queste disposizioni non vennero però osservate dal Governo bavarese, il quale non adempì la prestazione dei fondi convenuti; obbligò gli alunni dei Seminari a compiere i loro studi in pubblici istituti dello Stato, sulla cui direzione i Vescovi avevano spesso scarsa influenza ed i cui professori non potevano essere dai medesimi nominati od in caso di bisogno liberamente rimossi; pretese di sorvegliare e di limitare la nomina dei rettori e dei vice-rettori dei Seminari, l'ammissione degli alunni e l'amministrazione dei beni.
In seguito a ciò, anche presentemente i Seminari della Baviera non hanno scuole proprie dipendenti dai Vescovi. Gli alunnifFacoltà teologica, ma alla fFacoltà
filosofica laica; tuttavia, a norma degli Statuti il Governo era sinora obbligato a
che in essa vi fosse per i futuri studenti di teologia nella risposta del
R. Ministero di Stato in data del 29 Marzo 1889 al Memorandum dell'Episcopato
bavarese, il Governo s'impegnò a che in ciascuna di essa vi fosse, sia
così per la filosofia propriamente detta che come per la storia,
un professore (laico) di sicuri sentimenti cattolici,. le cui lezioni
possono essere del resto frequentate anche dagli studenti laici. Nell'Università
di Monaco tale cattedra di filosofia è stata tenuta già dal defunto Conte von
Hertling, ed ora dal Prof. Baeumker, buon cattolico, anch'egli laico, noto per i
"Contributi alla storia della filosofia del Medio Evo" (Beiträge zur Geschichte der
Philosophie des Mittelalters) da lui fondati e di cui sono stati pubblicati già oltre
cento fascicoli. Vi è poi altresì Insegnante cattolico della storia
per la storianella stessa Facoltà filosofica di Monaco un professore
cattolico di storia, che è ora l'egregio Prof. Grauert.Il corpo dei professori, come tale, non dipende
dall'Ordinario.
I Licei "sono scuole superiori per lo studio filosofico e teologico cattolico ed hanno come tali soprattutto lo scopo di provvedere alla formazione accademica dei Chierici, i quali non frequentano una Università" (Disposizioni organiche per i Licei bavaresi § l). Essi sono quindi istituti governativi, eretti accanto ai Seminari clericali e che suppliscono le scuole di filosofia e di teologia, le quali a norma del Concordato avrebbero dovuto essere erette nei Seminari medesimi. Non godono della facoltà di conferire i gradi accademici, di guisa che i Vescovi provvedono inviando a tal uopo i migliori alunni in qualche Università. Se ne contano cinque in Baviera, ossia a Bamberga, a Dillingen (diocesi di Augsburg), a
Sebbene i detti Licei, come si è accennato, siano destinati anzitutto alla formazione scientifica dei sacerdoti, tuttavia anche studenti laici possono frequentarne il corso filosofico ed il tempo da essi ivi impiegato viene loro computato regolarmente (§ 31 degli Statuti dei Licei – Novembre 1910). Gl'Istituti medesimi, essendo governativi, non si trovano sotto la dipendenza dei Vescovi; ciò nondimeno questi hanno esercitato finora su di essi una più o meno larga influenza, e quindi venivano richiesti del loro parere per la nomina dei professori, come pure erano interrogati per le disposizioni relative al programma degli studi e dell'insegnamento, agli esami, alle ferie, ecc. e per l'erezione di nuove cattedre.
Per ciò che riguarda in particolare la summenzionata nomina dei professori, l'Episcopato della Baviera nel Memorandum diretto al Re in data del 20 Ottobre 1850 domandò che in esecuzione del Concordato venissero dati dallo Stato i fondi per erigere nei Seminari le scuole destinate alla formazione dei chierici o che, al-
Quantunque queste giustissime richieste dell'Episcopato non ottenessero l'effetto voluto, tuttavia, in virtù di ordine sovrano del 30 Marzo 1852 e per conseguente decisione ministeriale dell'8 Aprile dello stesso anno, il Governo dichiarò che nella nomina dei professori dei Licei avrebbe avuto riguardo ai desideri dei Vescovi; e tale assicurazione venne ripetuta nella successiva decisione suprema del 9 Ottobre 1854, la quale anzi affermò espressamente che essa valeva per tutti i professori dei Licei, e non solo per quelli di teologia, e che anche per il conferimento delle cattedre di teologia nelle Università si sarebbe dovuto richiedere il parere dell'Ordinario circa la dottrina teologica e la condotta morale di ciascun candidato.
Allorché poi al tempo del Kulturkampf la surriferita concessione venne revocata con decisione ministeriale del 20 Novembre 1872, cominciò una violenta campagna, specialmente nella stampa, la quale però non riuscì ad indurre il Governo a cedere. Soltanto dopo il Memorandum dell'Episcopato bavarese in data del 14 Giugno 1888, nel quale esso pregava S. A. R. il Principe Reggente di Baviera "che in occasione delle nomine degli insegnanti nei Licei e dei professori di teologia nelle Università venissero dal R. Ministero di Stato comunicati ai rispettivi Ordinari i nomi dei concorrenti o delle persone prese in considerazione e che al parere degli Ordinari medesimi si desse il dovuto peso", fu di nuovo riconosciuto il dovereiritto dei Vescovi in proposito. Difatti nella risposta del 28 Marzo 1889 al suddetto Memorandum il Ministro von Lutz dichiarò in nome del Sovrano che "nella nomina degli insegnanti nei Licei si sarebbe avuto il maggior possibile riguardo ai pareri ed ai desideri dei Vescovi", e che parimenti "per la collazione delle cattedre di teologia nelle Università si prenderebbe, oltre al pa-
I professori dei Licei ricevono il loro stipendio dallo Stato, come pure con mezzi da questo forniti si provvede al mantenimento degli Istituti stessi, sebbene a tale scopo vengano impiegate anche le rendite, relativamente però assai piccole, di speciale fondazioni. Così, ad esempio, la spesa annua per il Liceo di Bamberga ammonta a circa80.
Marchi 80.000 Marchi; le rendite della fondazione importano poco più di 16.000
Marchi; i rimanenti 64.000 Marchi sono dati dallo Stato.
In tempi recenti venne spesso proposta, alcune volte anzi richiesta tumultuosamente la soppressione dei Licei, i quali per la natura loro contano pochi alunni; ma poiché il Centro aveva la maggioranza, questi tentativi rimasero vani.
In una situazione eccezionalmente favorevole si trova il Liceo di Eichstätt, fondato nel 1838 col consenso del Re Ludovico I dal
Ciò premesso,Ciò premessoIn vista di quanto ho
avuto l'onoresopra esposto, ben si comprende come, secon i Vescovi
bavaresi siano vivamente preoccupati per l'avvenire delle Facoltà teologiche e dei Licei. Il
Memorandumiale di
Mons. Arcivescovo di Bamberga rileva infatti dia quali gravissimi pericoli Istitutiscuole superiori venissero dal Governo chiamati insegnanti di
sentimenti ostili alla Chiesa o di spirito modernistico, ed aggiunge esservi da temere che
l'attuale Ministro Sig. Hoffmann si proponga di attribuire ai Licei anche la funzione
di scuole superiori popolari, istitu costituendo forse a tal fine un maggior numero
di professori di filosofia, ma probabilmente imbevuti di tendenze e di dottrine
antireligiose. Quindi essii Vescovi chiedonoggonochesi ottenga nelle in trattative si stabilisca che nessun professore dei Licei sia nominato
senza il previo consenso dell'Ordinario. Lo stesso domandano essi pure relativamente alla
nomina dei professori di teologia nelle Università,delle Facoltà teologiche, e per ciò che riguarda i
professori di filosofia nelle Università medesime, se lo Stato
potrebbe, a loro avviso,richiedonoaccordare che ne fossevenga nominato in ciascuna almeno uno di sicura dottrina a
giudizio dell'Ordinario.
Essendo norma elementare perin qualsiasi trattativanegoziato di presentare al principio il programma massimomassimo, salvo poi a recedere da esso in caso di bisogno nei limiti del possibile, ho proposto, aicosì i punti II, III e IV surriferitialmeno
in partepiù di quanto
sivanno alquanto al di là di ciò che i Vescovi stessi hannoavevano richiestodomandato. – come minimum. – Per la nomina dei
professori delle Facoltà teologiche ho adottato la formula del Memorandum dell'Episcopato
bavarese del 1850, il quale domandava il
con
vale detta necessità delripetuta
del resto nel recente Memoriale di Mons. Arcivescovo di Bamberga, e
circa richiedente il previo consenso dell'Ordinario; e
quanto ai due professori cattolici
nelladella Facoltà filosofica mi sono attenuto all'uso vigente., consacrato nella summenzionata
risposta del R. Ministero di Stato all'Episcopato del 1889. Per i
Licei mi è sembrato opportuno di esigererivendicare in base al Concordato, – come fece pure
l'Episcopato bavarese nel Memorandum medesimo Memorandum del 1850, – che essi siano non più istituti non più governativi, ma
vescovili, e quindi dipendenti dall'Ordinario, il quale possa così
nominarenominiliberamente i rettoridirettamente i direttori ed i professori; cosa ora tanto più necessaria ora, a causa
delladata la recente legislazione scolastica. In questo caso naturalmente il Governo nella somma per lo svincolo delle
prestazioni dello Stato alla Chiesa dovrebbero essere
necessariamente comprese anche le spese per i Licei medesimiin discorso,mancando
altrimentisia perché mancherebbero
altrimenti mancherebberoai Vescovi
sarebbe obbligatoriocostituirebbe per lo Stato un obbligo e che quindi rientra
nell'articolo 138 della Costituzione dell'Impero. – In via subordinata, qualora cioè fosseriuscisse
assolut impossibile di ottenere tale assoluta indipendenza dei Licei, ho chiesto che
l'Ordinario abbia il diritto non soltanto di essere richiesto del suo parere per la nomina
dei professori, ma bensì di poter proporre egli stesso i relativi candidati allo Stato, cui spetterebbe la
nomina.
Finalmente ho creduto necessario di fissare altresì un punto riguardante la rimozione dei professori delle Facoltà teologiche (come pure(e dei Licei, qualora questi rimanessero istituti governativi), chei quali dall'Ordinario fossero giudicati incapaci di proseguire il loro insegnamento per ragione di dottrina o di condotta morale. Una simile disposizionevige già trovasi già espressa per ciò che
riguarda concerne le Università di Bonn, di Breslau e di
Münster in Prussia nei rispettivi Statuti (cfr. Zeitschrift für Kirchenrecht,
vol. 40, 1908, pag. 386 e seg.) e lo erafu anche nella Convenzione conclusa fra la S. Sede e
l'I. Governo Germanico il 5 Dicembre 1902 per l'Università di Strasburgo,.ma non ho fino ad oggi potuto trovare nulla di simile per le facoltà
teologiche della Baviera. Tanto più quindi è necessario di fissare un punto così
importante.
V. – Anche i maestri di religione nelle scuole medie sono nominati dallo Stato su proposta del Vescovo e verranno rimossi, a domanda di questo per le ragioni indicate al numero precedente.
a) Maestri di religione nelle scuole medie
I posti di maestro di religione nelle scuole medie erano finora semprestabiliti
<istituiti> dal Landtag
su proposta del Governo stabiliti dal
Landtag, il quale votava i fondi a ciò necessari. In
conseguenza di ciò lo Stato esercitava anche il diritto di nomina dei medesimisacerdoti a detto ufficio e li trattava come suoi impiegati.
Tuttavia la nomina anzidetta aveva luogo d'intesa col Vescovo.
Il Ministero deil Cultioinvero interrogava previamente il rispettivo Ordinario, se
avesse contro il candidato in questione vi erano obbiezioni dal punto di vista ecclesiastico, e la
prassi al riguardo era varia: talvolta essoil Ministero anzidetto presentava al Vescovo la lista di
tutti i concorrenti ad un posto di maestro di religione e chiedeva che si pronunziasse su
d in proposito; tal altra, ne comunicava soltanto alcuni; altre volte, infine,
domandava il giudizio dell'Ordinario sopra un sol candidato proposto per qquell'insegnamento suddetto.
Un simile procedimento corrispondeva del resto altresì alle pubbliche dichiarazionidi ogni della nomina di un maestro di religione, è
comunicataviene comunicataè ogni volta comunicata ai Revmi
Arcivescovi e Vescovi la lista di tutti i concorrenti ed è dato cosìcosì loroin tal guisa ad essi modo di manifestare le loro
osservazioni al riguardo. Il Governo non pensa in alcunamodomaniera di modificare o di restringere talequesta prassi". Similmente il Ministro del deil Cultio Dr. von Wehner dichiarò nel 1908
il 1904 nella Commissione delle Finanze della Camera dei Signori: "Attualmente alle Autorità ecclesiastiche è comunicata ogni volta alle Autorità ecclesiastiche la lista dei concorrenti ai
posti di maestro di religione nei Ginnasi, nella quale sono indicati i nomi dei candidati
che il Governo ha in vista. Ma le suddette Autorità
ecclesiastiche
esse le suddette Autorità ecclesiastiche potrebbero
anche proporre un altro candidato, ed il Governo darebbe grande importanza a talesimilesiffatta proposta, giacché
essetanto più che le suddette Autorità ecclesiastiche
esse sarebbero di regola meglio in grado di giudicare in proposito".
Oltre alla suaccennata partecipazione nella nomina dei menzionati maestri,di religione, nelle scuole medie, lo Stato riconosceva altresì il diritto dei Vescovidegli Ordinari di sorvegliarli, anche per mezzo di speciali Commissari vescovili, relativamente al detto insegnamento ed alla celebrazione del culto divino per le scuole, di dar loro prescrizioni al riguardo e di chiedere relazionirapporti sulloestatocondizioni dellao studioconoscenza della religione e della educazione morale nei singoli Istituti. I Vescovi potevano esercitare [ora] liberamente tale diritto d'ispezione sull'istruzioneinsegnamento religiosao nelle scuole medie; così, ad esempio, essi emanarono il 1º Ottobre 1885 una Istruzione pastorale per i maestri di religione negli Istituti della Baviera, nella quale prescrivevano per tutteile classii Gginnasiali un nuovo testo di religione e la materia per le singole classi, e davano ai maestri medesimi norme adatte per l'adempimento del loro ufficio.
Ciòposto, i premesso, i Vescovi della Baviera, come risulta dal
suddetto Memoriale, temono vivamente che lo Stato per l'a voglia per il futuro
procedere nell'avvenire avranno da adempiere nell'avvenire
un ben più arduo ed importantee grave compito – senza interrogar prima il Vesi Vescoviil rispettivo Ordinario. A questo rimarrebbe bensì,
ciò malgrado ciò, la potestà di impartire o di negare
la missio canonica; ma, in caso di rifiuto, sorgerebbe ogni volta un conflitto, che potrebbe
avere gravifuneste conseguenze. I Vescovi ritengono quindi come
sommamente desiderabile quindi, attesa la somma
importanzanecessità che vengano chiamati a quell'ufficio soltanto
sacerdoti, di cui siano veramente
adattiatti sia per i loro sentimenti ecclesiastici e per la loro
vita sacerdotale, come per la scienza teologica e la capacità pedagogica, ritengono comeesser vivamente desiderabile che nelle trattative col
Governo si ottenga che esso prima di
qualsogni nominas'impegni ad interroghiare
l'Ordinario ogni volta previamente l'Ordinario e non nomini alcuno, il quale non sia
da questo indicato come idoneo.
Nella redazione da me propostapresentata si chiede anzi che l'Ordinario stesso proponga il candidato allo Stato ed abbia inoltre il diritto dichiederne esigerne la
rimozione di quei maestri di religione, che egli giudicasse incapaci di proseguire tale
insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale.
VI. La Chiesa è autorizzata ad amministrare liberamente i suoi beni. Ad essa spetta il diritto di riscuotere imposte dai suoi membri e di disporre liberamente circa l'impiego delle medesime. Lo Stato esigerà insieme alle sue le dette imposte ecclesiastiche dietro equo compenso.
VII. Gli edifizi ed i fondi dello Stato, che attualmente servono a scopi ecclesiastici, vengono trasferiti in proprietà della Chiesa; l'obbligoazione gravante allo finora sullo
Stato a tale riguardo, come pure le spese di manutenzione saranno convenientemente
svincolate.
I due punti VI e VII riguardano la sSituazione giuridico-patrimoniale della Chiesa in Baviera.
Su questo punto i desiderata espostiA questo riguardo i postulati contenuti nel Memoriale di Mons. Arcivescovo di Bamberga soerano i seguenti:
a) Che la Chiesa sia autorizzata ad amministrare liberamente i suoi beni. L'ispezioneLa soprintendenza dello Statopuò esser tollerabile
(osserva il Memoriale medesimo) può esser tollerabile soltanto finché lo Stato non sia
separato dalla Chiesa, ed unicamente in quanto compete allo Stato medesimo di assicurarsi
che le somme da esso date (per es., i versamenti addizionali facoltativi per gli edifizi
ecclesiastici, per la dotazione delle parrocchie, ecc.) o i beni acquistati col suo appoggio
(per es., il profitto ricavatoritratto da lotterie approvate dallo Stato) siano impiegati
in conformità della loro destinazione. – Le collette ecclesiastiche
non dovrebbero abbisognare di nessuna approvazione da parte dello Stato, né il loro
ricavato soggiacere alla ispezione del medesimo.
Su la [Sulla]
natura e la portata della soprintendenza dello Stato a norma a norma sia della nuova
Costituzione dell'Impero che di quella bavarese, ho già trattato nei miei rispettosiossequiosi succitati Rapporti NN. 13822 e particolari spettasse ai sSuperiori ecclesiastici, salvo a darne
comunicazione alle Autorità governative nei limiti ed allo scopo sopra indicati.
b) Che alla Chiesa spetti il diritto di riscuotere imposte dai suoi membri e di disporre liberamente circa l'impiego delle medesime. Lo Stato dovrebbe dal canto suoesser pronto ad esigerea riscuotere insieme alle sue le dette imposte ecclesiastiche dietro equo compenso, giacché rappresenterebbe per laalla Chiesa costerebbe troppo caroimporterebbe una
troppo una spesa troppo
forte, il tenere se dovesse impiantare edi
averemantenere una propria organizzazionemantenere uffici propri per lataleloro esazione, oltre cheed inoltre le mancano i mezzi, coercitivi dello Stato.
Questa modalità nella riscossionedelle
imposte
delle imposte ecclesiastiche avrebbe forse
anche inoltre, a mio umile avviso, il vantaggio di mitigare alquanto
lal'odiosa
innegabile odiosità delle medesi
imposte ecclesiastiche, le quali però sono già in uso in Germania ed a cui sembra che i
Vescovi non potrebbero rinunziare, almeno nelle attuali condizioni economiche della
dioces di varie diocesi. Del resto l'E. V. giudicherà se e come convenga
mantenere un tal punto in una eventuale Convenzione colla S. Sede.
c) Che siano mantenuteconservatesiacosìnon solo le prestazioni obbligatorie
dello Stato alla Chiesa, comema anche le cosidette facoltative (cfr. Rapporti
succitati). Il loro svincolo, sarebbe
di dell'ammontare degli interessi annui corrispondenti
alla somma di svincolo. Ciascuna diocesi dovrebbe poi istituire l'amministrazione dei suoi
beni a norma del can. 1520.
Questo postulato è già compreso inprincipio massima nel punto I da me sopra proposto, e quanto
alle modalità dello basi per lo svincolo, non è possibile per ora
stabilire nulla alcun che di concreto, giacché essae
dovràanno essere regolata fissate da una legge dell'Impero
a norma dell'art. 138 capoverso 1º della Costituzione.
d) Un altro punto, che, sebbene non indicato nel Memoriale, è a mio avviso di notevole importanza, concerne gli edifici ecclesiastici. Nell'articolo IV del Concordato si stabilivaconveniva che le rendite delle mense vescovili e dei Capitoli dovessero essere stabilitecostituite "in bonis fundisque stabilibus" e che fosse assegnata una conveniente abitazione ai Vescovi, alle Dignità, ai Canonici ed ai Vicari seniori, come pure un locale adatto per le Curie vescovili, per il Capitoloi e per glil'archivio. La prima disposizione relativa alle rendite non è stata eseguita; le abitazioni (salvo alcune eccezioni)eccetto che in Mo-ora sono ora nuovamente
abitati da Ordini religiosi, ma che dopo la secolarizzazione appartengono allo Stato.
Per regolare questo punto potrebbe prendersi ad es modello la Costituzione del
Württemberg, la quale al § 21 capov. II sancisce: "Gli edifizi ed i fondi dello
Stato, che attualmente servono a scopi ecclesiastici, vengono trasferiti in proprietà della
Chiesa" Chiesa (l)", aggiungendo però che dovranno essere comprese nello svincolo
anche le rilevanti spese di manutenzione dei detti edifizi finora sostenute dallo Stato.
VIII. – Lo Stato devesi obbliga a riconoscere ed in caso di bisogno ad eseguire i decreti delle aAutorità ecclesiastiche nell'ambito della loro competenza.
Nel più volte menzionato Memorandumiale si esprime il timore, che possano sorgere in nell'avvenire difficoltà, allorché i Vescovi emanino
decreti, i quali abbiano conseguenze nell'esecuzione dei decreti emanati dai
Vescovi, ad esempio nel caso della amozione di un parroco. Qualora infatti il soggetto
colpito dal decreto non volesse ad esso sottomettersi, ad es., se il parroco rimosso si
rifiutasse di lasciare la casa parrocchiale e l'amministrazione della parrocchia,
l'Ordinario non avrebbe ora forse più come prima il sostegno del braccio secolare e si
vedrebbe quindi costretto a rivolgersi ai tribunali civili.
Sarebbe quindi di grandissimo vantaggio per l'amministrazione delle diocesi, se lo Stato riconoscesse il valore delle disposizioni dellae Autorità ecclesiasticahe nell'ambito della loro competenza e si prestasse in caso di bisogno ad dare alle medesime esecuzione. Ciò del resto corrisponde al concettocarattere di corporazione di diritto pubblico riconosciuto
alle società religiose, secondo che ho avuto occa-
IX. – Nell'esercito, nelle carceri, nelle case di cura e negli ospedali sarà costituita una regolare assistenza religiosa e lo Stato fornirà i mezzi finanziari a ciò necessari, come pure i locali ed i paratiparamenti sacri occorrenti.
Secondo il medesimo Memorandumiale, sarebbe assai utile che in detti istituti non solo fossero permessei gli atti di cultole funzioni religiose e l'assistenza a norma dell'articolo 141 della Costituzione dell'Impero, maaltresì venisse altresì costituita una regolare
assistenza religiosa e lo Stato fornisse a tale scopo i necessari mezzi finanziari, come
pure i locali ed i paramenti sacri occorrenti.
X. – Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono essere liberamente fondati, hannogodono della capacità giuridica a norma del diritto vigente per tutti cittadini edle associazioni, hanno di fronte allo Stato il regolamento e l'amministrazione indipendente dei loro affari. Lea loro proprietà e gli altri loro diritti, come pure il loro carattere confessionale sono garantiti.
Sebbene la libertà degli Ordini e delle Congregazioni religiose fossesia giàsufficient sufficientemente garantitaespressadanell'articolo 124 della
Costituzione dell'Impero e danel § 18 della Costituzione bavarese, ho creduto tuttavia
conveniente di inserire in vista della nuova eventuale Convenzione un punto speciale anche
sua questo argomentoriguardo.
*
* *
Il Sig. Hoffmann ascoltò la mia esposizione con attenzione,ha ascoltato attentamente la mia esposizione,e sebbene none quantunque non siasi pronunziato, in su tutti i
suddetti argomenti, – tutt – la cui soluzione, del resto, dipende dalla volontà
dell'intiero Gabinetto e del Landtag, – mi ha nondimeno intrattenuto in modo speciale sul più urgente di essi, vale a dire sulla provvista delle
parrocchie di patronato. A t In seguito alla cortese
discussione avutasvoltasiavuta con lui su tale soggetto, sembramiparmi di poter sperare con fondamento che il
Sig. Ministro non sarà alieno dall'ammettere la definitiva rinunzia a tutti i poteri diritti di patronato sulle parrocchie, che l'attualedi cui il Governo bavarese
pretenderebbesembrava pretendesse di avere ereditato dai Re di Baviera,
come sostenne di fatto il plenipotenziario è agevole notare la che tali
benefizi sono parrocchie – pur prescindendo dagli argomenti tratti dal di
diritto canonico, i quali non farebbero poco presa sull'animo del Sig. Hoffmann, – è agevole notare che
tali parrocchie sono di giuspatronato o pubblico
od o privato; nel primo caso, il diritto di
presentazione è caduto in forza del succitato articolo,;che esclude la partecipazione dello Stato nella provvista
deigli
beneuffici ecclesiastici; nel secondo caso, il giuspatronato
sarebbe tutt'al più rimasto nella FamigliaCasa dei Wittelsbach, che coi lorosuoi beni privati fondò già lae relativae parrocchiae, ma non sarebbe giàmai passato neall'attuale gGoverno. Tuttavia, pur mostrandosi inclinato ad a a riconoscere
che i Vescovi potranno per l'avvenire provvedere liberamente tutte le parrocchie senza
distinzione, il Sig. Ministro ricordòha ricordato quanto aveva avuto a riferirmi al principio del
colloquio, e cioè che, secondo la recente interpretazione
data a Berlino, il suddetto capoverso della Costituzione non è ancora in vigore, e quindi
nessun Ministro del Culto, anche se appartenesse al partito del Centro, potrebbe
ammettere
metterlaammettere
già attualmen fin da adesso la che temevo che una un simile procedimento
avrebbe potutopotrebbe costituire un precedente, il quale comprometterebbe
a danno della libertà della Chiesa il futuro ordinamento della vertenza; egli però ha
affermato che no, dicendosi pronto ad accettare una analoga dichiarazione. In seguito a ciò
ho inviato oggi senza indugio all'E. V. il mio rispettoso cifrato
N. 331.
Quanto alle prestazioni dello Stato – obbligatorie e libere – il Sig. Hoffmann ha notato che su tal punto (come ho avuto
Per ciò che riguarda i Licei, non mi è parveso contrario alla loro trasformazione in istituti vescovili. – Circa la libera nomina dei Vescoviprovvista delle Sedi vescovili da parte della S. Sedeegli feceegli ha fatto qualche vaga ad oscura riserva, senza però esprimere chiaramente il suo pensiero al riguardo.
Infine ho credevouto necessario d'interrogarlosullasullo
assai sullo spinosao questione
argomento della ispezione della Chiesa nelle scuole, p di cui è parola neall'articolo V d del
Concordato. Ho detto che bisognavava distinguere la parte tecnica di detta ispezione, – la quale non
rientra nei diritti della Chiesa e non è contemplata nel Concordato, e che quindi, lo Stato, come l'aveva giàera già stata affidata dallo
Stato agli ecclesiastici, così poteva ora togliereessere sottratta ai medesimi, – dalla vigilanza sullesu tutto l'insegnamento nellescuole per ciò che si riferisce alla fede ed alla morale, la
cui soppressione rappresentava una violazione a sé di un
diritto nativo della Chiesa e di una espressaplicita disposizione sulla sunon avrebbe avuto difficoltà di riconoscerla quanto
all'insegnamento religioso. Senonché, (così mi ha egli
narrato), andato a Berlinonealla summenzionata Cconferenza di Berlino, per sostenere questo punto di vista, gli fu opposto,
specialmente dal Ministro del Culto di Sassonia, che, a norma dell'articolo 144 della
Costituzione dell'Impero, sia tutto l'insegnamento nelle scuole, e quindi anchecompresa l'istruzione religiosa, la
quale è "materia ordinaria d'insegnamento", (ordentliches Lehrfach),
sta sotto la ispezione dello Stato; né a lui valse di appe fare appello al successivo
articolo 149 capoverso primo, ove si stabilisce che l'istruzione religiosaessa deve essere impartita in conformità adei principi della rispettiva
società religiosa, giacché quella contraria interpretazione
fu approvata ed accolta definitivamente. Di guisa che – è stato nei luoghi in alcuni luoghi un funzionario
protestante dovrà tuttavia compiere la sua
ispezione sull'insegnamento religioso datoimpartito nellae scuolae
dal sacerdote cattolico, fare eventualmente al medesimo osservazioni sul modo di impartirlo,
ecc., e viceversa lo stesso avverrà in altri luoghi per
unl'ispettore cattolico di fronte al ministro protestante. Alle
mie rimostranze ha replicòato che egli pure tutto quelciò, che egli avrebbe potutopotrà fare, sarà di cercaresarà di studiare una qualchequalche via, per [sic] dare,
per in quanto è possibilmente, alla Chiesa una certa
in basall'autorità ecclesiastica
alcunaqualche parte nella sorveglianza di detto insegnamento in base
al succitato art. 149. Credo che, allorchése una così assurda ed interpretazione sarà mantenuta,conservata, essa solleverà, allorché verrà sollevata
conosciuta, la più viva agitazione neifra i cattolici; ed intanto, trovandomi pur troppo nell'impossibilità per
me di agire direttamente sul Ministero dell'Interno di Berlino, competente nella
materia, mi propongo di richiamare quanto prima ves vescovili.
Nel congedarmi, ho espresso la mia viva speranza che, malgrado le profonde divergenze teoriche, si sarebbe trovatao una pratica un terrenomodo pratico per regolare convenientemente i rapporti fra Chiesa e Stato in Baviera ed ho
dimostrato al Sig. Hoffmann quanto ciò riuscirebbe
giovevole,sarebbe
necessutile, nei torbidi e minacciosi
tempi attuali, pera ricondurre la pace e la tranquillità nella
popolazione quella pace e tranquillità, di cui la Nazione ha ora così urgente bisogno, peronde risollevarsi dalle rovine accumulate dalla guerra.
Egli, pur ringraziando per tali sentimenti, si è dimostrato però pessimista; prevede gravi, : manca
il per l'entr per l'entrante inverno: manca il carbone, la raccolta delle patate,
è alimento di prima necessità per il popolo, è stata miserabilissima; gli operai,
affamati e tormentati dal freddo, si getteranno sulle
campagne per trovare viveri, e si avrà la guerra civile. – Ha soggiunto nel salutarmi che ad
ogni modo egli è sempre a mia disposizione, se debbo esprimergliio ho avessi desideri da
espr manifestargli circa le suddette vertenze; per Martedì 11
corrente Novembre prossimo egli ha fatto
convocare la speciale Commissione del Landtag, [ove] affine di averne il parere in
proposito.
Sarei perciò ben grato all'E. V., se si degnasse di farmi pervenire colla m aggior possibile sollecitudine quelle istruzioni, che nel Suo superiore giudizio stimerà del caso., ed in tale attesa,mchinato umilmenteIntanto continuo a valermi altresì dell'opera dei di alcuni
fra i migliori della fra i deputati cattolici della Bayerische
Volkspartei, dei assolut capitale per l'avvenire della Chiesa in Baviera,
ossia sulle scuole di magisterorali o
Lehrerseminare, ove cioè
sono formati cioè si
formano i futuri maestri. È un fatto dolorosissimo che i giovani insegnanti, i quali
escono da tali istituti, sono per la maggior parte di idee e di tendenze radicali; il
che costituisce un pericolo gravissimo per l'educazione futura della gioventù in
Baviera. E la cosa desta tanto più viva preoccupazione, in quanto che il Sig. Hoffmann,
che il quale con costante pervicace ostinazione persegue
l'opera sua deleteria nella scuola, ha haavrebbe a quanto mi è
stato detto,
n recentemente nominato,
a quanto
come mi è stato oggi stesso riferito
dettorecentemente
a a un relatore (Referent)
socialista
(Referent) nel Ministero dell'Istruzione del Culto appunto per
le gl'istituti di magistero anzidetti un il Sig. Vogelhuber,
socialista, a quanto mi è stato detto, radicalissimo,.
In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'E. V., m'inchino
della per la parte
del progetto della nuova Costituzione germanica concernente i rapporti fra Chiesa e
Stato, da me interrogato al riguardo nello scorso mese di Agosto, mi assicurò
senza mi affermò con ogni sicurezza che "l'ultimo capoverso dell'art. 137,
il quale rimette l'esecuzione alla legislazione dei singoli Stati, si riferisce ai
capoversi 5-7 immediatamente precedenti, e non tocca la cessazione dei diritti dello
Stato nella provvista degli uffici ecclesiastici, che non richiede alcun =ulteriore
regolamento=".
mr Königlich
Bayerischen Staatsregierung von l850 bis 1889 über den Vollzug des Konkordates, Freiburg
in Breisgau 1905, pag. 73-78, 82-83, 94-96.
3r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "1";
3r-5r, hds von Beginn des Textes bis "Frisinga dello scorso Settembre" am linken Seitenrand entlang markiert;
3v, links oberhalb der Einfügung hds. vermutlich von Schioppa notiert: "Nota";
4v, links am Rand des Textes auf der Höhe des Satzes: "diceva di farne sue conclusioni" hds. vermutlich von Schioppa notiert: "?";
5r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds notiert: "2"; unten links vermutlich von Schioppa hds. notiert: "p. 5";
5v, links von "Tornando al mio" bis "i necessari schiarimenti" hds. mit einer Linie entlang markiert vermutlich von Schioppa: "Disp.";
6v, links auf der Höhe des Punkts "IV." hds. vermutlich von Schioppa mit einem Pfeil hervorgehoben; links neben dem Absatz "Il Concordato del 1817" hds. vermutlich von Schioppa mit Zeichen einer Einfügung notiert: "[a pag. 189]";
7r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "3";
7v, nach dem Satz "il corpo dei professori, come tale, non dipende dallOrdinario" hds. von Pacelli notiert: "(a capo)";
9r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "4"; 11r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "5"; rechts der Passage von "Essendo norma" bis "come minimum" hds. vermutlich von Schioppa mit doppelter Linie seitlich hervorgehoben und notiert: "[n II]";
12r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "6"; am linken oberen Seitenrand hds. vermutlich von Schioppa notiert: "[pag. 20 D]";
13r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "7";
14r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "8"; am mittleren Seitenrand hds. vermutlich von Schioppa notiert: "pag. 21";
14v, untere Seitenecke hds. von Pacelli notiert: "(a capo)";
15r, mittlere Seitenecke hds. von Pacelli notiert: "(a capo)";
15v, links oberhalb der Einfügung hds. vermutlich von Schioppa notiert: "Nota";
16r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "9"; am linken Seitenrand auf der Höhe des Punkts "VIII." hds. vermutlich von Schioppa mit einem Pfeil hervorgehoben;
16v, am linken Seitenrand auf der Höhe des Punkts "IX." und des Punkts "X." hds. vermutlich von Schioppa mit einem Pfeil hervorgehoben;
17r-18r, links entlang der Passage von "Il Sig. Hoffmann" bis "un'analoga dichiarazione" hds. vermutlich von Schioppa mit einer Linie hervorgehoben; 18r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "10";
links am unteren Seitenrand hds. vermutlich von Schioppa notiert: "pag. 23"; innerhalb des Textes "Quanto alle prestazioni" hds. vermutlich von Schioppa unterstrichen;
18v, links Textpassage von "Infine" bis "per ciò che si riferisce alla" hds. vermutlich von Schioppa mit einer Linie entlang hervorgehoben; 20r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "11";
links Textpassage von "Nel congedarmi" bis "nella popolazione quella" hds. vermutlich von Schioppa mit einer Linie entlang hervorgehoben.
Online since 04-06-2012, last modification 25-02-2013.
Document no. 5252
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 30 October 1919
Writer (text genesis)
PacelliPacelliSubject
Colloquio col Sig. Ministro Hoffmann – Sui futuri rapporti fra Chiesa e
Stato in Baviera
Il Sig. Ministro ha cominciato col comunicarmi essersi egli nella settimana scorsa recato a Berlino, ove i vari Ministri deilcCultiodei singoli Stati erano stati convocati
3v
[sic] Impero per una Conferenza circa i rapporti fra Chiesa
e Stato e la questione scolastica secondo la nuova Costituzione. Coll'attuale ordinamento,
infatti, Per ciò che riguarda il primo punto, ossia i rapporti fra lo Stato e le cosidette società religiose (Religionsgesellschaften), il Sig. Hoffmann mi ha detto che,
4r
può
essere effettuato sia per mezzo di semplice ordinanza ministeriale sia per mezzo di legge
coll'intervento del Landtag. Inoltre nella stessa Conferenza è stato egualmente dichiarato che i trattati internazionali, fra i
quali la maggioranzai più annoverano anche i
Concordati, rimangono in vigore, in quanto però le loro disposizioni non trovansi in
opposizione con quelle della Costituzione. Secondo questa autentica interpretazione e dentro
il limite suaccennato vige
Ho risposto dichiarando che io non avevo avuto ancora occasione di ricevere istruzioni in proposito istruzioni da parte della S. Sede
4v
seguenti
ragioni: lº) perché l'E. V., nel trasmettermi col sullodato dispaccio N. 95238
5r
3º) perché mi consta che di fatto la [Evitando quindi di rispondere direttamente alla questione della permanenza o cessazione del Concordato bavarese dopo le recenti mutazioni politiche, ho detto al Sig. Hoffmann che, a mio avviso,personale, converrebbe concludere una nuova convenzione od accordo e gli ho indicato altresì i punti, i quali,che, sempre secondo il mio modo esclusivamente personale di vedere, converrebbe toccare nella medesima. Questi punti erano stati già da me preparati, ricavandoli soprattutto, con opportune modificazioni ed aggiunte, da un importante Memoriale rimessomidirettomi da Mons. Arcivescovo di Bamberga dopo la Conferenza vescovileepiscopale di Frisinga dello scorso Settembre, e di cui ho l'onore di trasmettere qui acclusa copia all'E. V. Detto Memoriale è redatto a nome di tutti idegli Arcivescovi e Vescovi didella Baviera; di fatto però, come
5v
a
dichiararmi Mons. Arcivescovo di Monaco, – il quale perciò non lo
ha sottoscritto –, non tutti i Prelati, egli compreso, convengono pienamente
con le idee ivi manifestateesso per ciò che riguarda le
concessioni da farsi eventualmente circa l'ingerenza governativa nella provvista
degli uffici ecclesiastici. In esso infatti si inclinasi inclinaTornando al mio colloquio col Sig. Ministro Hoffmann, ho premesso che la Chiesa avevain seguitonealle nuove Costituzioni dell'Impero e bavarese ha perduto la situazione privilegiata, che le spettavacompeteva a norma dell'articolo I del Concordato; essa avevaha quindi ben fondato diritto di esigere
*
* *
I. La Chiesa nomina liberamente a tutti
6r
gli uffici ecclesiastici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Lo Stato
continua a prestare come finora le sue contribuzioni, comprese le cosiddette libere o
volontarie (freiwillige), le quali dovranno essere calcolate nella somma per il loro
svincolo.Questo punto non abbisogna di schiarimentispiegazioni dopo quanto ho avuto ad esporre circa gli articoli 137 e 138 della Costituzione dell'Impero (cfr. Rapporto N. 13822 [
II. Per le nomine dei professori delle Facoltà teologiche nelle Università, lo Stato
III. I Licei per la formazione filo-
6v
sofica e teologica dei chierici
sono istituti vescovili, dipendenti come tali
dall'Ordinario, il quale nomina liberamente i direttori ed i
professori. (Ovvero: Per la nomina dei professori nei Licei il Vescovo propone i candidati
allo Stato, che ne fa la nomina). IV. Se un Professore della Facoltà teologica (o dei Licei) è dall'Ordinario giudicato incapace di proseguire il suo insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, sarà rimosso.
Il Concordato del 1817 stabiliva all'articolo V:
"Sua singulis dioecesibus Seminaria episcopalia conserventur et dotatione congrua in bonis fundisque stabilibus provideantur; in iis autem dioecesibus, in quibus desunt, sine mora cum eadem pariter dotatione in bonis fundisque stabilibus fundentur.
In Seminariis autem admittentur atque ad normam Sacri Concilii Tridentini efformabuntur atque instituentur adolescentes, quos Archiepiscopi et Episcopi pro necessitate vel utilitate dioecesium in iis recipiendos indicaverint. Horum Seminariorum ordinatio,
7r
doctrina, gubernatio et administratio Archiepiscoporum et Episcoporum
auctoritati pleno liberoque iure subiectae erunt iuxta formas canonicas.Rectores quoque et professores Seminariorum ab Archiepiscopis et Episcopis nominabuntur et, quotiescumque necessarium aut utile ab ipsis iudicabitur, removebuntur".
Queste disposizioni non vennero però osservate dal Governo bavarese, il quale non adempì la prestazione dei fondi convenuti; obbligò gli alunni dei Seminari a compiere i loro studi in pubblici istituti dello Stato, sulla cui direzione i Vescovi avevano spesso scarsa influenza ed i cui professori non potevano essere dai medesimi nominati od in caso di bisogno liberamente rimossi; pretese di sorvegliare e di limitare la nomina dei rettori e dei vice-rettori dei Seminari, l'ammissione degli alunni e l'amministrazione dei beni.
In seguito a ciò, anche presentemente i Seminari della Baviera non hanno scuole proprie dipendenti dai Vescovi. Gli alunni
7v
compiono i loro studi di umanità per nove
anni nei pubblici Ginnasi dello Stato. Per lo studio della filosofia e della teologia
essi debbono frequentare od una Università dello Stato, ove sia eretta la facoltà teologica,
o i cosidetti Licei. Facoltà teologiche in Baviera trovansi istituite a Monaco ed a
Würzburg. L'insegnamento della filosofia nelle suddette
medesime Università anche per i futuri studenti di teologia non
appartiene alla I Licei "sono scuole superiori per lo studio filosofico e teologico cattolico ed hanno come tali soprattutto lo scopo di provvedere alla formazione accademica dei Chierici, i quali non frequentano una Università" (Disposizioni organiche per i Licei bavaresi § l). Essi sono quindi istituti governativi, eretti accanto ai Seminari clericali e che suppliscono le scuole di filosofia e di teologia, le quali a norma del Concordato avrebbero dovuto essere erette nei Seminari medesimi. Non godono della facoltà di conferire i gradi accademici, di guisa che i Vescovi provvedono inviando a tal uopo i migliori alunni in qualche Università. Se ne contano cinque in Baviera, ossia a Bamberga, a Dillingen (diocesi di Augsburg), a
8r
Frisinga, a Passavia ed a Ratisbona.
Sebbene i detti Licei, come si è accennato, siano destinati anzitutto alla formazione scientifica dei sacerdoti, tuttavia anche studenti laici possono frequentarne il corso filosofico ed il tempo da essi ivi impiegato viene loro computato regolarmente (§ 31 degli Statuti dei Licei – Novembre 1910). Gl'Istituti medesimi, essendo governativi, non si trovano sotto la dipendenza dei Vescovi; ciò nondimeno questi hanno esercitato finora su di essi una più o meno larga influenza, e quindi venivano richiesti del loro parere per la nomina dei professori, come pure erano interrogati per le disposizioni relative al programma degli studi e dell'insegnamento, agli esami, alle ferie, ecc. e per l'erezione di nuove cattedre.
Per ciò che riguarda in particolare la summenzionata nomina dei professori, l'Episcopato della Baviera nel Memorandum diretto al Re in data del 20 Ottobre 1850 domandò che in esecuzione del Concordato venissero dati dallo Stato i fondi per erigere nei Seminari le scuole destinate alla formazione dei chierici o che, al-
8v
meno, i Licei fossero dichiarati istituti vescovili ed indissolubilmente uniti ai
Seminari, e che quindi le nomine dei professori nei medesimi venissero lasciate alla libera
elezione dei Vescovi a norma dell'articolo V del Concordato stesso. Chiese inoltre che per
la nomina dei professori delle Facoltà teologiche nelle
Università fosse necessario il previo parere e consenso dell'Ordinario.Quantunque queste giustissime richieste dell'Episcopato non ottenessero l'effetto voluto, tuttavia, in virtù di ordine sovrano del 30 Marzo 1852 e per conseguente decisione ministeriale dell'8 Aprile dello stesso anno, il Governo dichiarò che nella nomina dei professori dei Licei avrebbe avuto riguardo ai desideri dei Vescovi; e tale assicurazione venne ripetuta nella successiva decisione suprema del 9 Ottobre 1854, la quale anzi affermò espressamente che essa valeva per tutti i professori dei Licei, e non solo per quelli di teologia, e che anche per il conferimento delle cattedre di teologia nelle Università si sarebbe dovuto richiedere il parere dell'Ordinario circa la dottrina teologica e la condotta morale di ciascun candidato.
9r
Allorché poi al tempo del Kulturkampf la surriferita concessione venne revocata con decisione ministeriale del 20 Novembre 1872, cominciò una violenta campagna, specialmente nella stampa, la quale però non riuscì ad indurre il Governo a cedere. Soltanto dopo il Memorandum dell'Episcopato bavarese in data del 14 Giugno 1888, nel quale esso pregava S. A. R. il Principe Reggente di Baviera "che in occasione delle nomine degli insegnanti nei Licei e dei professori di teologia nelle Università venissero dal R. Ministero di Stato comunicati ai rispettivi Ordinari i nomi dei concorrenti o delle persone prese in considerazione e che al parere degli Ordinari medesimi si desse il dovuto peso", fu di nuovo riconosciuto il dovereiritto dei Vescovi in proposito. Difatti nella risposta del 28 Marzo 1889 al suddetto Memorandum il Ministro von Lutz dichiarò in nome del Sovrano che "nella nomina degli insegnanti nei Licei si sarebbe avuto il maggior possibile riguardo ai pareri ed ai desideri dei Vescovi", e che parimenti "per la collazione delle cattedre di teologia nelle Università si prenderebbe, oltre al pa-
9v
rere della Facoltà teologica e del Senato della Università medesima, anche
quello del Vescovo per ciò che riguarda la dottrina e la condotta morale del candidato" (l)I professori dei Licei ricevono il loro stipendio dallo Stato, come pure con mezzi da questo forniti si provvede al mantenimento degli Istituti stessi, sebbene a tale scopo vengano impiegate anche le rendite, relativamente però assai piccole, di speciale fondazioni. Così, ad esempio, la spesa annua per il Liceo di Bamberga ammonta a circa
In tempi recenti venne spesso proposta, alcune volte anzi richiesta tumultuosamente la soppressione dei Licei, i quali per la natura loro contano pochi alunni; ma poiché il Centro aveva la maggioranza, questi tentativi rimasero vani.
In una situazione eccezionalmente favorevole si trova il Liceo di Eichstätt, fondato nel 1838 col consenso del Re Ludovico I dal
10r
Cardinale Carlo
Augusto di Reisach, allora Vescovo di quella diocesi e poi Arcivescovo di Monaco. Mentre,
invero, gli altri Licei bavaresi sono, come si è detto, istituti dello Stato, esso è invece
vescovile e come tale sottostà intieramente all'Ordinario, il quale sceglie e nomina i
professori. Il Rettore del Seminario è al tempo stesso Rettore del Liceo. Le annue rendite provengono nella massima parte da fondazioni
(60.000 Marchi), da beni immobili (15.000 M.), da legati pii e donazioni (30.000 M.), dalla
Pia Unione di S. Williboldo, Patrono della diocesi (10.000 M). Da vario tempo però
anche il pubblico erario ha concorso al mantenimento del Liceo colla contribuzione annua di
Marchi 20.000, acquistando così un diritto di confermare le nomine dei
professori.10v
sarebbe esposta la formazione scientifica del clero, se al delicato ufficio di professori,
così di teologia come di filosofia, in quellegli istituti 11r
Essendo norma elementare perin qualsiasi trattativanegoziato di presentare al principio il programma massimomassimo, salvo poi a recedere da esso in caso di bisogno nei limiti del possibile, ho proposto, aicosì i punti II, III e IV surriferiti
11v
del tutto ai
Vescovi i mezzi finanziari per sostenerle, il che, del
resto, trattandosisia perché si tratta di prestazione espressamente
contemplata nel succitato articolo del Concordato, Finalmente ho creduto necessario di fissare altresì un punto riguardante la rimozione dei professori delle Facoltà teologiche (come pure(e dei Licei, qualora questi rimanessero istituti governativi), chei quali dall'Ordinario fossero giudicati incapaci di proseguire il loro insegnamento per ragione di dottrina o di condotta morale. Una simile disposizione
12r
V. – Anche i maestri di religione nelle scuole medie sono nominati dallo Stato su proposta del Vescovo e verranno rimossi, a domanda di questo per le ragioni indicate al numero precedente.
a) Maestri di religione nelle scuole medie
I posti di maestro di religione nelle scuole medie erano finora sempre
Un simile procedimento corrispondeva del resto altresì alle pubbliche dichiarazioni
12v
del Governo bavarese. – Così infatti si espresse, ad esempio, il
Ministro deil Cultio Dr. von Müller in una
lettera a Mons. Arcivescovo di Monaco del 9 Dicembre 1891: "Già ora, prima della
nomina di un maestro di
13r
Oltre alla suaccennata partecipazione nella nomina dei menzionati maestri,di religione, nelle scuole medie, lo Stato riconosceva altresì il diritto dei Vescovidegli Ordinari di sorvegliarli, anche per mezzo di speciali Commissari vescovili, relativamente al detto insegnamento ed alla celebrazione del culto divino per le scuole, di dar loro prescrizioni al riguardo e di chiedere relazionirapporti sulloestatocondizioni dellao studioconoscenza della religione e della educazione morale nei singoli Istituti. I Vescovi potevano esercitare [ora] liberamente tale diritto d'ispezione sull'istruzioneinsegnamento religiosao nelle scuole medie; così, ad esempio, essi emanarono il 1º Ottobre 1885 una Istruzione pastorale per i maestri di religione negli Istituti della Baviera, nella quale prescrivevano per tutteile classii Gginnasiali un nuovo testo di religione e la materia per le singole classi, e davano ai maestri medesimi norme adatte per l'adempimento del loro ufficio.
Ciò
13v
alla nomina dei maestri di religione nelle scuole medie – i quali
Nella redazione da me propostapresentata si chiede anzi che l'Ordinario stesso proponga il candidato allo Stato ed abbia inoltre il diritto di
14r
VI. La Chiesa è autorizzata ad amministrare liberamente i suoi beni. Ad essa spetta il diritto di riscuotere imposte dai suoi membri e di disporre liberamente circa l'impiego delle medesime. Lo Stato esigerà insieme alle sue le dette imposte ecclesiastiche dietro equo compenso.
VII. Gli edifizi ed i fondi dello Stato, che attualmente servono a scopi ecclesiastici, vengono trasferiti in proprietà della Chiesa; l'obblig
I due punti VI e VII riguardano la sSituazione giuridico-patrimoniale della Chiesa in Baviera.
Su questo punto i desiderata espostiA questo riguardo i postulati contenuti nel Memoriale di Mons. Arcivescovo di Bamberga soerano i seguenti:
a) Che la Chiesa sia autorizzata ad amministrare liberamente i suoi beni. L'ispezioneLa soprintendenza dello Stato
Su la [
14v
14369.in data rispettivamente del 18 Agosto e del 6 Ottobre
scorso. Sarebbe senza dubbio assai desiderabile che in virtù del nuovofuturo accordo col Governo bavarese la Chiesa potesse
amministrare indipendentemente i suoi beni e che perciò il controllo e la conferma degli
atti di amministrazionecompiuti dai singoli enti
b) Che alla Chiesa spetti il diritto di riscuotere imposte dai suoi membri e di disporre liberamente circa l'impiego delle medesime. Lo Stato dovrebbe dal canto suoesser pronto ad esigerea riscuotere insieme alle sue le dette imposte ecclesiastiche dietro equo compenso, giacché rappresenterebbe per laalla Chiesa costerebbe troppo caro
Questa modalità nella riscossione
c) Che siano mantenuteconservatesia
15r
previsto dall'art. 138 della
Costituzione dell'Impero, riuscirebbe vantaggiosao alla indipendenza della Chiesa. La
corrispondente sommaIl relativo importo dovrebbe essere rimesso alle singole
diocesi in beni stabili od in rendita fondiaria; in caso di bisogno potrebbe anche
convenirsi per il pagamento Questo postulato è già compreso in
d) Un altro punto, che, sebbene non indicato nel Memoriale, è a mio avviso di notevole importanza, concerne gli edifici ecclesiastici. Nell'articolo IV del Concordato si stabilivaconveniva che le rendite delle mense vescovili e dei Capitoli dovessero essere stabilitecostituite "in bonis fundisque stabilibus" e che fosse assegnata una conveniente abitazione ai Vescovi, alle Dignità, ai Canonici ed ai Vicari seniori, come pure un locale adatto per le Curie vescovili, per il Capitoloi e per glil'archivio. La prima disposizione relativa alle rendite non è stata eseguita; le abitazioni (salvo alcune eccezioni)eccetto che in Mo-
15v
naco sono
state assegnate, ma i relativi edifizi non sono passati in proprietà della Chiesa. Sarebbe
assai desiderabile che in occasione delle attuali trattative essi fossero dichiarati di
proprietà ecclesiastica, restando così svincolato l'obbligo dello Stato a tale riguardo. Lo
stesso dovrebbe chiedersi in base all'articolo VII del
Concordato per gli antichi conventi, i quali Per regolare questo punto potrebbe prendersi a
16r
VIII. – Lo Stato devesi obbliga a riconoscere ed in caso di bisogno ad eseguire i decreti delle aAutorità ecclesiastiche nell'ambito della loro competenza.
Nel più volte menzionato Memorandumiale si esprime il timore, che possano sorgere in nell'avvenire difficoltà
Sarebbe quindi di grandissimo vantaggio per l'amministrazione delle diocesi, se lo Stato riconoscesse il valore delle disposizioni dellae Autorità ecclesiasticahe nell'ambito della loro competenza e si prestasse in caso di bisogno a
16v
sione di dichiarare ampiamenteesporre nei più volte citati Rapporti NN. 13822 e
14369.IX. – Nell'esercito, nelle carceri, nelle case di cura e negli ospedali sarà costituita una regolare assistenza religiosa e lo Stato fornirà i mezzi finanziari a ciò necessari, come pure i locali ed i paratiparamenti sacri occorrenti.
Secondo il medesimo Memorandumiale, sarebbe assai utile che in detti istituti non solo fossero permessei gli atti di cultole funzioni religiose e l'assistenza a norma dell'articolo 141 della Costituzione dell'Impero, ma
X. – Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono essere liberamente fondati, hannogodono della capacità giuridica a norma del diritto vigente per tutti cittadini edle associazioni, hanno di fronte allo Stato il regolamento e l'amministrazione indipendente dei loro affari. Lea loro proprietà e gli altri loro diritti, come pure il loro carattere confessionale sono garantiti.
17r
Sebbene la libertà degli Ordini e delle Congregazioni religiose fossesia già
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Il Sig. Hoffmann ascoltò la mia esposizione con attenzione,ha ascoltato attentamente la mia esposizione,e sebbene none quantunque non siasi pronunziato
17v
bavarese Sig. von Preger nella discussione
dell'articolo 137 cap. 3 della Costituzione dell'Impero. Ma, 18r
libera provvista delle parrocchie di (preteso) patronato dello Stato. Per non ritardareprolungare quindi più oltre il ritardo
nellala nomina dei parroci, cheil quale produce sì grave disagio e malcontento nel clero,
il Sig. Hoffmann mi ha proposto che sino al definitivo
regolamento della questione rimanga formalmente (comecosì egli si è espresso) il diritto di presentazione dello
Stato, sebbene materialmente i Vescovi eserciteranno la libera provvista, in quanto
che il Governo non presenterà alcun candidato senza il previo consenso del Vescovodell'Ordinario. Ho risposto al Sig. Ministro che avrei
riflettuto circa tale proposta, ma Quanto alle prestazioni dello Stato – obbligatorie e libere – il Sig. Hoffmann ha notato che su tal punto (come ho avuto
18v
già a ricordare più sopra) dovrà
essere emanata una speciale legge dell'Impero; si è
mostrato tuttavia disposto a convenire che fino a
quell'epoca le cose rimangano immutate.Per ciò che riguarda i Licei, non mi è parveso contrario alla loro trasformazione in istituti vescovili. – Circa la libera nomina dei Vescoviprovvista delle Sedi vescovili da parte della S. Sedeegli feceegli ha fatto qualche vaga ad oscura riserva, senza però esprimere chiaramente il suo pensiero al riguardo.
Infine ho credevouto necessario d'interrogarlo
19r
concordataria. Egli ha risposto – e non mi ha
certo sorpreso di udire una tale affermazione da lui, antico maestro di scuola, ed anticlericale convinto, ilil cui supremo ideale nella vita passata eraè stato appunto la lotta contro l'ispezione ecclesiastica
nelle scuole – che non ammetteva una talesiffatta ispezione o vigilanza sulle materie profane, ma
ha aggiunto – ed in ciò son rimasto meravigliato – che
la riconosceva
19v
egli stesso,
l'anticlericale Hoffmann, a tirare l'assurda conseguenza –, siccome d'ora innanzi gli
ispettori scolastici saranno laici, accadrà che, ove il detto
ispettore è protestante,
20r
sull'estrema gravità della cosa
l'attenzione di questo Incaricato d'Affari di Prussia, Sig. Conte von Zech, affinché ne
renda consapevole il Governo Imperiale. – Il Sig. Hoffmann ha osservato pureanche che, se i Licei bavaresi rimanessero istituti
governativi, essi cadrebbero pure sotto la piena ispezione
dello Stato, e si è perciò mostrato alquantointeressatopropenso verso la mia prima proposta di trasformarli possibilmente in istituti Nel congedarmi, ho espresso la mia viva speranza che, malgrado le profonde divergenze teoriche, si sarebbe trovat
20v
aspre lotte fra i partiti su queste
difficilissime questioni. Anche nellacirca la situazione interna egli vede assai neroSarei perciò ben grato all'E. V., se si degnasse di farmi pervenire colla m aggior possibile sollecitudine quelle istruzioni, che nel Suo superiore giudizio stimerà del caso., ed in tale attesa,
21r
quali ho richiamato l'attenzione anche sopra un
altro punto d'importanza In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'E. V., m'inchino
3v
(l) Mons. Prof. Mausbach,
deputato all'Assemblea Nazionale di Weimar e relatore 9v
(1) Cfr. Systematische
Zusammenstellung der Verhandlungen des bayerischen Episkopates mit de15v
(1) "Die Gebäude und Grundstücke des Staates, die derzeit kirchlichen Zwecken
dienen, werden in das Eigentum der Kirche übertragen".
3r-5r, hds von Beginn des Textes bis "Frisinga dello scorso Settembre" am linken Seitenrand entlang markiert;
3v, links oberhalb der Einfügung hds. vermutlich von Schioppa notiert: "Nota";
4v, links am Rand des Textes auf der Höhe des Satzes: "diceva di farne sue conclusioni" hds. vermutlich von Schioppa notiert: "?";
5r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds notiert: "2"; unten links vermutlich von Schioppa hds. notiert: "p. 5";
5v, links von "Tornando al mio" bis "i necessari schiarimenti" hds. mit einer Linie entlang markiert vermutlich von Schioppa: "Disp.";
6v, links auf der Höhe des Punkts "IV." hds. vermutlich von Schioppa mit einem Pfeil hervorgehoben; links neben dem Absatz "Il Concordato del 1817" hds. vermutlich von Schioppa mit Zeichen einer Einfügung notiert: "[a pag. 1
7r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "3";
7v, nach dem Satz "il corpo dei professori, come tale, non dipende dallOrdinario" hds. von Pacelli notiert: "(a capo)";
9r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "4"; 11r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "5"; rechts der Passage von "Essendo norma" bis "come minimum" hds. vermutlich von Schioppa mit doppelter Linie seitlich hervorgehoben und notiert: "[n II]";
12r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "6"; am linken oberen Seitenrand hds. vermutlich von Schioppa notiert: "[pag. 20 D]";
13r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "7";
14r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "8"; am mittleren Seitenrand hds. vermutlich von Schioppa notiert: "pag. 21";
14v, untere Seitenecke hds. von Pacelli notiert: "(a capo)";
15r, mittlere Seitenecke hds. von Pacelli notiert: "(a capo)";
15v, links oberhalb der Einfügung hds. vermutlich von Schioppa notiert: "Nota";
16r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "9"; am linken Seitenrand auf der Höhe des Punkts "VIII." hds. vermutlich von Schioppa mit einem Pfeil hervorgehoben;
16v, am linken Seitenrand auf der Höhe des Punkts "IX." und des Punkts "X." hds. vermutlich von Schioppa mit einem Pfeil hervorgehoben;
17r-18r, links entlang der Passage von "Il Sig. Hoffmann" bis "un'analoga dichiarazione" hds. vermutlich von Schioppa mit einer Linie hervorgehoben; 18r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "10";
links am unteren Seitenrand hds. vermutlich von Schioppa notiert: "pag. 23"; innerhalb des Textes "Quanto alle prestazioni" hds. vermutlich von Schioppa unterstrichen;
18v, links Textpassage von "Infine" bis "per ciò che si riferisce alla" hds. vermutlich von Schioppa mit einer Linie entlang hervorgehoben; 20r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "11";
links Textpassage von "Nel congedarmi" bis "nella popolazione quella" hds. vermutlich von Schioppa mit einer Linie entlang hervorgehoben.