Document no. 5560
Gasparri, Pietro to Pacelli, Eugenio
Vatican, 03 February 1920

Summary
Der Versailler Vertrag legt in Artikel 34 fest, dass das Deutsche Reich die Kreise Eupen und Malmédy binnen sechs Monaten an Belgien abtreten muss. Nun hat die belgische Regierung beim Heiligen Stuhl angefragt, die beiden Kreise noch vor der Umsetzung des Versailler Vertrag umgehend von der Erzdiözese Köln zu lösen und angrenzenden belgischen Diözesen anzugliedern. Da der Heilige Stuhl immer und prinzipiell der Neutralität in politischen Fragen verpflichtet ist und von einer solchen Maßnahme eine Bevorzugung Belgiens befürchtet, hat er das Gesuch ebenso abgelehnt wie den Vorschlag der belgischen Regierung, die beiden Kreise für die im Versailler Vertrag genannte Periode von sechs Monaten unter die kirchliche Jurisdiktion der benachbarten belgischen Bischöfe zu stellen. Der Heilige Stuhl sah sich angesichts des Entschlusses der belgischen Regierung, die Verbindung der beiden Kreise zur Erzdiözese Köln zu unterbrechen, dazu gezwungen vorzuschlagen, die beiden Kreise dem Apostolischen Nuntius in Brüssel zu unterstellen. Die belgische Regierung hat schließlich zugestimmt, nachdem der Heilige Stuhl ihre Bedingung, dass ein belgischer Delegat in den Kreisen eingesetzt werden müsse, abgelehnt hatte. Am 10. Januar, dem Tag der Ratifizierung des Versailler Vertrags, wurde der belgische Nuntius Nicotra zum Apostolischen Administrator für Eupen und Malmédy ernannt. Dieser hat die Anweisung erhalten, absolute Neutralität beizubehalten und sich lediglich um spirituelle Angelegenheiten zu kümmern. Wenn es möglich ist, sollen Entscheidungen auf die Zeit nach Ablauf der sechs Monate verschoben werden. Falls die Dringlichkeit eine frühere Entscheidung notwendig macht, soll der Administrator, in dem Fall, dass eine Absprache zwischen der Brüsseler Nuntiatur und dem Kölner Ordinariat aus zeitlichen Gründen nicht möglich ist, aufgrund seiner ihm vom Heiligen Stuhl erteilten Zuständigkeit handeln und das Kölner Ordinariat darüber in Kenntnis setzen. In dem Fall, dass genügend Zeit zur Verfügung steht, soll der Administrator die Kölner Kurie befragen, deren Antwort abwarten, und die Entscheidung dann umsetzen. Das Kölner Ordinariat soll nicht direkt mit den Gläubigen und Priestern der beiden Kreise korrespondieren, sondern der Kontakt soll über die Brüsseler Nuntiatur erfolgen. Durch diese Instruktionen wird deutlich, dass der Nuntius in Brüssel lediglich als ausführendes Organ des Kölner Ordinariats und nicht als Apostolischer Administrator im eigentlichen Sinn fungiert, wodurch der Heilige Stuhl glaubt, einen modus vivendi gefunden zu haben. Pacelli soll den Kölner Kapitularvikar Vogt persönlich über diese Entscheidungen informieren.

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Ill.mo Signore,
Come la S. V. Ill.ma conosce perfettamente, il Trattato di Pace di Versailles, all'art. 34, stabilisce quanto segue: "L'Allemagne renonce, en outre, en faveur de la Belgique, à tous droits et titres sur les territoires comprenant l'ensemble des cercles (Kreise) de Eupen et Malmédy. Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, des registres seront ouverts par l'autorité belge à Eupen et à Malmédy et les habitants desdits territoires auront la faculté d'y exprimer par écrit leur désir de voir tout ou partie de ces territoires maintenus sous la souveraineté allemande. Il appartiendra au Gouvernement belge de porter le résultat de cette consultation populaire à la connaissance de la Société des Nations, dont la Belgique s'engage à accepter la décision".
In base a tali disposizioni, e adducendo a ragione che i due distretti in parola dovessero esser posti in un regime di libertà, tale da evitare qualsiasi pressione od influenza nella futura consultazione
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popolare, il Governo Belga, anche prima della "mise en vigueur" des [sic] Trattato stesso, si affrettò a domandare alla Santa Sede che i due distretti fossero immediatamente distaccati dall'Archidiocesi di Colonia per essere annessi alle diocesi belghe limitrofe.
La Santa Sede, coerente sempre al suo principio d'imparzialità, non ammise siffatta domanda, essendo evidente che l'accoglimento della medesima, col pretesto di evitare pressioni da parte della Germania, veniva di fatto a favorire le ingerenze politiche del Belgio. Né valeva l'osservazione opposta in proposito dal Governo Belga – che, cioè, l'articolo sovracitato stabiliva una vera e propria sovranità del Belgio sopra i due distretti –; poiché rimaneva fuori di questione che la definitiva attribuzione dei territori sarebbe dipesa dal referendum1 popolare.
In seguito a ciò, il Governo Belga proponeva che i due distretti di Eupen e Malmédy fossero, almeno, sottoposti, durante i sei mesi contemplati dall'art. 34, alla giurisdizione degli Ordinari belgi limitrofi. Ma anche tale proposta dovette essere dalla S. Sede, per le identiche ragioni, declinata.
Siccome però il Governo belga pel timore di una pressione da parte di Colonia, era deciso, nei sei mesi, ad impedire ogni comunicazione di quella Curia arcivescovile con i due territorii – i quali sarebbero così rimasti fuori della amministrazione dell'Ordinario – la Santa Sede si vide nella necessità di suggerire al Governo belga che i due distretti – sempre durante i sei mesi – fossero amministrati ecclesiasticamente dal Nunzio Apostolico a Bruxelles. Il Governo Belga accettò, a condizione
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per altro, che il Nunzio nominasse a ciò un suo delegato nella persona di un sacerdote di nazionalità belga residente nei distretti medesimi.
Non essendo stata siffatta condizione ammessa dalla Santa Sede, il Governo Belga ha testé (cioè il 29 Gennaio p. p. ) dichiarato di accettare semplicemente l'Amministrazione del Nunzio. Quindi Monsignor Nicotra è stato nominato Amministratore Apostolico nei due territori per sei mesi a decorrere dal 10 Gennaio p. p. (giorno della ratifica del Trattato) al 10 Luglio p. v. 
Affinché però i diritti della Germania e l'autorità dell'Ordinario di Colonia sopra i due territori siano, nei giusti limiti, tutelati a Mons. Nicotra sono state date le seguenti istruzioni:
1º) Il Nunzio si asterrà nel modo più assoluto da qualsiasi atto di propaganda sia in favore del Belgio sia in favore della Germania; egli deve occuparsi esclusivamente degli affari spirituali dei due territorii.
2º) Se in un affare il provvedimento può, senza gravi incidenti, essere rimandato oltre il 10 Luglio è opportuno non sia presa alcuna decisione. Quindi specialmente nello scorcio del semestre, il Nunzio non avrà quasi provvedimenti da prendere.
3º) Qualora l'affare sia talmente urgente che il provvedimento non possa essere rimandato oltre il mese di Luglio:
a) se l'urgenza è tale da non permettere neppure la corrispondenza fra la Curia di Colonia e la Nunziatura di Bruxelles, il Nunzio provveda direttamente colle facoltà che la S. Sede gli concede, recandosi però a premura di informarne l'Ordinario di Colonia.
bº) Se poi l'urgenza non è tanta, il Nunzio rimetta l'affare alla Curia
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di Colonia, ne attenda la risposta e, occorrendo, dia l'opportuna esecuzione. Infatti, poiché l'archivio trovasi presso la Curia, questa può meglio di ogni altro scegliere il provvedimento che conviene.
4º) Onde evitare che il Governo belga proibisca ogni corrispondenza della Curia con i due territori, la Curia stessa in questo breve tempo si astenga dal corrispondere con i sacerdoti o fedeli dei territori stessi, ma corrisponda liberamente colla Nunziatura, indicando quei provvedimenti che ritiene necessarii; ed il Nunzio, a meno che vi sia ragione evidente in contrario, dia esecuzione ai provvedimenti indicati.
5º) Egualmente la Curia avverta i Sacerdoti dei due territorii di rivolgersi fino al 10 Luglio per ogni spirituale occorrenza, al Nunzio di Bruxelles.
Con tali istruzioni è chiaro che a ben poca cosa si riduce la parte assegnata dalla Santa Sede al Nunzio di Bruxelles, il quale è piuttosto l'esecutore delle disposizioni dell'Ordinario e l'intermediario fra questi ed i Sacerdoti e fedeli di Eupen e Malmédy che un Amministratore Apostolico nello stretto senso; cosicché vi è ragione di credere che il modus vivendi2, escogitato per la necessità delle cose dalla Santa Sede e suggerito al Governo Belga, non riesca sgradito alla Curia di Colonia.3
Voglia V. S. portare quanto sopra a conoscenza di Monsignor Vicario Capitolare di Colonia, recandosi Ella stessa in detta Città, oppure chiamandolo presso di sé.
Con sensi di sincera e distinta stima passo al piacere di raffermarmi
di V. S. Ill.ma 
aff.mo per servirla
P. Card. Gasparri
1"referendum" hds. unterstrichen,vermutlich vom Empfänger.
2"modus vivendi" hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, unterstrichen.
3Textpassage "Il Trattato di Pace (S. 6r) […] alla Curia di Colonia" hds. von unbekannter Hand mit roter Farbe markiert.
Recommended quotation
Gasparri, Pietro to Pacelli, Eugenio from 03 February 1920, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 5560, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/5560. Last access: 28-03-2024.
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