Document no. 2394
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 26 March 1919
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Sulla elezione degli Abati benedettini in Baviera
Tenendo presenteConsiderando, da un lato, che l'attualela situazione politica
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conflitti, i quali potrebbero eventualmente compromettere le future
relazioni fra la S. Sede e la Baviera, e tenendo altresì presente il
venerato cifrato dell'E. V. N. 169 del 27 Dicembre scorso, nel quale,
Che nulla osta a che, in caso di morte di un Abate, si faccia al Ministero dei Culti una semplice partecipazione dell'avvenuto decesso, importando ciò un puro atto di cortesia;
Che non è opportuno che nelle attuali circostanze si verifichino resignazioni di Abati, le quali dovrebbero essere notificate ed accettate dalle autorità governative. In caso diQualora una grave malattia, che renda l'Abate incapace di governare (come lo ora [sic] è quello sunnominato di S. Bonifazio), è facile, senza giungere fino alla resignazione, di provvedere al temporaneo governo dell'Abazia per mezzo del Priore, a norma delle Costituzioni. (1)
Che, qualora si verificasse lain caso di morte di un Abate, affine di evitare la necessità di ricorrere
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nedictino-Bavaricae cap. 64 n. 112. Tale provvisoria amministrazione è
conveniente che nelle presenti straordinarie circostante si protragga fino a che non siano
chiariti, in un modo Non è infine inutile notare che l'ingerenza esercitata giàfinora costantemente dal Governo bavarese nella resignazione ed elezione degli Abati derivava non da disposizione concordataria, ma da una legge
Nel sottoporre quanto sopra al superiore giudizio dell'E. V. anche per quelle eventuali istruzioni e facoltà, che a LeiLe piacesse impartirmi al riguardo, m'inchino umilmente
(1)↑Statuta Congregationis
Benedictino-Bavaricae, cap. 65 n. 123: "Prior claustralis Abbatis
absentis vel impediti vicem implet..."
(2)↑"Praeses indicit diem electionis, quae intra mensem
a morte Abbatis fieri debet" ibid. n. 113
(3)↑§ XXIII "Den
selbstständigen Klöstern des Benediktinerordens bleibt es überlassen, ihre Vorstände
(Äbte oder Prioren) durch kanonische Wahl selbst zu ernennen; die erste Ernennung jedoch
geschieht von dem Könige. – Der wirkliche Antritt des Amtes bleibt jederzeit durch die
k. Genehmigung bedingt, sowie auch dem Könige vorbehalten bleibt, landesfürstliche
Commissäre neben dem bischöflichen zu der Wahlhandlung und Installation abordnen zu
können"