Document no. 2393
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 26 March 1919
Summary
Pacelli informiert Gasparri über die eventuell bevorstehenden Wahlen in der Benediktinerabtei Sankt Bonifaz in München, da deren Abt schwer erkrankt ist. Der Abt von Schäftlarn habe sich erkundigt, wie im Falle des Todes vorzugehen sei. In der unsicheren politischen Situation, so Pacelli, sei es ratsam, dem Kultusminister den Tod mitzuteilen und im Falle einer schweren Krankheit einen vorübergehenden Ersatz für den Abt einzusetzen. Sollte der Tod eintreten, solle man, um die Bestätigung von Neuwahlen durch die Regierung zu umgehen, einen provisorischen Administrator einsetzen und die Wahlen gemäß der Statuta Congregationis Benedictino-Bavaricae durchführen. Die provisorische Verwaltung solle so lange eingesetzt bleiben, bis man in der Frage der Trennung von Kirche und Staat Klarheit habe.Subject
Sulla elezione degli Abati benedettini in Baviera
Considerando, da un lato, che la situazione politica è ancora del tutto oscura ed incerta, e, dall'altro, che in tale condizione di cose occorre non pregiudicare i diritti della Chiesa di fronte all'attuale Governo ed al tempo stesso evitare
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conflitti, i quali potrebbero eventualmente compromettere
le future relazioni fra la S. Sede e la Baviera, e tenendo altresì presente il venerato
cifrato dell'E. V. N. 169 del 27 Dicembre scorso, nel quale, relativamente
alla provvista delle parrocchie, si insinuava che i Vescovi costituissero possibilmente
economi parrocchiali, ho risposto al prelodato Abate:Che nulla osta a che, in caso di morte di un Abate, si faccia al Ministero dei Culti una semplice partecipazione dell'avvenuto decesso, importando ciò un puro atto di cortesia;
Che non è opportuno che nelle attuali circostanze si verifichino resignazioni di Abati, le quali dovrebbero essere notificate ed accettate dalle autorità governative. Qualora una grave malattia renda l'Abate incapace di governare (come lo ora [sic] è quello sunnominato di S. Bonifazio), è facile, senza giungere fino alla resignazione, di provvedere al temporaneo governo dell'Abazia per mezzo del Priore, a norma delle Costituzioni.1
Che, in caso di morte, affine di evitare la necessità di chiedere al Governo a conferma od approvazione dell'elezione del nuovo Abate, è necessario procedere alla elezione di un Amministratore provvisorio, a norma parimenti degli Statuta Congregationis Be-
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nedictino-Bavaricaecap. 64 n. 112. Tale provvisoria amministrazione è
conveniente che nelle presenti straordinarie circostante si protragga fino a che non siano
chiariti, in un modo o nell'altro, ossia con un'intesa fra i due Poteri o colla separazione,
i rapporti fra Chiesa e Stato in Baviera. Qualora, in seguito a ciò, l'elezione del nuovo
Abate avesse a differirsi oltre il mese previsto dagli Statuta anzidetti2, ovvero anche oltre il trimestre
fissato dal diritto comune (can. 161),
dovrà essere implorata la relativa dispensa dalla competente Autorità
ecclesiastica.Non è infine inutile notare che l'ingerenza esercitata finora costantemente dal Governo bavarese nella resignazione ed elezione degli Abati derivava non da disposizione concordataria, ma da una legge del 20 Novembre 18363.
Nel sottoporre quanto sopra al superiore giudizio dell'E. V. anche per quelle eventuali istruzioni e facoltà, che Le piacesse impartirmi al riguardo, m'inchino umilmente
1↑Statuta Congregationis Benedictino-Bavaricae, cap. 65 n. 123: "Prior claustralis
Abbatis absentis vel impediti vicem impleto...".
3↑§ XXIII "Den selbstständigen Klöstern des Benediktinerordens
bleibt es überlassen, ihre Vorstände (Äbte oder Prioren) durch kanonische Wahl selbst zu
ernennen; die erste Ernennung jedoch geschieht von dem Könige. – Der wirkliche Antritt
des Amtes bleibt jederzeit durch die k. Genehmigung bedingt, sowie auch dem Könige
vorbehalten bleibt, landesfürstliche Commissäre neben dem bischöflichen zu der
Wahlhandlung und Installation abordnen zu können".