TEI-P5
Document no. 19180
Nella sedutaconferenza coi Signori Commissari prussiani del 18 Dicembre
1927 fu trattata, fra gli altri argomenti, anche la questione degli Ordini e delle
Congregazioni religiose.
Come è ben noto all'E. V. R., l'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich, prescrivendo che "ogni società religiosa ordina ed amministra i propri affari indipendentemente nell'ambito del diritto comune" abrogò le antiche leggi prussiane restrittive della libertà degli Istituti anzidetti (cfr. Mayer, Die Klöster in Preussen,- Die staatsrechtliche Stellung der Klöster und klösterlichen Genossenschaften der katholischen Kirche nach dem in Preussen geltenden Recht, Paderborn 1927, pag. 43). Rettamente perciò il Ministero per la scienza, l'arte e la pubblica istruzione in Prussia coll'ordinanza del 31 Dicembre 1919 dichiarava che "l'attività delle fondazioni religiose di cittadini tedeschi non soggiace più alle prescrizioni speciali finoad allora a quel tempo per esse vigenti" (ibid., pag. 44). A torto
invece la Camera di giustizia o tribunale supremoprussianoa in Berlino esprimeva un contrario
È infine opportuno di ricordare come, mentre l'antico Concordato bavarese del 1817 conteneva circa gli Ordini religiosi un articolo (VII), sulil quale mi fudurante lerecentitrattativepossibile <durante le recenti trattative> di appoggiarmi,
basarmi, <servì di base per>affine di reclamare che anche il nuovo Concordato comprendesse
una disposizione su talequesto importante argomento; invece nelle Bolle concordate di
circoscrizione nulla pur troppo si riscontra in nella materia in discorso, e ciò
(cfr. op. cit., pag. 10) avesse ordinato per il territorio
dell'antica Prussia la secolarizzazione di tutti i monasteri, colla proibizione di
ammettervi novizi (cfr. op. cit., pag. 10). Malgrado che miche mancasse così in dette Bolle qualsiasi
punto di appoggio,nelle suddette Convenzioni, non mancai nella summenzionata
Conferenza di chiedere ai negoziatori prussianiSignori Commissari che nel futuro Concordato prussiano venisse introdotta una disposizione simile
analo simile a quella dell'articolo 2 del recente Concordato bavarese.del 1924.
Il Signor Trendelenburg rispose però che dettaquesta <una si<ffatta>mile> disposizione, mentre, da una
parte, non rappresenterebbe,costituirebbe, in caso di pericolo,conflitto, una efficace protezione,efficace,
d'all' dall'altra, oltrepasserebbe la competenza spettante alla Prussia secondo il
diritto costituzionale tedesco. Osservò che i principi generali circa la condizione
giuridica degli Ordini e delle Congregazioni religiose sono già fissati nella Costituzione
del Reich e che la libertà ivi garantita ha avuto anche pratica applicazione nella
più creare [creare] aggiungere a
quella garanzia
di diritto <giuridica> costituzionale anche un impegno contrcontrattuale di diritto internazionale, ciò aumenterebbe la opposizioneresistenza dei circoli ostili al Concordato e potrebbe avere anche nelle masse una ripercussione assai sfavorevole per la riuscitaaccettazione del medesimo. In ogni modo, poi, si muoverebbe al
Governo prussiano il rimprovero di aver non aver osservato i limiti della sua
competenza, massime da parte di quei gruppi
i qualidie si ecciterebbe così la opposizione soprattutto dei gruppi a
tendenza unitaria, i quali combattono aspramente ogni non giustificata affermazione del
carattere statale dei singoli Paesi della Germania.
Mentre,Dopo <di> avere, dal canto mio, dichiaratomanifestato ai miei interlocutori chedovevocon<il vivo> rincrescimento dovevoconstanel dover constatarecomecome anche in questoapuntoargomento <materia> il Governo prussiano non si mostrava disposto ad
accogliere i desideri della S. Sede, notai che almeno sopra in un punto Questa
aveva pieno dirit ed incontestabilealcune tra le condizioni per il conferimento diegli uffici ecclesiastici, quella che il r candidato
"abbia compiuto con successo gli studi filosofici e teologici [prescritti] dall'Autorità ecclesiastica in un'alta
scuola germanica dello Stato od in uno dei Seminari ecclesiastici a ciò destinati in Prussia
od in un'alta scuola Pontificia in Roma" (cfr. Rapporto N. 36039
dell'8 Settembre 1926). Rilevai quindi che ogni religione clericale
ha il diritto ed <anzi,> il do<anzi,> in quanto sia possibile, il dovere di erigere
proprie scuole (can. 587); che, d'altra parte, anche un religioso può
essere, servatis servandis,
eletto V nominato Vescovo (così, ad esempio, nel 1898 nella stessa Prussia
venne eletto alla Sede episcopale di Limburgo nel 1898 il Revmo Abate di Marienstatt,
P. Domenico Willi, dell'Ordine dei Cistercensi) o parroco, (così, ad esempio, in
Treviri si ha la parrocchia regolare di S. Mattia affidata ai
RR. PP. Benedettini); ora, in
d'altra
che
laun religioso, in baseche però, in base <ora, in base> invece, in
base>
Com'era da prevedere, il Sig. Trendelenburgm si dimostròmanifestòdimostrò contrario anche a questa domanda. Comincio col rappresentaredescrivere le difficoltà, che, a suo parere, avrebbe sollevato nel
mondo scientifico della Germania il voler mettere alla pari le scuole degli Ordini e delle
Congregazioni religiose collecon le Facoltà teologiche e col le alte scuole vescovili, ed
aggiunse che ciò avrebbe potuto mettere inesporre a grave pericolo le disposizioni già concertate
relativamente al alla possibilità d'intervento dell'Ordinario nelle Facoltà medesime.
Affermò,che non può
negarsimettersi in dubbio <sostenuto altresì dal Prof. Heyer,> la inferiorità
scientifica almenoreligiosi <religiosi>. OsservòDisse che anche varialcuni membri dell'Episcopato prussiano si erano espressi con lui
nello stesso senso e che la richiestaaggiunta formula desiderata sarebbe
stata accolta con pocoscarso favore altresìanche dal clero secolare, giacché essa aprirebbe la porta ad una
invasioneirruzioneinvasione del clero secregolarenella
negli <nel campo della> cura delle anime. Nel Parlamento poi essa
av susciterebbe senza dubbio le più gravi obbiezioni.
Risposi che, se alcune scuole di Ordini o di Congregazioni religiose possono essereapparire inferiori dal punto di vista scientifico, altre sono invece del tutto all'altezza della situazione e non temonohanno affatto da temere il confronto colle Facoltà teologiche delle Università dello Stato. QuestaTale obbiezione, del resto, è già eliminata dalla succitata formula del Concordato bavarese, la quale prescrive studi "a norma del Codice di diritto canonico can. 1365"; ora questo canone esige ancor più di quel che non è,in uso in varie dellepur troppo,ancora <tuttora> in uso, in tutte le varie
almeno in alcune delle
nelle <almeno completamente, nelle> Facoltà suddette, vale a dire
unalmeno un intiero biennio per la filosofia e un
intiero sessennio di intiero quadriennio per la teologia.
Al contra D'altra parte, per la nomina di un religioso ad una parrocchia il
Superiore presenta bensì il candidato, ma all'
l' all'Ordinario del luogo spetta del luogo dà la istituzione
spetta di concedere la istituzione e di giudicare altresì sulla dottrina del soggetto
proposto (can. 4 (can. 456 e can. 459 § 2); vi è quindi anche
sotto questo riguardo piena garanzia. Né sembra fondato il timore di una eccessiva
attività dei religiosi a danno del clero secolare, giacché nessuna casa religiosa può
essere fondata senza il consenso dell'Ordinario (can. 497). Il timore
pericolo <pericolo>delledi gravi difficoltà nel Parlamento - soggiunsi poi
- fu affermato conpure anche in occasione delle trattative
concordatarie conlla Baviera; eppure nella discussione dinanzi al negli aspri
dibattiti, che ebbero luogo nel
del <svoltisi poi nelLandtag, ove,durante i quali, si può dire, ogni parola del progetto di Concordato fu oggetto di vivi attacchi, nessuno,
per quanto possa ricordare, quella disposizione passò senza ostacoli. Feci infine notare ai miei interlocutori che gli Istituti religiosiin discorso hanno un interesse speciale ad
avere proprie scuole interne, le quali contribuiscono alla uniformità della formazioneeducazione dei loro membri; ciò che non potei aggiungere è che la esperienza ha dimostratocome
quanto <quanto> pericolosa sia, come <ha>
dimostra<to> l'esperienza, per giovani religiosi non ancora formati la
frequenza delle pubbliche Università.
Il Prof. Heyer dichiarò che non si intendevanessuno <non si> intendeva di escludere in massima i religiosi
da<lla>gli
affari
dignità vescovile
dagli dai suaccennatisunnominati uffici; ma che si trattava in
realtà di casisimili casi [anzi] sono in realtà eccezionali, a cuie può quindi ad essi provvedersi in via
amministrativa per mezzo di dispensa. Al che replicai che non si trattava qui di una grazia, ma di un diritto degli Istituti religiosi.:nulla, del resto, impedisce che colla erezione di nuove parrocchie
regolari (nella stessa città di Berlino vi sono già varie "curazie" affidate a
religiosi) quei casi divengano più frequenti.
Dopo di ciò, i Commissari prussiani promisero di esaminare megliopiù accuratamente la questione e di cercare una possibileadoperarsi per trovare possibilmente una via di uscita. So infattiche non si è avuta ancora <raggiunta ancora>
una soluzione definitiva.
Chinato
348r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
notiert: "C".
Online since 20-01-2020.
Document no. 19180
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[Berlin], 09 April 1928
Writer (text genesis)
PacelliPacelliSubject
Trattative concordatarie colla Prussia (Ordini e Congregazioni
religiose)
Come è ben noto all'E. V. R., l'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich, prescrivendo che "ogni società religiosa ordina ed amministra i propri affari indipendentemente nell'ambito del diritto comune" abrogò le antiche leggi prussiane restrittive della libertà degli Istituti anzidetti (cfr. Mayer, Die Klöster in Preussen,- Die staatsrechtliche Stellung der Klöster und klösterlichen Genossenschaften der katholischen Kirche nach dem in Preussen geltenden Recht, Paderborn 1927, pag. 43). Rettamente perciò il Ministero per la scienza, l'arte e la pubblica istruzione in Prussia coll'ordinanza del 31 Dicembre 1919 dichiarava che "l'attività delle fondazioni religiose di cittadini tedeschi non soggiace più alle prescrizioni speciali fino
348v
parere nella
decisione del 1º Agosto 1921 (ibid., pagg. 26-27), ove si legge:
"L'articolo 137 capov. 1 della Costituzione del Reich è generalmente
considerato come semplice norma direttiva senza forza derogatoria (cfr. Anschütz RV.
art. 137, Abs. 1). Né può dirsi altrimenti del capov. 3, il quale, concepito
com'è in termini generali, ha bisogno di pratica applicazione e notoriamente (cfr. Poetzsch, F., Handausgabe der RV. vom 11. August 1919, Art. 137,
Abs. 10 [sic]) non ha creato una situazione chiara circa l'ispezione dello Stato.
D'altra parte, non si è ancora avuta una formale abrogazione dell'antica legislazione
prussiana per mezzo di una legge". in via legislativa". Secondo questa decisione quindi le antiche leggi circaconcernenti l'ispezione dello Stato sulle case religiose in Prussia
sarebbero non formalmente abrogate, ma soltanto provvisoriamente non piùpiù in vigore (cfr. Mayer, op. cit., pagg. 37 e 43-44). Per la fondazione di case religiose,
in forza degli articoli 111 e 124 della Costituzione del Reich e della
succitata ordinanza ministeriale del 31 Dicembre 1919, non è più
necessario, come <lo era> per il passato (leggi prussiane del
14 Luglio 1880 art. 6 e del 21 Maggio 1886 art. 13),alcunouno speciale permesso del Governo, ad eccezione tuttavia delle
Congregazioni estere, per le quali si richiedeoccorre detta autorizzazione (ibid., pagg. 36-37,
46).349r
Per ciò che riguarda la personalità giuridica,degli Istituti religiosi, in virtù della più volte menzionata
Costituzione del Reich (articolo 124 capov. 2) è rimasto abrogato
l'articolo 13 della Costituzione prussiana del 1850, il quale richiedeva a tal uopo una
legge speciale. Gli Ordini e le Congregazioni religiose acquistano quindi la capacità
giuridica a norma del diritto comune (ibid., pagg. 35-36). Non è invece
abbastanza chiaro, se sia necessaria una legge o basti invece
un semplice Atto amministrativo, acciocché una Congregazione religiosa divenga una corporazione di diritto pubblico (ibid.,
pag. 36).È infine opportuno di ricordare come, mentre l'antico Concordato bavarese del 1817 conteneva circa gli Ordini religiosi un articolo (VII), sulil quale mi fudurante le
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sebbene il R. Editto prussiano del 30 Ottobre
1810 Il Signor Trendelenburg rispose però che detta
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larga misura. La pubblica opinione si è adattata a
questa situazione; ma se ora si volesse tentar di Mentre,Dopo <di> avere, dal canto mio, dichiaratomanifestato ai miei interlocutori chedovevocon<il vivo> rincrescimento dovevoconstanel dover constatarecomecome anche in questoapunto
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diritto di
reclamare che fosse tenuto conto nel Concordato della situazione degli Ordini e delle
Congregazioni religiose, vale a dire per ciò che si riferisce ai loro studi
filosofico-teologici. Ricordai come il Governo prussiano aveva richiesto, al pari di quello
bavarese, 351r
alla surriferita disposizione, un
religioso potrebbe venire senz'altro escluso dal Governo, qualora avesse compiuto
gli studi soltanto nelle scuole della sua religionedel suo Ordine; che quindi occorreva o di limitare lala disposizione medesimastessa al clero secolare ovvero di adottare la formula del
Concordato bavarese (art. 13 § 2): "salvo il diritto dei religiosi di compiere gli
studi filosofici e teologici nelle scuole del loro iIstituto a norma del Codice di diritto canonico
can. 1365".Com'era da prevedere, il Sig. Trendelenburg
351v
di non poche di dette scuole dei Risposi che, se alcune scuole di Ordini o di Congregazioni religiose possono essereapparire inferiori dal punto di vista scientifico, altre sono invece del tutto all'altezza della situazione e non temonohanno affatto da temere il confronto colle Facoltà teologiche delle Università dello Stato. QuestaTale obbiezione, del resto, è già eliminata dalla succitata formula del Concordato bavarese, la quale prescrive studi "a norma del Codice di diritto canonico can. 1365"; ora questo canone esige ancor più di quel che non è,in uso in varie dellepur troppo,
352r
grande calore anche durante leinsistenza Il Prof. Heyer dichiarò che non si intendeva
Dopo di ciò, i Commissari prussiani promisero di esaminare megliopiù accuratamente la questione e di cercare una possibileadoperarsi per trovare possibilmente una via di uscita. So infatti
352v
che l'argomento è stato discusso nel Ministero del
Culto, senza però giungere ancora ad ma Chinato
1↑Ursprünglich angegebene Protokollnummer "39269" hds. von Pacelli
korrigiert.