TEI-P5

Document no. 19180
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[Berlin], 09 April 1928

Writer (text genesis)
PacelliPacelli
Subject
Trattative concordatarie colla Prussia (Ordini e Congregazioni religiose)
Nella seduta coi Signori Commissari prussiani del 18 Dicembre 1927 fu trattata, fra gli altri argomenti, anche la questione degli Ordini e delle Congregazioni religiose.
Come è ben noto all'E. V. R., l'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich, prescrivendo che "ogni società religiosa ordina ed amministra i propri affari indipendentemente nell'ambito del diritto comune" abrogò le antiche leggi prussiane restrittive della libertà degli Istituti anzidetti (cfr. Mayer, Die Klöster in Preussen, Paderborn 1927, pag. 43). Rettamente perciò il Ministero per la scienza, l'arte e la pubblica istruzione in Prussia coll'ordinanza del 31 Dicembre 1919 dichiarava che "l'attività delle fondazioni religiose di cittadini tedeschi non soggiace più alle prescrizioni speciali fino ad allora a quel tempo per esse vigenti" (ibid., pag. 44). A torto invece la Camera di giustizia o tribunale supremoprussiano in Berlino esprimeva un contrario
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parere nella decisione del 1º Agosto 1921 (ibid., pagg. 26-27), ove si legge: "L'articolo 137 capov. 1 della Costituzione del Reich è generalmente considerato come semplice norma direttiva senza forza derogatoria (cfr. Anschütz RV. art. 137, Abs. 1). Né può dirsi altrimenti del capov. 3, il quale, concepito com'è in termini generali, ha bisogno di pratica applicazione e notoriamente (cfr. Poetzsch, F., Handausgabe der RV. vom 11. August 1919, Art. 137, Abs. 10 [sic]) non ha creato una situazione chiara circa l'ispezione dello Stato. D'altra parte, non si è ancora avuta una formale abrogazione dell'antica legislazione prussiana per mezzo di una legge". Secondo questa decisione quindi le antiche leggi circa l'ispezione dello Stato sulle case religiose in Prussia sarebbero non formalmente abrogate, ma soltanto provvisoriamente non più in vigore (cfr. Mayer, op. cit., pagg.  43-44). Per la fondazione di case religiose non è più necessarioalcuno speciale permesso del Governo, ad eccezione tuttavia delle Congregazioni estere, per le quali si richiede detta autorizzazione (ibid., pagg. 36-37, 46).
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Per ciò che riguarda la personalità giuridica, in virtù della più volte menzionata Costituzione del Reich (articolo 124 capov. 2) è rimasto abrogato l'articolo 13 della Costituzione prussiana del 1850, il quale richiedeva a tal uopo una legge speciale. Gli Ordini e le Congregazioni religiose acquistano quindi la capacità giuridica a norma del diritto comune (ibid., pagg. 35-36). Non è invece abbastanza chiaro, se sia necessaria una legge o basti invece un semplice Atto amministrativo, acciocché una Congregazione religiosa divenga una corporazione di diritto pubblico (ibid., pag. 36).
È infine opportuno di ricordare come, mentre l'antico Concordato bavarese del 1817 conteneva circa gli Ordini religiosi un articolo (VII), sul quale mi fudurante letrattativepossibiledi appoggiarmi,affine di reclamare che anche il nuovo Concordato comprendesse una disposizione su tale importante argomento; invece nelle Bolle concordate di circoscrizione nulla pur troppo si riscontra in nella materia in discorso, e ciò
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sebbene il R. Editto prussiano del 30 Ottobre 1810 (cfr.  op. cit., pag. 10) avesse ordinato per il territorio dell'antica Prussia la secolarizzazione di tutti i monasteri, colla proibizione di ammettervi novizi (cfr. op. cit., pag. 10). Malgrado che mi mancasse così qualsiasi punto di appoggionelle suddette Convenzioni, non mancai nella summenzionata Conferenza di chiedere ai negoziatori prussiani che nel futuro Concordato venisse introdotta una disposizione simile a quella dell'articolo 2 del Concordato bavaresedel 1924.
Il Signor Trendelenburg rispose però che detta disposizione, mentre, da una parte, non rappresenterebbe, in caso di pericolo, una protezioneefficace, d'all' dall'altra, oltrepasserebbe la competenza spettante alla Prussia secondo il diritto costituzionale tedesco. Osservò che i principi generali circa la condizione giuridica degli Ordini e delle Congregazioni religiose sono già fissati nella Costituzione del Reich e che la libertà ivi garantita ha avuto anche pratica applicazione nella più
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larga misura. La pubblica opinione si è adattata a questa situazione; ma se ora si volesse tentar di creare [creare] aggiungere a quella garanzia costituzionale anche un impegno contr di diritto internazionale, ciò aumenterebbe la opposizione dei circoli ostili al Concordato e potrebbe avere nelle masse una ripercussione assai sfavorevole per la riuscita del medesimo. In ogni modo, poi, si muoverebbe al Governo prussiano il rimprovero di aver non aver osservato i limiti della sua competenza, massime da parte di quei gruppi i qualidi tendenza unitaria, i quali combattono aspramente ogni non giustificata affermazione del carattere statale dei singoli Paesi della Germania.
Mentre,dal canto mio, dichiarato ai miei interlocutori checon rincrescimento dovevoconstatarecome anche in questopunto il Governo prussiano non si mostrava disposto ad accogliere i desideri della S. Sede, notai che almeno sopra in un punto Questa aveva pieno dirit ed incontestabile
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diritto di reclamare che fosse tenuto conto nel Concordato della situazione degli Ordini e delle Congregazioni religiose, vale a dire per ciò che si riferisce ai loro studi filosofico-teologici. Ricordai come il Governo prussiano aveva richiesto, al pari di quello bavarese, alcune tra le condizioni per il conferimento di uffici ecclesiastici, quella che il r candidato "abbia compiuto con successo gli studi filosofici e teologici [prescritti] dall'Autorità ecclesiastica in un'alta scuola germanica dello Stato od in uno dei Seminari ecclesiastici a ciò destinati in Prussia od in un'alta scuola Pontificia in Roma" (cfr. Rapporto N. 36039 dell'8 Settembre 1926). Rilevai quindi che anche un religioso può essereeletto V nominato Vescovo (così, ad esempio, nel 1898 nella stessa Prussia venne eletto alla Sede episcopale di Limburgo nel 1898 il Revmo Abate di Marienstatt, P. Domenico Willi, dell'Ordine dei Cistercensi) o parroco, (così, ad esempio, in Treviri si ha la parrocchia regolare di S. Mattia affidata ai RR. PP. Benedettini); ora, in d'altra che laun religioso, in base
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alla surriferita disposizione, potrebbe venire senz'altro escluso dal Governo, qualora avesse compiuto gli studi soltanto nelle scuole della sua religione quindi occorreva o di limitare la disposizione medesima al clero secolare ovvero di adottare la formula del Concordato bavarese (art. 13 § 2): "salvo il diritto dei religiosi di compiere gli studi filosofici e teologici nelle scuole del loro istituto a norma del Codice di diritto canonico can. 1365".
Com'era da prevedere, il Sig. Trendelenburg m si dimostròmanifestò contrario anche a questa domanda. Comincio col rappresentare le difficoltà, che, a suo parere, avrebbe sollevato nel mondo scientifico della Germania il voler mettere alla pari le scuole degli Ordini e delle Congregazioni religiose colle Facoltà teologiche e col le alte scuole vescovili, ed aggiunse che ciò avrebbe potuto mettere in grave pericolo le disposizioni già concertate relativamente al alla possibilità d'intervento dell'Ordinario nelle Facoltà medesime. Affermòche non puòmettersi in dubbio la inferiorità scientifica almeno
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di non poche di dette scuole . Osservò che anche vari membri dell'Episcopato prussiano si erano espressi con lui nello stesso senso e che la richiestaaggiunta formula sarebbe stata accolta con poco favore altresì dal clero secolare, giacché essa aprirebbe la porta ad una invasioneirruzione del clero secolarenella cura delle anime. Nel Parlamento poi essa av susciterebbe senza dubbio le più gravi obbiezioni.
Risposi che, se alcune scuole Congregazioni religiose possono essere inferiori dal punto di vista scientifico, altre sono invece del tutto all'altezza della situazione e non temono affatto il confronto colle Facoltà teologiche delle Università dello Stato. Questa obbiezione, del resto, è già eliminata dalla succitata formula del Concordato bavarese, la quale prescrive studi "a norma del Codice di diritto canonico can. 1365"; ora questo canone esige ancor più di quel che non èin uso in varie delle Facoltà suddette, vale a dire unalmeno un intiero biennio per la filosofia e un intiero quadriennio per la teologia. Il timoredelle difficoltà nel Parlamento fu affermato con
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grande calore anche durante le trattative concordatarie conlla Baviera; eppure nella discussione dinanzi al negli aspri dibattiti, che ebbero luogo nelLandtag, ove, si può dire, ogni parola del progetto di Concordato fu oggetto di vivi attacchi, nessuno, per quanto possa ricordare, quella disposizione passò senza ostacoli. Feci notare ai miei interlocutori che gli Istituti religiosi hanno interesse speciale ad avere proprie scuole interne, le quali contribuiscono alla uniformità della formazione dei loro membri; ciò che non potei aggiungere è che la esperienza ha dimostratocome pericolosa sia per giovani religiosi non ancora formati la frequenza delle pubbliche Università.
Il Prof. Heyer dichiarò che non si intendeva di escludere in massima i religiosi da<lla>gli affari dignità vescovile dagli dai suaccennati uffici; ma che si trattava in realtà di casi eccezionali, a cui può provvedersi in via amministrativa per mezzo di dispensa. Al che replicai che non si trattava qui di grazia, ma di un diritto degli Istituti religiosi.
Dopo di ciò, i Commissari prussiani promisero di esaminare meglio la questione e di cercare una possibile via di uscita. So infatti
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che l'argomento è stato discusso nel Ministero del Culto, senza però giungere ancora ad una soluzione definitiva.
Chinato
348r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
1Ursprünglich angegebene Protokollnummer "39269" hds. von Pacelli korrigiert.
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 09 April 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 19180, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/19180. Last access: 08-06-2025.
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