TEI-P5
Document no. 19180
Nella seduta coi Signori Commissari prussiani del 18 Dicembre
1927 fu trattata, fra gli altri argomenti, anche la questione degli Ordini e delle
Congregazioni religiose.
Come è ben noto all'E. V. R., l'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich, prescrivendo che "ogni società religiosa ordina ed amministra i propri affari indipendentemente nell'ambito del diritto comune" abrogò le antiche leggi prussiane restrittive della libertà degli Istituti anzidetti (cfr. Mayer, Die Klöster in Preussen, Paderborn 1927, pag. 43). Rettamente perciò il Ministero per la scienza, l'arte e la pubblica istruzione in Prussia coll'ordinanza del 31 Dicembre 1919 dichiarava che "l'attività delle fondazioni religiose di cittadini tedeschi non soggiace più alle prescrizioni speciali finoad allora a quel tempo per esse vigenti" (ibid., pag. 44). A torto
invece la Camera di giustizia o tribunale supremoprussiano in Berlino esprimeva un contrario
È infine opportuno di ricordare come, mentre l'antico Concordato bavarese del 1817 conteneva circa gli Ordini religiosi un articolo (VII), sul quale mi fudurante letrattativepossibiledi appoggiarmi,affine di reclamare che anche il nuovo Concordato comprendesse una disposizione su tale importante argomento; invece nelle Bolle concordate di circoscrizione nulla pur troppo si riscontrain nella materia in discorso, e ciò
(cfr. op. cit., pag. 10) avesse ordinato per il territorio
dell'antica Prussia la secolarizzazione di tutti i monasteri, colla proibizione di
ammettervi novizi (cfr. op. cit., pag. 10). Malgrado che mi mancasse così qualsiasi
punto di appoggionelle suddette Convenzioni, non mancai nella summenzionata
Conferenza di chiedere ai negoziatori prussiani che nel futuro Concordato venisse introdotta una disposizione simile a quella dell'articolo 2 del Concordato bavaresedel 1924.
Il Signor Trendelenburg rispose però che detta disposizione, mentre, da una parte, non rappresenterebbe, in caso di pericolo, una protezioneefficace,d'all' dall'altra, oltrepasserebbe la competenza spettante alla Prussia secondo il
diritto costituzionale tedesco. Osservò che i principi generali circa la condizione
giuridica degli Ordini e delle Congregazioni religiose sono già fissati nella Costituzione
del Reich e che la libertà ivi garantita ha avuto anche pratica applicazione nella
più creare [creare] aggiungere a
quella garanzia costituzionale anche un impegno contr di diritto internazionale, ciò aumenterebbe la opposizione dei circoli ostili al Concordato e potrebbe avere nelle masse una ripercussione assai sfavorevole per la riuscita del medesimo. In ogni modo, poi, si muoverebbe al
Governo prussiano il rimprovero di aver non aver osservato i limiti della sua
competenza, massime da parte di quei gruppi
i qualidi
tendenza unitaria, i quali combattono aspramente ogni non giustificata affermazione del
carattere statale dei singoli Paesi della Germania.
Mentre,dal canto mio, dichiarato ai miei interlocutori checon rincrescimento dovevoconstatarecome anche in questopunto il Governo prussiano non si mostrava disposto ad accogliere i desideri della S. Sede, notai che almenosopra in un punto Questa
aveva pieno dirit ed incontestabilealcune tra le condizioni per il conferimento di uffici ecclesiastici, quella che il r candidato
"abbia compiuto con successo gli studi filosofici e teologici [prescritti] dall'Autorità ecclesiastica in un'alta
scuola germanica dello Stato od in uno dei Seminari ecclesiastici a ciò destinati in Prussia
od in un'alta scuola Pontificia in Roma" (cfr. Rapporto N. 36039
dell'8 Settembre 1926). Rilevai quindi che anche un religioso può
essereeletto V nominato Vescovo (così, ad esempio, nel 1898 nella stessa Prussia
venne eletto alla Sede episcopale di Limburgo nel 1898 il Revmo Abate di Marienstatt,
P. Domenico Willi, dell'Ordine dei Cistercensi) o parroco, (così, ad esempio, in
Treviri si ha la parrocchia regolare di S. Mattia affidata ai
RR. PP. Benedettini); ora, in
d'altra
che
laun religioso, in base
Com'era da prevedere, il Sig. Trendelenburgm si dimostròmanifestò contrario anche a questa domanda. Comincio col rappresentare le difficoltà, che, a suo parere, avrebbe sollevato nel
mondo scientifico della Germania il voler mettere alla pari le scuole degli Ordini e delle
Congregazioni religiose colle Facoltà teologiche e col le alte scuole vescovili, ed
aggiunse che ciò avrebbe potuto mettere in grave pericolo le disposizioni già concertate
relativamente al alla possibilità d'intervento dell'Ordinario nelle Facoltà medesime.
Affermòche non puòmettersi in dubbio la inferiorità
scientifica almenorichiestaaggiunta formula sarebbe
stata accolta con poco favore altresì dal clero secolare, giacché essa aprirebbe la porta ad una
invasioneirruzione del clero secolarenella cura delle anime. Nel Parlamento poi essa
av susciterebbe senza dubbio le più gravi obbiezioni.
Risposi che, se alcune scuole Congregazioni religiose possono essere inferiori dal punto di vista scientifico, altre sono invece del tutto all'altezza della situazione e non temono affatto il confronto colle Facoltà teologiche delle Università dello Stato. Questa obbiezione, del resto, è già eliminata dalla succitata formula del Concordato bavarese, la quale prescrive studi "a norma del Codice di diritto canonico can. 1365"; ora questo canone esige ancor più di quel che non èin uso in varie delle Facoltà suddette, vale a direunalmeno un intiero biennio per la filosofia e un intiero quadriennio per la teologia. Il timoredelle difficoltà nel Parlamento fu affermato connlla Baviera; eppure nella discussione dinanzi al negli aspri
dibattiti, che ebbero luogo nelLandtag, ove, si può dire, ogni parola del progetto di Concordato fu oggetto di vivi attacchi, nessuno,
per quanto possa ricordare, quella disposizione passò senza ostacoli. Feci notare ai miei interlocutori che gli Istituti religiosi hanno interesse speciale ad
avere proprie scuole interne, le quali contribuiscono alla uniformità della formazione dei loro membri; ciò che non potei aggiungere è che la esperienza ha dimostratocome pericolosa sia per giovani religiosi non ancora formati la
frequenza delle pubbliche Università.
Il Prof. Heyer dichiarò che non si intendeva di escludere in massima i religiosida<lla>gli
affari
dignità vescovile
dagli dai suaccennati uffici; ma che si trattava in
realtà di casi eccezionali, a cui può provvedersi in via
amministrativa per mezzo di dispensa. Al che replicai che non si trattava qui di grazia, ma di un diritto degli Istituti religiosi.
Dopo di ciò, i Commissari prussiani promisero di esaminare meglio la questione e di cercare una possibile via di uscita. So infatti
Chinato
348r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
notiert: "C".
Online since 20-01-2020.
Document no. 19180
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[Berlin], 09 April 1928
Writer (text genesis)
PacelliPacelliSubject
Trattative concordatarie colla Prussia (Ordini e Congregazioni
religiose)
Come è ben noto all'E. V. R., l'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich, prescrivendo che "ogni società religiosa ordina ed amministra i propri affari indipendentemente nell'ambito del diritto comune" abrogò le antiche leggi prussiane restrittive della libertà degli Istituti anzidetti (cfr. Mayer, Die Klöster in Preussen, Paderborn 1927, pag. 43). Rettamente perciò il Ministero per la scienza, l'arte e la pubblica istruzione in Prussia coll'ordinanza del 31 Dicembre 1919 dichiarava che "l'attività delle fondazioni religiose di cittadini tedeschi non soggiace più alle prescrizioni speciali fino
348v
parere nella
decisione del 1º Agosto 1921 (ibid., pagg. 26-27), ove si legge:
"L'articolo 137 capov. 1 della Costituzione del Reich è generalmente
considerato come semplice norma direttiva senza forza derogatoria (cfr. Anschütz RV.
art. 137, Abs. 1). Né può dirsi altrimenti del capov. 3, il quale, concepito
com'è in termini generali, ha bisogno di pratica applicazione e notoriamente (cfr. Poetzsch, F., Handausgabe der RV. vom 11. August 1919, Art. 137,
Abs. 10 [sic]) non ha creato una situazione chiara circa l'ispezione dello Stato.
D'altra parte, non si è ancora avuta una formale abrogazione dell'antica legislazione
prussiana per mezzo di una legge". Secondo questa decisione quindi le antiche leggi circa l'ispezione dello Stato sulle case religiose in Prussia
sarebbero non formalmente abrogate, ma soltanto provvisoriamente non più in vigore (cfr. Mayer, op. cit., pagg. 43-44). Per la fondazione di case religiose non è più
necessarioalcuno speciale permesso del Governo, ad eccezione tuttavia delle
Congregazioni estere, per le quali si richiede detta autorizzazione (ibid., pagg. 36-37,
46).349r
Per ciò che riguarda la personalità giuridica, in virtù della più volte menzionata
Costituzione del Reich (articolo 124 capov. 2) è rimasto abrogato
l'articolo 13 della Costituzione prussiana del 1850, il quale richiedeva a tal uopo una
legge speciale. Gli Ordini e le Congregazioni religiose acquistano quindi la capacità
giuridica a norma del diritto comune (ibid., pagg. 35-36). Non è invece
abbastanza chiaro, se sia necessaria una legge o basti invece
un semplice Atto amministrativo, acciocché una Congregazione religiosa divenga una corporazione di diritto pubblico (ibid.,
pag. 36).È infine opportuno di ricordare come, mentre l'antico Concordato bavarese del 1817 conteneva circa gli Ordini religiosi un articolo (VII), sul quale mi fudurante letrattativepossibiledi appoggiarmi,affine di reclamare che anche il nuovo Concordato comprendesse una disposizione su tale importante argomento; invece nelle Bolle concordate di circoscrizione nulla pur troppo si riscontra
349v
sebbene il R. Editto prussiano del 30 Ottobre
1810 Il Signor Trendelenburg rispose però che detta disposizione, mentre, da una parte, non rappresenterebbe, in caso di pericolo, una protezioneefficace,
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larga misura. La pubblica opinione si è adattata a
questa situazione; ma se ora si volesse tentar di Mentre,dal canto mio, dichiarato ai miei interlocutori checon rincrescimento dovevoconstatarecome anche in questopunto il Governo prussiano non si mostrava disposto ad accogliere i desideri della S. Sede, notai che almeno
350v
diritto di
reclamare che fosse tenuto conto nel Concordato della situazione degli Ordini e delle
Congregazioni religiose, vale a dire per ciò che si riferisce ai loro studi
filosofico-teologici. Ricordai come il Governo prussiano aveva richiesto, al pari di quello
bavarese, 351r
alla surriferita disposizione, potrebbe venire senz'altro escluso dal Governo, qualora avesse compiuto
gli studi soltanto nelle scuole della sua religione quindi occorreva o di limitare la disposizione medesima al clero secolare ovvero di adottare la formula del
Concordato bavarese (art. 13 § 2): "salvo il diritto dei religiosi di compiere gli
studi filosofici e teologici nelle scuole del loro istituto a norma del Codice di diritto canonico
can. 1365".Com'era da prevedere, il Sig. Trendelenburg
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di non poche di dette scuole . Osservò che anche vari membri dell'Episcopato prussiano si erano espressi con lui
nello stesso senso e che la Risposi che, se alcune scuole Congregazioni religiose possono essere inferiori dal punto di vista scientifico, altre sono invece del tutto all'altezza della situazione e non temono affatto il confronto colle Facoltà teologiche delle Università dello Stato. Questa obbiezione, del resto, è già eliminata dalla succitata formula del Concordato bavarese, la quale prescrive studi "a norma del Codice di diritto canonico can. 1365"; ora questo canone esige ancor più di quel che non èin uso in varie delle Facoltà suddette, vale a dire
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grande calore anche durante le trattative
concordatarie coIl Prof. Heyer dichiarò che non si intendeva di escludere in massima i religiosi
Dopo di ciò, i Commissari prussiani promisero di esaminare meglio la questione e di cercare una possibile via di uscita. So infatti
352v
che l'argomento è stato discusso nel Ministero del
Culto, senza però giungere ancora ad
una soluzione definitiva.Chinato
1↑Ursprünglich angegebene Protokollnummer "39269" hds. von Pacelli
korrigiert.