Document no. 5252
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 30 October 1919

Writer (text genesis)
PacelliPacelli
Subject
Colloquio col Sig. Ministro Hoffmann – Sui futuri rapporti fra Chiesa e Stato in Baviera
Nel pomeriggio di ieri il Sig. Hoffmann, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri e del Culto in Baviera, mi hainvitato ad una prima conversazione con lui sui futuri rapporti fra Chiesa e Stato in Baviera. In conformità colle venerate istruzioni impartitemi dall'E. V. R. nell'ossequiato Dispaccio N. 95238 del 23 Agosto scorso, ho accettato senz'altro l'invito, e stamane alle ore nove e mezzo precise (ora indicatami dal medesimo Sig. Mi Hoffmann) mi sono recato al Ministero degli Esteri. La conversazion Il colloquio è durato un'ora precisa, ossia fino alle 10½.
Il Sig. Ministro ha cominciato col comunicarmi essersi egli nella settimana scorsa recato a Berlino, ove i Ministri deicultidei singoli Stati erano stati convocati nel Ministero dell'Interno dell'Im-
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[sic] Impero circa i rapporti fra Chiesa e Stato e la questione scolastica secondo la nuova Costituzione. Coll'attuale ordinamento, infatti, è a Berlino, e non a Monaco, – ridottaad essere una semplice capitale di provincia –, s'interpreta la costituzione anzidetta e si danno le norme per la sua esecuzione; il che, anche per la sola Baviera, rende assai più difficile l'opera del Nunzio Apostolico. P
Per ciò che riguarda il primo punto, ossia i rapporti fra lo Stato e le cosidette società religiose (Religionsgesellschaften), il Sig. Hoffmann mi ha detto che, contrariamente alla s contrariamente a quanto egli stesso si attendeva, è stato dichiarato che esser già entrato in vigore il capoverso secondo dell'articolo 137 della menzionata Costituzione, ma non già il capoverso terzo, [cioè] secondo il quale "le società medesime conferiscono i loro uffici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni". Per ciò si richiede, a norma del paragrafo ultimo, un ulteriore regolamento da parte della legislazione dei singoli Stati; regolamento che, a parere del Sig. Hoffmann,
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può essere effettuato sia per mezzo di semplice ordinanza ministeriale sia per mezzo di legge coll'intervento del Landtag. Inoltre nella stessa Conferenza è stato dichiarato che i trattati internazionali, fra i quali la maggioranza annovera anche i Concordati, rimangono in vigore, in quanto però le loro disposizioni non trovansi in opposizione con quelle della Costituzione. Secondo questa autentica interpretazione e dentro il limite suaccennato vige quindi tuttora il Concordato bavarese del 1817, ed il Sig. Ministro mi domandato quali [erano] in proposito le vedute della S. Sede, e se questa intendesse dichiarare decaduto il Concordato ovvero volesse procedere ad una nuova Convenzione colla Baviera.
Ho risposto dichiarando che io non avevo avuto ancora occasione di ricevere in proposito istruzioni da parte della S. Sede e che quindi parlavo esclusivamente a mio nome e N riservandomi di riferire, come di dovere, alla S. Sede Non credetti opportuno tuttavia di ammettere di rispon di affermare la cessazione del Concordato suddetto per le
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seguenti ragioni: lº) perché l'E. V., nel trasmettermi col sullodato dispaccio N. 95238 un dotto copia del dotto Voto di un Consultore della S. Congregazione degli Affari EE. SS., in cui si sostiene tale cessazione, non f ne faceva diceva, di farne sue le conclusioni,2º) perché una simile asserzione porterebbe gravissimi danni alla Chiesa in Baviera. Sebbene, infatti, non spetti a me certamente di fare a me un esame critico degli argomenti addotti dall'eminente Canonista autore del menzionato Voto; è ciò nondimeno mio dovere di segnalare all'E. V. come, dichiarandosi decaduto il Concordato, si verrebbe a perdere l'unica, od almenosenza dubbio la più solida e sicura base per salvare quello che si può dei diritti della Chiesa in Baviera. Invero è in base al Concordato che si è possibile conservare le prestazioni finora dello Stato a favore delle mense vescovili, dei capitoli, delle parrocchie, dei Seminari, ecc., previste nell'articolo 138 della Costituzione dell'Imperoe senza le quali affermare il diritto della Chiesa ad avere scuole proprie di filosofia e di teologia nei Seminari, ecc. e così di seguito.
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3º) perché la [ein Wort unlesbar] suddetta asserzione sarebbe,, (come mi consta), interpretata,(senza dubbio a torto) ma di fatto interpretata dal Governo come un atteggiamento ostile della S. Sede verso la nuova forma di governo repubblicana di governo.
Evitando quindi di rispondere direttamente alla questione della permanenza o cessazione del Concordato bavarese dopo le recenti mutazioni politiche, ho detto al Sig. Hoffmann che, a mio avvisopersonale, converrebbe concludere una nuova convenzione od accordo e gli ho indicato altresì i punti, i quali, sempre secondo il mio modo personale di vedere, converrebbe toccare nella medesima. Questi punti erano stati già da me preparati, ricavandoli soprattutto, con opportune modificazioni ed aggiunte, da un Memoriale rimessomi da Mons. Arcivescovo di Bamberga dopo la Conferenza vescovile di Frisinga dello scorso Settembre, e di cui ho l'onore di trasmettere qui acclusa copia all'E. V. Detto Memoriale è redatto a nome di tutti i Vescovi di Baviera; di fatto però, come mi ebbe
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a dichiararmi Mons. Arcivescovo di Monaco, non tutti i Prelati, egli compreso, convengono pienamente con esso per ciò che riguarda le concessioni da farsi eventualmente circa l'ingerenza governativa nella provvista degli uffici ecclesiastici. In esso infatti si inclina ad ammettere delle concessioni in tal senso all'attuale Governo bavarese, come pure, si propende dopo aversi propende per la sentenza, del passaggio al Governo stesso del diritto patronato sulle parrocchie contemplato nell'articolo XI del Concordato.
Tornando al mio colloquio col Sig. Ministro Hoffmann, ho premesso che la Chiesa avevanelle nuove Costituzioni dell'Impero e bavarese perduto la situazione privilegiata, che le spettava a norma dell'articolo I del Concordato; essa aveva quindi ben fondato diritto di esigere una in compenso una maggior libertà nel campo a lei spettante. Dopo ciò ho esposto ed illustratoi seguenti punti, che come basi per illa futura convenzione:


I. La Chiesa nomina liberamente a tutti
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gli uffici ecclesiastici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Lo Stato continua a prestare come finora le sue contribuzioni, comprese le cosiddette libere o volontarie (freiwillige), le quali dovranno essere calcolate nella somma per il loro svincolo.
Questo punto non abbisogna di schiarimenti dopo quanto ho avuto ad esporre circa gli articoli 137 e 138 della Costituzione dell'Impero (Rapporto N. 13822 [dell] del 18 Agosto scorso) e circa il ca § 18 della Costituzione bavarese ( Rapporto 14369 del 6 Ottobre corrente).
II. Per le nomine dei professori delle Facoltà teologiche nelle Università, lo Stato prima della nomina propone uno o più candidati idonei all'Ordinario, del quale è necessario il consenso prima che la nomina da parte dello Stato possa essere effettuata. Inoltre delle stesse Università dovette esse vi dovranno essere almeno un professore di filosofia ed uno di storia di sicura dottrina a giudizio dell'Ordinario.
III. I Licei per la formazione filo-
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sofica e teologica dei chierici sono istituti vescovili, dipendenti dall'Ordinario, il quale nomina liberamente i direttori ed i professori. (Ovvero: Per la nomina dei professori nei Licei il Vescovo propone i candidati allo Stato, che ne fa la nomina).
IV. Se un Professore della Facoltà teologica (o dei Licei) è dall'Ordinario giudicato incapace di proseguire il suo insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, sarà rimosso.
Il Concordato del 1817 stabiliva all'articolo V:
"Sua singulis dioecesibus Seminaria episcopalia conserventur et dotatione congrua in bonis fundisque stabilibus provideantur; in iis autem dioecesibus, in quibus desunt, sine mora cum eadem pariter dotatione in bonis fundisque stabilibus fundentur.
In Seminariis autem admittentur atque ad normam Sacri Concilii Tridentini efformabuntur atque instituentur adolescentes, quos Archiepiscopi et Episcopi pro necessitate vel utilitate dioecesium in iis recipiendos indicaverint. Horum Seminariorum ordinatio,
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doctrina, gubernatio et administratio Archiepiscoporum et Episcoporum auctoritati pleno liberoque iure subiectae erunt iuxta formas canonicas.
Rectores quoque et professores Seminariorum ab Archiepiscopis et Episcopis nominabuntur et, quotiescumque necessarium aut utile ab ipsis iudicabitur, removebuntur".
Queste disposizioni non vennero però osservate dal Governo bavarese, il quale non adempì la prestazione dei fondi convenuti; obbligò gli alunni dei Seminari a compiere i loro studi in pubblici istituti dello Stato, sulla cui direzione i Vescovi avevano scarsa influenza ed i cui professori non potevano essere dai medesimi nominati od in caso di bisogno liberamente rimossi; pretese di sorvegliare e di limitare la nomina dei rettori e dei vice-rettori dei Seminari, l'ammissione degli alunni e l'amministrazione dei beni.
In seguito a ciò, anche presentemente i Seminari della Baviera non hanno scuole proprie dipendenti dai Vescovi. Gli alunni
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compiono i loro studi di umanità per nove anni nei pubblici Ginnasi dello Stato. Per lo studio della filosofia e della teologia essi debbono frequentare od una Università dello Stato, ove sia eretta la facoltà teologica, o i cosidetti Licei. Facoltà teologiche in Baviera trovansi istituite a Monaco ed a Würzburg. Il corpo dei professori, come tale, non dipende dall'Ordinario.
I Licei "sono scuole superiori per lo studio filosofico e teologico cattolico ed hanno come tali soprattutto lo scopo di provvedere alla formazione accademica dei Chierici, i quali non frequentano una Università" (Disposizioni organiche per i Licei bavaresi § l). Essi sono quindi istituti governativi, eretti accanto ai Seminari clericali e che suppliscono le scuole di filosofia e di teologia, le quali a norma del Concordato avrebbero dovuto essere erette nei Seminari medesimi. Non godono della facoltà di conferire i gradi accademici, di guisa che i Vescovi provvedono inviando a tal uopo i migliori alunni in qualche Università. Se ne contano cinque in Baviera, ossia a Bamberga, a Dillingen (diocesi di Augsburg), a
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Frisinga, a Passavia ed a Ratisbona.
Sebbene i detti Licei, come si è accennato, siano destinati anzitutto alla formazione scientifica dei sacerdoti, tuttavia anche studenti laici possono frequentarne il corso filosofico ed il tempo da essi ivi impiegato viene loro computato regolarmente (§ 31 degli Statuti dei Licei – Novembre 1910). Gl'Istituti medesimi, essendo governativi, non si trovano sotto la dipendenza dei Vescovi; ciò nondimeno questi hanno esercitato finora su di essi una più o meno larga influenza, e quindi venivano richiesti del loro parere per la nomina dei professori, come pure erano interrogati per le disposizioni relative al programma degli studi e dell'insegnamento, agli esami, alle ferie, ecc. e per l'erezione di nuove cattedre.
Per ciò che riguarda in particolare la summenzionata nomina dei professori, l'Episcopato della Baviera nel Memorandum diretto al Re in data del 20 Ottobre 1850 domandò che in esecuzione del Concordato venissero dati dallo Stato i fondi per erigere nei Seminari le scuole destinate alla formazione dei chierici o che, al-
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meno, i Licei fossero dichiarati istituti vescovili ed indissolubilmente uniti ai Seminari, e che quindi le nomine dei professori nei medesimi venissero lasciate alla libera elezione dei Vescovi a norma dell'articolo V del Concordato stesso. Chiese inoltre che per la nomina dei professori nelle Università fosse necessario il previo parere e consenso dell'Ordinario.
Quantunque queste giustissime richieste dell'Episcopato non ottenessero l'effetto voluto, tuttavia, in virtù di ordine sovrano del 30 Marzo 1852 e per conseguente decisione ministeriale dell'8 Aprile dello stesso anno, il Governo dichiarò che nella nomina dei professori dei Licei avrebbe avuto riguardo ai desideri dei Vescovi; e tale assicurazione venne ripetuta nella successiva decisione suprema del 9 Ottobre 1854, la quale anzi affermò espressamente che essa valeva per tutti i professori dei Licei, e non solo per quelli di teologia, e che anche per il conferimento delle cattedre di teologia nelle Università si sarebbe dovuto richiedere il parere dell'Ordinario circa la dottrina teologica e la condotta morale di ciascun candidato.
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Allorché poi al tempo del Kulturkampf la surriferita concessione venne revocata con decisione ministeriale del 20 Novembre 1872, cominciò una violenta campagna, specialmente nella stampa, la quale però non riuscì ad indurre il Governo a cedere. Soltanto dopo il Memorandum dell'Episcopato bavarese in data del 14 Giugno 1888, nel quale esso pregava S. A. R. il Principe Reggente di Baviera "che in occasione delle nomine degli insegnanti nei Licei e dei professori di teologia nelle Università venissero dal R. Ministero di Stato comunicati ai rispettivi Ordinari i nomi dei concorrenti o delle persone prese in considerazione e che al parere degli Ordinari medesimi si desse il dovuto peso", fu di nuovo riconosciuto il dovere dei Vescovi in proposito. Difatti nella risposta del 28 Marzo 1889 al suddetto Memorandum il Ministro von Lutz dichiarò in nome del Sovrano che "nella nomina degli insegnanti nei Licei si sarebbe avuto il maggior possibile riguardo ai pareri ed ai desideri dei Vescovi", e che parimenti "per la collazione delle cattedre di teologia nelle Università si prenderebbe, oltre al pa-
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rere della Facoltà teologica e del Senato della Università medesima, anche quello del Vescovo per ciò che riguarda la dottrina e la condotta morale del candidato"
I professori dei Licei ricevono il loro stipendio dallo Stato, come pure con mezzi da questo forniti si provvede al mantenimento degli Istituti stessi, sebbene a tale scopo vengano impiegate anche le rendite, relativamente però assai piccole, di speciale fondazioni. Così, ad esempio, la spesa annua per il Liceo di Bamberga ammonta a circa 80. Marchi 80.000 Marchi; le rendite della fondazione importano poco più di 16.000 Marchi; i rimanenti 64.000 Marchi sono dati dallo Stato.
In tempi recenti venne spesso proposta, alcune volte anzi richiesta tumultuosamente la soppressione dei Licei, i quali per la natura loro contano pochi alunni; ma poiché il Centro aveva la maggioranza, questi tentativi rimasero vani.
In una situazione eccezionalmente favorevole si trova il Liceo di Eichstätt, fondato nel 1838 col consenso del Re Ludovico I dal
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Cardinale Carlo Augusto di Reisach, allora Vescovo di quella diocesi e poi Arcivescovo di Monaco. Mentre, invero, gli altri Licei bavaresi sono, come si è detto, istituti dello Stato, esso è invece vescovile e come tale sottostà intieramente all'Ordinario, il quale sceglie e nomina i professori. Il Rettore del Seminario è al tempo stesso Rettore del Liceo. Le rendite provengono nella massima parte da fondazioni (60.000 Marchi), da beni immobili (15.000 M.), da legati pii e donazioni (30.000 M.), dalla Pia Unione di S. Williboldo, Patrono della diocesi (10.000 M). Da vario tempo però anche il pubblico erario ha concorso al mantenimento del Liceo colla contribuzione annua di Marchi 20.000, acquistando così un diritto di confermare le nomine dei professori.
Ciò premesso,In vista di quanto ho avuto l'onoresopra esposto, ben si comprende come, secon i Vescovi bavaresi siano vivamente preoccupati per l'avvenire delle Facoltà teologiche e dei Licei. Il Memorandum di Mons. Arcivescovo di Bamberga rileva infatti dia quali gravissimi pericoli
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sarebbe esposta la formazione scientifica del clero, se al delicato ufficio di professori, così di teologia come di filosofia, in quellescuole superiori venissero dal Governo chiamati insegnanti di sentimenti ostili alla Chiesa o di spirito modernistico, ed aggiunge esservi da temere che l'attuale Ministro Sig. Hoffmann si proponga di attribuire ai Licei anche la funzione di scuole superiori popolari, istitu costituendo forse a tal fine un maggior numero di professori di filosofia, ma probabilmente imbevuti di tendenze e di dottrine antireligiose. Quindi essi chiedonoche nelle in trattative si stabilisca che nessun professore dei Licei sia nominato senza il previo consenso dell'Ordinario. Lo stesso domandano essi pure relativamente alla nomina dei professori di teologia nelle Università, e per ciò che riguarda i professori di filosofia nelle Università medesime, se lo Stato potrebbe, a loro avviso,accordare che ne fosse nominato in ciascuna almeno uno di sicura dottrina a giudizio dell'Ordinario.
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Essendo norma elementare per qualsiasi trattativa di presentare al principio il programma massimo, salvo poi a recedere da esso in caso di bisogno nei limiti del possibile, ho proposto, ai punti II, III e IV surriferiti più di quanto si i Vescovi avevano richiesto Per la nomina dei professori delle Facoltà teologiche ho adottato la formula del Memorandum dell'Episcopato bavarese del 1850, il quale domandava il previo consenso dell'Ordinario; e quanto ai professori della Facoltà filosofica mi sono attenuto all'uso vigente. Per i Licei mi è sembrato opportuno di rivendicare in base al Concordato, – come fece pure l'Episcopato bavarese nel Memorandum medesimo del 1850, – che essi siano istituti non più governativi, ma vescovili, e quindi dipendenti dall'Ordinario, il quale nominidirettamente i direttori ed i professori; cosa ora tanto più necessaria data la recente legislazione scolastica. In questo caso naturalmente il Governo nella somma per lo svincolo delle prestazioni dello Stato alla Chiesa dovrebbero essere comprese anche le spese per i Licei medesimimancandoai Vescovi
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del tutto i mezzi finanziari per sostenerle, il che, del resto, trattandosi di prestazione espressamente contemplata nel succitato articolo del Concordato, sarebbe obbligatoriocostituirebbe per lo Stato un obbligo e che quindi rientra nell'articolo 138 della Costituzione dell'Impero. – In via subordinata, qualora cioè fosse assolut impossibile di ottenere tale assoluta indipendenza dei Licei, ho chiesto che l'Ordinario abbia il diritto non soltanto di essere richiesto del suo parere per la nomina dei professori, ma di poter proporre egli stesso i relativi candidati allo Stato, cui spetterebbe la nomina.
Finalmente ho creduto necessario di fissare altresì un punto riguardante la rimozione dei professori delle Facoltà teologiche (e dei Licei, qualora questi rimanessero istituti governativi), che dall'Ordinario fossero giudicati incapaci di proseguire il loro insegnamento per ragione di dottrina o di condotta morale. Una simile disposizione vige già trovasi già espressa per le Università di Bonn, di Breslau e di Münster in Prussia nei rispettivi Statuti (cfr. Zeitschrift für Kirchenrecht, vol. 40, 1908, pag. 386 e seg.) e lo era anche nella Convenzione conclusa fra la S. Sede e l'I. Governo Germanico il 5 Dicembre 1902 per l'Università di Strasburgo,ma non ho fino ad oggi potuto trovare nulla di simile per le facoltà teologiche della Baviera. Tanto più quindi è necessario di fissare un punto così importante.
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a) Maestri di religione nelle scuole medie
I posti di maestro di religione nelle scuole medie erano finora sempre stabiliti <istituiti> dal Landtag su proposta del Governo stabiliti dal Landtag, il quale votava i fondi a ciò necessari. In conseguenza di ciò lo Stato esercitava anche il diritto di nomina dei medesimi e li trattava come suoi impiegati. Tuttavia la nomina anzidetta aveva luogo d'intesa col Vescovo. Il Ministero dei Cultiinvero interrogava previamente il rispettivo Ordinario, se contro il candidato in questione vi erano obbiezioni dal punto di vista ecclesiastico, e la prassi al riguardo era varia: talvolta esso presentava al Vescovo la lista di tutti i concorrenti ad un posto di maestro di religione e chiedeva che si pronunziasse su d in proposito; tal altra, ne comunicava soltanto alcuni; altre volte, infine, domandava il giudizio dell'Ordinario sopra un sol candidato proposto per ql'insegnamento suddetto.
Un simile procedimento corrispondeva del resto altresì alle pubbliche dichiarazioni
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del Governo bavarese. – Così infatti si espresse, ad esempio, il Ministro dei Culti Dr. von Müller in una lettera a Mons. Arcivescovo di Monaco del 9 Dicembre 1891: "Già ora, prima della nomina di un maestro di religione, è comunicataè ogni volta comunicata ai Revmi Arcivescovi e Vescovi la lista di tutti i concorrenti ed è dato cosìcosì loro modo di manifestare le loro osservazioni al riguardo. Il Governo non pensa in alcunmodo di modificare o di restringere tale prassi". Similmente il Ministro del dei Culti Dr. von Wehner dichiarò nel 1908 il 1904 nella Commissione delle Finanze della Camera dei Signori: "Attualmente alle Autorità ecclesiastiche è comunicata ogni volta la lista dei concorrenti ai posti di maestro di religione nei Ginnasi, nella quale sono indicati i nomi dei candidati che il Governo ha in vista. Ma le suddette Autorità ecclesiastiche potrebbero anche proporre un altro candidato, ed il Governo darebbe grande importanza a talesimile proposta, giacché esse sarebbero di regola meglio in grado di giudicare in proposito".
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Oltre alla suaccennata partecipazione nella nomina dei maestridi religione, nelle scuole medie, lo Stato riconosceva altresì il diritto dei Vescovi di sorvegliarli relativamente al detto insegnamento ed alla celebrazione del culto divino per le scuole, di dar loro prescrizioni al riguardo e di chiedere relazioni sullostato dellaconoscenza della religione e della educazione morale nei singoli Istituti. I Vescovi potevano esercitare [ora] liberamente tale diritto d'ispezione sull'istruzione religiosa nelle scuole medie; così, ad esempio, essi emanarono il 1º Ottobre 1885 una Istruzione pastorale per i maestri di religione negli Istituti della Baviera, nella quale prescrivevano per tuttele classiginnasiali un nuovo testo di religione e la materia per le singole classi, e davano ai maestri medesimi norme adatte per l'adempimento del loro ufficio.
Ciò posto, i premesso, i Vescovi della Baviera, come risulta dal suddetto Memoriale, temono vivamente che lo Stato per l'a voglia per il futuro procedere
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alla nomina dei maestri di religione nelle scuole medie – i quali nell'avvenire avranno nell'avvenire un ben più arduo ed importante compito – senza interrogar prima il Vesi Vescovi. A questo rimarrebbe bensì, malgrado ciò, la potestà di impartire o di negare la missio canonica; ma, in caso di rifiuto, sorgerebbe ogni volta un conflitto, che potrebbe avere gravi conseguenze. I Vescovi ritengono quindi come sommamente desiderabile quindi, attesa la necessità che vengano chiamati a quell'ufficio soltanto sacerdoti, di cui siano veramente atti sia per i loro sentimenti ecclesiastici e per la loro vita sacerdotale, come per la scienza teologica e la capacità pedagogica, ritengono come vivamente desiderabile che nelle trattative col Governo si ottenga che esso prima di qualsogni nomina interroghi l'Ordinario ogni volta previamente l'Ordinario e non nomini alcuno, il quale non sia da questo indicato come idoneo.
Nella redazione da me proposta si chiede anzi che l'Ordinario stesso proponga il candidato allo Stato ed abbia inoltre il diritto di chiederne esigerne la rimozione di quei maestri di religione, che egli giudicasse incapaci di proseguire tale insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale.
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Situazione giuridico-patrimoniale della Chiesa in Baviera.
Su questo punto i desiderata esposti nel Memoriale di Mons. Arcivescovo di Bamberga sono i seguenti:
a) Che la Chiesa sia autorizzata ad amministrare liberamente i suoi beni. L'ispezione dello Stato può esser tollerabile (osserva il Memoriale medesimo) può esser tollerabile soltanto finché lo Stato non sia separato dalla Chiesa, ed unicamente in quanto compete allo Stato medesimo di assicurarsi che le somme da esso date (per es., i versamenti addizionali facoltativi per gli edifizi ecclesiastici, per la dotazione delle parrocchie, ecc.) o i beni acquistati col suo appoggio (per es., il profitto ricavato da lotterie approvate dallo Stato) siano impiegati in conformità della loro destinazione.
Su la [Sulla] natura e la portata della soprintendenza dello Stato a norma a norma sia della nuova Costituzione dell'Impero che di quella bavarese, ho già trattato nei miei rispettosi Rapporti NN. 13822 e
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14369in data rispettivamente del 18 Agosto e del 6 Ottobre scorso. Sarebbe senza dubbio assai desiderabile che in virtù del nuovo accordo col Governo bavarese la Chiesa potesse amministrare indipendentemente i suoi beni e che perciò il controllo e la conferma degli atti compiuti dai singoli enti spettasse ai superiori ecclesiastici, salvo a darne comunicazione alle Autorità governative nei limiti ed allo scopo sopra indicati.
b) Che alla Chiesa spetti il diritto di riscuotere imposte dai suoi membri e di disporre liberamente circa l'impiego delle medesime. Lo Stato dovrebbe dal canto suoa riscuotere insieme alle sue dette imposte ecclesiastiche dietro equo compenso, giacché alla Chiesa costerebbe troppo carodi averemantenere una propria organizzazione per laloro esazione, oltre che le mancano i mezzi, coercitivi dello Stato.

c) Che siano mantenutesia le prestazioni obbligatorie dello Stato alla Chiesa, come anche le cosidette facoltative (cfr. Rapporti succitati). Il loro svincolo, sarebbe
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previsto dall'art. 138 della Costituzione dell'Impero, riuscirebbe vantaggiosa alla indipendenza della Chiesa. La corrispondente somma dovrebbe essere rimesso alle singole diocesi in beni stabili od in rendita fondiaria; in caso di bisogno potrebbe anche convenirsi per il pagamento di dell'ammontare degli interessi annui corrispondenti alla somma di svincolo. Ciascuna diocesi dovrebbe poi istituire l'amministrazione dei suoi beni a norma del can. 1520.

d) Un altro punto, che, sebbene non indicato nel Memoriale, è a mio avviso di notevole importanza, concerne gli edifici ecclesiastici. Nell'articolo IV del Concordato si stabiliva che le rendite delle mense vescovili e dei Capitoli dovessero essere stabilite "in bonis fundisque stabilibus" e che fosse assegnata una conveniente abitazione ai Vescovi, alle Dignità, ai Canonici ed ai Vicari seniori, come pure un locale adatto per le Curie vescovili, per il Capitolo e per l'archivio. La prima disposizione relativa alle rendite non è stata eseguita; le abitazioni eccetto che in Mo-
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naco sono state assegnate, ma i relativi edifizi non sono passati in proprietà della Chiesa. Sarebbe assai desiderabile che in occasione delle attuali trattative essi fossero dichiarati di proprietà ecclesiastica, restando così svincolato l'obbligo dello Stato a tale riguardo. Lo stesso dovrebbe chiedersi per gli antichi conventi, i quali ora sono ora nuovamente abitati da Ordini religiosi, ma che dopo la secolarizzazione appartengono allo Stato.
Per regolare questo punto potrebbe prendersi ad es modello la Costituzione del Württemberg, la quale al § 21 capov. II sancisce: "Gli edifizi ed i fondi dello Stato, che attualmente servono a scopi ecclesiastici, vengono trasferiti in proprietà della Chiesa" Chiesa (l)", aggiungendo però che dovranno essere comprese nello svincolo anche le rilevanti spese di manutenzione dei detti edifizi finora sostenute dallo Stato.
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VIII. – Lo Stato deve riconoscere ed in caso di bisogno eseguire i decreti delle autorità ecclesiastiche nell'ambito della loro competenza.
Nel più volte menzionato Memorandum si esprime il timore, che possano sorgere in nell'avvenire difficoltà, allorché i Vescovi emanino decreti, i quali abbiano conseguenze nell'esecuzione dei decreti emanati dai Vescovi, ad esempio nel caso della amozione di un parroco. Qualora infatti il soggetto colpito dal decreto non volesse ad esso sottomettersi, ad es., se il parroco rimosso si rifiutasse di lasciare la casa parrocchiale e l'amministrazione della parrocchia, l'Ordinario non avrebbe ora forse più come prima il sostegno del braccio secolare e si vedrebbe quindi costretto a rivolgersi ai tribunali civili.
Sarebbe quindi di grandissimo vantaggio per l'amministrazione delle diocesi, se lo Stato riconoscesse il valore delle disposizioni della Autorità ecclesiastica nell'ambito della loro competenza e si prestasse in caso di bisogno ad dare alle medesime esecuzione. Ciò del resto corrisponde al concetto di corporazione di diritto pubblico riconosciuto alle società religiose, secondo che ho avuto occa-
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sione di dichiarare ampiamente nei più volte citati Rapporti NN. 13822 e 14369.
IX. – Nell'esercito, nelle carceri, nelle case di cura e negli ospedali sarà costituita una regolare assistenza religiosa e lo Stato fornirà i mezzi finanziari a ciò necessari, come pure i locali ed i parati sacri occorrenti.
Secondo il medesimo Memorandum, sarebbe assai utile che in detti istituti non solo fossero permessele funzioni religiose e l'assistenza a norma dell'articolo 141 della Costituzione dell'Impero, ma altresì venisse altresì costituita una regolare assistenza religiosa e lo Stato fornisse a tale scopo i necessari mezzi finanziari, come pure i locali ed i paramenti sacri occorrenti.
X. – Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono essere liberamente fondati, hannola capacità giuridica a norma del diritto vigente per tutti cittadini ele associazioni, hanno di fronte allo Stato il regolamento e l'amministrazione indipendente dei loro affari. Le loro proprietà e gli altri loro diritti, come pure il loro carattere confessionale sono garantiti.
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Sebbene la libertà degli Ordini e delle Congregazioni religiose fosse già sufficient sufficientemente garantitadall'articolo 124 della Costituzione dell'Impero e dal § 18 della Costituzione bavarese, ho creduto tuttavia conveniente di inserire in vista della nuova eventuale Convenzione un punto speciale anche su questo argomento.


Il Sig. Hoffmann ascoltò la mia esposizione con attenzione,e sebbene non siasi pronunziato, in su tutti i suddetti argomenti, – tutt – la cui soluzione, del resto, dipende dalla volontà dell'intiero Gabinetto e del Landtag, – mi ha nondimeno intrattenuto in modo speciale sul più urgente di essi, vale a dire sulla provvista delle parrocchie di patronato. A t In seguito alla cortese discussione avutasvoltasi su tale soggetto, sembrami di poter sperare con fondamento che il Sig. Ministro non sarà alieno dall'ammettere la rinunzia a tutti i poteri diritti di patronato di cui il Governo bavarese pretenderebbe avere ereditato dai Re di Baviera, come sostenne di fatto il plenipotenziario
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bavarese Sig. von Preger nella discussione dell'articolo 137 cap. 3 della Costituzione dell'Impero. Ma, è agevole notare la che tali benefizi sono parrocchie – pur prescindendo dagli argomenti tratti dal di diritto canonico, i quali farebbero poco presa sull'animo del Sig. Hoffmann, – è agevole notare che tali parrocchie sono di giuspatronato pubblico o privato; nel primo caso, il diritto di presentazione è caduto in forza del succitato articolo,che esclude la partecipazione dello Stato nella provvista deigli beneuffici ecclesiastici; nel secondo caso, il giuspatronato sarebbe rimasto nella Casa dei Wittelsbach, che coi loro beni privati fondò già la parrocchia, ma non sarebbe già passato nell'attuale governo. Tuttavia, pur mostrandosi inclinato ad a a riconoscere che i Vescovi potranno per l'avvenire provvedere liberamente tutte le parrocchie senza distinzione, il Sig. Ministro ricordò quanto aveva avuto a riferirmi al principio del colloquio, e cioè che, secondo la interpretazione data a Berlino, il suddetto capoverso della Costituzione non è ancora in vigore, e quindi nessun Ministro del Culto, anche se appartenesse al partito del Centro, potrebbe ammettere già attualmen fin da adesso la
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libera provvista delle parrocchie di patronato dello Stato. Per non ritardare quindi più oltre la nomina dei parroci, che produce sì grave disagio e malcontento nel clero, il Sig. Hoffmann ha proposto che sino al definitivo regolamento della questione rimanga formalmente (come egli si è espresso) il diritto di presentazione dello Stato, sebbene materialmente i Vescovi eserciteranno la libera provvista, in quanto che il Governo non presenterà alcun candidato senza il previo consenso del Vescovo. Ho risposto al Sig. Ministro che avrei riflettuto circa tale proposta, ma che temevo che una un simile procedimento avrebbe potuto costituire un precedente, il quale comprometterebbe a danno della libertà della Chiesa il futuro ordinamento della vertenza; egli però ha affermato che no, dicendosi pronto ad accettare una analoga dichiarazione. In seguito a ciò ho inviato oggi senza indugio all'E. V. il mio rispettoso cifrato N. 331.
Quanto alle prestazioni dello Stato – obbligatorie e libere – il Sig. Hoffmann ha notato che su tal punto (come ho avuto
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già a ricordare più sopra) dovrà essere emanata una speciale legge dell'Impero; si mostra tuttavia disposto a convenire che fino a quell'epoca le cose rimangano immutate.
Per ciò che riguarda i Licei, non mi parve contrario alla loro trasformazione in istituti vescovili. – Circa la libera nomina dei Vescoviegli fece qualche vaga ad oscura riserva, senza però esprimere chiaramente il suo pensiero al riguardo.
Infine credevo necessario d'interrogarlo sullasullo spinosao questione argomento della ispezione della Chiesa nelle scuole, p di cui è parola nell'articolo V d del Concordato. Ho detto che bisognava distinguere la parte tecnica di detta ispezione, – la quale non rientra nei diritti della Chiesa e non è contemplata nel Concordato, e che quindi, lo Stato, come l'aveva già affidata agli ecclesiastici, così poteva ora togliere ai medesimi, – dalla vigilanza sullescuole per ciò che si riferisce alla fede ed alla morale, la cui soppressione rappresentava una violazione a sé di un diritto nativo della Chiesa e di una espressa disposizione
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concordataria. Egli ha risposto – e non mi ha certo sorpreso di udire una tale affermazione da lui, antico maestro di scuola, il cui supremo ideale nella vita passata era stato appunto la lotta contro l'ispezione ecclesiastica nelle scuole – che non ammetteva una tale ispezione o vigilanza sulle materie profane, ma aggiunto – ed in ciò son rimasto meravigliato – che la riconosceva sulla su quanto all'insegnamento religioso. Senonché, mi ha egli narrato, andato a Berlinonella summenzionata conferenza di Berlino, per sostenere questo punto di vista, gli fu opposto, specialmente dal Ministro del Culto di Sassonia, che, a norma dell'articolo 144 della Costituzione dell'Impero, sia tutto l'insegnamento compresa l'istruzione religiosa, sta sotto la ispezione dello Stato; né a lui valse di appe fare appello al successivo articolo 149 capo primo, ove si stabilisce che l'istruzione religiosa deve essere impartita in conformità ai principi della rispettiva società religiosa, giacché quella interpretazione fu approvata ed accolta definitivamente. Di guisa che – è stato
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egli stesso, l'anticlericale Hoffmann, a tirare l'assurda conseguenza –, siccome d'ora innanzi gli ispettori scolastici saranno laici, accadrà che, ove il detto ispettore è protestante, dovrà tuttavia compiere la sua ispezione sull'insegnamento religioso impartito nella scuola dal sacerdote cattolico, fare eventualmente al medesimo osservazioni sul modo di impartirlo, e viceversa lo stesso avverrà in altri luoghi per l'ispettore cattolico di fronte al ministro protestante. Alle mie rimostranze replicò che egli pure tutto quel che egli avrebbe potuto fare, sarà di cercare una qualche via, per [sic] dare, in basall'autorità ecclesiastica alcunaqualche parte nella sorveglianza di detto insegnamento in base al succitato art. 149. Credo che, allorché una così assurda ed interpretazione sarà mantenuta, essa solleverà, allorché verrà sollevata conosciuta, la più viva agitazione nei cattolici; ed intanto, nell'impossibilità per me di agire direttamente sul Ministero dell'Interno di Berlino, competente nella materia, mi propongo di richiamare quanto prima
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sull'estrema gravità della cosa l'attenzione di questo Incaricato d'Affari di Prussia, Sig. Conte von Zech, affinché ne renda consapevole il Governo Imperiale. – Il Sig. Hoffmann ha osservato pure che, se i Licei bavaresi rimanessero istituti governativi, essi cadrebbero sotto la piena ispezione dello Stato, e si è perciò mostrato interessato verso la mia prima proposta di trasformarli in istituti ves vescovili.
Nel congedarmi, ho espresso la mia viva speranza che, malgrado le profonde divergenze teoriche, si sarebbe trovatao una pratica un terreno per regolare i rapporti fra Chiesa e Stato in Baviera ed ho dimostrato al Sig. Hoffmann quanto ciò sarebbe necessutile, nei torbidi e minacciosi tempi attuali, per ricondurre la pace e la tranquillità nella popolazione quella pace e tranquillità, di cui la Nazione ha ora così urgente bisogno, per risollevarsi dalle rovine accumulate dalla guerra. Egli, pur ringraziando per tali sentimenti, si è dimostrato pessimista; prevede gravi,
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aspre lotte fra i partiti su queste difficilissime questioni. Anche nella situazione interna egli vede assai nero: manca il per l'entr per l'entrante inverno: manca il carbone, la raccolta delle patate, è alimento di prima necessità per il popolo, è stata miserabilissima; gli operai, affamati si getteranno sulle campagne per trovare viveri, e si avrà la guerra civile. – Ha soggiunto nel salutarmi che ad ogni modo egli è sempre a mia disposizione, se debbo esprimergli desideri circa le suddette vertenze; per Martedì 11 corrente Novembre egli ha fatto convocare la speciale Commissione del Landtag, [ove] affine di averne il parere in proposito.
Sarei perciò ben grato all'E. V., se si degnasse di farmi pervenire colla m aggior possibile sollecitudine quelle istruzioni, che nel Suo superiore giudizio stimerà del caso, ed in tale attesa, mchinato umilmente



3r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "1";
3r-5r, hds von Beginn des Textes bis "Frisinga dello scorso Settembre" am linken Seitenrand entlang markiert;
3v, links oberhalb der Einfügung hds. vermutlich von Schioppa notiert: "Nota";
4v, links am Rand des Textes auf der Höhe des Satzes: "diceva di farne sue conclusioni" hds. vermutlich von Schioppa notiert: "?";
5r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds notiert: "2"; unten links vermutlich von Schioppa hds. notiert: "p. 5";
5v, links von "Tornando al mio" bis "i necessari schiarimenti" hds. mit einer Linie entlang markiert vermutlich von Schioppa: "Disp.";
6v, links auf der Höhe des Punkts "IV." hds. vermutlich von Schioppa mit einem Pfeil hervorgehoben; links neben dem Absatz "Il Concordato del 1817" hds. vermutlich von Schioppa mit Zeichen einer Einfügung notiert: "[a pag. 189]";
7r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "3";
7v, nach dem Satz "il corpo dei professori, come tale, non dipende dallOrdinario" hds. von Pacelli notiert: "(a capo)";
9r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "4"; 11r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "5"; rechts der Passage von "Essendo norma" bis "come minimum" hds. vermutlich von Schioppa mit doppelter Linie seitlich hervorgehoben und notiert: "[n II]";
12r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "6"; am linken oberen Seitenrand hds. vermutlich von Schioppa notiert: "[pag. 20 D]";
13r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "7";
14r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "8"; am mittleren Seitenrand hds. vermutlich von Schioppa notiert: "pag. 21";
14v, untere Seitenecke hds. von Pacelli notiert: "(a capo)";
15r, mittlere Seitenecke hds. von Pacelli notiert: "(a capo)";
15v, links oberhalb der Einfügung hds. vermutlich von Schioppa notiert: "Nota";
16r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "9"; am linken Seitenrand auf der Höhe des Punkts "VIII." hds. vermutlich von Schioppa mit einem Pfeil hervorgehoben;
16v, am linken Seitenrand auf der Höhe des Punkts "IX." und des Punkts "X." hds. vermutlich von Schioppa mit einem Pfeil hervorgehoben;
17r-18r, links entlang der Passage von "Il Sig. Hoffmann" bis "un'analoga dichiarazione" hds. vermutlich von Schioppa mit einer Linie hervorgehoben; 18r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "10";
links am unteren Seitenrand hds. vermutlich von Schioppa notiert: "pag. 23"; innerhalb des Textes "Quanto alle prestazioni" hds. vermutlich von Schioppa unterstrichen;
18v, links Textpassage von "Infine" bis "per ciò che si riferisce alla" hds. vermutlich von Schioppa mit einer Linie entlang hervorgehoben; 20r, oben rechts vermutlich von Schioppa hds. notiert: "11";
links Textpassage von "Nel congedarmi" bis "nella popolazione quella" hds. vermutlich von Schioppa mit einer Linie entlang hervorgehoben.
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 30 October 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 5252, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/5252. Last access: 12-04-2025.
Online since 04-06-2012, last modification 25-02-2013.