Dokument-Nr. 19599
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano
[Berlin], 26. Oktober 1927

Regest
Pacelli nimmt Bezug auf frühere Berichte über die Jurisdiktion und die Fakultäten des kommissarischen Feldpropsts des preußischen Heeres Schwamborn. Der Nuntius gibt zu bedenken, dass die Militärseelsorge im Deutschen Heer noch nicht final geregelt werden konnte, da sie Bestandteil eines eventuellen Konkordats zwischen dem Deutschen Reich und dem Heiligen Stuhl ist. Pacelli teilt jedoch mit, dass in der Nuntiatur diverse Beschwerden gegen Schwamborn eingingen. Dieser sei übermäßig streng, was die Bekleidung von Frauen im Gottesdienst angehe, denen er die Kommunion verweigere, wenn sie nicht seinen Ansprüchen entsprechend gekleidet seien. Überdies verriegele er die Kirchentür während der Gottesdienste und untersage das Hören der Beichte während der Messfeier. Schließlich suche er selbst regelmäßig eine geschiedene Frau auf, was zu Gerede und Kommentaren führe. Pacelli teilt mit, dass er den fürstbischöflichen Delegaten in Berlin Deitmer beauftragte, Informationen bezüglich dieser Anschuldigungen einzuholen. Dieser bestätigte gegenüber dem Nuntius, dass Schwamborn hinsichtlich der Gottesdienstkleidung von Frauen übertrieben streng ist, er die Kirchentüren aber nicht mehr verschließt, nachdem die Polizei deswegen einschritt. Deitmer zufolge verbietet Schwamborn während der Messfeier tatsächlich das Hören der Beichte. Ferner bestätigte Deitmer gegenüber dem Nuntius, dass Schwamborn einmal wöchentlich Dora Götte aufsucht, die außer an Samstagen und Sonntagen getrennt von ihrem Ehemann lebt, da dieser ihr untreu war. Vor der Trennung sollen auch weitere Geistliche regelmäßig das Haus der Göttes besucht haben, doch danach kam nur Schwamborn, um der Frau beizustehen. Pacelli gibt an, dass Deitmer von zwei Personen, die Götte und Schwamborn gut kennt, erfuhr, dass am Verhältnis der beiden nichts Anstößiges ist. Um zu entscheiden, ob gemäß Can. 133 des CIC ein Besuchsverbot ausgesprochen werden soll, müsse die Angelegenheit einer eingehenden Prüfung unterzogen werden. Deitmer gab Pacelli jedoch zu verstehen, dass Dora Götte alt und unattraktiv ist. Der ebenfalls vom Nuntius eingeschaltete Breslauer Fürstbischof Kardinal Bertram teilte mit, dass es sowohl ihm als auch Deitmer wegen der noch nicht geregelten Situation des Militärseelsorgers im Reich schwerfallen dürfte, in der Angelegenheit zu intervenieren. Pacelli bittet um Weisung.
Betreff
Sul Sac. Dr Paolo Schwamborn, Vicario Generale del Vicariato castrense
Coi miei rispettosi Rapporti N. 31652 del 26 Novembre 1924 (riscontrato coll'ossequiato Dispaccio dell'E. V. R. N. 417/19 del 30  Dicembre s. a.), N. 32334 del 12 Marzo 1925 e N. 37213 del 4 Aprile 1927 ho avuto l'onore di riferire intorno alla giurisdizione ed alle facoltà del Rev. Dr Paolo Schwamborn. La questione generale dell'assistenza religiosa dei militari in Germania non ha potuto, come è senza dubbio noto a V. E., essere ancora risolta, rientrando essa nelle materie da trattarsi in un eventuale Concordato col Reich.
Intanto però sono giunti a questa Nunziatura vari ricorsi contro il sunnominato Sacerdote Schwamborn. I lamenti ivi espressi si possono ridurre ai seguenti:
1º) Egli si mostrerebbe eccessivamente severo riguardo al vestire delle donne, alle quali
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spesso negherebbe pubblicamente la S. Comunione, pretermettendole anche allorché il loro abito nulla presenterebbe di meno decente. Ciò provocherebbe viva eccitazione fra i fedeli.
2º) Il Sac. Schwamborn farebbe chiudere le porte della chiesa, mentre egli celebra la S. Messa, impedendo così l'ingresso ai fedeli che giungono più tardi.
3º) Proibirebbe che si ascoltino le confessioni durante la celebrazione del S. Sacrificio.
4º) Visiterebbe spesso una donna separata dal marito, dando così occasione a dicerie e commenti.
Ho inviato i detti ricorsi al Revmo Delegato vescovile di Berlino, Mons. Deitmer, con preghiera di assumere e comunicarmi poi sicure informazioni intorno alle surriferite accuse. La risposta del prelodato Monsignore è stata la seguente:
Ad 1um - Secondo l'opinione dei fedeli, il modo di procedere del Sac. Schwamborn nell'applicazione della ordinanza vescovile relativamente al
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vestire delle donne è esageratamente rigoroso.
Ad 2um) La questione della chiusura delle porte della chiesa durante la celebrazione della S. Messa è cessata in seguito ad intervento della polizia.
Ad 3um) Il Sac. Schwamborn proibisce che si ascoltino le confessioni, mentre egli celebra il S. Sacrificio.
Ad 4um) È vero che il più volte nominato Sacerdote visita ordinariamente una volta la settimana, fra le due e le sei pom. all'incirca, una certa Signora Götte, nata Dora Stoiber, la quale vive, ad eccezione del sabato e della domenica, separata dal marito. Essa afferma di avere a ciò diritto, perché questo ha violato la fedeltà coniugale. Prima che scoppiasse tale dissidio, vari altri ecclesiastici solevano frequentare la casa Götte; lo Schwamborn ha continuato a farlo anche dopo, per aiutare e consigliare la donna ed i figli. Una persona, che già da lungo tempo conosce la Signora Götte ed il Sac. Schwamborn ha dichiarato di ri-
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tenere come assolutamente escluso che vi siano fra i due relazioni sconvenienti. E parimenti un ecclesiastico, il quale conosce esattamente la situazione, ha detto: "La gente parla di quelle frequenti visite, ma non sembra che siano mai accadute od accadano cose illecite fra la Signora Götte e il Sac. Schwamborn". Per decidere, così conclude Mons. Deitmer, se, malgrado l'età e la poca vistosità o piuttosto bruttezza della donna, sia espediente una proibizione a norma del can. 133 § 3, occorrerebbe prima accertare, mediante una più accurata inchiesta, se nel caso vi sia scandalo.
D'altra parte, secondo che mi ha significato l'Emo Cardinale Bertram, da me pure interpellato, non è possibile (rimanendo tuttora pendente la suaccennata questione generale) né a lui stesso né alla Delegazione vescovile di Berlino d'intervenire nella cosa o di riparare ai lamentati inconvenienti, a causa della esenzione gelosamente reclamata dal Vicariato castrense. Qualora quindi l'E. V. nel suo superiore giudizio stimasse necessaria od utile una ammonizione al Sac. Schwamborn od altro simile rimedio, massime per ciò che riguarda il quarto punto, sembrerebbemi subordinatamente opportuno che ciò abbia luogo a nome e per speciale mandato della S. Sede.
Chinato
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano vom 26. Oktober 1927, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19599, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19599. Letzter Zugriff am: 27.11.2024.
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