Dokument-Nr. 10233
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele
[München], 18. Juli 1920

Regest
In Bezug auf die Frage des Paderborner Bischofs Kaspar Klein betreffend die Lösung von Rechtsstreitigkeiten über Ehrenplätze, die den bürgerlichen Obrigkeiten in den Kirchen zugestanden werden, übersendet Pacelli eine Denkschrift des von ihm befragten Kanonisten Johannes Linneborn und äußert auch seine eigene Meinung. Obwohl die Kompetenz dem Ordinarius zusteht, spricht Pacelli auch die stillschweigende Duldung der Kirche in Deutschland betreffend die Möglichkeit an, dass die Parteien dafür das Zivilgericht anrufen dürfen. Er teilt aber nicht die Ansicht Linneborns, wenn dieser behauptet, dass der Ordinarius die Rechtssache an das Zivilgericht selbst dann verweisen könne, wenn beide Parteien ihn angerufen haben. Für den Nuntius handelt es sich um eine besonnene Duldung der Kirche und nicht um ein jahrhundertlanges Gewohnheitsrecht.
Betreff
Dubbio del Vescovo di Paderborn circa le cause concernenti il diritto di avere sedie o posti riservati nelle chiese
Mi giunse a suo tempo il venerato Dispaccio N. 4794/19 in data del 15 Gennaio scorso, col quale l'E. V. R. mi ordinava di esprimere il mio parere intorno ad un dubbio di Mons.  Vescovo di Paderborn circa le cause concernenti il diritto di avere sedie o posti riservati nelle chiese.
Affine di avere tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari per la soluzione del suaccennato dubbio, mi rivolsi al Revmo Canonico Prof. Giovanni Linneborn di Paderborn, rinomato Canonista, il quale mi ha inviato sull'argomento in data del 25 Maggio p. p. un ampio e dettagliato Memoriale in lingua tedesca ( Alleg. I ), di cui, dietro mia preghiera, ha compilato egli stesso, per comodo di cotesta S. Congregazione, un riassunto in lingua latina pervenutomi soltanto ora. ( Alleg. II ).
Poiché l'E. V. troverà nel lavoro del sullodato Canonico esaurientemente esposta l'attuale questione, mi limiterò alle seguenti brevi osservazioni:
77v

Il regolare i posti e le sedie in chiesa è materia risguardante il culto Divino ( Codex Iuris Canonici Lib. III Pars III De cultu divino, can. 1263), ed è perciò di competenza del rettore della chiesa e dell'Ordinario del luogo, il cui consenso (espresso, secondo il nuovo Codice, mentre era prima sufficiente il tacito – Cfr.  Ferraris , Prompta Bibliotheca , v. Ecclesia, art. V., n. 10) si richiede per la concessione ai laici di posti riservati. Ne segue che anche il giudizio intorno ai diritti, che si asseriscono acquisiti al riguardo, spetta per sé esclusivamente all'autorità ecclesiastica. Tuttavia la S. Sede ha non di rado permesso, sia per tacita tolleranza, sia per espressa concessione ad esempio nei Concordati, che venissero indicate nel foro civile, entro certi limiti, anche varie cause di competenza dei tribunali ecclesiastici (cfr.  Wernz, Ius Decretalium , tom. V, pag. 222-223), comprese quelle di giuspatronato (cfr., ad es., Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità civili, Roma, 1919, pagg. 766, 768, 824, 856, 883), vale a dire, per ciò che riguarda quest'ultimo caso, che i tribunali laici, se si trattasse di giuspatronato laicale, potessero
78r
giudicare dei diritti ed oneri civili con esso connessi, come pure le questioni sulla successione al patronato medesimo, sia che venissero agitate fra veri o pretesi patroni, sia che lo fossero fra gli ecclesiastici da essi presentati. Quanto alle cause relative ai posti in chiesa per i laici non trovasi, per quanto io sappia, una simile espressa concessione, ma, presentando esse una certa analogia con quelle del giuspatronato laicale (cfr.  Ferraris, l. c., n. 26), si comprende che in Germania, per tacita tolleranza della Chiesa, i tribunali civili, a cui le leggi dello Stato ne avevano attribuito la competenza, abbiano potuto già da un secolo giudicarle. E poiché le leggi anzidette sono rimaste immutate, né vi è probabilità (così almeno afferma il Linneborn) che siano modificate, parmi possa ammettersi che l'Ordinario continui a tollerare (e difficilmente potrebbe fare altrimenti) che i fedeli si rivolgano per le vertenze in discorso ai tribunali anzidetti, tanto più che, come attesta Mons. Vescovo di Paderborn e conferma nel suo Memoriale il Canonico Linneborn, questi "unanimiter Ordinario ius vindicant, pro suo arbitrio prudenti, ordinandi ut sedilia propria in ecclesiis de hoc loco in alium transferantur aut
78v
ex eisdem removeantur", mentre "possessores sedilium hoc in casu solummodo postulare possunt ut pro damno emergenti sibi ad ecclesiis aliquid erogetur". Però, se può dirsi, a mio umile avviso, lecita questa (del resto inevitabile) passiva o tacita tolleranza, non sembra ammissibile – ed in ciò mi permetto di dissentire dal parere del Can. Linneborn – che l'Ordinario non accetti di giudicare le dette cause, anche quando vengono a lui deferite per comune ed espresso consenso di ambedue le parti, ma rinvii invece i contendenti ai tribunali civili. Molto meno poi sembrami che ciò possa consentirsi nel caso particolarmente contemplato da Mons. Vescovo di Paderborn, cioè "cum litigans quidam ab ordinatione mea in via administrativa data ad iudicium meum ecclesiasticum expresse provocaverit", perché ciò equivarrebbe ad un positivo riconoscimento del diritto dei tribunali civili di giudicare i decreti (in via amministrativa) dell'autorità ecclesiastica in materia di competenza di questa (cfr.  can. 2334  n. 2º).
L'Esposto del Vescovo di Paderborn ed il Memoriale del Can. Linneborn si fondano principalmente sulla consuetudine centenaria (can. 5). Tuttavia questa non sembra sufficientemente provata. È dimostrato infatti soltanto che il Codice civile prussiano ( Preus -
79r
sisches [sic] Allgemeines Landrecht ) vige nella diocesi di Paderborn da oltre cento anni. Ma non apparisce, almeno del tutto chiaramente, se fin d'allora i fedeli adirono i tribunali civili nelle vertenze in discorso, se lo fecero tutti od i più od invece i soli irreligiosi od indifferenti, se lo compirono liberamente o forse costretti dalle circostanze, e soprattutto se si abbia il necessario consenso del competente Superiore ecclesiastico (can. 25) o se piuttosto gli Ordinari del luogo soltanto tollerarono o dissimularono un simile procedimento. Invero, ciò che il Can. Linneborn chiama "consuetudine centenaria" non sembra in realtà se non m'inganno che una prudente tolleranza o dissimulazione dell'Autorità ecclesiastica, la quale non poteva e non può impedire che i fedeli si rivolgano ai tribunali laici in forza delle leggi civili.
Il Can. Linneborn porta anche come argomento la legge dell'Impero del 27 Gennaio 1877, la quale al § 16 stabilisce che "non si ammettono tribunali di eccezioni [sic]. Niuno può essere sottratto al giudice competente". Ma anche questo argomento non sembra abbia valore, perché detta legge non ha abolito i tribunali ecclesiastici, i quali di fatto hanno continuato e continuano a funzionare nelle materie di loro competenza. Che se anche, per ciò che riguarda in particolare il diritto sulle sedie in chiesa, la legge civile prescrivesse la esclusiva competenza dei tribunali civili, la Potestà ecclesiastica potrebbe ciò, come si è detto, tollerare, ma non positivamente riconoscere, tanto più che la nuova Costituzione della Germania dispone che "ogni società religiosa ordina ed amministra indipendentemente i propri affari nell'ambito del diritto comune" (art. 137 capov. 3). – Del resto, i tribunali ecclesiastici possono giudicare anche nelle cause civili, allorché le parti liberamente ricorrano ad essi come ad arbitri, né lo Stato potrebbe non riconoscere al giudizio così emanato il carattere ed il valore di sentenza arbitrale, secondo che attestano Kaas, Die geistliche Gerichtsbarkeit der katholischen Kirche in Preussen, Stuttgart, 1915/16, vol. II, pag. 281 e segg.; Harburger, Das Privilegium fori in deutschem Recht, Berlino 1915, pag. 55 e segg.
Le altre ragioni addotte, sia dal Vescovo di Paderborn, sia ancor più ampiamente dal Can. Linneborn, si riducono in ultima analisi a risparmiare fastidi ed odiosità alla Curia vescovile ed ai giudici ecclesiastici; ma ciò non pare nemmeno un motivo sufficiente nel caso e potrebbe valere per qualunque genere di giudizi, in cui quasi sempre l'uno o l'altro dei contendenti rimane insoddisfatto. D'altronde, alla parte, che si ritiene gravata
79v
dalla sentenza, rimane la facoltà di appellare ai tribunali superiori od anche di ricorrere alla S. Sede.
Finalmente, siccome il Vescovo di Paderborn afferma che i casi ancora controversi sono pochi e rari, parrebbe consigliabile che essi venissero tutti, in quanto è possibile, definitivamente risoluti, affine di togliere così qualunque occasione al prolungarsi dell'asserita consuetudine.
Nel sottoporre quanto sopra rispettosamente al superiore giudizio dell'E. V., m'inchino
77r, oben mittig hds. in roter Farbe vermutlich von einem Nuntiaturangstellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele vom 18. Juli 1920, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 10233, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/10233. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 14.01.2013, letzte Änderung am 20.01.2020.