Dokument-Nr. 11532
Bisleti, GaetanoRuffini, Ernesto an Pacelli, Eugenio
Rom, 08. April 1929

Regest
Der Präfekt der Studienkongregation Bisleti teilt mit, dass die Vollversammlung der Kongregation am 7. März die Fragen die Mitgliedschaft von Theologiestudenten in katholischen Verbindungen sowie in reinen Theologenverbindungen, die ausschließlich aus Theologen bestehen, die in Konvikten und Seminaren leben, beriet. Die Kardinäle lehnten eine Mitgliedschaft von Theologen in Verbindungen auf prinzipieller Ebene ab. Sie waren sich einig, dass der Hauptgrund für die Mitgliedschaft in Studentenverbindungen darin liegt, dass die Theologen entgegen den Vorschriften des CIC/1917 nicht durchgängig in Seminaren oder Konvikten leben. Wäre dies der Fall, so wäre eine Mitgliedschaft in Studentenverbindungen obsolet. Deshalb soll die Kongregation die Bischöfe dazu auffordern, diese Bestimmungen umzusetzen. Da dies nicht überall auf einmal geschehen kann, sollen die Bischöfe für die Verbesserung der Studentenverbindungen sorgen, in denen Theologiestudenten Mitglieder sind, indem sie deren geistliche Leitung und moralische Leitung einem vertrauenswürdigen Priester anvertrauen. Außerdem sollen die Ordinarien alle Priester, unabhängig von der Diözese, der sie angehören, und die außerhalb der Institute in Städten ihrer Jurisdiktion leben, streng beaufsichtigen. Darüber hinaus beschlossen die Kardinäle die Auflösung der reinen Theologenverbindung. Der Papst billigte die Beschlüsse der Kongregation. Er wies Bisleti an, von den Ordinarien jährliche Berichte in dieser Frage einzufordern. Der Präfekt weist Pacelli an, die Bischöfe in geeigneter Form über diese Entscheidung zu informieren.
[Kein Betreff]
Eccellenza Rev.ma.
Gli E.mi Padri di questa S. Congregazione nella Plenaria tenuta nel Palazzo vaticano il 7 Marzo u. s. hanno esaminato la questione relativa alla partecipazione degli studenti di teologia alle associazioni universitarie cattoliche nonché l'altra che si riferisce alle associazioni composte esclusivamente di teologi nei Conviiti-Collegi e nei Seminari, e ciò in riguardo a tutta la Germania.
Anzitutto gli E.mi Padri, come principio generale, non approvarono la partecipazione di teologi ad associazioni Universitarie. Nel caso presente poi rilevarono che una delle cause, anzi la principale, di questa partecipazione deve ricercarsi nel fatto che alunni di teologia vivono e seguono il corso di studi fuori del Seminario o del Convitto, in contrasto alle prescrizioni canoniche, trattandosi ordinariamente non di quei Casus peculiares considerati dal Codice J. C.. Così per esempio a Breslavia è lecito ordinariamente vivere fuori del Convitto quattro trimestri, a Ratisbona e a Bamberga si dà il permesso di vivere fuori del Seminario a studenti del I° anno di teologia. In conseguenza cadrebbe da sé, come la Ecc.za Vostra scriveva, la detta partecipazione dei teologi alle associazioni universitarie se il Can. 972 fosse applicato.
Gli E.mi Padri deliberarono quindi che si debba insistere presso cotesti Rev.mi Ordinari perché si adoperino a che gli alunni di Teologia compiano l'intero corso teologico nel Seminario o nel Convitto. Che anzi gli E.mi Padri conven-
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nero unanimemente che si richiamasse l'attenzione dei Rev.mi Ordinari sul primo comma del citato Canone nominatamente nei riguardi dei Chierici filosofi.
Tenuto conto però che questo provvedimento non potrà essere ovunque attuato subito, per ovviare in questo frattempo che dovrà essere il più breve possibile, ai danni lamentati gli E.mi Padri ritennero assolutamente necessario che si provveda dagli Ordinari a migliorare le Associazioni Universitarie cui appartengono i teologi, affidandone la direzione spirituale e la sorveglianza morale ad un sacerdote di piena fiducia dotto e prudente.
Agli stessi Rev.mi Ordinari si dovrà raccomandare ed inculcare la sorveglianza di quei teologi che vivono fuori degli Istituti nelle città di loro giurisdizione, a qualunque diocesi appartengano, dando loro norme disciplinari cui debbono attenersi.
Quanto alla seconda questione relativa alle Associazioni studentesche esistenti fra teologi soli nei Collegi-Convitti o nei Seminari gli E.mi Padri deliberarono che esse vengano soppresse.
Queste deliberazioni furono dal S. Padre approvate dopo che Mons. Segretario di questo S. Dicastero Gliene ebbe fatta relazione nell'Udienza del 12 Marzo u. s. Sua Santità ordinava altresì allo stesso Mons. Segretario di domandare annualmente a cotesti Rev.mi Ordinari precise informazioni sull'adempimento delle medesime.
L'Eccellenza Vostra avrà la bontà di darne comunicazione a cotesti Rev.mi Ordinari in quella forma, che nella sua prudenza e nella piena conoscenza che ha di uomini e di cose, riterrà opportuna.
Con sensi di particolare ossequio mi professo
di Vostre [sic] Eccellenza Rev.ma
dev.mo per servirla
Gaetano Card. Bisleti
Prefetto
Ernesto Ruffini, Segretario
Empfohlene Zitierweise
Bisleti, Gaetano an Pacelli, Eugenio vom 08. April 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 11532, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/11532. Letzter Zugriff am: 28.11.2024.
Online seit 20.01.2020, letzte Änderung am 01.02.2022.