Dokument-Nr. 15
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 31. Januar 1926

Regest
Pacelli berichtet über die pastoralen Maßnahmen der deutschen Bischöfe für die polnischen Migranten im Deutschen Reich. Da sich die polnischen Arbeiter maßgeblich in den Diözesen Breslau und Paderborn aufhalten, fragte der Nuntius diesbezüglich beim Breslauer Kardinal Bertram und beim Paderborner Generalvikar Rosenberg nach. Pacelli leitet deren ausführliche Darstellungen der Rechts- und Sachlage im deutschen Original und in italienischer Übersetzung weiter. Der Nuntius versichert, dass er von Anfang an in Betracht zog, Paragraph 67 des Personenstandsgesetzes aus dem Jahr 1875, nach dem Geistlichen eine Strafe auferlegt wird, sollten sie die kirchliche vor der zivilen Eheschließung durchführen, in die Konkordatsverhandlungen mit dem Reich einzubeziehen. Er erinnert an seine einschlägige Note an den damaligen Reichskanzler Wirth vom 15. November 1921. Im staatlichen Gegenentwurf für ein Reichskonkordat, dem sogenannten "Referentenentwurf", schlug der Vatikanreferent im Auswärtigen Amt Delbrück eine Formulierung vor, die zwar die volle Freiheit der Kirche nicht anerkannte, die aber eine wesentliche Verbesserung darstellte. Delbrück beriet diesen Vorschlag in Rom mit dem Pro-Sekretär der Kongregation für die Außerordentlichen Kirchlichen Angelegenheiten Borgongini-Duca, woraufhin Gasparri mit Weisung vom 23. Juni 1922 eine neue Formulierung präsentierte. Der Nuntius erinnert daran, dass die Verhandlungen um ein Reichskonkordat in den Jahren 1923 und 1924 trotz seines Drängens nicht fortschritten, obwohl mit Marx ein weiterer katholischer Reichskanzler amtierte. Folglich ist diese Frage weiterhin ungelöst und Pacelli hofft auf weitere Verhandlungen. Bezüglich der Einrichtung einer zentralen Stelle zur Leitung der pastoralen Maßnahmen für die polnischen Arbeiter im Deutschen Reich empfiehlt Bertram die Einrichtung von Diözesanstellen, die sich miteinander abstimmen sollen. Das Paderborner Ordinariat hingegen schlägt die Einrichtung einer Zentralstelle unter Leitung Bertrams vor. Pacelli zweifelt allerdings daran, dass der Kardinal, der bereits mit der Leitung seiner riesigen Diözese überlastet ist, diese Aufgaben zusätzlich übernehmen wird. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte die vorgeschlagene Einrichtung von Diözesanstellen nach Pacellis Einschätzung ausreichend sein.
Betreff
Circa le condizioni religiose e morali dei polacchi immigrati in Germania
Eminenza Reverendissima,
Mi giunse regolarmente il venerato Dispaccio Nr. 48776 in data del 10 Dicembre u.s., col quale l'Eminenza Vostra Reverendissima mi ordinava di riferirLe circa l'azione pastorale svolta finora dai Vescovi della Germania a favore degli operai polacchi qui immigrati.
Trovandosi questi principalmente nei vasti territori delle diocesi di Breslavia e di Paderborn, non ho mancato di rivolgermi a tal fine all'Emo Sig. Cardinale Bertram ed al Revmo Mons. Rosenberg, pregandoli di significarmi quali provvedimenti avessero adottati per ovviare alle lamentate condizioni religiose e morali degli anzidetti operai, in modo speciale per ciò che riguarda i matrimoni.
Mi do ora premura di trasmettere qui acclu-
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se in copia, insieme alla traduzione italiana, le risposte pervenutemi sia dal sullodato Eminentissimo ( Allegati I-IV ), che dalla Curia vescovile di Paderborn ( Allegati V-VIII ). Esse contengono un'ampia esposizione così dello stato di diritto e di fatto, come dei rimedi, che potrebbero prendersi al riguardo.
Per ciò che concerne il deplorato § 67 della legge sullo stato civile (1), la sua abrogazione fu già presa dall'umile sottoscritto in considerazione sin dall'inizio delle trattative per un Concordato col Reich .
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Nel primo, infatti, dei punti da me presentati al Sig. Dr. Wirth, allora Cancelliere e Ministro degli Esteri del Reich, con Nota del 15 Novembre 1920 [sic], (cfr. Rapporto Nr. 22353 in data del 16 s.m.), si leggeva: "La Chiesa esercita la sua potestà indipendentemente dall'autorità civile. In particolar modo essa è libera ed indipendente... 3.) nell'amministrazione dei sacramenti e dei Sacramentali, compresa la celebrazione del matrimonio, la quale può aver luogo anche prima dell'atto civile". Nel contraprogetto  [sic] di concordato, presentato più tardi dal Sig. Prof. Delbrück, allora relatore per gli affari concernenti la S. Sede nel Ministero degli Esteri di Berlino (cfr. Rapporto Nr. 24191 del 30 Maggio 1922), si proponeva una redazione, che, pur non riconoscendo nel punto anzidetto la piena libertà spettante dalla Chiesa, rappresentava nondimeno un notevole miglioramento del diritto vigente. Il menzionato controprogetto fu discusso anche in Roma dal detto Professore coll'Eccmo Mons. Borgongini–Duca, Pro-Segretario della S. Congregazione degli Affari
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Ecclesiastici Straordinari, ed in quella occasione l'Eminenza Vostra suggerì sull'argomento in discorso una nuova formula riferita nell'ossequiato Foglio Nr. 4953 del 23 Giugno 1922. - Dopo di allora, come è già ben noto all'Eminenza Vostra, malgrado le ripetute insistenze da me fatte, massime presso il Cancelliere del Reich Sig. Marx, dal quale, come fervente cattolico, si avrebbe avuto motivo di attendere una maggior comprensione degli interessi della Chiesa, i negoziati per il Concordato col Reich non poterono pur troppo progredire (cfr. Rapporti Nr. 29126 del 7 Dicembre 1923 e Nr. 31414 del 22 Ottobre 1924). Così la grave questione è rimasta sino ad oggi insoluta. Faccia Iddio che i futuri negoziati permettano di regolarla convientemente [sic]!
Quanto all'erezione di un Ufficio centrale, il quale diriga in Germania l'azione a favore dei sunnominati operai polacchi, il Sig. Cardinale Vescovo di Breslavia riterrebbe come il migliore sistema l'erezione di Uffici diocesani, i quali di tempo in tempo si adunino in conferenza ed agiscano
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di concerto fra di loro. Invece la Curia diocesana di Paderborn proporrebbe, oltre gli Uffici diocesani, anche la costituzione di un Ufficio centrale sotto la direzione di un Vescovo tedesco, ed esprime il desiderio che questa venga assunta dallo stesso Eminentissimo Bertram. Tale Ufficio dovrebbe provvedere i documenti richiesti per i matrimoni, curare la corrispondenza coll'Episcopato polacco ed interessarsi altresì perché le condizioni di alloggio degli operai in discorso vengano migliorate. È dubbio però, se il prelodato Signor Cardinale, già sovraccarico di lavoro nel governo della sua vasta diocesi, si indurrebbe ad accettare un simile gravoso incarico. In caso negativo, sembrami subordinatamente che potrebbe essere sufficiente il suaccennato metodo degli Uffici diocesani in corrispondenza fra di loro.
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1)Secondo il diritto vigente, "un ecclesiastico od un altro ministro della religione, il quale proceda alla celebrazione religiosa di un matrimonio, prima che gli venga fornita la prova che il matrimonio è stato già conchiuso dinnanzi all'ufficiale dello stato civile, è punito con multa sino a 300 marchi o col carcere sino a tre mesi" (§ 67 della legge del 6 Febbraio 1875 – Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschliessung [sic]) eccettuato soltanto "il caso di malattia con pericolo di morte di uno dei due sposi, che non permetta dilazione" (EG. art. 46, III).
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 31. Januar 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 15, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/15. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 29.01.2018, letzte Änderung am 01.02.2022.