Dokument-Nr. 15
Pacelli, Eugenio
an Gasparri, Pietro
Berlin, 31. Januar 1926
Regest
Pacelli berichtet über die pastoralen Maßnahmen der deutschen Bischöfe für die polnischen Migranten im Deutschen Reich. Da sich die polnischen Arbeiter maßgeblich in den Diözesen Breslau und Paderborn aufhalten, fragte der Nuntius diesbezüglich beim Breslauer Kardinal Bertram und beim Paderborner Generalvikar Rosenberg nach. Pacelli leitet deren ausführliche Darstellungen der Rechts- und Sachlage im deutschen Original und in italienischer Übersetzung weiter. Der Nuntius versichert, dass er von Anfang an in Betracht zog, Paragraph 67 des Personenstandsgesetzes aus dem Jahr 1875, nach dem Geistlichen eine Strafe auferlegt wird, sollten sie die kirchliche vor der zivilen Eheschließung durchführen, in die Konkordatsverhandlungen mit dem Reich einzubeziehen. Er erinnert an seine einschlägige Note an den damaligen Reichskanzler Wirth vom 15. November 1921. Im staatlichen Gegenentwurf für ein Reichskonkordat, dem sogenannten "Referentenentwurf", schlug der Vatikanreferent im Auswärtigen Amt Delbrück eine Formulierung vor, die zwar die volle Freiheit der Kirche nicht anerkannte, die aber eine wesentliche Verbesserung darstellte. Delbrück beriet diesen Vorschlag in Rom mit dem Pro-Sekretär der Kongregation für die Außerordentlichen Kirchlichen Angelegenheiten Borgongini-Duca, woraufhin Gasparri mit Weisung vom 23. Juni 1922 eine neue Formulierung präsentierte. Der Nuntius erinnert daran, dass die Verhandlungen um ein Reichskonkordat in den Jahren 1923 und 1924 trotz seines Drängens nicht fortschritten, obwohl mit Marx ein weiterer katholischer Reichskanzler amtierte. Folglich ist diese Frage weiterhin ungelöst und Pacelli hofft auf weitere Verhandlungen. Bezüglich der Einrichtung einer zentralen Stelle zur Leitung der pastoralen Maßnahmen für die polnischen Arbeiter im Deutschen Reich empfiehlt Bertram die Einrichtung von Diözesanstellen, die sich miteinander abstimmen sollen. Das Paderborner Ordinariat hingegen schlägt die Einrichtung einer Zentralstelle unter Leitung Bertrams vor. Pacelli zweifelt allerdings daran, dass der Kardinal, der bereits mit der Leitung seiner riesigen Diözese überlastet ist, diese Aufgaben zusätzlich übernehmen wird. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte die vorgeschlagene Einrichtung von Diözesanstellen nach Pacellis Einschätzung ausreichend sein.Betreff
Circa le condizioni religiose e morali dei polacchi immigrati in Germania
Mi giunse regolarmente il venerato Dispaccio Nr. 48776 in data del 10 Dicembre u.s., col quale l'Eminenza Vostra Reverendissima mi ordinava di riferirLe circa l'azione pastorale

Trovandosi questi principalmente nei vasti territori delle diocesi di Breslavia e di Paderborn, non ho mancato di rivolgermi a tal fine all'Emo Sig. Cardinale Bertram


Mi do ora premura di trasmettere qui acclu-
6v
se in copia, insieme alla traduzione italiana, le
risposte pervenutemi sia dal sullodato Eminentissimo (Allegati
I-IV), che dalla Curia vescovile
di Paderborn (Allegati V-VIII). Esse contengono un'ampia esposizione così dello stato di
diritto e di fatto, come dei rimedi, che potrebbero prendersi al riguardo.Per ciò che concerne il deplorato § 67 della legge sullo stato civile


7r
Nel
primo, infatti, dei punti da me presentati al Sig. Dr. Wirth



7v
Ecclesiastici Straordinari


Quanto all'erezione di un Ufficio centrale, il quale diriga in Germania l'azione a favore dei sunnominati operai polacchi, il Sig. Cardinale Vescovo di Breslavia riterrebbe come il migliore sistema l'erezione di Uffici diocesani, i quali di tempo in tempo si adunino in conferenza ed agiscano
8r
di concerto fra di loro. Invece la Curia diocesana di
Paderborn proporrebbe, oltre gli Uffici diocesani, anche la costituzione di un Ufficio
centrale sotto la direzione di un Vescovo tedesco, ed esprime il desiderio che questa venga
assunta dallo stesso Eminentissimo Bertram. Tale Ufficio dovrebbe provvedere i documenti
richiesti per i matrimoni, curare la corrispondenza coll'Episcopato polacco ed interessarsi
altresì perché le condizioni di alloggio degli operai in discorso vengano migliorate. È
dubbio però, se il prelodato Signor Cardinale, già sovraccarico di lavoro nel governo della
sua vasta diocesi, si indurrebbe ad accettare un simile gravoso incarico. In caso negativo,
sembrami subordinatamente che potrebbe essere sufficiente il suaccennato metodo degli Uffici
diocesani in corrispondenza fra di loro.Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1)↑Secondo il diritto vigente, "un ecclesiastico od un altro
ministro della religione, il quale proceda alla celebrazione religiosa di un matrimonio,
prima che gli venga fornita la prova che il matrimonio è stato già conchiuso dinnanzi
all'ufficiale dello stato civile, è punito con multa sino a 300 marchi o col
carcere sino a tre mesi" (§ 67 della legge del 6 Febbraio 1875 – Gesetz über
die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschliessung [sic]) eccettuato soltanto
"il caso di malattia con pericolo di morte di uno dei due sposi, che non permetta
dilazione" (EG. art. 46, III).