Dokument-Nr. 4141
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 28. Dezember 1921

Regest
Pacelli übermittelt die Denkschrift des bayerischen Kultusministers Matt vom 9. Dezember 1921 als dritten Teil seiner Anmerkungen zur Pacelli-Punktation II vom 4. Februar 1920 betreffend die Punkte VI, VII, XI, XIX. Der Kultusminister begründete die Verzögerung seiner Antwort mit der nicht abgeschlossenen Reichsgesetzgebung betreffend das Schulgesetz und das Lehrerbildungsgesetz, die den Ausgangspunkt für die Stellungnahme der bayerischen Regierung bei den Konkordatsverhandlungen bilden müsse.
In Bezug auf Punkt VI. betreffend die katholischen Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten merkte Matt an, dass deren einheitliche Regelung nach Artikel 143 der Weimarer Reichsverfassung dem Reich zustehe. Es erscheine deshalb zweifelhaft, ob Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten künftig überhaupt weiter wie bisher werden existieren können und ob die Forderung nach einer genügenden Anzahl solcher Einrichtungen weiter bestehen bleiben könne. Matt erkannte allerdings die Forderung nach katholischen Lehrkräften für katholische Schulen als berechtigt an, was er als bestmögliche Garantie in dieser Frage interpretierte. Sollte die Lehrerausbildung zukünftig an hochschulartigen Einrichtungen stattfinden, würden die bestehenden privaten katholischen Institute nach Auffassung Matts nicht weiter bestehen können, wobei eine Umwandlung einzelner Institute zur Vorbildung der Lehrkräfte je nach Bedarf geprüft werden könne.
In Bezug auf Punkt VII. über die Zulassung von Angehörigen von Orden oder religiösen Kongregationen zum Lehramt an Volksschulen und höheren Lehranstalten wies der Kultusminister auf die Unverletzbarkeit des in der Weimarer Reichsverfassung und in der bayerischen Verfassung festgelegten Gleichheitsgrundsatzes sowohl allgemein vor dem Gesetz als auch spezifisch bei der Zulassung zu öffentlichen Ämtern hin, die diesen Punkte in seinen Augen überflüssig machten. Matt bevorzugt allerdings, nicht von einer Zulassung, sondern vom Erwerb der Lehrbefähigung zu sprechen.
Zu Punkt XI., der Gründung von gleichgestellten Privatschulen durch Orden und religiöse Kongregationen, merkte Matt an, dass bezüglich der Gründung und Führung solcher Privatschulen keine Einwände bestünden. Die Gleichstellung dieser Privatschulen mit den staatlichen Schulen stelle allerdings einen Verstoß gegen das allgemeine Recht dar und eine generelle Ausnahme für Privatschulen von Orden und religiösen Kongregationen lehne Matt ab. Er schlug indessen eine Formulierung vor, die diesen Privatschulen die gleichen Rechte einräume wie allen anderen Privatschulen auch.
Matt fragte in Bezug auf Punkt XIX. über die Freiheit für Orden und religiöse Kongregationen und über ihren Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Blick auf die entsprechenden Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung und der bayerischen Verfassung, ob eine Wiederholung im Konkordat gewünscht sei. Der letzte Abschnitt über die vom Staat unabhängige Verwaltung des eigenen Vermögens und über die Regelung der eigenen Angelegenheiten widerspräche allerdings dem allgemeinen Recht. Ohne Weiteres denkbar sei allerdings der Ausschluss der staatlichen Aufsicht über die Güter.
Auf der Basis der Anmerkungen Matts überarbeitete Pacelli die genannten Punkte. Da der Kultusminister allerdings krankheitsbedingt verhindert war, konnte er sie ihm nicht vor der Übersendung an Gasparri auf vertraulichem Wege zukommen lassen. Zu Punkt VI. schlägt der Nuntius eine Umformulierung vor, die später den Artikel 5 des Konkordats bilden soll. Im umformulierten Punkt VII. ersetzt er den Hinweis auf die Zulassung zum Lehramt für die Angehörigen von Orden und religiösen Kongregationen durch den auf den Erwerb der Lehrbefähigung. Die frühere Formulierung, dass für die Angehörigen von Orden und religiösen Kongregationen keine anderen Vorbedingungen gestellt werden als an Laien, ersetzt Pacelli durch den Hinweis, dass der Erwerb an keine schwierigeren Bedingungen als für Laien geknüpft wird. Damit wollte er die Möglichkeit einer Verbesserung der besagten Bedingungen offen lassen. Zu Punkt XI., Absatz 2, schlägt er vor, dass Schulen, die von Orden und religiösen Kongregationen geleitet werden und bisher den Charakter öffentlicher Schulen hatten, diesen behalten, sofern sie die an gleichartige Schulen gestellten Anforderungen bezüglich des Lehramtes erfüllen. Durch den eingeschobenen Hinweis "bezüglich des Lehramtes" wollte er die Ansprüche des Staats auf ausschließlich das Lehramt beschränken. Auf Anfrage des Provinzials der bayerischen Franziskanerprovinz Blattmann habe der Nuntius zu Punkt XIX. über die Gründung von Orden und religiösen Kongregationen hinzugefügt, dass diese keiner Einschränkung in Bezug auf die Lebensweise nach ihren kirchlich genehmigten Regeln unterliegt. Das Vermögen der Orden und Kongregationen betreffend erweiterte er den Raum für den Ausschluss jeglicher staatlicher Beschränkung oder Aufsicht, indem er neben der freien Verwaltung auch den Erwerb und den Besitz erwähnt. Er erfuhr nämlich, dass in Bayern noch ein restriktives Gesetz in Kraft sei, und will nun versuchen, es auf diesem Weg abzuschaffen.
Betreff
Prosecuzione delle trattative per il Concordato bavarese 1
Eminenza Reverendissima,
Con Foglio in data del 9 corrente il Sig. Ministro del Culto Dr. Matt mi ha rimesso la terza parte delle sue osservazioni ai noti punti da me comunicati in nome della S. Sede al Governo bavarese il 4 Febbraio dello scorso anno. Il relativo Pro-Memoria, di cui l'Eminenza Vostra Reverendissima troverà qui acclusa copia, ha per oggetto i punti VI, VII, XI e XIX. Manca quindi ancora la risposta ai punti XII, XIII, XIV e XV, concernenti la questione dello svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato e la situazione economica della Chiesa, nonché i punti XVI, XVII e XVIII relativi ad altri argomenti diversi; inoltre il Governo bavarese presenterà alla sua volta in apposito Memorandum i propri desideri riguardanti (a quanto ho potuto comprendere) soprattutto la circoscrizione delle
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diocesi e la provvista degli uffici ecclesiastici.
Nel summenzionato Foglio il Dr. Matt comincia col giustificare l'indugio nel rimettere le osservazioni anzidette, notando non essere stata ancora condotta a termine la rispettiva legislazione del Reich, la quale in varie materie deve costituire per il Governo bavarese il punto di partenza nelle trattative concordatarie. Non solo, infatti, non è stata sino ad oggi discussa la legge scolastica, ma non venne nemmeno emananta [sic] quella sulla formazione dei maestri elementari, di cui è stato bensì preparato recentemente dal Governo del Reich un progetto, in una forma però tale da far prevedere lunghe discussioni preliminari. Il Sig. Ministro ha creduto tuttavia di non rimandare più oltre la prosecuzione dei negoziati, pur rilevando che potranno da ciò sorgere nel corso dei medesimi difficoltà e ritardi.
Punto2 VI
"Lo Stato provvede a che vi sia un numero sufficiente d'istituti cattolici per la formazione dei maestri e delle maestre delle scuole elementari.
I maestri e le maestre, che intendono di essere
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impiegati in scuole cattoliche, debbono frequentare gli anzidetti istituti e sono obbligati a seguire durante tutto il tempo della loro formazione l'insegnamento religioso. Gl'istituti privati per la formazione anzidetta sono pareggiati a quei dello Stato, se ne hanno gli stessi requisiti".
Il Sig. Ministro nota a proposito di questo punto che il Governo bavarese poteva sinora regolare liberamente la questione della formazione dei maestri, ed aveva dato a tutti gli istituti destinati a tale scopo carattere confessionale. Per la formazione delle maestre lo Stato non aveva istituti propri, ma essi erano tenuti (senza garanzia di stabilità) da Comuni, da Congregazioni religiose e da privati.
La nuova Costituzione germanica ha riservato alla legislazione del Reich il compito di regolare in modo uniforme, secondo i principii generalmente in vigore per l'istruzione superiore, la formazione dei maestri (articoli [sic] 143). Questi dovranno quindi dapprima ricevere la loro istruzione preparatoria nei medesimi istituti che gli altri pubblici funzionari. Per conseguenza, già per questo solo motivo, è dubbio se gli istituti per la formazione dei maestri e delle maestre
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potranno continuare ad esistere nel modo attuale. Inoltre nella futura legge saranno fissate particolari disposizioni per la formazione professionale dei maestri; al qual fine il Ministero dell'Interno del Reich ha recentemente iniziato delle discussioni, le quali però, a causa di difficoltà teoriche e pratiche, andranno senza meno per le lunghe. È dunque molto incerto se, dopo il definitivo regolamento della questione, potranno essere conservati degli istituti speciali per l'anzidetta formazione professionale dei maestri, e quindi è pure dubbio se potrà essere attuata la richiesta del punto in esame, che cioè lo Stato debba mantenere un numero sufficiente d'istituti cattolici per lo scopo anzidetto.
Tuttavia il Dr. Matt riconosce l'interesse della Chiesa a ciò che i fanciulli nelle scuole confessionali cattoliche siano affidati unicamente a maestri, i quali siano atti ad istruirli nella dottrina cattolica e ad educarli in modo sicuro nello spirito della religione medesima. Il <Sig.> Ministero3 del Culto ritiene una simile domanda assolutamente giusta, come anche la richiesta che i maestri, i quali abbiano ad essere impiegati nelle scuole cattoliche, debbano provare prima della loro nomina di aver ricevuto una corrispondente formazione, non solo per ciò che concerne l'istruzione religiosa, ma anche
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riguardo a tutte quelle materie, nelle quali il punto di vista religioso ha una essenziale importanza. Con una tale assicurazione sembra al Sig. Ministro che gl'interessi della Chiesa sarebbero garantiti nel modo migliore.
Se, come è da prevedere, la formazione dei maestri dovrà aver luogo per l'avvenire nelle scuole medie comuni ed in istituti a carattere universitario, non potranno più sussistere istituti privati per la formazione medesima. L'accordare, infatti, ad un istituto privato (osserva il Dr. Matt) il carattere universitario sarebbe contrario al diritto generale. Si vedrà in seguito, secondo il bisogno, se sia forse possibile per la istruzione preparatoria dei maestri e delle maestre di trasformare l'uno o l'altro degli istituti privati ora esistenti in istituti d'insegnamento superiore.
Gli istituti privati, in particolare gli ecclesiastici, potrebbero forse ancora preparare studenti privati per l'esame di maturità da darsi in un istituto pubblico. L'ammissione di detti studenti a questo esame, come pure l'approvazione dei menzionati istituti privati, dovrebbero essere regolate a norma delle leggi generali dello Stato.
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Punto VII
"Per l'ammissione all'insegnamento e per l'impiego nelle scuole elementari e superiori di insegnanti appartenenti ad Ordini o Congregazioni religiose non si richiede alcun altro requisito che per i laici".
Circa questo punto il Sig. Ministro nota essere già diritto vigente in Baviera che per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento non si richiede per i membri di Ordini o Congregazioni religiose alcun altro requisito che per i laici, né in questa materia è da prevedere un qualche cambiamento, che sarebbe in contraddizione coi principi così della Costituzione del Reich (art. 109 e 128), come di quella bavarese (§§ 12 e 15), secondo le quali tutti i tedeschi sono eguali dinanzi alla legge e tutti i cittadini senza distinzione debbono essere ammessi ai pubblici uffici alle medesime condizioni legali. Il Dr. Matt stima quindi che non sarebbe forse necessario di inserire nel Concordato simili principii, fondamentali nel diritto costituzionale anzidetto; non ha però nemmeno obbiezioni in contrario. Osserva tuttavia che secondo il diritto comune non potrebbe propriamente esser questione di requisiti per "l'ammissione all' insegnamento", giac-
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ché nessuno, anche dopo aver superato l'esame prescritto, ha un diritto formale ad ottenere un posto di maestro; dovrebbe quindi piuttosto parlarsi di "conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari e superiori".
Punto XI "Gli Ordini e le Congregazioni religiose sono autorizzati a fondare e dirigere scuole private secondo le prescrizioni generali del diritto comune. Queste scuole private sono pareggiate a quelle dello Stato".
La prima parte di questo punto corrisponde al diritto vigente e non incontra quindi obbiezioni da parte del Sig. Ministro del Culto. Egli propone tuttavia anche qui una modificazione di forma. Poiché, infatti, (egli osserva) la facoltà di fondare e di dirigere istituti privati non si acquista senz'altro coll'adempimento di determinate condizioni, ma si richiede nei singoli casi la speciale approvazione dello Stato, il Dr. Matt propone di usare il termine Zulassung (ammissione o concessione) invece di Berechtigung (diritto).
La seconda parte, invece, del punto in discorso presenta, a giudizio del Sig. Matt, gravi difficoltà, giacché secondo
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il diritto comune bavarese non è possibile di riconoscere senz'altro a scuole non pubbliche tenute da una determinata classe di persone gli stessi diritti di quelle dello Stato. Per alcuni generi di scuola, invero, (come, ad esempio, le Università o Accademie scientifiche generali) lo Stato non riconosce ad alcuna fondazione privata le stesse prerogative di cui godono i suoi propri Istituti; per altri si deve pur sempre caso per caso verificare se una determinata scuola privata dà eguali risultati <eguali a quelli>4 delle scuole pubbliche, e se quindi possono ad essa accordarsi eguali diritti. Se si ammettesse, continua il Sig. Ministro, una eccezione generale a favore delle scuole tenute dagli Ordini e dalle Congregazioni religiose, essa non potrebbe rimanere senza conseguenze per altre simili intraprese; il che porterebbe con sé una infrazione del diritto generale, e cagionerebbe così, in ultima analisi, un peggioramento nello stato della scuola in Baviera. In conseguenza di ciò, si potrebbe forse nel Concordato esprimere soltanto il principio che, come per la fondazione e direzione, così anche per il riconoscimento dei relativi diritti, le scuole degli Ordini e delle Congregazioni religiose debbono essere trattate come le altre scuole private.
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Punto XIX "Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono essere liberamente fondati né soggiacciono ad alcuna limitazione da parte dello Stato riguardo alle loro residenze od al numero dei loro membri. Quelli, che godevano finora del diritto di pubbliche corporazioni, lo conservano; gli altri acquistano e conservano la capacità giuridica od il diritto di pubbliche corporazioni a norma delle prescrizioni vigenti per tutti i cittadini ed associazioni. La loro proprietà e gli altri loro diritti sono garantiti. Essi amministrano i loro beni e regolano i loro affari indipendentemente dallo Stato".
Circa questo punto il Sig. Ministro osserva che i principii ivi proposti ad eccezione dell'ultimo periodo, trovansi ora fissati anche nelle Costituzioni germanica e bavarese, a norma delle quali non solo sono assicurate la conservazione e la capacità giuridica degli Ordini e delle Congregazioni religiose già esistenti (§ 18 della Costituzione bavarese), ma è accordata altresì la libertà di fondarne dei nuovi (art. 124 della Costituzione del Reich ). I membri tedeschi degli Ordini e delle Congregazioni medesime godono anche
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il diritto di stabilire o mutare liberamente la loro residenza (art. 111 della Costituzione del Reich ). In virtù di queste disposizioni sono rimaste abrogate le antiche restrizioni del diritto particolare, in special modo la necessità dell'approvazione dello Stato per la fondazione di nuovi Ordini o nuove case religiose. Le nuove associazioni o Congregazioni religiose acquistano la capacità giuridica a norma del diritto civile comune (art. 124 della Costituzione del Reich; §18 della Costituzione bavarese); ed anche a questo riguardo sono state abolite tutte le antiche limitazioni delle legislazioni dei singoli Stati. Relativamente all'acquisto del carattere di corporazioni di diritto pubblico gli Ordini e le Congregazioni religiose si trovano nella stessa situazione giuridica delle altre società o federazioni. Alle associazioni religiose sono finalmente garantiti la proprietà e gli altri loro diritti (§ 18 della Costituzione bavarese; art. 138 della Costituzione del Reich).
I primi tre periodi del punto XIX non sarebbero quindi nel Concordato che una ripetizione del diritto costituzionale vigente. Il Sig. Ministro sottopone per conseguenza alla considerazione della S. Sede, se sia necessario di ritenerli nel
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Concordato medesimo, pur dichiarando di non aver alcuna obbiezione contro il contenuto dei medesimi.
Invece circa l'ultimo periodo il Dr. Matt osserva che esso, nella forma proposta, contraddice al diritto generale. Nessuna persona fisica o morale è affatto indipendente dallo Stato nell'amministrazione dei suoi affari e dei suoi beni, mentre tutte sono sottoposte al diritto comune; né in questo è possibile una eccezione per gli Ordini religiosi. Ciò che può tuttavia senz'altro ammettersi è che essi non debbano essere soggetti ad una regolare ispezione da parte dello Stato quanto ai loro beni. Del resto nemmeno in passato lo Stato pretendeva a tale riguardo una ispezione, quale esisteva per il patrimonio ecclesiastico locale e per quello dei benefici.
In seguito alle surriferite osservazioni del Dr. Matt ho preparato una nuova redazione dei punti in discorso. Avrei voluto, come le altre volte, mostrarla prima confidenzialmente al medesimo Sig. Ministro, per conoscere se egli abbia obbiezioni al riguardo; ma mi è stato impossibile di farlo, giacché il Sig. Matt trovasi ora in cura fuori di Monaco in Adelholzen, dopo una grave malattia cui è andato recente-
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mente soggetto. Non volendo, d'altra parte, che le trattative concordatarie subiscano, per quanto dipende da me, il minimo ritardo, ho stimato opportuno di sottoporre, senza attendere più oltre, al superiore giudizio dell'Eminenza Vostra la redazione anzidetta. Essa è del seguente tenore:
Punto VI
La istruzione ed educazione dei fanciulli nelle scuole cattoliche sarà affidata unicamente a maestri, i quali siano in modo sicuro atti e disposti ad istruirli nella dottrina cattolica e ad educarli nello spirito della fede cattolica.
I maestri e le maestre, che abbiano ad essere impiegati nelle scuole cattoliche, debbono provare prima della loro nomina di aver ricevuto una formazione corrispondente alla natura delle medesime, sia in ciò che concerne la istruzione religiosa, – per impartire la quale si richiede previamente la missio canonica da parte del Vescovo diocesano, – come in ciò che riguarda quelle materie, in cui il punto di vista religioso ha importanza per la fede e la educazione.
Nel nuovo ordinamento delle scuole magistrali lo Stato avrà cura che vi siano istituti, i quali assicurino una formazione corrispondente ai suddetti principi per i maestri e le maestre destinati ad insegnare nelle scuole cattoliche.
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Le superiori Autorità ecclesiastiche saranno convenientemente rappresentate, per ciò che si riferisce alla istruzione religiosa ed alle summenzionate materie, nelle Commissioni esaminatrici per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole cattoliche.
I maestri e le maestre, che colle parole e coi fatti mostrino di non essere attaccati alla religione cattolica, non saranno impiegati nelle scuole cattoliche.
Qualora col nuovo ordinamento delle scuole magistrali sia ancora possibile ad istituti privati di assumere la istruzione preparatoria o la formazione professionale dei maestri o delle maestre, lo Stato nell'ammissione degli istituti medesimi avrà riguardo a quelli già esistenti degli Ordini e delle Congregazioni religiose.
Gli alunni, i quali hanno frequentato istituti privati, che adempiono nell'insegnamento le condizioni prescritte dalla legge, saranno ammessi agli esami di Stato in conformità delle disposizioni generali.
Punto VII
Per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari, medie e superiori e per la nomina a maestri o maestre, non si richiedono per i membri degli Ordini o delle
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Congregazioni religiose o di società simili a queste, condizioni più difficili che per i laici (1).
Punto XI
Gli Ordini e le Congregazioni religiose sono ammessi a fondare e dirigere scuole private a norma delle prescrizioni generali del diritto comune. Il riconoscimento dei diritti spettanti alle scuole stesse ha luogo secondo le regole vigenti per le altre scuole private.
Le scuole dirette da Ordini o Congregazioni religiose, che sinora hanno goduto il carattere di scuole pubbliche, lo conservano, se quanto all'insegnamento hanno i requisiti richiesti per tali scuole (2). Alle stesse condizioni lo Stato
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può accordare quel carattere anche a nuove scuole degli Ordini o Congregazioni medesime.
Punto XIX
Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono essere liberamente fondati in conformità delle prescrizioni canoniche, né soggiacciono ad alcuna limitazione da parte dello Stato riguardo alle loro residenze, al numero ed alla qualità dei loro membri, nonché al loro genere di vita a norma delle Costituzioni approvate dalla Chiesa (1). Quelli, che godevano finora dei diritti di pubbliche corporazioni, li conservano; gli altri acquistano o conservano la personalità giuridica o i diritti di pubbliche corporazioni secondo le norme vigenti per tutti i cittadini ed associazioni. La loro proprietà e gli altri loro diritti sono garantiti. Nell'acquisto, nel possesso (2)e nell'amministrazione dei loro beni, come nel
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regolamento dei loro affari, non sono sottoposti ad alcuna speciale restrizione od ispezione dello Stato.
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1) La frase "non si richiedono condizioni più difficili" tende a lasciare impregiudicata almeno la possibilità di ottenere eventualmente condizioni più facili; il che non si verificherebbe, se si dicesse che "si richiedono le stesse condizioni che per i laici".
(2) La restrizione "quanto all'insegnamento" sembra necessaria per evitare possibilmente che lo Stato imponga altre, forse inattuabili, condizioni, ad esempio, quanto ai locali, agli stipendi dei maestri, ecc. Questa stessa osservazione si applica anche all'ultimo capoverso del precedente punto VI.
(1) L'inciso "nonché al loro genere di vita a norma delle Costituzioni approvate dalla Chiesa" è stato da me aggiunto per desiderio di questo Revedissimo [sic] P. Provinciale dei francescani, cui avevo confidenzialmente comunicato i punti riguardanti gli Ordini religiosi. Il motivo di questa aggiunta è stato dal sullodato Padre espresso nei seguenti termini: "Le Costituzioni dei Mendicanti dispongono che ai mezzi di sussistenza si provveda da essi almeno in parte mediante la raccolta di elemosine. Grazie a detto inciso, tale diritti già loro sinora riconosciuto resterebbe garantito anche per l'avvenire".
(2) Ho inserito al testo primitivo le parole "Nell'acquisto, nel possesso… dei loro beni", perché sono venuto a conoscere che vige ancora in Baviera a tale riguardo una legge restrittiva, di cui è desiderabile di ottenere in questo modo l'abrogazione.
288r, oberhalb des Textes, hds. von unbekannter Hand notiert: "Sommario N. IV Rapporto di Mons. Pacelli n. 22762 del 28 decembre 1921".
1Betreffzeile hds. unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
2Hds. unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
3Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
4Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 28. Dezember 1921, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4141, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4141. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 14.05.2013, letzte Änderung am 20.01.2020.