Document no. 183
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
Munich, 24 July 1924

Summary
Pacelli teilt Gasparri das Ergebnis seiner Prüfung der Denkschrift des Breslauer Fürstbischofs Kardinal Bertram über die Neuordnung der Militärseelsorge im Deutschen Reich mit. Der Nuntius hebt zunächst hervor, dass Bertram in seinem Hinweis auf die päpstliche Einwilligung in die Neuordnung vom 19. Oktober 1920 die wichtige Klausel der Konsistorialkongregation ausließ, dass es sich dabei um eine den zeitlichen Umständen geschuldete Erteilung von Fakultäten handelt. Diese Neuordnung wurde in der Tat im Laufe der Verhandlungen zwischen Episkopat und Reichswehrministerium geändert. Pacelli hatte den Paderborner Bischof Klein darum gebeten, den Heiligen Stuhl zu informieren, wenn die Verhandlungen dem Ende zugehen, was durch die Denkschrift Bertrams erledigt wurde. Für den Nuntius erscheint diese noch ungünstiger für die Kirche als das Breve Pius' IX. vom 22. Mai 1868 über die Errichtung der Feldpropstei in Preußen. Die Bestimmungen über die Ernennung von Großkaplänen bzw. Feldpröpsten und Unterkaplänen sowie über deren Amtsenthebung würden sich seiner Ansicht nach zukünftig auf die Natur ihres Amtes dahingehend auswirken, dass sie eher als Staatsbeamte anstatt als Geistliche behandelt würden. Der Feldprobst hätte hierbei fast keinen Einfluss auf die Stellenbesetzung und die Arbeit der Militärgeistlichen, was dem kanonischen Recht widerspricht. Schließlich bemängelt Pacelli den Hinweis auf den vagen und daher gefährlichen Begriff des Militärwesens ("res militaris indolis") bezüglich der Unterordnung der Unterkapläne unter die deutschen Militärbehörden und einige weitere ungenaue Ausdrücke.
Subject
Sulla nuova sistemazione dell'assistenza religiosa dei militari in Germania
Eminenza Reverendissima,
Insieme al relativo Allegato, che qui accluso compio il dovere di ritornare all'Eminenza Vostra Reverendissima, mi è regolarmente pervenuto il venerato Dispaccio N. 32732 del 16 corrente relativo alla nuova sistemazione dell'assistenza religiosa dei militari in Germania.
Circa l'Esposto dell'Emo Sig.  Cardinale Bertram mi do premura di osservare quanto appresso:
Innanzi tutto nella introduzione si legge: "Huic nostro omnium voto Sancta Sedes quoad principium consentire dignata est, uti mihi scripsit Exc.mus Dnus Nuntius Pacelli die 19 Octobris 1920". Ora tale approvazione fu data dal S. Padre (Dispaccio della S. Congregazione Concistoriale N. 417/19 del 14 Ottobre 1920) e venne quindi da me comunicata al sullodato Eminentissimo colla espressa clausola (omessa nell'Esposto) "perdurantibus praesentibus adiunctis". In base a detta approvazione ed in conformità dei termini della medesima, presentai con Nota N. 19689 del 16 Febbraio 1921 al Governo del Reich , d'intesa ed a nome dei Vescovi della Germania, un Promemoria contenente le proposte per la nuova organizzazione della summenzionata assistenza religiosa, le quali però du-
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rante le ulteriori dirette trattative dell'Episcopato colle Autorità militari (Reichswehrministerium) sono rimaste essenzialmente mutate. Avendo io in seguito appreso, sia dal Protocollo della Conferenza vescovile di Fulda dello scorso anno, come da comunicazione del Ministero degli Esteri del Reich, che le suaccennate trattative volgevano al termine, credetti opportuno - affine di evitare che si ripetessero gl'inconvenienti verificatisi, come è noto all'Eminenza Vostra, relativamente al progetto di legge sull'amministrazione dei beni ecclesiastici in Prussia - di richiamare delicatamente l'attenzione del Revmo Mons.  Vescovo di Paderborn , il quale aveva condotto i negoziati in discorso, sulla necessità di informare la S. Sede prima della definitiva conclusione dei medesimi. Questo suggerimento ha dato motivo al menzionato Esposto dell'Emo Card.  Bertram.
Per venire ora alla sostanza stessa del nuovo progetto, sembrami subordinatamente che esso sotto vari aspetti sia formulato in modo men favorevole alla libertà ed indipendenza della Chiesa che non l'antica organizzazione del Vicariato castrense in Prussia, quale risulta dal Breve della s. m. di Pio IX del 22 Maggio 18681, e ciò sebbene la nuova Costituzione germa-
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nica abbia assicurato l'autonomia delle società religiose nell'ordinamento dei propri affari e nella provvista dei propri uffici. Senza dubbio, occorre tener presente che così il Cappellano maggiore come i Cappellani minori sono altresì funzionari dello Stato e quasi incorporati nella milizia, e quindi, ad esempio, ricevono una nomina anche da parte dello Stato; parmi tuttavia indispensabile che dal complesso delle disposizioni dell'accordo col Governo risulti chiaramente che il loro ufficio è in prima linea ecclesiastico. - Questa osservazione generale trova, se non m'inganno, la sua applicazione soprattutto nei seguenti punti:
1°) Per ciò che concerne la nomina del Cappellano maggiore, il Breve anzidetto così disponeva: "Is (Vicarius Castrensis seu Cappellanus major) per Apostolicas Litteras in forma Brevis ab hac
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Sancta Sede facultates omnes accipiet, quae Cappellanis majoribus aliorum exercituum impertiri solent...Designatio personae pro Cappellani majoris munere fiet collatis inter Nos Successoresque Nostros ac Serenissimum Borussiae Regem consiliis". Invece secondo il N. IV del nuovo progetto il Cappellano maggiore (il quale sarebbe ora soltanto un delegato dei Vescovi) viene eletto dall'Episcopato, ma tale elezione deve essere approvata dal Presidente del Reich , il quale lo istituisce nel suo ufficio. Questa terminologia, trattandosi di un ufficio con giurisdizione ecclesiastica (N. III), pare men conforme ai principi canonici e potrebbe far considerare il Cappellano maggiore principalmente come un funzionario dello Stato.
2) Parimenti, per ciò che si riferisce ai Cappellani minori, il Breve succitato stabiliva quanto appresso: "Praeterea Cappellano majori facultas esto Cappellanos minores nominandi, ...de uno in alium locum transferendi, simulque ab officio removendi, dummodo canonicae causae id postulent. At enim antequam ad nominationem veniat alicuius Cappellani minoris, caveat apprime, ne de persona ad id muneris designanda Regium Gubernium aliquid minus probandum deprehendat, simulque cum opportunum duxerit eorum aliquem aut alio transferre, aut ab officio removere, ea de re Regium Gubernium admoneat". In tal guisa, a norma del Breve, la nomina dei Cappellani minori spettava alla legittima Autorità ecclesiastica salva una intesa previa col Governo per assicurarsi che questo non
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avesse obbiezioni contro il nominando. Invece secondo il nuovo progetto l'Autorità exxlesiastica [sic] presenta i candidati al Governo, il quale dà la istituzione ( N. V: "Cappellani minores a singulis Ordinariis locorum per Majorem Cappellanum Castrensem Ministro rerum militarium praesentantur ad institutionem expediendam"). Ora è ben vero che il numero di tali cappellani è ora assai ridotto e che, soppressa la giurisdizione esente del Vicario castrense, essi dipendono dall'Ordinario del luogo; quella disposizione tuttavia può sempre ingenerare la idea (lamentata già dall'Emo Schulte, come risulta dalla antecedente nota) che essi siano innanzi tutto al servizio dello Stato, rendendo all'Ordinario più difficile l'esercizio della sua autorità su di loro. - Cosi pure il trasferimento (o la remozione dall'ufficio) dei Cappellani medesimi competeva, secondo l'antico diritto, al Cappellano maggiore, il quale ne dava previamente avviso al Governo (Regium Gubernium admoneat); <ora si richiede il>1 consenso dei Superiori militari competenti, oltre che degli Ordinari interessati (N. VII).
3) I rapporti fra le leggi ecclesiastiche e gli obblighi della milizia erano nel Breve di Pio IX regolati nei seguenti termini: "Primi Cappellani majoris partes erunt leges conscribere, quae et Cappellanorum minorum ecclesiasticam disciplinam rite tueantur, et fidelibus, qui sub signis sunt, planiorem expeditioremque viam muniant ad fidei Catholicae actus exer-
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cendos. Hac de re vero cum Regio Gubernio aget, ut pro dictis fidelibus, qui stipendia merent, religionis officia cum militiae muneribus quam rectissime concilientur". Nel N. VI del progetto in esame si stabilisce bensì che "Cappellani exercitus in iis, quae spectant munus ecclesiasticum et disciplinam canonicam, immediate subsunt Ordinario loci", ma si aggiunge poi "salvis obligationibus quae ipsis secundum normas a Ministerio rerum militarium decretas incumbunt", con che si verrebbero a sanzionare in modo generale i decreti del sunnominato Ministero, i quali potrebbero anche essere men rispondenti alla disciplina ecclesiastica; e quasi ciò non bastasse, si prescrive più appresso che i detti Cappellani "in iis quae spectant res militaris indolis, exercent munera sua uti subditi suorum praepositorum", ove l'espressione "res militaris indolis", relativamente alle quali i Cappellani militari nell'esercizio del loro ufficio sono soggetti alle Autorità militari, sembra troppo vaga ed indeterminata, e quindi pericolosa.
4) Finalmente, sebbene trattisi di osservazione di pura forma, mi sia permesso di richiamar l'attenzione sulla terminologia "paroecia militaris" e "paroecia civilis", non usata, per quanto io sappia, nel comune linguaggio canonico. – Così pure non so se sia del tutto esatta la formula (N. VI capov. ultimo): "Pro tempore muneris Cappellani minores ab Episcopo loci muneris in clerum dioecesanum assumimtur", mentre che
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essi continuano ad essere incardinati nella loro diocesi.
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1Praticamente pur troppo il Vicario castrense, in Prussia non godeva nemmeno prima la necessaria indipendenza. A tale riguardo così scrivevami l'allora Vescovo di Paderborn Mons.  Schulte (ora Emo Cardinale Arcivescovo di Colonia) in data del 30 Dicembre 1919: "Il Vicario castrense nell'esercito prussiano non gode tra i funzionari militari una situazione corrispondente alla dignità episcopale. Nella nomina, rimozione, promozione e
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sorveglianza disciplinare dei cappellani militari a lui soggetti si trovava in tale stato di dipendenza dalle superiori Autorità militari, che non gli era neppure sempre possibile di chiamare a sé per ammonirli cappellani notoriamente indegni e di allontanarli in breve tempo. Il compianto Vicario castrense Mons. Vollmar in occasione di un caso concernente la mia diocesi ha lamentato meco stesso con parole di dolore la sua impotenza a procedere efficacemente. Anche in seguito ho constatato ripetuti esempi di questa, per quanto indegna, altrettanto perniciosa impotenza del Vicario castrense prussiano di fronte ai suoi cappellani, i quali ben sovente si ritengono piuttosto al servizio dello Stato che della Chiesa".
17r, hds. oberhalb des Datums von unbekannter Hand notiert, vermutlich vom Empfänger: "A)".
1"ora si richiede il" hds. eingefügt von Pacelli.
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 24 July 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 183, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/183. Last access: 16-04-2024.
Online since 18-09-2015, last modification 01-02-2022.