Dokument-Nr. 1120
Pacelli, Eugenio
an Gasparri, Pietro
München, 04. April 1925
Betreff
Interpretazioni unilaterali del Concordato da parte del Ministero del Culto in Baviera
(Età dei canonici – Nomina dei Coadiutori)
Come l'Eminenza Vostra Reverendissima ricorderà senza dubbio, nel Memorandum rimessomi dal Sig. Ministro del Culto in Baviera Dr. Matt

"In considerazione delle assai elevate prestazioni dello Stato bavarese



L'Eminenza Vostra giudicò (cfr. Dispaccio N. 25122 del 16 Dicembre 1923) che questa proposta "non meritava di esser presa in considerazione".
Nella Nota di risposta al suddetto Memorandum, da me diretta al Dr. Matt in data del 29 Dicembre 1923, e la
50v
quale trattava principalmente
la spinosa questione della nomina dei Vescovi


Ora è avvenuto che la Curia vescovile di Ratisbona con ufficio del 30 Gennaio scorso si è rivolta al Ministero del Culto chiedendo un Coadiutore cum iure successionis e proponendo a tale ufficio


51r
che dei Coadiutori espresse a voce e per iscritto il
desiderio che la S. Sede imponesse ai Vescovi ed ai Capitoli l'obbligo di non eleggere
di regola a Canonici quei sacerdoti, i quali abbiano già superato il cinquantesimo anno di
età. Contro di ciò non fu opposta alcuna obbiezione, di guisa che può ammettersi il consenso
della S. Sede. Se dunque l'età di non oltre cinquanta anni deve richiedersi di regola
per la elezione dei Canonici, tanto più tale requisito dovrà esigersi per la nomina di un
Coadiutore."Prescindendo dal caso particolare dell'ecclesiastico

51v
luogo quell'obbligo, secondo la domanda stessa del Governo,
avrebbe dovuto essere imposto ai Vescovi ed ai Capitoli dalla S. Sede; ora ciò non è in
alcun modo avvenuto. Infine il Ministero, anche ammessa la possibilità di un dubbio sulla
mente della S. Sede medesima, avrebbe potuto facilmente accertarsi al riguardo per
mezzo del Nunzio o del Ministro di Baviera in Roma
Senonché anche su di un altro punto del documento ministeriale è mio dovere di richiamare l'attenzione dell'Eminenza Vostra. – L'articolo 10

52r
successione
è, a norma del can. 1433
E più appresso: "La nomina di un Coadiutore cum iure successionis è praticamente la concessione di una aspettativa e quindi il prelevamento di una provvista; essa tocca per conseguenza ambedue le Parti, alle quali secondo il Concordato spetta alternativamente caso per caso il diritto di provvista dei Canonicati vacanti. In considerazione di ciò, sembrerebbe equo che in tal caso sia accordato al Capitolo una parte corrispondente nella scelta o nel giudizio circa l'ecclesiastico da raccomandarsi per quella nomina". Degnisi l'Eminenza Vostra di significarmi se una simile interpretazione unilaterale corrisponda alla mente della S. Sede e se convenga far anche su questo argomento qualche os-
52v
servazione o riserva,
sostanziale o formale, al Ministero del Culto.In tale attesa, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1↑Hds. eingefügt von Pacelli.
2↑"L'Eminenza
Vostra...ed orali." hds. am linken Seitenrand von unbekannter Hand, vermutlich vom
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